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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 8563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8563 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15083/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti del procedimento n. 15083/2023 azionato da
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (Avv.ti Michele Lioi e Stefano Viti) nei confronti di
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e di
[...] in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, (Avvocatura generale dello Stato), con l'intervento volontario adesivo ai sensi degli articoli 419 e 105 secondo comma c.p.c. di
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore,(Avv.ti Pasquale Passalacqua e Luigi Passalacqua) e avente ad oggetto il riconoscimento della rappresentatività dell'organizzazione sindacale ricorrente, previo accertamento della sussistenza di 9 deleghe per la riscossione delle trattenute sindacali;
rilevato in via preliminare di dover disattender la richiesta di parte resistente id integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre organizzazioni sindacali atteso che nella stessa prospettazione delle parti e dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale non discende alcun nocumento per le altre organizzazioni;
rilevato che il ricorso, così come azionato, appare pienamente fondato avendo la stessa Presidenza del Consiglio affermato, con nota n. DIP 0042391 P-4.4.11 del 9 settembre 2022 che “a seguito di un controllo effettuato dal competente ufficio dello scrivente Dipartimento, è emerso che le 3 deleghe oggetto di contestazione sono state regolarmente presentate dalla entro il termine del 31 dicembre 2021 ma Parte_2 che, a causa di un errore materiale nell'inserimento sul portale NoiPa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non sono state attivate nelle buste paga di gennaio e di febbraio dei dipendenti interessati, in tempo utile ai fini della rilevazione finalizzata all'accertamento della rappresentatività. Ciò stante, verificata la fondatezza della contestazione avanzata dal rappresentante della suddetta sigla sindacale, questo Dipartimento ha provveduto, in autotutela, a modificare il dato associativo relativo ai dirigenti a tempo indeterminato della Controparte_4
pagina 1 di 2 MINISTRI (codice SRA) aumentando le relative deleghe da 6 a 9. Con la presente si fornisce altresì rassicurazione in ordine alla avvenuta completa disposizione dei recuperi sulle trattenute sindacali conseguenti alla modifica in autotutela di cui si tratta” (cfr., in termini, doc. 25 del fascicolo di parte ricorrente); rilevato che nel caso di specie parte ricorrente ha pienamente dimostrato la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa giudiziale mediante la produzione della suddetta nota, indirizzata all' odierna convenuta (e per conoscenza anche all'organizzazione CP_2 sindacale odierna ricorrente) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Dipartimento per il Personale – Servizio relazioni sindacali, responsabilità e disciplina;
rilevato che dall'avvenuto riconoscimento della stessa amministrazione deriva il diritto della parte al riconoscimento di tutte le deleghe indicate e che non risulta cogliere nel segno l'unica eccezione sollevata da parte resistente ed inerente il pericolo di deleghe fittizie atteso che nello stesso riconoscimento operato dalla Presidenza del Consiglio a settembre 2022 non è stato fatto alcun cenno, neppure in via del tutto vaga o indiretta, a problemi di fittizietà di una o più deleghe, limitandosi invece a riconoscere pienamente l'errore dell'amministrazione che non aveva inizialmente calcolato tutte le deleghe per cui è causa;
rilevato che sulle circostanze di fatto indicate in detta nota alcuna contestazione viene sollevata da parte resistente;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che il ricorso è meritevole di accoglimento con le statuizioni di cui al dettaglio del dispositivo;
rilevato che la pronuncia sulle spese di lite è regolata dal principio di soccombenza nei confronti di parte ricorrente ed è liquidata come nel dettaglio del dispositivo che segue, e che invece la peculiarità della vicenda processuale impone la compensazione nei confronti dell'interventore;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra istanza difesa ed eccezione rigettando, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara la rappresentatività dell'organizzazione sindacale ricorrente in ragione dell'accertata presentazione di nove deleghe per la riscossione delle trattenute sindacali alla data del 31 dicembre 2021; condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 3.228,00 oltre rimborso forfetario su spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese nei confronti dell'interventore. Roma, 20.1.2025
Il G.L.
P. FA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti del procedimento n. 15083/2023 azionato da
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (Avv.ti Michele Lioi e Stefano Viti) nei confronti di
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e di
[...] in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, (Avvocatura generale dello Stato), con l'intervento volontario adesivo ai sensi degli articoli 419 e 105 secondo comma c.p.c. di
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore,(Avv.ti Pasquale Passalacqua e Luigi Passalacqua) e avente ad oggetto il riconoscimento della rappresentatività dell'organizzazione sindacale ricorrente, previo accertamento della sussistenza di 9 deleghe per la riscossione delle trattenute sindacali;
rilevato in via preliminare di dover disattender la richiesta di parte resistente id integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre organizzazioni sindacali atteso che nella stessa prospettazione delle parti e dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale non discende alcun nocumento per le altre organizzazioni;
rilevato che il ricorso, così come azionato, appare pienamente fondato avendo la stessa Presidenza del Consiglio affermato, con nota n. DIP 0042391 P-4.4.11 del 9 settembre 2022 che “a seguito di un controllo effettuato dal competente ufficio dello scrivente Dipartimento, è emerso che le 3 deleghe oggetto di contestazione sono state regolarmente presentate dalla entro il termine del 31 dicembre 2021 ma Parte_2 che, a causa di un errore materiale nell'inserimento sul portale NoiPa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non sono state attivate nelle buste paga di gennaio e di febbraio dei dipendenti interessati, in tempo utile ai fini della rilevazione finalizzata all'accertamento della rappresentatività. Ciò stante, verificata la fondatezza della contestazione avanzata dal rappresentante della suddetta sigla sindacale, questo Dipartimento ha provveduto, in autotutela, a modificare il dato associativo relativo ai dirigenti a tempo indeterminato della Controparte_4
pagina 1 di 2 MINISTRI (codice SRA) aumentando le relative deleghe da 6 a 9. Con la presente si fornisce altresì rassicurazione in ordine alla avvenuta completa disposizione dei recuperi sulle trattenute sindacali conseguenti alla modifica in autotutela di cui si tratta” (cfr., in termini, doc. 25 del fascicolo di parte ricorrente); rilevato che nel caso di specie parte ricorrente ha pienamente dimostrato la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa giudiziale mediante la produzione della suddetta nota, indirizzata all' odierna convenuta (e per conoscenza anche all'organizzazione CP_2 sindacale odierna ricorrente) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Dipartimento per il Personale – Servizio relazioni sindacali, responsabilità e disciplina;
rilevato che dall'avvenuto riconoscimento della stessa amministrazione deriva il diritto della parte al riconoscimento di tutte le deleghe indicate e che non risulta cogliere nel segno l'unica eccezione sollevata da parte resistente ed inerente il pericolo di deleghe fittizie atteso che nello stesso riconoscimento operato dalla Presidenza del Consiglio a settembre 2022 non è stato fatto alcun cenno, neppure in via del tutto vaga o indiretta, a problemi di fittizietà di una o più deleghe, limitandosi invece a riconoscere pienamente l'errore dell'amministrazione che non aveva inizialmente calcolato tutte le deleghe per cui è causa;
rilevato che sulle circostanze di fatto indicate in detta nota alcuna contestazione viene sollevata da parte resistente;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che il ricorso è meritevole di accoglimento con le statuizioni di cui al dettaglio del dispositivo;
rilevato che la pronuncia sulle spese di lite è regolata dal principio di soccombenza nei confronti di parte ricorrente ed è liquidata come nel dettaglio del dispositivo che segue, e che invece la peculiarità della vicenda processuale impone la compensazione nei confronti dell'interventore;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra istanza difesa ed eccezione rigettando, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara la rappresentatività dell'organizzazione sindacale ricorrente in ragione dell'accertata presentazione di nove deleghe per la riscossione delle trattenute sindacali alla data del 31 dicembre 2021; condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 3.228,00 oltre rimborso forfetario su spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese nei confronti dell'interventore. Roma, 20.1.2025
Il G.L.
P. FA
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