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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13235 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39064 di ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Ladispoli, viale Virginia n. 25/B presso lo studio dell'avv. Giovanni Ugo Bargiacchi che li rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegata al fascicolo informatico
ATTORI
CONTRO
elettivamente domiciliato in Roma, via Beniamino Costantini n. 11 presso lo CP_1 studio dell'avv. Maria Carmela Perri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.4.2025 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio il signor chiedendone la condanna, previo
[...] CP_1 accertamento dell'esclusiva responsabilità per i fatti rappresentati, al pagamento della somma di €
28.668,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali subiti, oltre rivalutazione monetaria, interessi e vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda gli attori deducevano che in data 8.4.2009 veniva iscritto presso il Tribunale di Roma procedimento penale a carico del signor per il reato di truffa e di falso in titoli di credito Parte_1 per il quale veniva anche rinviato a giudizio insieme al signor . La vicenda giudiziaria Persona_1 che aveva condotto all'avvio del procedimento penale traeva origine da una denuncia querela sporta dal signor nei confronti di e di dopo che gli assegni CP_1 Parte_1 Persona_1 consegnati da quest'ultimo, con la firma di traenza della signora Parte_2 madre dell'attore e dell'importo rispettivamente di € 12.000,00 e di € 7.000,00, erano stati protestati.
Come dichiarato dal nel corso del processo penale, i titoli di credito erano stati da lui consegnati Pt_1 al signor che aveva subito minacce da soggetti appartenenti ad ambienti criminali ai Persona_1 quali doveva restituire ingenti somme di denaro. Il medesimo precisava altresì che a partire dal 2008, trovandosi in difficoltà economiche molto gravi nella gestione di un B & B di cui era socio anche il signor deceduto nel 2016, si era indotto a rivolgersi, con l'aiuto del ai signori Persona_2 Per_1
e per ottenere prestiti di denaro che restituiva periodicamente con CP_1 Parte_3
l'aggiunta di somme a titolo di interessi. In particolare, il rappresentava di aver versato ai predetti Pt_1 nel 2008, con cadenza mensile, 'importo di € 3.000,00/3.500,00 al quale aggiungeva una percentuale in contanti di € 300/400. Proseguiva evidenziando come il Giudice penale avesse accertato che gli assegni consegnati dal al , formalmente incassati per l'acquisto di materiale edile e del Per_1 CP_1 furgone Nissan targato RM89173W, fossero in realtà il frutto di un disegno criminoso nel quale il
[...]
aveva agito in qualità di usuraio e che per tale ragione il procedimento penale si era concluso con CP_1 una sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”. Il procedimento penale avviato nei confronti dei signori e su denuncia del signor per il reato di usura CP_1 Persona_1 Parte_1 commesso a suo danno, si concludeva invece con una richiesta di archiviazione confermata dal GIP del
Tribunale di Roma in sede di opposizione. Quest'ultimo, tuttavia, pur precisando nel provvedimento che
“... le doglianze declinate nell'atto di opposizione sono del tutto fondate e che nella sostanza dovrebbe essere disposto azione probatoria;
...” ne disponeva l'archiviazione in quanto “... i fatti risalgono all'anno 2008 e ... sono maturati i termini di prescrizione ...”. Rilevavano ancora che nelle more del procedimento penale il , in virtù dell'assegno sopra richiamato, aveva ottenuto nei confronti CP_1 della signora decreto ingiuntivo per l'importo di € 7,000,00, al quale Parte_2 era seguito atto di precetto per la somma di € 11.602,06 e che detta somma era stata trattenuta dallo stipendio in virtù di ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito di procedura esecutiva presso terzi.
Anche per l'assegno di € 12.000,00 era stato ottenuto decreto ingiuntivo al quale era seguita la notifica di atto di precetto e di ulteriore ordinanza di assegnazione per l'importo di € 14.288,27. La signora
[...] si era vista pertanto costretta a restituire al signor la somma Parte_2 CP_1 complessiva di € 25.890,33. Con esito negativo si era anche concluso il procedimento di mediazione per il quale gli attori avevano sborsato € 2.748,80 a titolo di spese legali.
Ritualmente citato si costituiva in giudizio il signor che eccepiva in via CP_1 preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito in quanto competente il Tribunale di Tivoli nonché la nullità dell'atto di citazione mentre, nel merito, concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e prive di riscontro probatorio. A sostegno delle proprie difese evidenziava di essere residente in [...]nel Lazio e che l'atto di citazione, di cui aveva avuto conoscenza legale solo in data 26.5.2022, non rispettava i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. Deduceva altresì che le somme erano state versate dalla signora in virtù di due ordinanze di Parte_2 assegnazione ottenute diversi anni prima, non opposte dalla medesima.
Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 7.10.2022, che si conferma in questa sede, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto, sebbene il convenuto CP_1 risultasse residente in [...]del Lazio, nella fattispecie doveva trovare applicazione l'art. 20 c.p.c. - che individua la competenza nel luogo in cui il fatto produttivo del danno si è verificato – trattandosi di domanda tesa all'accertamento di una responsabilità esclusiva del convenuto per fatto illecito extracontrattuale. Veniva invece accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire e fissata nuova udienza di trattazione al 30.11.2022 nella quale le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Con il primo termine parte attrice precisava la propria domanda e parte convenuta eccepiva per la prima volta l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi degli artt. 2946 e 2947 c.c. modificando in tal senso le conclusioni anche con la richiesta di condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria. Nelle successive memorie parte attrice contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte mentre entrambe le parti formulavano richieste istruttorie. Con ordinanza assunta all'udienza cartolare del 6.4.2023, che si conferma in questa sede, non veniva ammessa la prova orale richiesta delle parti in quanto riferita a circostanze non contestate, contenute in documenti già depositati ovvero ininfluenti ai fini della decisione, e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more l'avv. rinunciava al mandato professionale e veniva sostituito dall'avv. Controparte_2
Giovanni Ugo Bargiacchi che si costituiva con memoria depositata in data 13.8.2024 nella quale richiamava le precedenti difese e concludeva riportandosi integralmente alle conclusioni formulate in atti.
Infine, all'udienza cartolare del 17.4.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta dalla difesa del con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. Quella di prescrizione, infatti, Parte_4 costituisce un'eccezione in senso stretto che deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, comma 4 c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art. 168 bis, comma 5 c.p.c.). Ne consegue che l'eccezione sollevata deve ritenersi tardiva.
Nel merito la domanda va accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Nella parte espositiva dell'atto di citazione gli attori, sebbene riportino circostanze relative al procedimento penale che ha visto coinvolto il signor e chiedono la condanna anche per Parte_1 danni “morali”, fondano sostanzialmente la loro difesa sull'illegittimo incasso da parte del convenuto degli assegni consegnati dal signor a garanzia della restituzione di somme concesse al Per_1 medesimo per un prestito a tasso usuraio. In punto di diritto, in ordine all'utilizzabilità delle prove raccolte nel giudizio penale, è consolidato l'indirizzo (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n. 15296/2024) secondo il quale “… il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche (ex aliis,
Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass- 10/10/2018, n. 25067; Cass. 31/01/2024, n. 2897)”.
Nella fattispecie in esame, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede penale, e riconosciuto dallo stesso in sede di escussione quale persona offesa, è incontrovertibile che gli assegni per i CP_1 quali il predetto ha ottenuto le ordinanze di assegnazione gli sono stati consegnati con la sola firma di traenza della signora Detta circostanza è ricavabile anche nella Parte_2 motivazione della sentenza penale dove a pag.4 si legge: “Un dato incontrovertibile acquisito nel corso del processo è riferito alla attribuzione certa dei due titoli di credito a , madre Persona_3 dell'imputato, la quale aveva già apposto la firma di traenza a due titoli contesi, mentre la parte compilata riferita al beneficiario del titolo è stata manoscritta da altra persona non identificata con certezza dal perito grafologo (cfr perizia a firma del prof. ), ma attribuita perfino alla sua Persona_4 mano dallo stesso (cfr deposizione del 23.3.2023)”. CP_1
In merito alle ragioni che avrebbero indotto a consegnare detti assegni al è lo Parte_1 Per_1 stesso attore in sede di interrogatorio nel procedimento penale a dichiarare che il “si presentò Per_1 dicendomi che ha un grave problema con un tizio, come ha cimato lui, di Terzo che l'ha Per_5 minacciato con la pistola e che gli occorrono due assegni da dare in garanzia ma in cambio non riceviamo nessuna quota, ma lui ha il tempo di rimediare agli assegni che aveva dato appunto a nome di questa persona che lo minacciò. Io non avevo più assegni nel mio libretto, di nascosto ho preso dal libretto di mia madre due assegni. Mamma aveva lasciato questo libretto con alcuni assegni già firmati, in caso ci servissero per qualche urgenza, io l'ho presi senza dire niente a mamma e mi fu detto che appunto, grazie a questi due assegni, lui si sarebbe tra virgolette salvato e alla scadenza lui avrebbe saldato tutta la quota che serviva.”. Dichiarazione questa che smentisce di fatto la circostanza riferita dal teste , oggi deceduto, il quale in sede di escussione avanti il Giudice penale, con un Persona_2 narrato confuso ed in parte reticente, riferisce che detti assegni erano a garanzia anche di un prestito di €
2.500,00 ricevuto dal Pt_1
Quanto emerso dal complesso impianto probatorio (costituito oltre che dalle dichiarazioni dei testi anche da quelle dello stesso quale persona offesa) ha condotto il Giudice penale a ritenere CP_1 configurata una dinamica delittuosa ben diversa da quella descritta dal nella propria querela, CP_1 che lo poneva quale “autore di prestiti ad usura, verosimilmente con la compartecipazione di Pt_5
e di che faceva da anello di collegamento con la vera vittima del disegno
[...] Persona_1 criminoso, ”. Nè risulta agli atti che l'odierno convenuto abbia impugnato la sentenza di Parte_1 assoluzione del pronunciata il 16.4.2016, che allo stato deve pertanto ritenersi definitiva. Pt_1
Dalle dichiarazioni rese dai testi e dalle stesse parti in sede penale emerge inoltre che: - i titoli per cui è causa, già firmati e custoditi nell'abitazione della signora , erano stati Parte_2 sottratti alla medesima dal figlio per essere consegnati a , che in quel momento si Persona_1 trovava in difficoltà economiche, e successivamente ai signori e per CP_1 Parte_3 garantire un prestito illecito;
- gli assegni non avrebbero dovuto essere incassati ma restituiti al momento dell'estinzione del debito da parte del Per_1
- già in passato il aveva ottenuto prestiti di tal genere che erano stati garantiti da assegni a sua Pt_1 firma;
- gli assegni, consegnati al solo con la firma di traenza, venivano da questi intestati in suo CP_1 favore e messi in esecuzione successivamente al protesto con procedura esecutiva presso terzi nei confronti dell'odierna attrice.
A fronte di tali incontrovertibili circostanze, il signor nelle proprie difese si è limitato ad CP_1 una generica contestazione dei fatti addebitati senza tuttavia chiarire il titolo in virtù del quale avrebbe ricevuto dal gli assegni per cui è causa. Al riguardo si ritiene infatti che il richiamo alla Persona_1 dichiarazione sottoscritta da apposta in calce alla copia fotostatica dei titoli - nella quale la Per_1
So.Ge.Fall. s.r.l. (società che fa capo al ) dichiara di ricevere la somma di € 19.000,00 per la CP_1 vendita di un furgone e di vari materiali per l'edilizia - ed alle ordinanze pronunciate dal Giudice dell'Esecuzione a definizione delle procedure esecutivi avviate nel 2010 e nel 2016, sia del tutto insufficiente considerato che:
- il Giudice dell'Esecuzione non è tenuto all'accertamento del rapporto sottostante il titolo;
- già il Giudice penale nella motivazione della sentenza n. 4607/16, con riferimento alla dichiarazione apposta in calce alla copia fotostatica degli assegni, rileva: “… Ebbene, di questa contrattazione di compravendita non vi è alcuna prova documentale se non una dichiarazione posta in calce alla copia dei titoli di credito e sottoscritta da nella quale si diceva che gli assegni Persona_1 erano consegnati in favore della per l'acquisto di beni ivi indicati, sulla cui genuinità il Parte_6
Tribunale nutre forte dubbi in quanto la compilazione calligrafica a stampatello del corpo della dichiarazione differisce totalmente dalla modalità della sottoscrizione e soprattutto perché la parte motiva della dichiarazione sembra apposta in un secondo momento rispetto ad un foglio in bianco sottoscritto dal e ciò in ragione dell'evidente necessità di fare rientrare il contenuto della Per_1 dichiarazione nello spazio sovrastante la sottoscrizione …”;
- anche nel presente giudizio il signor non ha prodotto alcuna fattura della CP_1 Parte_6 relativa alla vendita di materiale edile - al cui rilascio era certamente obbligato in quanto esercente attività commerciale - nonostante gran parte della somma portata dagli assegni (€ 19.000,00) fosse riferita a tale fornitura tenuto conto dell'irrisorio prezzo di vendita del furgone pari ad € 200,00, come risultante dalla visura del PRA;
- non vi è prova che il furgone Nissan targato RM89173W, immatricolato per la prima volta nel 1989, fosse di proprietà della o del signor ed in ogni caso non risulta venduto Parte_6 CP_1 al signor ma a tale . Persona_1 Persona_6
Unica danneggiata deve ritenersi tuttavia la signora che si è Parte_2 vista costretta a rimborsare le somme portate dagli assegni sottratti a sua insaputa dal figlio ed indebitamente posti all'incasso dal signor . Dalla prospettazione dei fatti fornita dalla difesa di CP_1 parte attrice nell'atto introduttivo, a parere della scrivente, non è dato ravvisare infatti alcuna domanda di risarcimento del danno per calunnia da parte del signor nei confronti del Parte_1 CP_1
(considerato che il procedimento penale viene menzionato solo al fine di provare l'indebita percezione di somme da parte del convenuto). Alcuna responsabilità del convenuto si ravvisa pertanto nei confronti del signor che ha indebitamente e colposamente consegnato al assegni “in bianco” Parte_1 Per_1 non solo nella parte del beneficiario ma anche in quella dell'importo, dopo averli sottratti alla madre già firmati.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta nei soli confronti della signora
[...] con conseguente condanna del convenuto a versare alla Parte_2 CP_1 predetta, a titolo di risarcimento del danno materiale subito, la somma di € 25.358,69, rivalutata all'attualità in € 30.000,00.
Alla luce del consolidato principio secondo il quale “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III, 10/05/218, n. 11269”, alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Del pari, in assenza di prova (la fattura di cui al doc. 20 contiene il solo rimborso delle spese di avvio del procedimento di mediazione per € 48,80), non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali sostenute prima del presente giudizio, richiesta in misura pari ad € 2.748,80.
Le spese di lite tra la signora ed il signor Parte_2 CP_1 seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche per la fase di mediazione, come da DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'attività complessivamente prestata.
Vi sono invece giustificati motivi per compensare quelle tra e , Parte_1 CP_1 tenuto conto della particolarità della vicenda e dei vari procedimenti penali che hanno coinvolto le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- rigetta la domanda formulata dal signor nei confronti del signor con Parte_1 CP_1 integrale compensazione delle spese di lite;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del signor Parte_2 [...] e per l'effetto, accertata la responsabilità del predetto per i fatti di causa, lo condanna a CP_1 versare, a titolo di risarcimento del danno materiale liquidato ai valori attuali, la somma di € 30.000,00 in favore della medesima, oltre agli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il signor a rifondere alla signora le CP_1 Parte_2 spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e contributo previdenziale, ed € 593,80 per rimborsi.
Roma, 26.9.2025
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39064 di ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Ladispoli, viale Virginia n. 25/B presso lo studio dell'avv. Giovanni Ugo Bargiacchi che li rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegata al fascicolo informatico
ATTORI
CONTRO
elettivamente domiciliato in Roma, via Beniamino Costantini n. 11 presso lo CP_1 studio dell'avv. Maria Carmela Perri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.4.2025 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio il signor chiedendone la condanna, previo
[...] CP_1 accertamento dell'esclusiva responsabilità per i fatti rappresentati, al pagamento della somma di €
28.668,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali subiti, oltre rivalutazione monetaria, interessi e vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda gli attori deducevano che in data 8.4.2009 veniva iscritto presso il Tribunale di Roma procedimento penale a carico del signor per il reato di truffa e di falso in titoli di credito Parte_1 per il quale veniva anche rinviato a giudizio insieme al signor . La vicenda giudiziaria Persona_1 che aveva condotto all'avvio del procedimento penale traeva origine da una denuncia querela sporta dal signor nei confronti di e di dopo che gli assegni CP_1 Parte_1 Persona_1 consegnati da quest'ultimo, con la firma di traenza della signora Parte_2 madre dell'attore e dell'importo rispettivamente di € 12.000,00 e di € 7.000,00, erano stati protestati.
Come dichiarato dal nel corso del processo penale, i titoli di credito erano stati da lui consegnati Pt_1 al signor che aveva subito minacce da soggetti appartenenti ad ambienti criminali ai Persona_1 quali doveva restituire ingenti somme di denaro. Il medesimo precisava altresì che a partire dal 2008, trovandosi in difficoltà economiche molto gravi nella gestione di un B & B di cui era socio anche il signor deceduto nel 2016, si era indotto a rivolgersi, con l'aiuto del ai signori Persona_2 Per_1
e per ottenere prestiti di denaro che restituiva periodicamente con CP_1 Parte_3
l'aggiunta di somme a titolo di interessi. In particolare, il rappresentava di aver versato ai predetti Pt_1 nel 2008, con cadenza mensile, 'importo di € 3.000,00/3.500,00 al quale aggiungeva una percentuale in contanti di € 300/400. Proseguiva evidenziando come il Giudice penale avesse accertato che gli assegni consegnati dal al , formalmente incassati per l'acquisto di materiale edile e del Per_1 CP_1 furgone Nissan targato RM89173W, fossero in realtà il frutto di un disegno criminoso nel quale il
[...]
aveva agito in qualità di usuraio e che per tale ragione il procedimento penale si era concluso con CP_1 una sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”. Il procedimento penale avviato nei confronti dei signori e su denuncia del signor per il reato di usura CP_1 Persona_1 Parte_1 commesso a suo danno, si concludeva invece con una richiesta di archiviazione confermata dal GIP del
Tribunale di Roma in sede di opposizione. Quest'ultimo, tuttavia, pur precisando nel provvedimento che
“... le doglianze declinate nell'atto di opposizione sono del tutto fondate e che nella sostanza dovrebbe essere disposto azione probatoria;
...” ne disponeva l'archiviazione in quanto “... i fatti risalgono all'anno 2008 e ... sono maturati i termini di prescrizione ...”. Rilevavano ancora che nelle more del procedimento penale il , in virtù dell'assegno sopra richiamato, aveva ottenuto nei confronti CP_1 della signora decreto ingiuntivo per l'importo di € 7,000,00, al quale Parte_2 era seguito atto di precetto per la somma di € 11.602,06 e che detta somma era stata trattenuta dallo stipendio in virtù di ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito di procedura esecutiva presso terzi.
Anche per l'assegno di € 12.000,00 era stato ottenuto decreto ingiuntivo al quale era seguita la notifica di atto di precetto e di ulteriore ordinanza di assegnazione per l'importo di € 14.288,27. La signora
[...] si era vista pertanto costretta a restituire al signor la somma Parte_2 CP_1 complessiva di € 25.890,33. Con esito negativo si era anche concluso il procedimento di mediazione per il quale gli attori avevano sborsato € 2.748,80 a titolo di spese legali.
Ritualmente citato si costituiva in giudizio il signor che eccepiva in via CP_1 preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito in quanto competente il Tribunale di Tivoli nonché la nullità dell'atto di citazione mentre, nel merito, concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e prive di riscontro probatorio. A sostegno delle proprie difese evidenziava di essere residente in [...]nel Lazio e che l'atto di citazione, di cui aveva avuto conoscenza legale solo in data 26.5.2022, non rispettava i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. Deduceva altresì che le somme erano state versate dalla signora in virtù di due ordinanze di Parte_2 assegnazione ottenute diversi anni prima, non opposte dalla medesima.
Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 7.10.2022, che si conferma in questa sede, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto, sebbene il convenuto CP_1 risultasse residente in [...]del Lazio, nella fattispecie doveva trovare applicazione l'art. 20 c.p.c. - che individua la competenza nel luogo in cui il fatto produttivo del danno si è verificato – trattandosi di domanda tesa all'accertamento di una responsabilità esclusiva del convenuto per fatto illecito extracontrattuale. Veniva invece accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire e fissata nuova udienza di trattazione al 30.11.2022 nella quale le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Con il primo termine parte attrice precisava la propria domanda e parte convenuta eccepiva per la prima volta l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi degli artt. 2946 e 2947 c.c. modificando in tal senso le conclusioni anche con la richiesta di condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria. Nelle successive memorie parte attrice contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte mentre entrambe le parti formulavano richieste istruttorie. Con ordinanza assunta all'udienza cartolare del 6.4.2023, che si conferma in questa sede, non veniva ammessa la prova orale richiesta delle parti in quanto riferita a circostanze non contestate, contenute in documenti già depositati ovvero ininfluenti ai fini della decisione, e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more l'avv. rinunciava al mandato professionale e veniva sostituito dall'avv. Controparte_2
Giovanni Ugo Bargiacchi che si costituiva con memoria depositata in data 13.8.2024 nella quale richiamava le precedenti difese e concludeva riportandosi integralmente alle conclusioni formulate in atti.
Infine, all'udienza cartolare del 17.4.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta dalla difesa del con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. Quella di prescrizione, infatti, Parte_4 costituisce un'eccezione in senso stretto che deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, comma 4 c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art. 168 bis, comma 5 c.p.c.). Ne consegue che l'eccezione sollevata deve ritenersi tardiva.
Nel merito la domanda va accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Nella parte espositiva dell'atto di citazione gli attori, sebbene riportino circostanze relative al procedimento penale che ha visto coinvolto il signor e chiedono la condanna anche per Parte_1 danni “morali”, fondano sostanzialmente la loro difesa sull'illegittimo incasso da parte del convenuto degli assegni consegnati dal signor a garanzia della restituzione di somme concesse al Per_1 medesimo per un prestito a tasso usuraio. In punto di diritto, in ordine all'utilizzabilità delle prove raccolte nel giudizio penale, è consolidato l'indirizzo (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n. 15296/2024) secondo il quale “… il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche (ex aliis,
Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass- 10/10/2018, n. 25067; Cass. 31/01/2024, n. 2897)”.
Nella fattispecie in esame, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede penale, e riconosciuto dallo stesso in sede di escussione quale persona offesa, è incontrovertibile che gli assegni per i CP_1 quali il predetto ha ottenuto le ordinanze di assegnazione gli sono stati consegnati con la sola firma di traenza della signora Detta circostanza è ricavabile anche nella Parte_2 motivazione della sentenza penale dove a pag.4 si legge: “Un dato incontrovertibile acquisito nel corso del processo è riferito alla attribuzione certa dei due titoli di credito a , madre Persona_3 dell'imputato, la quale aveva già apposto la firma di traenza a due titoli contesi, mentre la parte compilata riferita al beneficiario del titolo è stata manoscritta da altra persona non identificata con certezza dal perito grafologo (cfr perizia a firma del prof. ), ma attribuita perfino alla sua Persona_4 mano dallo stesso (cfr deposizione del 23.3.2023)”. CP_1
In merito alle ragioni che avrebbero indotto a consegnare detti assegni al è lo Parte_1 Per_1 stesso attore in sede di interrogatorio nel procedimento penale a dichiarare che il “si presentò Per_1 dicendomi che ha un grave problema con un tizio, come ha cimato lui, di Terzo che l'ha Per_5 minacciato con la pistola e che gli occorrono due assegni da dare in garanzia ma in cambio non riceviamo nessuna quota, ma lui ha il tempo di rimediare agli assegni che aveva dato appunto a nome di questa persona che lo minacciò. Io non avevo più assegni nel mio libretto, di nascosto ho preso dal libretto di mia madre due assegni. Mamma aveva lasciato questo libretto con alcuni assegni già firmati, in caso ci servissero per qualche urgenza, io l'ho presi senza dire niente a mamma e mi fu detto che appunto, grazie a questi due assegni, lui si sarebbe tra virgolette salvato e alla scadenza lui avrebbe saldato tutta la quota che serviva.”. Dichiarazione questa che smentisce di fatto la circostanza riferita dal teste , oggi deceduto, il quale in sede di escussione avanti il Giudice penale, con un Persona_2 narrato confuso ed in parte reticente, riferisce che detti assegni erano a garanzia anche di un prestito di €
2.500,00 ricevuto dal Pt_1
Quanto emerso dal complesso impianto probatorio (costituito oltre che dalle dichiarazioni dei testi anche da quelle dello stesso quale persona offesa) ha condotto il Giudice penale a ritenere CP_1 configurata una dinamica delittuosa ben diversa da quella descritta dal nella propria querela, CP_1 che lo poneva quale “autore di prestiti ad usura, verosimilmente con la compartecipazione di Pt_5
e di che faceva da anello di collegamento con la vera vittima del disegno
[...] Persona_1 criminoso, ”. Nè risulta agli atti che l'odierno convenuto abbia impugnato la sentenza di Parte_1 assoluzione del pronunciata il 16.4.2016, che allo stato deve pertanto ritenersi definitiva. Pt_1
Dalle dichiarazioni rese dai testi e dalle stesse parti in sede penale emerge inoltre che: - i titoli per cui è causa, già firmati e custoditi nell'abitazione della signora , erano stati Parte_2 sottratti alla medesima dal figlio per essere consegnati a , che in quel momento si Persona_1 trovava in difficoltà economiche, e successivamente ai signori e per CP_1 Parte_3 garantire un prestito illecito;
- gli assegni non avrebbero dovuto essere incassati ma restituiti al momento dell'estinzione del debito da parte del Per_1
- già in passato il aveva ottenuto prestiti di tal genere che erano stati garantiti da assegni a sua Pt_1 firma;
- gli assegni, consegnati al solo con la firma di traenza, venivano da questi intestati in suo CP_1 favore e messi in esecuzione successivamente al protesto con procedura esecutiva presso terzi nei confronti dell'odierna attrice.
A fronte di tali incontrovertibili circostanze, il signor nelle proprie difese si è limitato ad CP_1 una generica contestazione dei fatti addebitati senza tuttavia chiarire il titolo in virtù del quale avrebbe ricevuto dal gli assegni per cui è causa. Al riguardo si ritiene infatti che il richiamo alla Persona_1 dichiarazione sottoscritta da apposta in calce alla copia fotostatica dei titoli - nella quale la Per_1
So.Ge.Fall. s.r.l. (società che fa capo al ) dichiara di ricevere la somma di € 19.000,00 per la CP_1 vendita di un furgone e di vari materiali per l'edilizia - ed alle ordinanze pronunciate dal Giudice dell'Esecuzione a definizione delle procedure esecutivi avviate nel 2010 e nel 2016, sia del tutto insufficiente considerato che:
- il Giudice dell'Esecuzione non è tenuto all'accertamento del rapporto sottostante il titolo;
- già il Giudice penale nella motivazione della sentenza n. 4607/16, con riferimento alla dichiarazione apposta in calce alla copia fotostatica degli assegni, rileva: “… Ebbene, di questa contrattazione di compravendita non vi è alcuna prova documentale se non una dichiarazione posta in calce alla copia dei titoli di credito e sottoscritta da nella quale si diceva che gli assegni Persona_1 erano consegnati in favore della per l'acquisto di beni ivi indicati, sulla cui genuinità il Parte_6
Tribunale nutre forte dubbi in quanto la compilazione calligrafica a stampatello del corpo della dichiarazione differisce totalmente dalla modalità della sottoscrizione e soprattutto perché la parte motiva della dichiarazione sembra apposta in un secondo momento rispetto ad un foglio in bianco sottoscritto dal e ciò in ragione dell'evidente necessità di fare rientrare il contenuto della Per_1 dichiarazione nello spazio sovrastante la sottoscrizione …”;
- anche nel presente giudizio il signor non ha prodotto alcuna fattura della CP_1 Parte_6 relativa alla vendita di materiale edile - al cui rilascio era certamente obbligato in quanto esercente attività commerciale - nonostante gran parte della somma portata dagli assegni (€ 19.000,00) fosse riferita a tale fornitura tenuto conto dell'irrisorio prezzo di vendita del furgone pari ad € 200,00, come risultante dalla visura del PRA;
- non vi è prova che il furgone Nissan targato RM89173W, immatricolato per la prima volta nel 1989, fosse di proprietà della o del signor ed in ogni caso non risulta venduto Parte_6 CP_1 al signor ma a tale . Persona_1 Persona_6
Unica danneggiata deve ritenersi tuttavia la signora che si è Parte_2 vista costretta a rimborsare le somme portate dagli assegni sottratti a sua insaputa dal figlio ed indebitamente posti all'incasso dal signor . Dalla prospettazione dei fatti fornita dalla difesa di CP_1 parte attrice nell'atto introduttivo, a parere della scrivente, non è dato ravvisare infatti alcuna domanda di risarcimento del danno per calunnia da parte del signor nei confronti del Parte_1 CP_1
(considerato che il procedimento penale viene menzionato solo al fine di provare l'indebita percezione di somme da parte del convenuto). Alcuna responsabilità del convenuto si ravvisa pertanto nei confronti del signor che ha indebitamente e colposamente consegnato al assegni “in bianco” Parte_1 Per_1 non solo nella parte del beneficiario ma anche in quella dell'importo, dopo averli sottratti alla madre già firmati.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta nei soli confronti della signora
[...] con conseguente condanna del convenuto a versare alla Parte_2 CP_1 predetta, a titolo di risarcimento del danno materiale subito, la somma di € 25.358,69, rivalutata all'attualità in € 30.000,00.
Alla luce del consolidato principio secondo il quale “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III, 10/05/218, n. 11269”, alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Del pari, in assenza di prova (la fattura di cui al doc. 20 contiene il solo rimborso delle spese di avvio del procedimento di mediazione per € 48,80), non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali sostenute prima del presente giudizio, richiesta in misura pari ad € 2.748,80.
Le spese di lite tra la signora ed il signor Parte_2 CP_1 seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche per la fase di mediazione, come da DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'attività complessivamente prestata.
Vi sono invece giustificati motivi per compensare quelle tra e , Parte_1 CP_1 tenuto conto della particolarità della vicenda e dei vari procedimenti penali che hanno coinvolto le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- rigetta la domanda formulata dal signor nei confronti del signor con Parte_1 CP_1 integrale compensazione delle spese di lite;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del signor Parte_2 [...] e per l'effetto, accertata la responsabilità del predetto per i fatti di causa, lo condanna a CP_1 versare, a titolo di risarcimento del danno materiale liquidato ai valori attuali, la somma di € 30.000,00 in favore della medesima, oltre agli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il signor a rifondere alla signora le CP_1 Parte_2 spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e contributo previdenziale, ed € 593,80 per rimborsi.
Roma, 26.9.2025
dott.ssa Laura Liberati