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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/12/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 140/2025 R.G.A.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140/2025 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente in [...] C.F._1
Giuseppe Matarozzi, n.3, pal.6 (ME), elettivamente domiciliata in Messina, Via Nazionale 34/B Mili Marina, presso lo Studio dall'Avv. Paola Barbaro C.F. – p.e.c.: C.F._2
che la rappresenta e difende come da mandato Email_1 rilasciato in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 06.11.2024, su istanza depositata in data 16.10.2024;
- Appellante- Contro
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in Controparte_1 C.F._3
Genova, Via Meirana 8/1
- -Appellato N.C.-
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 2145/2024 pubbl. il 02.10.2024 dal Tribunale Civile di Messina, nel procedimento n. 1992/2023 RG. in materia di separazione giudiziale.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.02.2025, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2145/2024 pubbl. il 02.10.2024 dal Tribunale Civile di Messina, nel procedimento n. 1992/2023 RG. in materia di separazione giudiziale, chiedendo per i motivi meglio indicati in ricorso, la riforma della stessa, ossia che la Corte volesse “ritenere e dichiarare a parziale modifica che la Sig.ra ha diritto di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 300,00. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. 1 Con decreto emesso in data 04.03.225, il Presidente della Prima Sezione civile, cui il ricorso è stato assegnato, fissava l'udienza camerale del 24.06.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino alla stessa data per il deposito delle note scritte di trattazione e fissando contemporaneamente il termine fino al 23.03.2025 per la notifica del ricorso e del decreto fissazione udienza alla controparte ed all'ufficio di P.M.
Alla citata data, tuttavia, nessuna delle parti (l'appellato, del resto, non si costituiva in giudizio, né risulta agli atti la regolare notifica sicché non se può dichiarare la contumacia) depositava note scritte di trattazione, per cui la Corte con ordinanza emessa in data 25 giugno 2025, rilevato che
<ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come introdotto dal citato D.Lvo 149/22) “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”>> disponeva un rinvio per i medesimi incombenti alla data del 02.12.2025, anch'essa da svolgersi con le formalità cartolari di cui al citato art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino allo stesso giorno.
Tuttavia, neppure entro la indicata data del 02 dicembre 2025 le parti depositavano note scritte di trattazione, pertanto, la causa va decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c. p. c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D. L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008), se nessuna delle parti, pur avendone ricevuto comunicazione, compare per due udienze consecutive nel corso del processo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A tali disposizioni si è aggiunta la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come introdotta dal D.Leg.vo 10.10.2022 n. 149, a tenore della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Come si è detto sopra, alle due udienze cartolari del 24 giugno 2025 e del 02 dicembre 2025, fissate con provvedimenti regolarmente notificati al procuratore dell'unica parte costituita, nessuno ha depositato note scritte di trattazione, situazione assimilabile -nella disciplina previgente- alla mancata comparizione in udienza.
A ciò seguono l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c. (così come sopra introdotto dal D.Leg.vo
2 149/22), che deve trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis trattandosi di giudizio pendente all'epoca dell'entrata in vigore della citata disposizione.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Visto l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da sopra generalizzata, avverso Parte_1 la sentenza n. 2145/2024 pubbl. il 02.10.2024 dal Tribunale Civile di Messina, nel procedimento n. 1992/2023, così provvede: visto l'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 04 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
3
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140/2025 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente in [...] C.F._1
Giuseppe Matarozzi, n.3, pal.6 (ME), elettivamente domiciliata in Messina, Via Nazionale 34/B Mili Marina, presso lo Studio dall'Avv. Paola Barbaro C.F. – p.e.c.: C.F._2
che la rappresenta e difende come da mandato Email_1 rilasciato in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 06.11.2024, su istanza depositata in data 16.10.2024;
- Appellante- Contro
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in Controparte_1 C.F._3
Genova, Via Meirana 8/1
- -Appellato N.C.-
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 2145/2024 pubbl. il 02.10.2024 dal Tribunale Civile di Messina, nel procedimento n. 1992/2023 RG. in materia di separazione giudiziale.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.02.2025, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2145/2024 pubbl. il 02.10.2024 dal Tribunale Civile di Messina, nel procedimento n. 1992/2023 RG. in materia di separazione giudiziale, chiedendo per i motivi meglio indicati in ricorso, la riforma della stessa, ossia che la Corte volesse “ritenere e dichiarare a parziale modifica che la Sig.ra ha diritto di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 300,00. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. 1 Con decreto emesso in data 04.03.225, il Presidente della Prima Sezione civile, cui il ricorso è stato assegnato, fissava l'udienza camerale del 24.06.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino alla stessa data per il deposito delle note scritte di trattazione e fissando contemporaneamente il termine fino al 23.03.2025 per la notifica del ricorso e del decreto fissazione udienza alla controparte ed all'ufficio di P.M.
Alla citata data, tuttavia, nessuna delle parti (l'appellato, del resto, non si costituiva in giudizio, né risulta agli atti la regolare notifica sicché non se può dichiarare la contumacia) depositava note scritte di trattazione, per cui la Corte con ordinanza emessa in data 25 giugno 2025, rilevato che
<ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come introdotto dal citato D.Lvo 149/22) “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”>> disponeva un rinvio per i medesimi incombenti alla data del 02.12.2025, anch'essa da svolgersi con le formalità cartolari di cui al citato art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino allo stesso giorno.
Tuttavia, neppure entro la indicata data del 02 dicembre 2025 le parti depositavano note scritte di trattazione, pertanto, la causa va decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c. p. c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D. L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008), se nessuna delle parti, pur avendone ricevuto comunicazione, compare per due udienze consecutive nel corso del processo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A tali disposizioni si è aggiunta la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come introdotta dal D.Leg.vo 10.10.2022 n. 149, a tenore della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Come si è detto sopra, alle due udienze cartolari del 24 giugno 2025 e del 02 dicembre 2025, fissate con provvedimenti regolarmente notificati al procuratore dell'unica parte costituita, nessuno ha depositato note scritte di trattazione, situazione assimilabile -nella disciplina previgente- alla mancata comparizione in udienza.
A ciò seguono l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c. (così come sopra introdotto dal D.Leg.vo
2 149/22), che deve trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis trattandosi di giudizio pendente all'epoca dell'entrata in vigore della citata disposizione.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Visto l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da sopra generalizzata, avverso Parte_1 la sentenza n. 2145/2024 pubbl. il 02.10.2024 dal Tribunale Civile di Messina, nel procedimento n. 1992/2023, così provvede: visto l'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 04 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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