TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 340
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della l. 241/90 (mancata comunicazione dei motivi ostativi)

    Il provvedimento impugnato aveva natura vincolata, pertanto l'omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'annullamento del provvedimento amministrativo, poiché anche una più intensa partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare l'esito obbligato dell'atto.

  • Rigettato
    Violazione delle regole sul soccorso istruttorio

    La censura è infondata e comunque irrilevante, poiché la parte ricorrente ha affermato che avrebbe trasmesso una dichiarazione ritenuta inconferente e che avrebbe dimostrato il carattere vincolante della stessa, circostanza priva di fondamento.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego nel merito

    Il conduttore necessita del consenso espresso del proprietario per edificare. Il contratto di locazione e l'atto di vincolo a micronido non contenevano un consenso esplicito ai lavori di ampliamento e sopraelevazione oggetto dell'istanza. Pertanto, in assenza di tale consenso, il diniego è legittimo.

  • Inammissibile
    Carattere interlocutorio del provvedimento impugnato

    La nota impugnata ha natura definitiva, poiché dispone che l'istanza non può essere accolta a causa della mancanza del consenso del proprietario. Pertanto, manca il presupposto dell'inerzia dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 340
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 340
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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