TAR Torino, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 568
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Esecuzione del giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di rito e di merito per l'accoglimento della domanda, dato che la sentenza azionata era conforme all'originale, notificata e il termine per l'adempimento era infruttuosamente decorso. L'Amministrazione non ha contestato l'inadempimento.

  • Accolto
    Inadempimento dell'amministrazione

    Il Tribunale ha nominato il Ragioniere Generale dello Stato come commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza, con facoltà di delega, per provvedere al pagamento entro un termine ulteriore.

  • Accolto
    Ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Il Tribunale ha accolto la domanda, fissando la penalità di mora nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, a partire dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Amministrazione

    Il Tribunale ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese legali, liquidate in € 1.300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 568
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 568
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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