Art. 65
(Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero)
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ((, ove espressamente prevista,)) ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, ((secondo periodo,)) costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.