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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8482/2024 promossa con ricorso congiunto in data 19.12.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Brugherio (MB) in Via Nazario Sauro n. 23, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Vago che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Brugherio (MB) in Via Andrea Doria n. 17, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Vago che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, mantenendo le attuali residenze e fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento e nulla sarà tra di essi a pretendersi ad alcun titolo.
3. Il sig. continuerà a corrispondere alla figlia un assegno mensile di Parte_1 Persona_1
€ 800,00, interamente rivalutabile secondo le variazioni ISTAT, sintantoché costei non diverrà economicamente autosufficiente.
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4. I coniugi dichiarano altresì di non avere beni immobili o mobili in comune.
5. Spese del giudizio interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Milano il
15.7.1995 (trascritto al n. 21 P. II Serie C anno 1995 del registro atti di matrimonio del
Comune di Brugherio) e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con note scritte depositate in data
4.2.2025 per l'udienza del 5.2.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili.
III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. riserva la decisione in ordine alle spese in sede divorzile.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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