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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 510 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Rizzo e
, C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
, C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Provenzano
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_3 pagamento n. 29920239002846204000, notificata il 13.2.2024, col quale le è stato intimato il pagamento (tra l'altro) di € Premi anni 2001, 2002, 2003, 2004 e CP_1
2005 inerenti alla cartella n. 29920080031406680000, concernente premi CP_1 anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. In particolare, l'opponente si duole della “irrituale notifica della sottesa cartella di pagamento” ed eccepisce la sopravvenuta prescrizione dei crediti in esse indicati.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la decadenza dal potere di CP_1 contestare la cartella di pagamento inerente a premi e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
Anche l' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza (per violazione del termine di 40 gg.) sollevata dall' , posto che parte ricorrente si duole della prescrizione CP_1 sopravvenuta dei crediti “nella… ipotesi in cui fosse accertata la rituale consegna” delle cartelle di pagamento indicate in ricorso.
Venendo al merito: la cartella di pagamento n. 29920080031406680000 è stata ritualmente notificata in data 12.1.2009 mediante consegna a persona qualificatasi come madre convivente del destinatario. In data 11.2.2011 è stata notificata una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (all. 5 fasc. ) ma, fino al 13.2.2024 (data di notificazione CP_5 Cont dell'intimazione oggi contestata), non risulta coltivato il credito. L non ha infatti dedotto né provato di aver tempestivamente notificato altri atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
L'opposizione va quindi accolta e le spese di lite vanno poste a carico degli Enti resistenti in solido.
La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.00) e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- In accoglimento del ricorso, accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920080031406680000 e annulla l'intimazione di pagamento impugnata nella parte in cui si riferisce al predetto titolo;
- Condanna gli Enti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.500 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 17.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Rizzo e
, C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
, C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Provenzano
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_3 pagamento n. 29920239002846204000, notificata il 13.2.2024, col quale le è stato intimato il pagamento (tra l'altro) di € Premi anni 2001, 2002, 2003, 2004 e CP_1
2005 inerenti alla cartella n. 29920080031406680000, concernente premi CP_1 anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. In particolare, l'opponente si duole della “irrituale notifica della sottesa cartella di pagamento” ed eccepisce la sopravvenuta prescrizione dei crediti in esse indicati.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la decadenza dal potere di CP_1 contestare la cartella di pagamento inerente a premi e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
Anche l' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza (per violazione del termine di 40 gg.) sollevata dall' , posto che parte ricorrente si duole della prescrizione CP_1 sopravvenuta dei crediti “nella… ipotesi in cui fosse accertata la rituale consegna” delle cartelle di pagamento indicate in ricorso.
Venendo al merito: la cartella di pagamento n. 29920080031406680000 è stata ritualmente notificata in data 12.1.2009 mediante consegna a persona qualificatasi come madre convivente del destinatario. In data 11.2.2011 è stata notificata una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (all. 5 fasc. ) ma, fino al 13.2.2024 (data di notificazione CP_5 Cont dell'intimazione oggi contestata), non risulta coltivato il credito. L non ha infatti dedotto né provato di aver tempestivamente notificato altri atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
L'opposizione va quindi accolta e le spese di lite vanno poste a carico degli Enti resistenti in solido.
La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.00) e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- In accoglimento del ricorso, accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920080031406680000 e annulla l'intimazione di pagamento impugnata nella parte in cui si riferisce al predetto titolo;
- Condanna gli Enti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.500 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 17.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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