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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 706 /2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SERRANI SERGIO nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. LUNEDEI MARCO e dell'Avv. CAVALLINI C.F._2
LUCA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 18/03/2025;
- vista la costituzione di parte resistente;
- rilevato che in corso di causa le parti addivenivano ad un accordo;
1 - rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per oltre sei mesi (consensuale) dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati figli;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“I. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato dalla sig.ra (c.f. Controparte_1
) e dal sig. (c.f. ), in data 09.05.2004, C.F._2 Parte_1 C.F._1 in Fano (PU) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 24, Parte I del medesimo Comune.
II. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ( ), nata a [...]_3
San NZ (PU) il 15.04.2011 e (c.f. , nato a [...]_2 C.F._4
NZ (PU) il 19.02.2013, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare, sita in San Leo (RN), Via Maiano n. 30.
III. Porre a carico del sig. (c.f. ), a titolo di contributo al Parte_1 C.F._1 mantenimento dei figli (c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._5 Parte_2
, l'obbligo di versare alla sig.ra , in via anticipata, C.F._4 Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio (€ 600,00 complessivi), a far data dal 01.09.2025, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei medesimi, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale - ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione al 01.09.2026, purché l'indice sia positivo, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli e , come disciplinate e secondo le prescrizioni del protocollo adottato Per_1 Pt_2 dal Tribunale di Bologna.
IV. Disporre che la sig.ra , a far data dal 01.09.2025 percepisca in via Controparte_1 esclusiva l'Assegno Unico Universale in relazione ai figli e il sig. Persona_1 Parte_2
invece a far data dal 01.09.2025, percepirà l'Assegno Unico Universale in Parte_1 riferimento alla sola figlia maggiorenne con il medesimo convivente. Nel caso in cui Persona_2
l'erogazione da parte degli Enti preposti non rispettasse la precisa ripartizione sopra indicata, la sig.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale, in riferimento Controparte_1 Per_ ai tre figli CO ed , ma con onere della medesima al versamento, ogni mese ed entro Per_1 giorni 6 dal ricevimento della somma, del preciso importo relativo alla figlia sul Persona_2 conto corrente del sig. Parte_1
V. Disporre che la sig.ra disponga in via esclusiva di tutti gli importi Controparte_1 erogati da INPS, in favore del figlio (c.f. , anche a titolo Parte_2 C.F._4 di indennità di frequenza sul libretto Smart n. 000054915695 (IBAN [...]) intestato al minore, rilasciato il 16.04.2025, con espresso impegno del sig. ad astenersi da qualsivoglia operazione su detto libretto. Parte_1
VI. Disporre il diritto/dovere di frequentazione e visita del padre con i figli e , secondo Per_1 Pt_2 il seguente calendario, nel rispetto dei loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi:
- il padre avrà diritto di tenere con sé, i figli e , un fine settimana ogni 15 giorni, dal Per_1 Pt_2 venerdì pomeriggio alla domenica, sino alla cena compresa, nel rispetto degli impegni e delle
2 esigenze dei figli;
inoltre, il padre potrà prelevare e , il martedì per accompagnarli nelle Per_1 Pt_2 attività sportive;
- per le festività natalizie, si dovrà alternare tra i genitori la prima settimana con la seconda, mentre le festività pasquali saranno trascorse alternandole annualmente tra i genitori;
- il padre avrà diritto di tenere con sé i figli e durante il periodo estivo, in concomitanza Per_1 Pt_2 con i giorni di ferie del medesimo, circa due settimane;
ogni eventuale periodo ulteriore dovrà essere concordato con la madre.
VII. Disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere a titolo di assegno Parte_1 divorzile, in favore della sig.ra , a far data dal 01.09.2025 la somma di € Controparte_1
300,00 mensili, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione al 01.09.2026, purché l'indice sia positivo;
VIII. Disporre che il sig. provveda al versamento anche per il mese di luglio ed Parte_1 agosto 2025 delle somme previste in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e quale assegno di mantenimento in favore della sig.ra , oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria e quindi rispettivamente delle somme di € 1.762,52 ed € 352,50 per complessivi € 2.115,02, sul conto corrente postale intestato alla medesima.
IX. Disporre il versamento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, degli importi maturati e non versati a titolo di rivalutazione monetaria del contributo
[...] al mantenimento dei figli e della medesima, parzialmente compensati da altri versamenti effettuati dal medesimo in favore della prole, con residuo dovuto pari alla cifra di € 1.000,00 (euro mille/00); il sig. effettuerà il pagamento di detta somma in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, in due ratei di € 500,00, non produttivi di interessi, salvo ritardato pagamento, da
[...] onorarsi, rispettivamente, entro e non oltre il 30.09.2025 ed il 31.10.2025, ad estinzione di ogni reciproca pendenza esistente sul punto.
X. Le parti chiedono di disporre la trasmissione della Sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Fano (PU), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi di legge. Il sig. e la sig.ra Parte_1
dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione e prestare CP_1 Controparte_1 acquiescenza all'emananda Sentenza.
XI. Le parti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio dei passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio, intestati alle stesse nonché a favore della prole minorenne.
XII. Le spese del presente giudizio resteranno a carico delle rispettive parti con espressa“
P.Q.M.
1) pronuncia il divorzio tra e che Parte_1 Controparte_1 avevano contratto matrimonio il 09.05.2004 in Fano (PU), alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fano (PU) di procedere alla annotazione della presente sentenza - Anno 2004, Atto n. 24, Parte 1;
3) Spese Compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 706 /2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SERRANI SERGIO nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. LUNEDEI MARCO e dell'Avv. CAVALLINI C.F._2
LUCA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 18/03/2025;
- vista la costituzione di parte resistente;
- rilevato che in corso di causa le parti addivenivano ad un accordo;
1 - rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per oltre sei mesi (consensuale) dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati figli;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“I. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato dalla sig.ra (c.f. Controparte_1
) e dal sig. (c.f. ), in data 09.05.2004, C.F._2 Parte_1 C.F._1 in Fano (PU) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 24, Parte I del medesimo Comune.
II. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ( ), nata a [...]_3
San NZ (PU) il 15.04.2011 e (c.f. , nato a [...]_2 C.F._4
NZ (PU) il 19.02.2013, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare, sita in San Leo (RN), Via Maiano n. 30.
III. Porre a carico del sig. (c.f. ), a titolo di contributo al Parte_1 C.F._1 mantenimento dei figli (c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._5 Parte_2
, l'obbligo di versare alla sig.ra , in via anticipata, C.F._4 Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio (€ 600,00 complessivi), a far data dal 01.09.2025, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei medesimi, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale - ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione al 01.09.2026, purché l'indice sia positivo, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli e , come disciplinate e secondo le prescrizioni del protocollo adottato Per_1 Pt_2 dal Tribunale di Bologna.
IV. Disporre che la sig.ra , a far data dal 01.09.2025 percepisca in via Controparte_1 esclusiva l'Assegno Unico Universale in relazione ai figli e il sig. Persona_1 Parte_2
invece a far data dal 01.09.2025, percepirà l'Assegno Unico Universale in Parte_1 riferimento alla sola figlia maggiorenne con il medesimo convivente. Nel caso in cui Persona_2
l'erogazione da parte degli Enti preposti non rispettasse la precisa ripartizione sopra indicata, la sig.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale, in riferimento Controparte_1 Per_ ai tre figli CO ed , ma con onere della medesima al versamento, ogni mese ed entro Per_1 giorni 6 dal ricevimento della somma, del preciso importo relativo alla figlia sul Persona_2 conto corrente del sig. Parte_1
V. Disporre che la sig.ra disponga in via esclusiva di tutti gli importi Controparte_1 erogati da INPS, in favore del figlio (c.f. , anche a titolo Parte_2 C.F._4 di indennità di frequenza sul libretto Smart n. 000054915695 (IBAN [...]) intestato al minore, rilasciato il 16.04.2025, con espresso impegno del sig. ad astenersi da qualsivoglia operazione su detto libretto. Parte_1
VI. Disporre il diritto/dovere di frequentazione e visita del padre con i figli e , secondo Per_1 Pt_2 il seguente calendario, nel rispetto dei loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi:
- il padre avrà diritto di tenere con sé, i figli e , un fine settimana ogni 15 giorni, dal Per_1 Pt_2 venerdì pomeriggio alla domenica, sino alla cena compresa, nel rispetto degli impegni e delle
2 esigenze dei figli;
inoltre, il padre potrà prelevare e , il martedì per accompagnarli nelle Per_1 Pt_2 attività sportive;
- per le festività natalizie, si dovrà alternare tra i genitori la prima settimana con la seconda, mentre le festività pasquali saranno trascorse alternandole annualmente tra i genitori;
- il padre avrà diritto di tenere con sé i figli e durante il periodo estivo, in concomitanza Per_1 Pt_2 con i giorni di ferie del medesimo, circa due settimane;
ogni eventuale periodo ulteriore dovrà essere concordato con la madre.
VII. Disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere a titolo di assegno Parte_1 divorzile, in favore della sig.ra , a far data dal 01.09.2025 la somma di € Controparte_1
300,00 mensili, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione al 01.09.2026, purché l'indice sia positivo;
VIII. Disporre che il sig. provveda al versamento anche per il mese di luglio ed Parte_1 agosto 2025 delle somme previste in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e quale assegno di mantenimento in favore della sig.ra , oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria e quindi rispettivamente delle somme di € 1.762,52 ed € 352,50 per complessivi € 2.115,02, sul conto corrente postale intestato alla medesima.
IX. Disporre il versamento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, degli importi maturati e non versati a titolo di rivalutazione monetaria del contributo
[...] al mantenimento dei figli e della medesima, parzialmente compensati da altri versamenti effettuati dal medesimo in favore della prole, con residuo dovuto pari alla cifra di € 1.000,00 (euro mille/00); il sig. effettuerà il pagamento di detta somma in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, in due ratei di € 500,00, non produttivi di interessi, salvo ritardato pagamento, da
[...] onorarsi, rispettivamente, entro e non oltre il 30.09.2025 ed il 31.10.2025, ad estinzione di ogni reciproca pendenza esistente sul punto.
X. Le parti chiedono di disporre la trasmissione della Sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Fano (PU), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi di legge. Il sig. e la sig.ra Parte_1
dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione e prestare CP_1 Controparte_1 acquiescenza all'emananda Sentenza.
XI. Le parti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio dei passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio, intestati alle stesse nonché a favore della prole minorenne.
XII. Le spese del presente giudizio resteranno a carico delle rispettive parti con espressa“
P.Q.M.
1) pronuncia il divorzio tra e che Parte_1 Controparte_1 avevano contratto matrimonio il 09.05.2004 in Fano (PU), alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fano (PU) di procedere alla annotazione della presente sentenza - Anno 2004, Atto n. 24, Parte 1;
3) Spese Compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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