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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11070/2023 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
RUBERTO GABRIELE (C.F. ), elettivamente domiciliata in Anzio (RM), C.F._2 viale alla Marina n. 55, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 CP_4
( ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO'
[...] C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Trebbia n. 57, presso il C.F._4 difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, provvedere come segue:
In via preliminare, ci si oppone, sin d'ora, all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e attesta l'insussistenza del credito azionato nonché l'inadempimento contrattuale di parte opposta;
pagina 1 di 15 in via principale, revocare e/o comunque annullare l'opposto decreto ingiuntivo D.I. n.
2968/2023 (R.G. n. 9832/2023) depositato in data 29 agosto 2023 e, per l'effetto, ritenuto satisfattivo l'importo già corrisposto dall'opponente, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta per i fatti ed i contratti per cui è causa;
in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale e la contestuale violazione di norme imperative da parte della società opposta e, per l'effetto, condannare la in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni consistenti nel noleggio del gruppo elettrogeno e delle spese elettriche per l'adattamento impianto, per la complessiva somma di € 25.798,12 nonché alla restituzione della somma di € 96.869,08, illegittimamente fatturata e già corrisposta dall'opponente per quanto esposto nella parte motiva del presente atto, il tutto per un totale complessivo pari ad € 122.667,20
(centoventiduemilaseicentosessantasette/20) e/o della maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata l'esistenza di un credito a favore dell'opposta, determinare nella misura minima possibile l'importo residuo secondo il prudente apprezzamento del Giudice e le risultanze dell'espletanda istruttoria, in considerazione di quanto già corrisposto e delle circostanze in fatto ed in diritto esposte nella parte motiva del presente atto, nonché sulla base di quanto effettivamente dovuto alla luce dei parametri contrattuali originari pattuiti ante modifica unilaterale e della complessiva condotta contrattuale assunta ex adverso.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi compresi tutti gli accessori previsti ex lege nessuno escluso.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2968/2023 del 29 agosto 2023 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n.
9832/2023;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € € 78.892,67 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di CP_3
cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”.
pagina 2 di 15 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 29.8.2023 veniva notificato alla società il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2968/2023 – R.G. 9832/2023 -, emesso in data 29.8.2023 dal Tribunale di
Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di Euro CP_3
78.892,67, oltre interessi. A fondamento della propria domanda, la società ricorrente allegava di essere creditrice della suddetta somma, in ragione dell'inadempimento di quanto convenuto con la in relazione a contratti di fornitura di energia, ovvero portato dalle fatture n. CP_1
22/20005.0705398 del 08/09/2022 (parzialmente insoluta per € 26.251,88), n. 22/20005.0789492 del 08/10/2022 (totalmente insoluta), n. 22/20005.0888509 del 08/11/2022 (totalmente insoluta), n.
23/20005.0270409 del 08/04/2023 (totalmente insoluta), n. 23/20005.0358139 del 08/05/2023
(totalmente insoluta), n. 23/20005.0449603 del 08/06/2023 (totalmente insoluta) e n.
23/20005.0546353 del 08/07/2023 (totalmente insoluta), emesse in forza del contratto per la fornitura di energia elettrica numero progressivo MAF17B/1213259.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 2968/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- si occupa prevalentemente della gestione del campeggio sito in via Romagna n.4, in Tor San
Lorenzo – Ardea (RM), denominato “Camping Ai Tucul”;
- in data 5.4.2018, aveva sottoscritto con la per la fornitura di energia elettrica, CP_3
due contratti (MAF17D/1281255 e MAF17B/1213259), che prevedevano una tariffazione fissa denominata “SICURA”;
- ciononostante, a decorrere dal mese di maggio 2022, aveva rilevato un'anomalia negli importi degli addebiti delle fatture, giungendo, in data 22.9.2022, a sporgere formale reclamo relativamente agli addebiti di n. 7 fatture (di cui 5 regolarmente pagate, al fine di assicurare la continuità del servizio);
- venivano, altresì, impugnate, dall'odierna opponente i conteggi delle successive fatture, anch'esse non conformi alla tariffazione contrattuale pattuita, e caratterizzate dall'aggiunta di interessi di mora e di una penale pari ad Euro 16.509,90;
- alla luce delle contestazioni e dei reclami suddetti, l'odierna parte opposta aveva dichiarato di aver modificato unilateralmente il contratto sulla base di diversi avvisi fatti al cliente;
pagina 3 di 15 - in data 27.10.2022, ad ogni buon conto, aveva tentato di rivolgersi allo
[...]
– con procedimenti di conciliazione n. 87354 -, per tentare il dialogo in Controparte_5
merito alle proprie legittime motivazioni, ma tale procedura, in data 13.1.2023, veniva chiusa con verbale negativo.
Posto ciò, nel merito, evidenziando che le fatture de quibus fanno riferimento ad inadempimenti non provati, essendo frutto di modifiche unilaterali arbitrarie e mai comunicate, ha assunto la non debenza della somma richiesta, ovvero l'indeterminatezza del credito, e, pertanto, in punto di onere probatorio, il difetto di prova del credito.
Ha, altresì, lamentato la violazione del decreto-legge, 9 agosto 2022, n. 115, il quale ha dichiarato inefficacie qualsiasi modifica unilaterale dei prezzi applicati alle bollette.
Ha, inoltre, lamentato la malafede della banca, domandando la condanna di parte opposta per i danni patiti.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese CP_3
dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, assumendo che le fatture oggetto del monitorio attengono, non solo al contratto inizialmente stipulato, ma anche a modifiche unilaterali, regolarmente comunicate all'indirizzo e- mail ordinario della parte opponente (in cui sono previsti anche gli importi pretesi a titolo di penale), ha assunto la piena legittimità delle fatture de quibus.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 11.2.25, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
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1. sull'onere probatorio, in un giudizio di opposizione a D.I., e sull'efficacia delle variazioni unilaterali
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa pagina 4 di 15 creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito almeno prima facie certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un grave difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio a cognizione piena richiede al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
L'emanazione del decreto ingiuntivo, pur implicando una presunzione relativa di validità della pretesa, non esime il creditore dall'onere di produrre il titolo contrattuale da cui il credito deriva.
L'assenza di tale documento preclude la possibilità di accertare non solo l'origine del rapporto, ma anche le condizioni che ne regolano l'esecuzione. In mancanza del contratto, non è possibile verificare l'effettiva sussistenza degli obblighi dedotti e la conformità della pretesa alle pattuizioni convenute tra le parti.
La pretesa creditoria deve poggiare su elementi certi e specifici, che consentano al giudice di ricostruire in modo completo il rapporto dedotto in giudizio. Non possono surrogare tale mancanza altri documenti o elementi accessori, quali fatture, lettere o comunicazioni, che, in assenza del titolo principale, risultano privi di una base giuridica sufficiente per sostenere la domanda.
L'indeterminatezza che ne deriva impedisce al giudice di accertare con precisione gli obblighi reciprocamente assunti, compromettendo irrimediabilmente la posizione della parte opposta.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
Orbene, venendo al caso di specie, la parte opposta ha prodotto il Documento di dettaglio della fattura n. 22/20005.0705398 del 08/09/2022, il Documento di dettaglio della fattura n.
22/20005.0789492 del 08/10/2022, il Documento di dettaglio della fattura n. 22/20005.0888509 del pagina 5 di 15 08/11/2022, il Documento di dettaglio della fattura n. 23/20005.0270409 del 08/04/2023, il
Documento di dettaglio della fattura n. 23/20005.0358139 del 08/05/2023, il Documento di dettaglio della fattura n. 23/20005.0449603 del 08/06/2023, il Documento di dettaglio della fattura n. 23/20005.0546353 del 08/07/2023, il Contratto MAF17B/1281255, le Condizioni generali di fornitura (modulo di adesione MAF17/B e modulo di adesione MAF17/D).
Chiarito ciò, si osserva, pertanto, che il titolo posto a fondamento della – che ha CP_3
portato al D.I. oggi oggetto di opposizione – è stato correttamente prodotto e, quindi, il relativo onere della parte opposta è stato rispettato.
Ferma la validità dei contratti prodotti, occorre, ora, indagare sull'efficacia delle modifiche unilaterali poste in essere nel corso degli anni dalla . CP_3
Sul punto, infatti, S.C.I. ha assunto che le modifiche unilaterali siano state arbitrarie e mai comunicate, sostenendo – pertanto - la non debenza della somma richiesta, in virtù delle stesse.
Di contro, la parte opposta, , ha assunto la regolare comunicazione delle modifiche de CP_3
quibus all'indirizzo e-mail ordinario della parte opponente, deducendo, quindi, la piena legittimità delle fatture.
Detto ciò, in punto di diritto va precisato che lo ius variandi designa la facoltà di una parte – di solito il professionista nei rapporti a catena o a tempo indeterminato – di modificare ex uno latere le condizioni economiche o normative del contratto.
Il principio pacta sunt servanda degli artt. 1322 e 1372 c.c. consente tale facoltà solo se: è prevista da una clausola specificamente approvata;
è assistita da giustificato motivo;
è esercitata secondo buona fede, con congruo preavviso e diritto di recesso dell'altra parte. Trattasi di requisiti positivizzati, sul versante consumeristico, dall'art. 33, comma 2, lett. m, cod. consumo, che presume la vessatorietà della relativa clausola inserita nel contratto.
La funzione dello ius variandi non è, dunque, quella di legittimare aumenti discrezionali, ma di preservare l'equilibrio contrattuale quando intervengano fattori esterni imprevedibili (inflazione, costi di approvvigionamento, mutamento di legge) che, altrimenti, imporrebbero la risoluzione o la rinegoziazione. L'obbligo di comunicazione su supporto durevole e di riconoscere al cliente la facoltà di scioglimento riflette il canone di buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., e si pone in linea con la direttiva 2011/83/UE.
pagina 6 di 15 Orbene, chiarito ciò, questo Tribunale, sulla scorta della produzione documentale della odierna parte opposta, non può che considerare l'obbligo di comunicazione (in capo alla ), con CP_3
riferimento alle modifiche unilaterali, non adempiuto.
Difatti, se, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe a chi invoca l'efficacia di una modifica unilaterale dimostrarne l'avvenuta comunicazione al cliente con modalità conformi alle prescrizioni legali e regolatoria, nella fattispecie de qua è la opposta convenuta che deve provare di CP_3
aver trasmesso gli avvisi di variazione alla con congruo preavviso, su supporto durevole e CP_1 all'indirizzo nella disponibilità del destinatario.
Ne discende che la mera produzione, in giudizio, dei file contenenti le nuove condizioni economiche non soddisfa l'onere di prova richiesto: occorre dimostrare, con documentazione certa, che tali file furono effettivamente recapitati all'indirizzo elettronico (o fisico) contrattualmente indicato dal cliente e che questi ebbe la possibilità di leggerli entro il termine minimo di tre mesi previsto dall'art. 13 del Codice di condotta commerciale;
diversamente, la variazione resta CP_5
inefficace e le fatture emesse in applicazione del nuovo corrispettivo risultano prive di titolo esigibile. Nel caso di specie, ha allegato unicamente il testo delle modifiche, senza CP_3
fornire le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna PEC né altri riscontri oggettivi di recapito: tale lacuna probatoria comporta, secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” proprio del processo civile, che sia “più probabile che non” che l'avviso non sia pervenuto alla
S.C.I..
Né può trovare applicazione l'art. 1335 c.c., il quale, come noto, stabilisce una “presunzione di conoscenza” valida per tutte le dichiarazioni recettizie e quindi anche per la proposta o accettazione
(in ordine ad una modifica contrattuale). Difatti, seppur vero che queste ultime si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo (nella fattispecie elettronico) del destinatario
(se questi non prova di essere stato, sena sua colpa, nell'impossibilità dei averne notizia), permane – comunque – in capo al dichiarante (qui, la ) di provare che la dichiarazione sia CP_3
effettivamente entrata ella sfera di conoscibilità del destinatario.
Le modifiche unilaterali de quibus, pertanto, seppur provate circa l'effettivo contenuto del documento inviato (v. doc. 22, 23, 24 e 25, COMPARSA), non risultano affatto provate nella trasmissione. L'odierna parte opposta convenuta avrebbe difatti dovuto dimostrare la trasmissione, similmente a quanto da essa operato con la produzione del doc. 31 (in cui viene provato non solo il pagina 7 di 15 contenuto (il documento), ma anche la mail – con indicazione di mittente, destinatario e data - attraverso cui quest'ultimo è stato dichiarato/trasmesso).
Di contro, gli allegati n. 22-25 prodotti da – e, a fortiori, gli ulteriori documenti CP_3
depositati – rappresentano dei meri file in formato pdf, recanti il testo di comunicazioni aziendali, privi di qualsivoglia attestazione certa circa la loro provenienza e, soprattutto, di qualsivoglia riscontro tecnico attestante l'avvenuto invio (non risultano né l'indicazione del portale o della casella di posta elettronica utilizzata, né la data di spedizione, né, tantomeno, le ricevute di accettazione o di consegna presso l'indirizzo della controparte). In difetto di tali elementi minimi di tracciabilità, i documenti non integrano prova né dell'inoltro né della ricezione delle asserite variazioni contrattuali e, pertanto, non possono rivestire alcun valore dimostrativo rispetto alla regolarità delle modifiche unilaterali invocate dalla convenuta.
Ad abundantiam, si osserva che date modifiche unilaterali oggetto d'esame sono state trasmesse sotto la vigenza del decreto legge n. 115, del 9 agosto 2022.
Orbene, è solo il caso di precisare che l'art. 3, del D.l., 9 agosto 2022, n. 115, convertito in
L., 21 settembre 2022, n. 142, ha introdotto – con immediata inserzione legale nei contratti di somministrazione – un divieto temporaneo di variare i prezzi dell'energia. “Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni clausola contrattuale che consente al fornitore di energia elettrica o gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo …; fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per tali finalità prima dell'entrata in vigore del decreto, salvo che le modifiche si siano già perfezionate”.
Trattasi di norma imperativa di protezione che, ai sensi dell'art. 1339 c.c. (secondo cui, “le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”), si è automaticamente innestata nei rapporti in corso, neutralizzando qualsiasi esercizio dello ius variandi incompatibile con il blocco tariffario. Non possono sussistere dubbi sull'effetto etero-integrativo delle prescrizioni pubblicistiche nei contratti di utenza, considerato che questo è da tempo riconosciuto dalla Suprema
Corte (v. Cass., 31 agosto 2015, n. 17301, secondo cui “l'Autorità per l'energia può imporre prescrizioni che, per via riflessa, integrano ai sensi dell'art. 1339 c.c. il contenuto dei rapporti di utenza, anche in senso derogatorio di norme di legge, ma solo a determinate condizioni”.
Il divieto statale è stato ulteriormente chiarito dal comunicato congiunto AGCM-ARERA del 13 ottobre 2022, che – richiamando gli “assetti di equilibrio del sistema energetico” – ha pagina 8 di 15 specificato che le variazioni unilaterali rientrano nel perimetro dell'art. 3 d.l. 115/2022, mentre restano escluse le mere “evoluzioni automatiche” già pattuite (“…l'art. 3 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali … fino al 30 aprile 2023”).
Tale interpretazione, vincola, pertanto, l'operatore sia sul piano regolatorio sia, in chiave risarcitoria, sul terreno della diligenza professionale.
Pertanto, alla luce di tale cornice normativa, l'eventuale comunicazione di aumento tariffario recapitata al cliente nel periodo di sospensione non può produrre effetti, né può essere sanata dal mero decorso del termine di preavviso, poiché la ratio della disciplina – come ribadito congiuntamente da AGCM e il 13 ottobre 2022 – è proprio quella di congelare i prezzi al CP_5 fine di “garantire la tutela dei clienti e l'equilibrio del sistema energetico nazionale”.
In conclusione, la previsione del decreto Aiuti-bis configura un limite legale sopravvenuto di ordine pubblico economico che, incidendo ex lege sul contenuto dei contratti di somministrazione, rende improcedibile o infondata la domanda del fornitore volta a pretendere il pagamento degli aumenti, mentre legittima la domanda del consumatore volta al rimborso delle somme versate in violazione del divieto, posto che la disciplina temporanea in esame si colloca nell'alveo delle misure imperative di protezione e integra il parametro di validità e liceità delle singole pattuizioni contrattuali.
Applicando il quadro normativo alla fattispecie in esame – ove il fornitore abbia addebitato corrispettivi maggiorati tra il 10 agosto 2022 e il 30 aprile 2023, e, quindi, con particolare riferimento alla proposta di modifica unilaterale del contratto MAF17D/1281255, del 20 giugno
2022 – la pretesa di pagamento difforme è radicalmente priva di titolo e, quindi, la domanda del consumatore diretta alla restituzione dei maggiori importi trova fondamento nell'inefficacia ex lege della clausola di variazione, avendo, l'art. 3 del d.l. n. 115/2022, inserito di diritto nei contratti de quibus, per l'effetto dell'art. 1339 c.c., determinato la nullità di ogni modifica unilaterale dei prezzi nel periodo di sospensione.
Chiarito ciò, dovendo accogliere la domanda di revoca del D.I. n. 2968/2023 e la conseguenziale azione di ripetizione, alla luce dell'illegittimità delle modifiche unilaterali intercorse per i motivi di cui sopra, occorre accertare il quantum della somma illegittimamente fatturata e già corrisposta dall'odierno opponente CP_6
[...
sulla clausola penale e sugli interessi moratori
pagina 9 di 15 In punto di diritto va precisato che l'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore inadempiente è tenuto, se non prova che l'inadempimento – ovvero il ritardo nell'adempimento – è stato determinato da una causa ad egli non imputabile, al risarcimento del danno. Il creditore che agisce per il risarcimento, dunque, sarà tenuto a provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento.
Ne consegue che è più semplice per il creditore una soluzione preveniva pattizia, stipulando una clausola penale, con cui si conviene che, in caso di inadempimento (o di ritardo nell'adempimento), il debitore – anche senza doverne provare la gravità e senza necessità della messa in mora -, sarà tenuto ad una certa prestazione carattere patrimoniale.
La funzione della penale, quindi è quella di indurre il debitore ad adempiere, presentando un mero carattere sanzionatorio ed andando a configurarsi in una precostituzione pattizia della liquidazione del danno.
Posto ciò, nella fattispecie de qua è senz'altro configurabile una clausola penale, in virtù dell'espressa pattuizione inserita nelle condizioni generali allegate al contratto numero progressivo
MAF17B/1213259.
All'art. 12 (Recesso e cessazione della fornitura), delle suddette condizioni, difatti, si legge che
“Nel caso in cui il cliente sua titolare di una pluralità di PdP di cui almeno uno connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, quest'ultimo potrà recedere dal contratto con un preavviso pari a 12 mesi effettivi di fornitura o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, pe ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di Euro 1.500,00 per ogni mese di preavviso non rispettato e con riferimento ad ogni singola fattura” (v. all. 1, COMPARSA, p. 2 – condizioni generali -).
Alla luce di tale pattuizione, e della (ipotetica) successiva richiesta di attivazione della fornitura de qua, derivano le fatture n. 8 e 9, del 19 giugno 2020, oggetto – appunto – del D.I. opposto.
Orbene, chiarito ciò, alcun inadempimento, tale da giustificare l'applicazione della clausola penale, è imputabile all'odierna parte opponente CP_1
L'illegittima imputazione degli aumenti tariffari prima esaminata ha legittimamente indotto l'odierna opponente a diffidare la controparte e a dichiarare la risoluzione del rapporto per grave inadempimento (v. all. 10, CITAZIONE), condotta cui, peraltro, avrebbe potuto alternativamente ricorrere mediante recesso, in forza sia del provvedimento governativo di sospensione dello ius
pagina 10 di 15 variandi sia dell'applicazione unilaterale degli aumenti, senza incorrere in alcuna penalità o onere aggiuntivo. Alla luce di ciò risulta, dunque, ancor più infondata e strumentale la pretesa creditoria di Euro 22.133,00 per interessi di mora, penali e spese, con particolare riferimento alla fattura n.
23/20005 0449603 dell'8 giugno 2023, nella quale figura l'addebito di Euro 16.509,90 – ricompreso nella voce “partite diverse” per Euro 18.077,16 – privo di puntuale specificazione e qualificazione, sicché l'importo risulta imputato, in realtà, quale penale non dovuta.
1.3 sugli importi maggiori fatturati, in applicazione delle modifiche unilaterali
Escluso l'inadempimento della S.C.I., accertato che le fatture impugnate risultano parametrate a un prezzo mai concordato - e, quindi, prive di titolo -, e che i successivi oneri accessori – calcolati su un capitale inesigibile – sono parimenti ingiustificati, ritenuto (pertanto) che l'importo residuo richiesto in via monitoria deve essere integralmente detratto, occorre ora accertare il quantum della rimanente somma illegittimamente fatturata.
Orbene, il raffronto fra le clausole economiche originarie contenute nei contratti di fornitura – che fissano un corrispettivo unitario invariabile per l'energia ceduta e non contemplano alcun meccanismo di adeguamento automatico (v. contratti MAF17D/1281255 e MAF17B/1213259, all.
2, CITAZIONE) – e le quantità effettivamente prelevate nei singoli periodi di fatturazione (v. all. 4,
CITAZIONE, in cui, nelle singole fatture, vengono indicati – dalla stessa – i consumi CP_3
effettivi), evidenzia uno scostamento rilevante: applicando rigorosamente il prezzo pattuito, il valore complessivo delle forniture avrebbe dovuto attestarsi a € 62.317,86; a fronte di ciò CP_3 ha comunque emesso fatture per € 238.079,61, con un sovra-addebito di € 175.761,75.
Di tale eccedenza, € 153.628,75 derivano esclusivamente dall'aumento unilaterale del corrispettivo energia, privo di valido presupposto contrattuale, mentre € 22.133,00 attengono a interessi di mora, penali e spese applicati in via accessoria. Poiché la cliente ha già corrisposto pagamenti per € 159.186,94, residua un credito restitutorio di € 96.869,08 (175.761,75 – 78.892,67, ovvero 159.186,94 – 62.317,86), che l'opponente ha diritto di ripetere quale indebito, oltre agli interessi ex art. 1282 c.c. decorrenti dalle singole rimesse.
La questione non merita ulteriori approfondimenti, in quanto – sul punto – soccorre la non contestazione della parte opposta che, attraverso i propri scritti difensivi, si è limitata a contestare esclusivamente l'an di quanto domandato dall'opponente, e non – invece – il quantum.
In punto di diritto, va precisato che, fino al 2009, la non contestazione era fatta scaturire dalla condotta prettamente attiva di chi dichiarava fatti o svolgeva difese che risultavano essere pagina 11 di 15 assolutamente incompatibili con la volontà di contestare vicende narrate dall'avversario e inevitabilmente implicate da quei fatti e da quelle difese. In buona sostanza, la relevatio che ne discendeva promanava da una condotta meramente operosa della parte che, pur di dedurre o di compiere alcunché, dall'intreccio dei fatti era indotta se non addirittura costretta - a condividere almeno parte del racconto del suo contraddittore.
Da quando l'(attuale) art. 115 c.p.c. presenta l'espressione “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, la figura ha acquisito però una connotazione “passiva”: non vi è più la necessità di una condotta attiva (nei modi sopra descritti) affinché scatti la “non contestazione”; purché sia costituita, anche il silenzio basta a elidere l'onere della prova a carico dell'avversario.
Va quindi condiviso quell'orientamento secondo cui, in tema di principio di non contestazione, se l'attore propone un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto, il convenuto è tenuto a prendere posizione in maniera analitica sulle circostanze di cui intende contestare la veridicità e, in difetto, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati (cfr. Corte di Appello Torino, 27 giugno 2022, n. 253).
Nella fattispecie, dunque, non vi sono dubbi sul credito vantato dalla S.C.I., non avendo l'opposta sollevato eccezioni puntuali sulla misura dell'importo, né ha confutato il ricalcolo prodotto in atti dalla controparte. Né avrebbe aiutato, in tal senso, la richiesta di CTU, formulata in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., tesa ad accertare il totale dei kwh effettivi ed il totale dei kwh fatturati, mai posti in discussione, posto che le difese di parte opponente si appuntano sul profilo delle condizioni economiche applicate, reputate illegittime, e non sulla quantità di energia effettivamente erogata.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c., e in forza dei principi di buona fede e correttezza negoziale, il fornitore è tenuto a restituire la somma sopra quantificata.
2. sulla domanda riconvenzionale, di condanna al risarcimento dei danni, di parte opponente
La domanda riconvenzionale di parte attrice opponente va disattesa.
In punto di diritto va precisato che –nell'ambito della responsabilità per inadempimento e quindi contrattuale, in virtù dell'accertata violazione del principio di buona fede da parte della - CP_3 la disciplina da applicare è quella di cui all'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che il debitore pagina 12 di 15 inadempiente, che non esegue esattamente la prestazione dovuta o tiene un comportamento incompatibile con la successiva esecuzione della prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento (o il ritardo) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (perché in tal caso l'obbligazione si estingue, ex art. 1256 c.c.).
La norma sanziona quindi l'inadempimento imputabile, a prescindere dall'indagine circa la colpa o il dolo. Il creditore che agisce per il risarcimento dovrà quindi provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento. Di contro, il debitore dovrà provare la non imputabilità, ovvero la (sua) incolpevolezza.
Pertanto, nella fattispecie, l'attrice opponente deve provare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche (e soprattutto) l'entità del danno. Orbene, a bene vedere, agli atti, pur essendo stato provato (dall'accertamento giudiziale) il fatto storico, non risulta provata l'entità del danno.
Sul punto, S.C.I. si è limitata a lamentare di essere stata costretta alla stipula di un contratto di fornitura con un diverso operatore, a condizioni economiche meno favorevoli, subendo così un presunto nocumento, che ha quantificato in Euro 25.078,00, senza tuttavia fornire prova concreta dell'effettiva entità del pregiudizio.
Come noto, il danno si configura come una realtà complessa, articolata in due distinti profili: da un lato, esso si identifica nell'evento lesivo, ossia l'azione o l'omissione che viola un diritto altrui;
dall'altro, si traduce nell'insieme delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di risarcimento. È quest'ultimo aspetto, il "danno effettivo", che rappresenta il fulcro della tutela risarcitoria, richiedendo una dimostrazione concreta e rigorosa da parte del soggetto che lo invoca.
L'art. 1223 c.c. delinea chiaramente i limiti entro cui il danno può essere risarcito, disponendo che il risarcimento deve includere le perdite (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) che costituiscano una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Ciò implica che non ogni pregiudizio lamentato possa essere risarcito, ma solo quello che sia strettamente collegato, sotto il profilo causale, all'evento lesivo.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi, incombe su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno fornire una dimostrazione chiara e puntuale dell'effettiva esistenza e dell'entità del pregiudizio subito. Non è sufficiente, infatti, limitarsi a dedurre genericamente un danno: è
pagina 13 di 15 necessario provare, attraverso idonei mezzi di prova, sia il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli, sia la concreta dimensione economica o morale del danno.
La giurisprudenza è univoca nel richiedere che il danno risarcibile sia "attuale e concreto", non potendo il giudice fondare la propria decisione su mere presunzioni o ipotesi speculative. La
Cassazione ha infatti precisato che "il risarcimento del danno non può mai essere riconosciuto in via automatica, ma richiede la prova rigorosa sia del verificarsi del danno, sia della sua derivazione causale dal fatto illecito" (Cass. Civ., n. 26972/2008).
Pertanto, nel sistema civilistico, il principio del "danno-effettività" si configura non solo come criterio di quantificazione, ma anche come garanzia che il risarcimento si fondi su basi oggettive e verificabili, impedendo richieste risarcitorie meramente ipotetiche o strumentali.
Orbene, venendo al caso di specie, pur ammettendo la sussistenza del fatto lesivo, alcuna prova
è stata fornita dalla opponente circa l'effettività del pregiudizio, e, pertanto, per questo Giudice, non risulta possibile un corretto accertamento del danno, non essendo sufficienti – a tal fine – le deduzioni, ovvero le mere allegazioni, della S.C.I..
A ciò si aggiunga che a nulla rilevano le deduzioni dell'opponente sul pregiudizio conseguito, per aver dovuto stipulare un (nuovo) contratto di fornitura con un diverso operatore.
Come già ampiamente motivato, la modifica unilaterale risulta essere tra le facoltà dell'operatore. Come già chiarito, lo ius variandi rientra tra le facoltà dell'operatore: l'illegittimità che qui si riscontra non deriva da un divieto sostanziale, bensì dall'omessa – o comunque irregolare
– comunicazione dell'aumento da parte di . Se quella comunicazione fosse stata trasmessa CP_3 nelle forme prescritte, l'opponente — come ha espressamente ammesso nei propri atti, con dichiarazioni dal chiaro tenore confessorio — avrebbe comunque esercitato il diritto di recesso e stipulato un nuovo contratto con altro fornitore.
La cessazione del rapporto e la conseguente migrazione verso un diverso operatore, dunque, si sarebbero verificate in ogni caso;
ne consegue che i nocumenti oggi allegati da non sono CP_1 causalmente imputabili all'inadempimento addebitato a . CP_3
La relativa domanda è, dunque, infondata.
3. le spese di lite
In conseguenza della parziale soccombenza reciproca, (l'opposizione al decreto ingiuntivo, del valore di Euro 96.869,08, è fondata, ma la domanda riconvenzionale dell'opponente, del valore di pagina 14 di 15 Euro 22.078,00 è stata disattesa), le spese di lite vanno compensate ex art. 92 c.p.c.. nella misura di
1/3, mentre i residui 2/3 devono porsi a carico esclusivo della parte convenuta opposta, soccombente sulla domanda principale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2968/2023 (R.G.
9832/2023), emesso in data 29.8.2023, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la al pagamento di Euro 96.869,08,00 in favore della parte CP_3 opposta, per le causali di cui in motivazione;
- DICHIARA compensate nella misura di 1/3 le spese di lite, che liquida per l'intero in Euro
8.433,00 per compensi ed in Euro 406,50 per esborsi, ponendo i residui 2/3 a carico esclusivo della parte convenuta opposta.
Firenze, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11070/2023 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
RUBERTO GABRIELE (C.F. ), elettivamente domiciliata in Anzio (RM), C.F._2 viale alla Marina n. 55, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 CP_4
( ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO'
[...] C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Trebbia n. 57, presso il C.F._4 difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, provvedere come segue:
In via preliminare, ci si oppone, sin d'ora, all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e attesta l'insussistenza del credito azionato nonché l'inadempimento contrattuale di parte opposta;
pagina 1 di 15 in via principale, revocare e/o comunque annullare l'opposto decreto ingiuntivo D.I. n.
2968/2023 (R.G. n. 9832/2023) depositato in data 29 agosto 2023 e, per l'effetto, ritenuto satisfattivo l'importo già corrisposto dall'opponente, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta per i fatti ed i contratti per cui è causa;
in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale e la contestuale violazione di norme imperative da parte della società opposta e, per l'effetto, condannare la in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni consistenti nel noleggio del gruppo elettrogeno e delle spese elettriche per l'adattamento impianto, per la complessiva somma di € 25.798,12 nonché alla restituzione della somma di € 96.869,08, illegittimamente fatturata e già corrisposta dall'opponente per quanto esposto nella parte motiva del presente atto, il tutto per un totale complessivo pari ad € 122.667,20
(centoventiduemilaseicentosessantasette/20) e/o della maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata l'esistenza di un credito a favore dell'opposta, determinare nella misura minima possibile l'importo residuo secondo il prudente apprezzamento del Giudice e le risultanze dell'espletanda istruttoria, in considerazione di quanto già corrisposto e delle circostanze in fatto ed in diritto esposte nella parte motiva del presente atto, nonché sulla base di quanto effettivamente dovuto alla luce dei parametri contrattuali originari pattuiti ante modifica unilaterale e della complessiva condotta contrattuale assunta ex adverso.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi compresi tutti gli accessori previsti ex lege nessuno escluso.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2968/2023 del 29 agosto 2023 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n.
9832/2023;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € € 78.892,67 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di CP_3
cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”.
pagina 2 di 15 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 29.8.2023 veniva notificato alla società il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2968/2023 – R.G. 9832/2023 -, emesso in data 29.8.2023 dal Tribunale di
Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di Euro CP_3
78.892,67, oltre interessi. A fondamento della propria domanda, la società ricorrente allegava di essere creditrice della suddetta somma, in ragione dell'inadempimento di quanto convenuto con la in relazione a contratti di fornitura di energia, ovvero portato dalle fatture n. CP_1
22/20005.0705398 del 08/09/2022 (parzialmente insoluta per € 26.251,88), n. 22/20005.0789492 del 08/10/2022 (totalmente insoluta), n. 22/20005.0888509 del 08/11/2022 (totalmente insoluta), n.
23/20005.0270409 del 08/04/2023 (totalmente insoluta), n. 23/20005.0358139 del 08/05/2023
(totalmente insoluta), n. 23/20005.0449603 del 08/06/2023 (totalmente insoluta) e n.
23/20005.0546353 del 08/07/2023 (totalmente insoluta), emesse in forza del contratto per la fornitura di energia elettrica numero progressivo MAF17B/1213259.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 2968/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- si occupa prevalentemente della gestione del campeggio sito in via Romagna n.4, in Tor San
Lorenzo – Ardea (RM), denominato “Camping Ai Tucul”;
- in data 5.4.2018, aveva sottoscritto con la per la fornitura di energia elettrica, CP_3
due contratti (MAF17D/1281255 e MAF17B/1213259), che prevedevano una tariffazione fissa denominata “SICURA”;
- ciononostante, a decorrere dal mese di maggio 2022, aveva rilevato un'anomalia negli importi degli addebiti delle fatture, giungendo, in data 22.9.2022, a sporgere formale reclamo relativamente agli addebiti di n. 7 fatture (di cui 5 regolarmente pagate, al fine di assicurare la continuità del servizio);
- venivano, altresì, impugnate, dall'odierna opponente i conteggi delle successive fatture, anch'esse non conformi alla tariffazione contrattuale pattuita, e caratterizzate dall'aggiunta di interessi di mora e di una penale pari ad Euro 16.509,90;
- alla luce delle contestazioni e dei reclami suddetti, l'odierna parte opposta aveva dichiarato di aver modificato unilateralmente il contratto sulla base di diversi avvisi fatti al cliente;
pagina 3 di 15 - in data 27.10.2022, ad ogni buon conto, aveva tentato di rivolgersi allo
[...]
– con procedimenti di conciliazione n. 87354 -, per tentare il dialogo in Controparte_5
merito alle proprie legittime motivazioni, ma tale procedura, in data 13.1.2023, veniva chiusa con verbale negativo.
Posto ciò, nel merito, evidenziando che le fatture de quibus fanno riferimento ad inadempimenti non provati, essendo frutto di modifiche unilaterali arbitrarie e mai comunicate, ha assunto la non debenza della somma richiesta, ovvero l'indeterminatezza del credito, e, pertanto, in punto di onere probatorio, il difetto di prova del credito.
Ha, altresì, lamentato la violazione del decreto-legge, 9 agosto 2022, n. 115, il quale ha dichiarato inefficacie qualsiasi modifica unilaterale dei prezzi applicati alle bollette.
Ha, inoltre, lamentato la malafede della banca, domandando la condanna di parte opposta per i danni patiti.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese CP_3
dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, assumendo che le fatture oggetto del monitorio attengono, non solo al contratto inizialmente stipulato, ma anche a modifiche unilaterali, regolarmente comunicate all'indirizzo e- mail ordinario della parte opponente (in cui sono previsti anche gli importi pretesi a titolo di penale), ha assunto la piena legittimità delle fatture de quibus.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 11.2.25, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
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1. sull'onere probatorio, in un giudizio di opposizione a D.I., e sull'efficacia delle variazioni unilaterali
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa pagina 4 di 15 creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito almeno prima facie certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un grave difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio a cognizione piena richiede al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
L'emanazione del decreto ingiuntivo, pur implicando una presunzione relativa di validità della pretesa, non esime il creditore dall'onere di produrre il titolo contrattuale da cui il credito deriva.
L'assenza di tale documento preclude la possibilità di accertare non solo l'origine del rapporto, ma anche le condizioni che ne regolano l'esecuzione. In mancanza del contratto, non è possibile verificare l'effettiva sussistenza degli obblighi dedotti e la conformità della pretesa alle pattuizioni convenute tra le parti.
La pretesa creditoria deve poggiare su elementi certi e specifici, che consentano al giudice di ricostruire in modo completo il rapporto dedotto in giudizio. Non possono surrogare tale mancanza altri documenti o elementi accessori, quali fatture, lettere o comunicazioni, che, in assenza del titolo principale, risultano privi di una base giuridica sufficiente per sostenere la domanda.
L'indeterminatezza che ne deriva impedisce al giudice di accertare con precisione gli obblighi reciprocamente assunti, compromettendo irrimediabilmente la posizione della parte opposta.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
Orbene, venendo al caso di specie, la parte opposta ha prodotto il Documento di dettaglio della fattura n. 22/20005.0705398 del 08/09/2022, il Documento di dettaglio della fattura n.
22/20005.0789492 del 08/10/2022, il Documento di dettaglio della fattura n. 22/20005.0888509 del pagina 5 di 15 08/11/2022, il Documento di dettaglio della fattura n. 23/20005.0270409 del 08/04/2023, il
Documento di dettaglio della fattura n. 23/20005.0358139 del 08/05/2023, il Documento di dettaglio della fattura n. 23/20005.0449603 del 08/06/2023, il Documento di dettaglio della fattura n. 23/20005.0546353 del 08/07/2023, il Contratto MAF17B/1281255, le Condizioni generali di fornitura (modulo di adesione MAF17/B e modulo di adesione MAF17/D).
Chiarito ciò, si osserva, pertanto, che il titolo posto a fondamento della – che ha CP_3
portato al D.I. oggi oggetto di opposizione – è stato correttamente prodotto e, quindi, il relativo onere della parte opposta è stato rispettato.
Ferma la validità dei contratti prodotti, occorre, ora, indagare sull'efficacia delle modifiche unilaterali poste in essere nel corso degli anni dalla . CP_3
Sul punto, infatti, S.C.I. ha assunto che le modifiche unilaterali siano state arbitrarie e mai comunicate, sostenendo – pertanto - la non debenza della somma richiesta, in virtù delle stesse.
Di contro, la parte opposta, , ha assunto la regolare comunicazione delle modifiche de CP_3
quibus all'indirizzo e-mail ordinario della parte opponente, deducendo, quindi, la piena legittimità delle fatture.
Detto ciò, in punto di diritto va precisato che lo ius variandi designa la facoltà di una parte – di solito il professionista nei rapporti a catena o a tempo indeterminato – di modificare ex uno latere le condizioni economiche o normative del contratto.
Il principio pacta sunt servanda degli artt. 1322 e 1372 c.c. consente tale facoltà solo se: è prevista da una clausola specificamente approvata;
è assistita da giustificato motivo;
è esercitata secondo buona fede, con congruo preavviso e diritto di recesso dell'altra parte. Trattasi di requisiti positivizzati, sul versante consumeristico, dall'art. 33, comma 2, lett. m, cod. consumo, che presume la vessatorietà della relativa clausola inserita nel contratto.
La funzione dello ius variandi non è, dunque, quella di legittimare aumenti discrezionali, ma di preservare l'equilibrio contrattuale quando intervengano fattori esterni imprevedibili (inflazione, costi di approvvigionamento, mutamento di legge) che, altrimenti, imporrebbero la risoluzione o la rinegoziazione. L'obbligo di comunicazione su supporto durevole e di riconoscere al cliente la facoltà di scioglimento riflette il canone di buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., e si pone in linea con la direttiva 2011/83/UE.
pagina 6 di 15 Orbene, chiarito ciò, questo Tribunale, sulla scorta della produzione documentale della odierna parte opposta, non può che considerare l'obbligo di comunicazione (in capo alla ), con CP_3
riferimento alle modifiche unilaterali, non adempiuto.
Difatti, se, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe a chi invoca l'efficacia di una modifica unilaterale dimostrarne l'avvenuta comunicazione al cliente con modalità conformi alle prescrizioni legali e regolatoria, nella fattispecie de qua è la opposta convenuta che deve provare di CP_3
aver trasmesso gli avvisi di variazione alla con congruo preavviso, su supporto durevole e CP_1 all'indirizzo nella disponibilità del destinatario.
Ne discende che la mera produzione, in giudizio, dei file contenenti le nuove condizioni economiche non soddisfa l'onere di prova richiesto: occorre dimostrare, con documentazione certa, che tali file furono effettivamente recapitati all'indirizzo elettronico (o fisico) contrattualmente indicato dal cliente e che questi ebbe la possibilità di leggerli entro il termine minimo di tre mesi previsto dall'art. 13 del Codice di condotta commerciale;
diversamente, la variazione resta CP_5
inefficace e le fatture emesse in applicazione del nuovo corrispettivo risultano prive di titolo esigibile. Nel caso di specie, ha allegato unicamente il testo delle modifiche, senza CP_3
fornire le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna PEC né altri riscontri oggettivi di recapito: tale lacuna probatoria comporta, secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” proprio del processo civile, che sia “più probabile che non” che l'avviso non sia pervenuto alla
S.C.I..
Né può trovare applicazione l'art. 1335 c.c., il quale, come noto, stabilisce una “presunzione di conoscenza” valida per tutte le dichiarazioni recettizie e quindi anche per la proposta o accettazione
(in ordine ad una modifica contrattuale). Difatti, seppur vero che queste ultime si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo (nella fattispecie elettronico) del destinatario
(se questi non prova di essere stato, sena sua colpa, nell'impossibilità dei averne notizia), permane – comunque – in capo al dichiarante (qui, la ) di provare che la dichiarazione sia CP_3
effettivamente entrata ella sfera di conoscibilità del destinatario.
Le modifiche unilaterali de quibus, pertanto, seppur provate circa l'effettivo contenuto del documento inviato (v. doc. 22, 23, 24 e 25, COMPARSA), non risultano affatto provate nella trasmissione. L'odierna parte opposta convenuta avrebbe difatti dovuto dimostrare la trasmissione, similmente a quanto da essa operato con la produzione del doc. 31 (in cui viene provato non solo il pagina 7 di 15 contenuto (il documento), ma anche la mail – con indicazione di mittente, destinatario e data - attraverso cui quest'ultimo è stato dichiarato/trasmesso).
Di contro, gli allegati n. 22-25 prodotti da – e, a fortiori, gli ulteriori documenti CP_3
depositati – rappresentano dei meri file in formato pdf, recanti il testo di comunicazioni aziendali, privi di qualsivoglia attestazione certa circa la loro provenienza e, soprattutto, di qualsivoglia riscontro tecnico attestante l'avvenuto invio (non risultano né l'indicazione del portale o della casella di posta elettronica utilizzata, né la data di spedizione, né, tantomeno, le ricevute di accettazione o di consegna presso l'indirizzo della controparte). In difetto di tali elementi minimi di tracciabilità, i documenti non integrano prova né dell'inoltro né della ricezione delle asserite variazioni contrattuali e, pertanto, non possono rivestire alcun valore dimostrativo rispetto alla regolarità delle modifiche unilaterali invocate dalla convenuta.
Ad abundantiam, si osserva che date modifiche unilaterali oggetto d'esame sono state trasmesse sotto la vigenza del decreto legge n. 115, del 9 agosto 2022.
Orbene, è solo il caso di precisare che l'art. 3, del D.l., 9 agosto 2022, n. 115, convertito in
L., 21 settembre 2022, n. 142, ha introdotto – con immediata inserzione legale nei contratti di somministrazione – un divieto temporaneo di variare i prezzi dell'energia. “Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni clausola contrattuale che consente al fornitore di energia elettrica o gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo …; fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per tali finalità prima dell'entrata in vigore del decreto, salvo che le modifiche si siano già perfezionate”.
Trattasi di norma imperativa di protezione che, ai sensi dell'art. 1339 c.c. (secondo cui, “le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”), si è automaticamente innestata nei rapporti in corso, neutralizzando qualsiasi esercizio dello ius variandi incompatibile con il blocco tariffario. Non possono sussistere dubbi sull'effetto etero-integrativo delle prescrizioni pubblicistiche nei contratti di utenza, considerato che questo è da tempo riconosciuto dalla Suprema
Corte (v. Cass., 31 agosto 2015, n. 17301, secondo cui “l'Autorità per l'energia può imporre prescrizioni che, per via riflessa, integrano ai sensi dell'art. 1339 c.c. il contenuto dei rapporti di utenza, anche in senso derogatorio di norme di legge, ma solo a determinate condizioni”.
Il divieto statale è stato ulteriormente chiarito dal comunicato congiunto AGCM-ARERA del 13 ottobre 2022, che – richiamando gli “assetti di equilibrio del sistema energetico” – ha pagina 8 di 15 specificato che le variazioni unilaterali rientrano nel perimetro dell'art. 3 d.l. 115/2022, mentre restano escluse le mere “evoluzioni automatiche” già pattuite (“…l'art. 3 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali … fino al 30 aprile 2023”).
Tale interpretazione, vincola, pertanto, l'operatore sia sul piano regolatorio sia, in chiave risarcitoria, sul terreno della diligenza professionale.
Pertanto, alla luce di tale cornice normativa, l'eventuale comunicazione di aumento tariffario recapitata al cliente nel periodo di sospensione non può produrre effetti, né può essere sanata dal mero decorso del termine di preavviso, poiché la ratio della disciplina – come ribadito congiuntamente da AGCM e il 13 ottobre 2022 – è proprio quella di congelare i prezzi al CP_5 fine di “garantire la tutela dei clienti e l'equilibrio del sistema energetico nazionale”.
In conclusione, la previsione del decreto Aiuti-bis configura un limite legale sopravvenuto di ordine pubblico economico che, incidendo ex lege sul contenuto dei contratti di somministrazione, rende improcedibile o infondata la domanda del fornitore volta a pretendere il pagamento degli aumenti, mentre legittima la domanda del consumatore volta al rimborso delle somme versate in violazione del divieto, posto che la disciplina temporanea in esame si colloca nell'alveo delle misure imperative di protezione e integra il parametro di validità e liceità delle singole pattuizioni contrattuali.
Applicando il quadro normativo alla fattispecie in esame – ove il fornitore abbia addebitato corrispettivi maggiorati tra il 10 agosto 2022 e il 30 aprile 2023, e, quindi, con particolare riferimento alla proposta di modifica unilaterale del contratto MAF17D/1281255, del 20 giugno
2022 – la pretesa di pagamento difforme è radicalmente priva di titolo e, quindi, la domanda del consumatore diretta alla restituzione dei maggiori importi trova fondamento nell'inefficacia ex lege della clausola di variazione, avendo, l'art. 3 del d.l. n. 115/2022, inserito di diritto nei contratti de quibus, per l'effetto dell'art. 1339 c.c., determinato la nullità di ogni modifica unilaterale dei prezzi nel periodo di sospensione.
Chiarito ciò, dovendo accogliere la domanda di revoca del D.I. n. 2968/2023 e la conseguenziale azione di ripetizione, alla luce dell'illegittimità delle modifiche unilaterali intercorse per i motivi di cui sopra, occorre accertare il quantum della somma illegittimamente fatturata e già corrisposta dall'odierno opponente CP_6
[...
sulla clausola penale e sugli interessi moratori
pagina 9 di 15 In punto di diritto va precisato che l'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore inadempiente è tenuto, se non prova che l'inadempimento – ovvero il ritardo nell'adempimento – è stato determinato da una causa ad egli non imputabile, al risarcimento del danno. Il creditore che agisce per il risarcimento, dunque, sarà tenuto a provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento.
Ne consegue che è più semplice per il creditore una soluzione preveniva pattizia, stipulando una clausola penale, con cui si conviene che, in caso di inadempimento (o di ritardo nell'adempimento), il debitore – anche senza doverne provare la gravità e senza necessità della messa in mora -, sarà tenuto ad una certa prestazione carattere patrimoniale.
La funzione della penale, quindi è quella di indurre il debitore ad adempiere, presentando un mero carattere sanzionatorio ed andando a configurarsi in una precostituzione pattizia della liquidazione del danno.
Posto ciò, nella fattispecie de qua è senz'altro configurabile una clausola penale, in virtù dell'espressa pattuizione inserita nelle condizioni generali allegate al contratto numero progressivo
MAF17B/1213259.
All'art. 12 (Recesso e cessazione della fornitura), delle suddette condizioni, difatti, si legge che
“Nel caso in cui il cliente sua titolare di una pluralità di PdP di cui almeno uno connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, quest'ultimo potrà recedere dal contratto con un preavviso pari a 12 mesi effettivi di fornitura o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, pe ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di Euro 1.500,00 per ogni mese di preavviso non rispettato e con riferimento ad ogni singola fattura” (v. all. 1, COMPARSA, p. 2 – condizioni generali -).
Alla luce di tale pattuizione, e della (ipotetica) successiva richiesta di attivazione della fornitura de qua, derivano le fatture n. 8 e 9, del 19 giugno 2020, oggetto – appunto – del D.I. opposto.
Orbene, chiarito ciò, alcun inadempimento, tale da giustificare l'applicazione della clausola penale, è imputabile all'odierna parte opponente CP_1
L'illegittima imputazione degli aumenti tariffari prima esaminata ha legittimamente indotto l'odierna opponente a diffidare la controparte e a dichiarare la risoluzione del rapporto per grave inadempimento (v. all. 10, CITAZIONE), condotta cui, peraltro, avrebbe potuto alternativamente ricorrere mediante recesso, in forza sia del provvedimento governativo di sospensione dello ius
pagina 10 di 15 variandi sia dell'applicazione unilaterale degli aumenti, senza incorrere in alcuna penalità o onere aggiuntivo. Alla luce di ciò risulta, dunque, ancor più infondata e strumentale la pretesa creditoria di Euro 22.133,00 per interessi di mora, penali e spese, con particolare riferimento alla fattura n.
23/20005 0449603 dell'8 giugno 2023, nella quale figura l'addebito di Euro 16.509,90 – ricompreso nella voce “partite diverse” per Euro 18.077,16 – privo di puntuale specificazione e qualificazione, sicché l'importo risulta imputato, in realtà, quale penale non dovuta.
1.3 sugli importi maggiori fatturati, in applicazione delle modifiche unilaterali
Escluso l'inadempimento della S.C.I., accertato che le fatture impugnate risultano parametrate a un prezzo mai concordato - e, quindi, prive di titolo -, e che i successivi oneri accessori – calcolati su un capitale inesigibile – sono parimenti ingiustificati, ritenuto (pertanto) che l'importo residuo richiesto in via monitoria deve essere integralmente detratto, occorre ora accertare il quantum della rimanente somma illegittimamente fatturata.
Orbene, il raffronto fra le clausole economiche originarie contenute nei contratti di fornitura – che fissano un corrispettivo unitario invariabile per l'energia ceduta e non contemplano alcun meccanismo di adeguamento automatico (v. contratti MAF17D/1281255 e MAF17B/1213259, all.
2, CITAZIONE) – e le quantità effettivamente prelevate nei singoli periodi di fatturazione (v. all. 4,
CITAZIONE, in cui, nelle singole fatture, vengono indicati – dalla stessa – i consumi CP_3
effettivi), evidenzia uno scostamento rilevante: applicando rigorosamente il prezzo pattuito, il valore complessivo delle forniture avrebbe dovuto attestarsi a € 62.317,86; a fronte di ciò CP_3 ha comunque emesso fatture per € 238.079,61, con un sovra-addebito di € 175.761,75.
Di tale eccedenza, € 153.628,75 derivano esclusivamente dall'aumento unilaterale del corrispettivo energia, privo di valido presupposto contrattuale, mentre € 22.133,00 attengono a interessi di mora, penali e spese applicati in via accessoria. Poiché la cliente ha già corrisposto pagamenti per € 159.186,94, residua un credito restitutorio di € 96.869,08 (175.761,75 – 78.892,67, ovvero 159.186,94 – 62.317,86), che l'opponente ha diritto di ripetere quale indebito, oltre agli interessi ex art. 1282 c.c. decorrenti dalle singole rimesse.
La questione non merita ulteriori approfondimenti, in quanto – sul punto – soccorre la non contestazione della parte opposta che, attraverso i propri scritti difensivi, si è limitata a contestare esclusivamente l'an di quanto domandato dall'opponente, e non – invece – il quantum.
In punto di diritto, va precisato che, fino al 2009, la non contestazione era fatta scaturire dalla condotta prettamente attiva di chi dichiarava fatti o svolgeva difese che risultavano essere pagina 11 di 15 assolutamente incompatibili con la volontà di contestare vicende narrate dall'avversario e inevitabilmente implicate da quei fatti e da quelle difese. In buona sostanza, la relevatio che ne discendeva promanava da una condotta meramente operosa della parte che, pur di dedurre o di compiere alcunché, dall'intreccio dei fatti era indotta se non addirittura costretta - a condividere almeno parte del racconto del suo contraddittore.
Da quando l'(attuale) art. 115 c.p.c. presenta l'espressione “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, la figura ha acquisito però una connotazione “passiva”: non vi è più la necessità di una condotta attiva (nei modi sopra descritti) affinché scatti la “non contestazione”; purché sia costituita, anche il silenzio basta a elidere l'onere della prova a carico dell'avversario.
Va quindi condiviso quell'orientamento secondo cui, in tema di principio di non contestazione, se l'attore propone un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto, il convenuto è tenuto a prendere posizione in maniera analitica sulle circostanze di cui intende contestare la veridicità e, in difetto, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati (cfr. Corte di Appello Torino, 27 giugno 2022, n. 253).
Nella fattispecie, dunque, non vi sono dubbi sul credito vantato dalla S.C.I., non avendo l'opposta sollevato eccezioni puntuali sulla misura dell'importo, né ha confutato il ricalcolo prodotto in atti dalla controparte. Né avrebbe aiutato, in tal senso, la richiesta di CTU, formulata in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., tesa ad accertare il totale dei kwh effettivi ed il totale dei kwh fatturati, mai posti in discussione, posto che le difese di parte opponente si appuntano sul profilo delle condizioni economiche applicate, reputate illegittime, e non sulla quantità di energia effettivamente erogata.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c., e in forza dei principi di buona fede e correttezza negoziale, il fornitore è tenuto a restituire la somma sopra quantificata.
2. sulla domanda riconvenzionale, di condanna al risarcimento dei danni, di parte opponente
La domanda riconvenzionale di parte attrice opponente va disattesa.
In punto di diritto va precisato che –nell'ambito della responsabilità per inadempimento e quindi contrattuale, in virtù dell'accertata violazione del principio di buona fede da parte della - CP_3 la disciplina da applicare è quella di cui all'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che il debitore pagina 12 di 15 inadempiente, che non esegue esattamente la prestazione dovuta o tiene un comportamento incompatibile con la successiva esecuzione della prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento (o il ritardo) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (perché in tal caso l'obbligazione si estingue, ex art. 1256 c.c.).
La norma sanziona quindi l'inadempimento imputabile, a prescindere dall'indagine circa la colpa o il dolo. Il creditore che agisce per il risarcimento dovrà quindi provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento. Di contro, il debitore dovrà provare la non imputabilità, ovvero la (sua) incolpevolezza.
Pertanto, nella fattispecie, l'attrice opponente deve provare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche (e soprattutto) l'entità del danno. Orbene, a bene vedere, agli atti, pur essendo stato provato (dall'accertamento giudiziale) il fatto storico, non risulta provata l'entità del danno.
Sul punto, S.C.I. si è limitata a lamentare di essere stata costretta alla stipula di un contratto di fornitura con un diverso operatore, a condizioni economiche meno favorevoli, subendo così un presunto nocumento, che ha quantificato in Euro 25.078,00, senza tuttavia fornire prova concreta dell'effettiva entità del pregiudizio.
Come noto, il danno si configura come una realtà complessa, articolata in due distinti profili: da un lato, esso si identifica nell'evento lesivo, ossia l'azione o l'omissione che viola un diritto altrui;
dall'altro, si traduce nell'insieme delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di risarcimento. È quest'ultimo aspetto, il "danno effettivo", che rappresenta il fulcro della tutela risarcitoria, richiedendo una dimostrazione concreta e rigorosa da parte del soggetto che lo invoca.
L'art. 1223 c.c. delinea chiaramente i limiti entro cui il danno può essere risarcito, disponendo che il risarcimento deve includere le perdite (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) che costituiscano una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Ciò implica che non ogni pregiudizio lamentato possa essere risarcito, ma solo quello che sia strettamente collegato, sotto il profilo causale, all'evento lesivo.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi, incombe su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno fornire una dimostrazione chiara e puntuale dell'effettiva esistenza e dell'entità del pregiudizio subito. Non è sufficiente, infatti, limitarsi a dedurre genericamente un danno: è
pagina 13 di 15 necessario provare, attraverso idonei mezzi di prova, sia il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli, sia la concreta dimensione economica o morale del danno.
La giurisprudenza è univoca nel richiedere che il danno risarcibile sia "attuale e concreto", non potendo il giudice fondare la propria decisione su mere presunzioni o ipotesi speculative. La
Cassazione ha infatti precisato che "il risarcimento del danno non può mai essere riconosciuto in via automatica, ma richiede la prova rigorosa sia del verificarsi del danno, sia della sua derivazione causale dal fatto illecito" (Cass. Civ., n. 26972/2008).
Pertanto, nel sistema civilistico, il principio del "danno-effettività" si configura non solo come criterio di quantificazione, ma anche come garanzia che il risarcimento si fondi su basi oggettive e verificabili, impedendo richieste risarcitorie meramente ipotetiche o strumentali.
Orbene, venendo al caso di specie, pur ammettendo la sussistenza del fatto lesivo, alcuna prova
è stata fornita dalla opponente circa l'effettività del pregiudizio, e, pertanto, per questo Giudice, non risulta possibile un corretto accertamento del danno, non essendo sufficienti – a tal fine – le deduzioni, ovvero le mere allegazioni, della S.C.I..
A ciò si aggiunga che a nulla rilevano le deduzioni dell'opponente sul pregiudizio conseguito, per aver dovuto stipulare un (nuovo) contratto di fornitura con un diverso operatore.
Come già ampiamente motivato, la modifica unilaterale risulta essere tra le facoltà dell'operatore. Come già chiarito, lo ius variandi rientra tra le facoltà dell'operatore: l'illegittimità che qui si riscontra non deriva da un divieto sostanziale, bensì dall'omessa – o comunque irregolare
– comunicazione dell'aumento da parte di . Se quella comunicazione fosse stata trasmessa CP_3 nelle forme prescritte, l'opponente — come ha espressamente ammesso nei propri atti, con dichiarazioni dal chiaro tenore confessorio — avrebbe comunque esercitato il diritto di recesso e stipulato un nuovo contratto con altro fornitore.
La cessazione del rapporto e la conseguente migrazione verso un diverso operatore, dunque, si sarebbero verificate in ogni caso;
ne consegue che i nocumenti oggi allegati da non sono CP_1 causalmente imputabili all'inadempimento addebitato a . CP_3
La relativa domanda è, dunque, infondata.
3. le spese di lite
In conseguenza della parziale soccombenza reciproca, (l'opposizione al decreto ingiuntivo, del valore di Euro 96.869,08, è fondata, ma la domanda riconvenzionale dell'opponente, del valore di pagina 14 di 15 Euro 22.078,00 è stata disattesa), le spese di lite vanno compensate ex art. 92 c.p.c.. nella misura di
1/3, mentre i residui 2/3 devono porsi a carico esclusivo della parte convenuta opposta, soccombente sulla domanda principale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2968/2023 (R.G.
9832/2023), emesso in data 29.8.2023, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la al pagamento di Euro 96.869,08,00 in favore della parte CP_3 opposta, per le causali di cui in motivazione;
- DICHIARA compensate nella misura di 1/3 le spese di lite, che liquida per l'intero in Euro
8.433,00 per compensi ed in Euro 406,50 per esborsi, ponendo i residui 2/3 a carico esclusivo della parte convenuta opposta.
Firenze, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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