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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/10/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2285/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2285/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CANTALUPPI OMAR, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 2/B 24062 COSTA VOLPINO presso il difensore avv. CANTALUPPI OMAR
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI MATTIA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv. ZUCCHINI MATTIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione del 25 febbraio 2022, la società proponeva opposizione al Parte_1 Decreto Ingiuntivo n. 205/2022, emesso dal Tribunale di Bologna in data 29 dicembre 2021, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 18.806,70, oltre interessi moratori e spese di procedura, in favore di Controparte_1
L'odierno procedimento trae origine dal contratto denominato “Dreamed Center – i Dispositivi” sottoscritto tra le parti in data 21 maggio 2019, avente ad oggetto la fornitura di un dispositivo per trattamenti di estetica medicale a radiofrequenza modello “Modula RF”. Al fine di corrispondere il prezzo pattuito, aveva stipulato un contratto di locazione operativa con la società Parte_1 RO Rental Division S.p.a., che prevedeva il pagamento di un canone mensile per l'utilizzo del dispositivo.
Successivamente, interrompeva il pagamento dei canoni di locazione a causa di Parte_1 pagina 1 di 5 un guasto al manipolo del dispositivo, che ne rendeva impossibile l'utilizzo. La società opponente eccepiva l'inadempimento di sostenendo che quest'ultima non avesse adempiuto agli Controparte_1 obblighi di garanzia previsti dal contratto, rifiutandosi di riparare il manipolo danneggiato, nonostante fosse ancora in garanzia.
dal canto suo, contestava le argomentazioni di sostenendo che il guasto Controparte_1 Parte_1 fosse dovuto a un urto e, pertanto, non coperto dalla garanzia contrattuale. Inoltre, Controparte_1 affermava che il contratto “Dreamed Center – i Dispositivi” fosse da qualificarsi come contratto di vendita e non di locazione operativa, e che, in virtù della clausola 2.5 del contratto, avesse diritto al saldo del prezzo del dispositivo a seguito della risoluzione del contratto di locazione operativa per inadempimento dell'opponente. chiedeva quindi che il contratto "Dreamed Center – i Dispositivi" fosse Parte_1 qualificato come locazione operativa e non come contratto di vendita, contestando la legittimità della richiesta di saldo del prezzo avanzata da Spiegava eccezione di inadempimento Controparte_1 deducendo la violazione da parte di degli obblighi di garanzia, rifiutandosi di riparare il CP_1 manipolo danneggiato del dispositivo, allo stato inutilizzabile, costringendo l'opponente a noleggiare un altro macchinario per continuare a fornire i trattamenti alle proprie clienti. Svolgeva quindi domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni versati durante il periodo di inutilizzo del dispositivo e il risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento dei corrispettivi maturati per il contratto "Dreamed Open Day".
contestava integralmente le argomentazioni di sostenendo la Controparte_1 Parte_1 qualificazione del contratto come vendita, con fondato diritto al saldo del prezzo in caso di risoluzione del contratto di locazione operativa per inadempimento di La società opposta deduceva Parte_1 la correttezza del proprio operato in relazione alla manutenzione del dispositivo, poichè il guasto al manipolo sarebbe invece dovuto a un urto, evento non coperto da garanzia, in ogni caso la società opposta ha fornito un dispositivo sostitutivo dimostrando che il manipolo sostituito fosse utilizzabile per i trattamenti. Contestava infine la quantificazione avanzata dall'opponente, quale compensazione del credito, per il contratto accessorio denominato "Dreamed Open Day",
Il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, motivando il rigetto con l'incertezza sull'entità del controcredito vantato da e sulla contestazione Parte_1 relativa alla qualificazione del contratto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° cpc veniva dato ingresso ad istruttoria orale previa l'escussione dei testi (dipendente di (ex dipendente Tes_1 CP_1 Tes_2 di e (Centro Medico Amarillis). Parte_1 Tes_3
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc con temine per il deposito di memorie conclusive.
* * *
Il decreto ingiuntivo va revocato per le ragioni e le determinazioni di seguito spiegate.
Ad avviso dello scrivente il contratto “Dreamed Center – i Dispositivi” deve essere qualificato come un contratto di locazione operativa e non come un contratto di vendita. Tale qualificazione emerge dalla documentazione prodotta in atti, che evidenzia come l'oggetto del contratto fosse l'utilizzo del dispositivo da parte di senza alcuna previsione di trasferimento automatico della Parte_1 proprietà del bene al termine del contratto.
In tal senso la clausola 2.5, che prevede la trasformazione del rapporto in un contratto di vendita in caso di inadempimento, sconta una formulazione anomala ed impropria. E' da condividersi l'osservazione secondo cui la previsione non può essere considerata una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. pagina 2 di 5 1456 c.c., in quanto non esplicitamente prevista nel contratto con tale funzione. Ma soprattutto la complessa operazione contrattuale posta in essere tra le parti, non prevede un collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa (come correttamente individuato) e il contratto di compravendita, non potendo ravvisarsi gli elementi che lo conformano soprattutto sotto il profilo del consenso.
La locazione operativa è una formula alternativa all'acquisto e al leasing che consente ad un imprenditore, dietro pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità di un bene per una durata prestabilita, unitamente, come nella fattispecie, ad una serie di servizi correlati (contratto
“Dreamed Center – i servizi”). Il bene strumentale veniva acquisito in disponibilità da un terzo (RO Rental Division) dato in locazione all'utilizzatore della locazione operativa senza che quest'ultimo, a fine contratto, ne diventi automaticamente proprietario. Peraltro il rapporto tra RO e non veniva in alcun modo allegato, specificato e, in realtà, dedotto, non CP_1 potendo nemmeno appurarsi la persistenza di un credito vantato dal fornitore e di un collegamento obbligatorio che incide sul presente thema decidendum. Non c'è peraltro una clausola né nella locazione operativa né nel contratto “I dispositivi” che preveda, il trasferimento dal concedente allo utilizzatore dei diritti spettanti al primo nei confronti del terzo venditore, con tutte le obbligazioni accessorie al contratto di compravendita.
Va sul punto ricordata la sentenza Cassazione S.U. del 05.10.2015 n. 19875 laddove si negava la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra il contratto concluso tra il concedente e l'utilizzatore e tra il contratto concluso tra il concedente ed il fornitore, ritendendo come essi conservino la rispettiva distinzione, pur essendo legati da in nesso che difficilmente può essere considerato di collegamento negoziale in senso tecnico “tale da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro”.
Anticipando le conclusioni assunte circa gli effetti della clausola 2.5 può, dovendo in tal senso interpretarsi il contratto al fine di preservarne l'integrità della previsione, qualificarsi come penale posta in ipotesi di inadempimento contrattuale dell'utilizzatore, ed il cui valore è peraltro ricavabile dalla somma dei canoni a scadere.
Complessivamente considerata la vicenda appare connotata da comportamento di entrambi le parti in assoluto dispregio del principio di buona fede, a maggior ragione aggravato dalla circostanza per cui era previsto un complesso programma negoziale che avrebbe invece richiesto una marcata collaborazione tra di essi.
Da un lato non è contestato l'inadempimento di la quale ha interrotto il pagamento dei Parte_1 canoni di locazione operativa a partire da dicembre 2020. Tale condotta configura un grave inadempimento contrattuale che non può essere, nella fattispecie, giustificato dall'eccezione ex art. 1460 c.c., ritenendosi in tal senso infondata. Quale prima conclusione lo scrivente deve, conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto “Dreamed Center – i Dispositivi” ponendo la relativa responsabilità a carico e disponendo la restituzione immediata del Parte_1 dispositivo “Modula RF” a CP_1
Dall'altro lato appare immotivata la mancata copertura della garanzia prevista contrattualmente in caso di malfunzionamento del dispositivo "Modula RF": ha infatti ritirato il manipolo Controparte_1 danneggiato per analizzare la problematica, ma ha ritenuto che la rottura fosse causata da un urto e non da un difetto di fabbricazione o funzionamento. In tal senso ha considerato l'intervento di riparazione non coperto da garanzia e ha inviato un preventivo di €. 312,00 + IVA a che ha Parte_1 tuttavia rifiutato di pagare. Per inciso risulta agli atti che è stato ritirato solo il manipolo danneggiato del dispositivo "Modula RF" e non l'intera apparecchiatura.
Posto che l'opponente comunicava tempestivamente il malfunzionamento dell'apparecchiatura, si ritiene che non sia stata fornita prova sufficiente dell'effettiva causa del guasto, né della responsabilità pagina 3 di 5 di per un presunto urto. Peraltro non è fornito alcun supporto probatorio alla Parte_1 circostanza per cui la dedotta ammaccatura abbia precluso la funzionalità del dispositivo.
D'altro canto, non è stata dimostrata l'inidoneità dell'intervento di Intanto non vi è CP_1 contestazione sulla circostanza per la convenuta, non appena ricevuta la richiesta di assistenza da parte della società opponente, è intervenuta ritirando il manipolo per analizzare la problematica segnalata, ma soprattutto appare attendibile, come confermato dal teste che era Tes_1 Parte_1 pienamente in condizione di continuare a erogare i trattamenti alla clientela mediante il dispositivo fornito in sostituzione anche senza il manipolo inviato in assistenza: non solo lo stesso Tes_1 tecnico di aveva lasciato un muletto a disposizione dell'opponente (non contestato) ma CP_1 l'apparecchiatura in questione era comunque dotata di un secondo manipolo che poteva svolgere la medesima funzione (“si il manipolo bipolare funziona per il viso come il manipolo monopolare”), circostanza che parte opponente non è stata in grado di smentire. Per tali motivi l'eccezione di inadempimento sollevata da nei termini in cui è posta, è destituita di fondamento. Parte_1
Invece la domanda di volta al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del Parte_1 dispositivo e al pagamento dei corrispettivi maturati in forza del contratto “Dreamed Center Basic – I servizi”, è parzialmente fondata in relazione alla seconda delle ipotesi dedotte.
La somma maturata in forza del contratto "I servizi" infatti, deve essere correttamente quantificata applicando le percentuali di compenso concordate tra le parti, come stabilito al punto 6 del contratto. In particolare: le percentuali di compenso variano tra il 70% e il 20% dell'importo pagato dalle clienti per gli abbonamenti sottoscritti durante lo svolgimento dei c.d. Open Day.
Avendo fornito il dettaglio degli abbonamenti sottoscritti dalle clienti tra il 16 maggio Parte_1 2019 e il 27 settembre 2019, in occasione degli Open Day, il credito maturato da Parte_1 calcolato sulla base delle percentuali contrattuali, ammonta a €. 6.411,34. Tale somma è determinata sulla base degli abbonamenti effettivamente sottoscritti e delle percentuali di compenso previste dal contratto.
Dovendo tuttavia, come già accennato, rinvenirsi una penale prevista in caso di inadempimento dell'utilizzatore, in virtù della clausola 2.5 del contratto “I dispositivi”, lo scrivente ritiene di poter ricondurre la stessa ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. ben potendo indicare a tal fine lo stesso importo dovuto da in via riconvenzionale, stabilendo in definitiva la nulla debenza per Controparte_1 entrambe le parti.
La reciproca soccombenza in relazione ai capi della sentenza determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara risolto il contratto “Dreamed Center – i Dispositivi” per grave inadempimento di
[...] nel pagamento dei canoni di locazione operativa;
Parte_1
- condanna alla restituzione immediata del dispositivo “Modula RF” a Parte_1 CP_1
[...]
- condanna al pagamento in favore di della somma di €. 6.411,34; Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di €. 6.411,34; Controparte_1 Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3° c.p.c. pagina 4 di 5 Bologna, 26 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2285/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CANTALUPPI OMAR, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 2/B 24062 COSTA VOLPINO presso il difensore avv. CANTALUPPI OMAR
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI MATTIA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv. ZUCCHINI MATTIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione del 25 febbraio 2022, la società proponeva opposizione al Parte_1 Decreto Ingiuntivo n. 205/2022, emesso dal Tribunale di Bologna in data 29 dicembre 2021, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 18.806,70, oltre interessi moratori e spese di procedura, in favore di Controparte_1
L'odierno procedimento trae origine dal contratto denominato “Dreamed Center – i Dispositivi” sottoscritto tra le parti in data 21 maggio 2019, avente ad oggetto la fornitura di un dispositivo per trattamenti di estetica medicale a radiofrequenza modello “Modula RF”. Al fine di corrispondere il prezzo pattuito, aveva stipulato un contratto di locazione operativa con la società Parte_1 RO Rental Division S.p.a., che prevedeva il pagamento di un canone mensile per l'utilizzo del dispositivo.
Successivamente, interrompeva il pagamento dei canoni di locazione a causa di Parte_1 pagina 1 di 5 un guasto al manipolo del dispositivo, che ne rendeva impossibile l'utilizzo. La società opponente eccepiva l'inadempimento di sostenendo che quest'ultima non avesse adempiuto agli Controparte_1 obblighi di garanzia previsti dal contratto, rifiutandosi di riparare il manipolo danneggiato, nonostante fosse ancora in garanzia.
dal canto suo, contestava le argomentazioni di sostenendo che il guasto Controparte_1 Parte_1 fosse dovuto a un urto e, pertanto, non coperto dalla garanzia contrattuale. Inoltre, Controparte_1 affermava che il contratto “Dreamed Center – i Dispositivi” fosse da qualificarsi come contratto di vendita e non di locazione operativa, e che, in virtù della clausola 2.5 del contratto, avesse diritto al saldo del prezzo del dispositivo a seguito della risoluzione del contratto di locazione operativa per inadempimento dell'opponente. chiedeva quindi che il contratto "Dreamed Center – i Dispositivi" fosse Parte_1 qualificato come locazione operativa e non come contratto di vendita, contestando la legittimità della richiesta di saldo del prezzo avanzata da Spiegava eccezione di inadempimento Controparte_1 deducendo la violazione da parte di degli obblighi di garanzia, rifiutandosi di riparare il CP_1 manipolo danneggiato del dispositivo, allo stato inutilizzabile, costringendo l'opponente a noleggiare un altro macchinario per continuare a fornire i trattamenti alle proprie clienti. Svolgeva quindi domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni versati durante il periodo di inutilizzo del dispositivo e il risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento dei corrispettivi maturati per il contratto "Dreamed Open Day".
contestava integralmente le argomentazioni di sostenendo la Controparte_1 Parte_1 qualificazione del contratto come vendita, con fondato diritto al saldo del prezzo in caso di risoluzione del contratto di locazione operativa per inadempimento di La società opposta deduceva Parte_1 la correttezza del proprio operato in relazione alla manutenzione del dispositivo, poichè il guasto al manipolo sarebbe invece dovuto a un urto, evento non coperto da garanzia, in ogni caso la società opposta ha fornito un dispositivo sostitutivo dimostrando che il manipolo sostituito fosse utilizzabile per i trattamenti. Contestava infine la quantificazione avanzata dall'opponente, quale compensazione del credito, per il contratto accessorio denominato "Dreamed Open Day",
Il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, motivando il rigetto con l'incertezza sull'entità del controcredito vantato da e sulla contestazione Parte_1 relativa alla qualificazione del contratto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° cpc veniva dato ingresso ad istruttoria orale previa l'escussione dei testi (dipendente di (ex dipendente Tes_1 CP_1 Tes_2 di e (Centro Medico Amarillis). Parte_1 Tes_3
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc con temine per il deposito di memorie conclusive.
* * *
Il decreto ingiuntivo va revocato per le ragioni e le determinazioni di seguito spiegate.
Ad avviso dello scrivente il contratto “Dreamed Center – i Dispositivi” deve essere qualificato come un contratto di locazione operativa e non come un contratto di vendita. Tale qualificazione emerge dalla documentazione prodotta in atti, che evidenzia come l'oggetto del contratto fosse l'utilizzo del dispositivo da parte di senza alcuna previsione di trasferimento automatico della Parte_1 proprietà del bene al termine del contratto.
In tal senso la clausola 2.5, che prevede la trasformazione del rapporto in un contratto di vendita in caso di inadempimento, sconta una formulazione anomala ed impropria. E' da condividersi l'osservazione secondo cui la previsione non può essere considerata una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. pagina 2 di 5 1456 c.c., in quanto non esplicitamente prevista nel contratto con tale funzione. Ma soprattutto la complessa operazione contrattuale posta in essere tra le parti, non prevede un collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa (come correttamente individuato) e il contratto di compravendita, non potendo ravvisarsi gli elementi che lo conformano soprattutto sotto il profilo del consenso.
La locazione operativa è una formula alternativa all'acquisto e al leasing che consente ad un imprenditore, dietro pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità di un bene per una durata prestabilita, unitamente, come nella fattispecie, ad una serie di servizi correlati (contratto
“Dreamed Center – i servizi”). Il bene strumentale veniva acquisito in disponibilità da un terzo (RO Rental Division) dato in locazione all'utilizzatore della locazione operativa senza che quest'ultimo, a fine contratto, ne diventi automaticamente proprietario. Peraltro il rapporto tra RO e non veniva in alcun modo allegato, specificato e, in realtà, dedotto, non CP_1 potendo nemmeno appurarsi la persistenza di un credito vantato dal fornitore e di un collegamento obbligatorio che incide sul presente thema decidendum. Non c'è peraltro una clausola né nella locazione operativa né nel contratto “I dispositivi” che preveda, il trasferimento dal concedente allo utilizzatore dei diritti spettanti al primo nei confronti del terzo venditore, con tutte le obbligazioni accessorie al contratto di compravendita.
Va sul punto ricordata la sentenza Cassazione S.U. del 05.10.2015 n. 19875 laddove si negava la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra il contratto concluso tra il concedente e l'utilizzatore e tra il contratto concluso tra il concedente ed il fornitore, ritendendo come essi conservino la rispettiva distinzione, pur essendo legati da in nesso che difficilmente può essere considerato di collegamento negoziale in senso tecnico “tale da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro”.
Anticipando le conclusioni assunte circa gli effetti della clausola 2.5 può, dovendo in tal senso interpretarsi il contratto al fine di preservarne l'integrità della previsione, qualificarsi come penale posta in ipotesi di inadempimento contrattuale dell'utilizzatore, ed il cui valore è peraltro ricavabile dalla somma dei canoni a scadere.
Complessivamente considerata la vicenda appare connotata da comportamento di entrambi le parti in assoluto dispregio del principio di buona fede, a maggior ragione aggravato dalla circostanza per cui era previsto un complesso programma negoziale che avrebbe invece richiesto una marcata collaborazione tra di essi.
Da un lato non è contestato l'inadempimento di la quale ha interrotto il pagamento dei Parte_1 canoni di locazione operativa a partire da dicembre 2020. Tale condotta configura un grave inadempimento contrattuale che non può essere, nella fattispecie, giustificato dall'eccezione ex art. 1460 c.c., ritenendosi in tal senso infondata. Quale prima conclusione lo scrivente deve, conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto “Dreamed Center – i Dispositivi” ponendo la relativa responsabilità a carico e disponendo la restituzione immediata del Parte_1 dispositivo “Modula RF” a CP_1
Dall'altro lato appare immotivata la mancata copertura della garanzia prevista contrattualmente in caso di malfunzionamento del dispositivo "Modula RF": ha infatti ritirato il manipolo Controparte_1 danneggiato per analizzare la problematica, ma ha ritenuto che la rottura fosse causata da un urto e non da un difetto di fabbricazione o funzionamento. In tal senso ha considerato l'intervento di riparazione non coperto da garanzia e ha inviato un preventivo di €. 312,00 + IVA a che ha Parte_1 tuttavia rifiutato di pagare. Per inciso risulta agli atti che è stato ritirato solo il manipolo danneggiato del dispositivo "Modula RF" e non l'intera apparecchiatura.
Posto che l'opponente comunicava tempestivamente il malfunzionamento dell'apparecchiatura, si ritiene che non sia stata fornita prova sufficiente dell'effettiva causa del guasto, né della responsabilità pagina 3 di 5 di per un presunto urto. Peraltro non è fornito alcun supporto probatorio alla Parte_1 circostanza per cui la dedotta ammaccatura abbia precluso la funzionalità del dispositivo.
D'altro canto, non è stata dimostrata l'inidoneità dell'intervento di Intanto non vi è CP_1 contestazione sulla circostanza per la convenuta, non appena ricevuta la richiesta di assistenza da parte della società opponente, è intervenuta ritirando il manipolo per analizzare la problematica segnalata, ma soprattutto appare attendibile, come confermato dal teste che era Tes_1 Parte_1 pienamente in condizione di continuare a erogare i trattamenti alla clientela mediante il dispositivo fornito in sostituzione anche senza il manipolo inviato in assistenza: non solo lo stesso Tes_1 tecnico di aveva lasciato un muletto a disposizione dell'opponente (non contestato) ma CP_1 l'apparecchiatura in questione era comunque dotata di un secondo manipolo che poteva svolgere la medesima funzione (“si il manipolo bipolare funziona per il viso come il manipolo monopolare”), circostanza che parte opponente non è stata in grado di smentire. Per tali motivi l'eccezione di inadempimento sollevata da nei termini in cui è posta, è destituita di fondamento. Parte_1
Invece la domanda di volta al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del Parte_1 dispositivo e al pagamento dei corrispettivi maturati in forza del contratto “Dreamed Center Basic – I servizi”, è parzialmente fondata in relazione alla seconda delle ipotesi dedotte.
La somma maturata in forza del contratto "I servizi" infatti, deve essere correttamente quantificata applicando le percentuali di compenso concordate tra le parti, come stabilito al punto 6 del contratto. In particolare: le percentuali di compenso variano tra il 70% e il 20% dell'importo pagato dalle clienti per gli abbonamenti sottoscritti durante lo svolgimento dei c.d. Open Day.
Avendo fornito il dettaglio degli abbonamenti sottoscritti dalle clienti tra il 16 maggio Parte_1 2019 e il 27 settembre 2019, in occasione degli Open Day, il credito maturato da Parte_1 calcolato sulla base delle percentuali contrattuali, ammonta a €. 6.411,34. Tale somma è determinata sulla base degli abbonamenti effettivamente sottoscritti e delle percentuali di compenso previste dal contratto.
Dovendo tuttavia, come già accennato, rinvenirsi una penale prevista in caso di inadempimento dell'utilizzatore, in virtù della clausola 2.5 del contratto “I dispositivi”, lo scrivente ritiene di poter ricondurre la stessa ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. ben potendo indicare a tal fine lo stesso importo dovuto da in via riconvenzionale, stabilendo in definitiva la nulla debenza per Controparte_1 entrambe le parti.
La reciproca soccombenza in relazione ai capi della sentenza determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara risolto il contratto “Dreamed Center – i Dispositivi” per grave inadempimento di
[...] nel pagamento dei canoni di locazione operativa;
Parte_1
- condanna alla restituzione immediata del dispositivo “Modula RF” a Parte_1 CP_1
[...]
- condanna al pagamento in favore di della somma di €. 6.411,34; Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di €. 6.411,34; Controparte_1 Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3° c.p.c. pagina 4 di 5 Bologna, 26 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
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