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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 92/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
02.10.1986 e residente a [...]7, con il patrocinio dell'avv.
RONCORONI CLAUDIA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Comas, Lima (Perù) il 07.09.1985 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MANDELLI ELENA, resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE (come precisate all'udienza del 18.03.2025) “- rilevata la maggior età del figlio dispone l'affidamento congiunto del figlio , con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere il figlio minore il mercoledì e il venerdì dal termine degli allenamenti Per_3 di calcio, verso le 19,45 e lo riporterà presso l'abitazione materna entro le 22; a settimane alterne dal venerdì al termine degli allenamenti fino alla domenica sera alle 22; Per il periodo estivo, da giugno a settembre il padre potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
Vacanze di Natale vengono divise in due periodi dal 23.12 al 30.12 e il secondo periodo dal 31.1 al
6.1, ad anni alterni tra i genitori con la precisazione che quando il minore starà con un genitore il giorno di Natale, passerà la vigilia con l'altro genitore, iniziando dal padre;
Pasqua ed altre festività ad anni alterni iniziando dalla madre;
Compleanni ad anni alterni, iniziando dal padre;
- dispone in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i Parte_2 figli corrispondendo in via anticipata, entro il giorno 11 di ogni mese, alla signora l'importo di Pt_1
€ 550,00= mensili (€ 300,00= per il figlio minore e 250,00 per il figlio maggiorenne), da rivalutarsi annualmente sulla base dell'Indice Istat;
- dispone l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie dei figli secondo il protocollo in uso presso l'adito Tribunale e da intendersi qui integralmente riportato;
- dispone che l'assegno unico venga diviso al 50% tra i coniugi;
- assegna la casa coniugale sita in Olgiate Molgora, con tutto quanto la arreda, alla sig.ra Pt_1
- le parti contribuiranno al pagamento del mutuo sulla casa coniugale nella misura del 50%;
- il sig. s'impegna a consegnare entro 7 giorni da oggi, alla sig. 46.500,00 di risparmi. CP_1 Pt_1
- i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per espatriare anche separatamente con il figlio minore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 13/01/2025 Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
esponendo di avere contratto con lo stesso matrimonio il 11.7.2005 in
[...]
Bellavista-Callao (Perù), e che da detta unione sono nati due figli, Persona_4 , nato a [...]ù) il 20.4.2006, maggiorenne non economicamente indipendente e
[...]
nato a [...] il [...], minorenne. Persona_5
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale Parte_1 dal marito, con addebito di responsabilità a quest'ultimo, a causa del comportamento assunto dallo stesso in violazione dei doveri matrimoniali, nonché l'affido esclusivo del figlio minore alla Per_2
stessa e collocamento presso di sé. Quanto alle frequentazioni paterne con il figlio minore ha Per_2
rimesso ogni decisione al Tribunale adito, a fronte del divieto posto dagli assistenti sociali alle siffatte frequentazioni. Al riguardo la ricorrente ha dedotto talune condotte di violenza perpetrate dal resistente e sfociate nella denuncia sporta dalla stessa il giorno 11.05.2024 nei confronti del marito
(cfr. doc. 5 fascicolo parte ricorrente), a fronte dell'aggressione attuata dal resistente verso il figlio e il figlio più piccolo , avendo quest'ultimo - come accertato dal verbale di pronto Per_1 Per_2
soccorso dell'Ospedale di Merate (cfr. doc. 4 fascicolo parte ricorrente) – riportato prognosi di tre giorni a causa della riscontrata contusione con ematoma all'arto superiore sinistro e contusione dorso lombare.
In punto economico ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della prole euro 350,00 per ciascun figlio (complessivamente euro 700,00), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
Con decreto del 17/01/2025, il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti all'18.03.2025, rilevando che i richiesti provvedimenti indifferibili non assumessero carattere di indispensabilità e urgenza, tale da giustificare l'assenza di contraddittorio, ritenendo in ogni caso l'opportunità di abbreviare i termini.
Si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione giudiziale, senza alcun addebito in capo allo stesso e contestando le ulteriori domande ex adverso formulate. In particolare, il resistente ha contestato le condotte violente e aggressive, nonché l'asserito divieto posto dagli assistenti sociali alle frequentazioni tra padre e figlio
, precisando al riguardo come gli stessi si siano regolarmente frequentati a far tempo dal Per_2
22.05.2024, giorno dell'allontanamento del dalla casa coniugale. Inoltre, Controparte_1
ha precisato di aver contatto i Servizi Sociali del Comune di OLGIATE MOLGORA a fronte del conflitto instauratosi con la moglie sulla gestione ed educazione dei figli, destando seria preoccupazione per questi ultimi.
Pertanto, il resistente ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_2
prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Olgiate Molgora, rimettendo al Tribunale adito ogni decisione circa le frequentazioni tra il padre e il figlio minore . Per_2 Il resistente ha chiesto altresì disporsi l'obbligo a carico dello stesso di versare a favore della moglie la somma mensile di € 150,00 per figlio a titolo di contributo al mantenimento della prole
(complessivamente euro 300,00), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco. Quanto al percepimento dell'assegno UNICO ha chiesto la ripartizione al 50% tra i genitori.
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente del Tribunale gli stessi, aderendo ai provvedimenti temporanei ed urgenti formulati in quella sede dal magistrato, sono addivenuti a un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in congiunto alle condizioni indicate nel verbale di udienza redatto il dì 18.03.2025.
Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione, sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nata a [...]ù) il 02.10.1986 e residente a [...]7 e (C.F. ), nato a [...], Controparte_1 C.F._2
Lima (Perù) il 07.09.1985 e residente a [...], i quali hanno contratto matrimonio 11.7.2005 in Bellavista-Callao (Perù);
OMOLOGA
le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 92/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
02.10.1986 e residente a [...]7, con il patrocinio dell'avv.
RONCORONI CLAUDIA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Comas, Lima (Perù) il 07.09.1985 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MANDELLI ELENA, resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE (come precisate all'udienza del 18.03.2025) “- rilevata la maggior età del figlio dispone l'affidamento congiunto del figlio , con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere il figlio minore il mercoledì e il venerdì dal termine degli allenamenti Per_3 di calcio, verso le 19,45 e lo riporterà presso l'abitazione materna entro le 22; a settimane alterne dal venerdì al termine degli allenamenti fino alla domenica sera alle 22; Per il periodo estivo, da giugno a settembre il padre potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
Vacanze di Natale vengono divise in due periodi dal 23.12 al 30.12 e il secondo periodo dal 31.1 al
6.1, ad anni alterni tra i genitori con la precisazione che quando il minore starà con un genitore il giorno di Natale, passerà la vigilia con l'altro genitore, iniziando dal padre;
Pasqua ed altre festività ad anni alterni iniziando dalla madre;
Compleanni ad anni alterni, iniziando dal padre;
- dispone in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i Parte_2 figli corrispondendo in via anticipata, entro il giorno 11 di ogni mese, alla signora l'importo di Pt_1
€ 550,00= mensili (€ 300,00= per il figlio minore e 250,00 per il figlio maggiorenne), da rivalutarsi annualmente sulla base dell'Indice Istat;
- dispone l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie dei figli secondo il protocollo in uso presso l'adito Tribunale e da intendersi qui integralmente riportato;
- dispone che l'assegno unico venga diviso al 50% tra i coniugi;
- assegna la casa coniugale sita in Olgiate Molgora, con tutto quanto la arreda, alla sig.ra Pt_1
- le parti contribuiranno al pagamento del mutuo sulla casa coniugale nella misura del 50%;
- il sig. s'impegna a consegnare entro 7 giorni da oggi, alla sig. 46.500,00 di risparmi. CP_1 Pt_1
- i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per espatriare anche separatamente con il figlio minore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 13/01/2025 Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
esponendo di avere contratto con lo stesso matrimonio il 11.7.2005 in
[...]
Bellavista-Callao (Perù), e che da detta unione sono nati due figli, Persona_4 , nato a [...]ù) il 20.4.2006, maggiorenne non economicamente indipendente e
[...]
nato a [...] il [...], minorenne. Persona_5
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale Parte_1 dal marito, con addebito di responsabilità a quest'ultimo, a causa del comportamento assunto dallo stesso in violazione dei doveri matrimoniali, nonché l'affido esclusivo del figlio minore alla Per_2
stessa e collocamento presso di sé. Quanto alle frequentazioni paterne con il figlio minore ha Per_2
rimesso ogni decisione al Tribunale adito, a fronte del divieto posto dagli assistenti sociali alle siffatte frequentazioni. Al riguardo la ricorrente ha dedotto talune condotte di violenza perpetrate dal resistente e sfociate nella denuncia sporta dalla stessa il giorno 11.05.2024 nei confronti del marito
(cfr. doc. 5 fascicolo parte ricorrente), a fronte dell'aggressione attuata dal resistente verso il figlio e il figlio più piccolo , avendo quest'ultimo - come accertato dal verbale di pronto Per_1 Per_2
soccorso dell'Ospedale di Merate (cfr. doc. 4 fascicolo parte ricorrente) – riportato prognosi di tre giorni a causa della riscontrata contusione con ematoma all'arto superiore sinistro e contusione dorso lombare.
In punto economico ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della prole euro 350,00 per ciascun figlio (complessivamente euro 700,00), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
Con decreto del 17/01/2025, il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti all'18.03.2025, rilevando che i richiesti provvedimenti indifferibili non assumessero carattere di indispensabilità e urgenza, tale da giustificare l'assenza di contraddittorio, ritenendo in ogni caso l'opportunità di abbreviare i termini.
Si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione giudiziale, senza alcun addebito in capo allo stesso e contestando le ulteriori domande ex adverso formulate. In particolare, il resistente ha contestato le condotte violente e aggressive, nonché l'asserito divieto posto dagli assistenti sociali alle frequentazioni tra padre e figlio
, precisando al riguardo come gli stessi si siano regolarmente frequentati a far tempo dal Per_2
22.05.2024, giorno dell'allontanamento del dalla casa coniugale. Inoltre, Controparte_1
ha precisato di aver contatto i Servizi Sociali del Comune di OLGIATE MOLGORA a fronte del conflitto instauratosi con la moglie sulla gestione ed educazione dei figli, destando seria preoccupazione per questi ultimi.
Pertanto, il resistente ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_2
prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Olgiate Molgora, rimettendo al Tribunale adito ogni decisione circa le frequentazioni tra il padre e il figlio minore . Per_2 Il resistente ha chiesto altresì disporsi l'obbligo a carico dello stesso di versare a favore della moglie la somma mensile di € 150,00 per figlio a titolo di contributo al mantenimento della prole
(complessivamente euro 300,00), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco. Quanto al percepimento dell'assegno UNICO ha chiesto la ripartizione al 50% tra i genitori.
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente del Tribunale gli stessi, aderendo ai provvedimenti temporanei ed urgenti formulati in quella sede dal magistrato, sono addivenuti a un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in congiunto alle condizioni indicate nel verbale di udienza redatto il dì 18.03.2025.
Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione, sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nata a [...]ù) il 02.10.1986 e residente a [...]7 e (C.F. ), nato a [...], Controparte_1 C.F._2
Lima (Perù) il 07.09.1985 e residente a [...], i quali hanno contratto matrimonio 11.7.2005 in Bellavista-Callao (Perù);
OMOLOGA
le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada