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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3048/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3048/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Auriemma presso il cui studio – e domicilio digitale - è Email_1 elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale 8, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore
OPPONENTE
E
Controparte_1
( ), in persona del direttore generale dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1 CP_2
AR LI e IS LE presso il cui studio – e domicilio digitale
– è elettivamente domiciliata in Villanova di Castenaso (BO), Email_2 via Bruno Tosarelli n. 364, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI per : “In via principale: Dichiarare la nullità delle clausole n. 2,6, e 8 ovvero Parte_1 dell'intero contratto di fideiussione del 12.8.2008 e/o di ogni altro contratto di fideiussione (ivi gli atti di integrazione) per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005. Dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti opponente per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c. In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di finanziamento del 12.8.2008 e conseguentemente dichiarare il fideiussore obbligato al pagamento delle somme dovute dal debitore pagina 1 di 5 principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali. Respingere integralmente la domanda della convenuta opposta dato atto della contestazione integrale del credito e del contratto di finanziamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia l'ammontare del debito affermato. Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ed improduttivo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 319/2018, R.G. n. 771/2018 del 15.3.2018, accertando come sia stato emesso senza i necessari presupposti di fatto e di diritto e/o di certezza e di liquidità ex art. 633 c.p.c.; In ogni caso: Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c., sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso); per l'effetto condannare la società opposta al pagamento delle spese del presente procedimento nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da valutarsi equitativamente”; per 1902 “- rigettare la eventuale Controparte_1 CP_1 domanda di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in esame attesa la mancata concessione da parte del G.E. del termine di gg. 40 per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
- rigettare comunque l'opposizione spiegata dalla signora poichè infondata in Parte_1 fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a 1902 (di Controparte_1 CP_1 seguito ) l'11/12/2023 ha proposto opposizione tardiva (art. 650 CP_1 Parte_1
c.p.c.) avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 319/2018 del 15/3/2018, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 771/2018 RG, ritualmente notificato alla parte ingiunta in data 12/4/2018, con cui il Tribunale ingiunse a , per le causali di cui al ricorso Parte_1 monitorio, il pagamento della somma di euro 159083,61, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
. CP_1
A fondamento dell'opposizione tardiva ha dedotto: a) la nullità della fideiussione Parte_1 prestata da essa esponente a garanzia degli affidamenti fonte del credito oggetto di causa (doc. 3 di parte opponente), per violazione della normativa antitrust, trattandosi di un negozio “a valle” di un'intesa restrittiva “a monte” -; b) il conseguente verificarsi per la Banca della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.;
c) l'invalidità dei patti regolanti i rapporti tra il debitore principale e l'Istituto di credito;
d) l'infondatezza del credito vantato dall'opposta e la mancata produzione della documentazione di cui all'art. 50 TUB.
Tanto premesso l'opponente ha chiesto “Dichiarare la nullità delle clausole n. 2,6, e 8 ovvero dell'intero contratto di fideiussione del 12.8.2008 e/o di ogni altro contratto di fideiussione (ivi gli atti di integrazione) per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005; Dichiarare l'avvenuta
pagina 2 di 5 decadenza della banca dall'agire nei confronti opponente per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.; In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di finanziamento del
12.8.2008 e conseguentemente dichiarare il fideiussore obbligato al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative principale per
l'adempimento ovvero per altre causali;
Respingere integralmente la domanda della convenuta opposta dato atto della contestazione integrale del credito e del contratto di finanziamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia l'ammontare del debito affermato;
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ed improduttivo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 319/2018, R.G. n. 771/2018 del 15.3.2018, accertando come sia stato emesso senza i necessari presupposti di fatto e di diritto e/o di certezza e di liquidità ex art.
633 c.p.c.; in ogni caso: denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c., sia
l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso); per l'effetto condannare la società opposta al pagamento delle spese del presente procedimento nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da valutarsi equitativamente”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/3/2024 si è costituita che, CP_1 preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, ha contestato le allegazioni e conclusioni avversarie, per essere pienamente valida la fideiussione prestata dalla controparte in proprio favore.
Tanto premesso ha chiesto “rigettare la eventuale domanda di sospensione e/o di revoca CP_1 della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in esame attesa la mancata concessione da parte del G.E. del termine di gg. 40 per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
rigettare comunque l'opposizione spiegata dalla signora poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite e del Parte_1 compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”.
Assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 12/11/2025 - la prima celebrata dinanzi allo scrivente, subentrato al Giudice precedentemente assegnatario del procedimento -, acquisita documentazione varia, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1,
c.p.c.
1. L'opposizione esperita da ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 319/2018 del 15/3/2018, emesso in forma provvisoriamente esecutiva dall'intestato pagina 3 di 5 Tribunale nel procedimento n. 771/2018 e ritualmente notificato alla parte ingiunta in data 12/4/2018,
è inammissibile.
Va premesso in diritto, secondo l'orientamento della Corte della nomofilachia da cui non v'è ragione di discostarsi (cfr., in motivazione, Cass. SU n. 9479/2023), che:
- l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è rimedio che l'ordinamento appresta contro il giudicato (cfr.
Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass., 24 marzo 2021, n.
8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale;
- in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
- al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio (ed esclusivamente n.d.r.) in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza – come detto - suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale.
In sostanza, quindi, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022,
l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole (cfr., in tali specifici termini, Cass. SU sent. n.
9479/2023 cit.).
Nel caso di specie dalla lettura dell'opposizione tardiva introdotta dall'opponente si evince che non si duole della presenza nella garanzia personale da ella prestata (doc. 3 Parte_1 dell'opponente), costituente il titolo del credito portato dal decreto ingiuntivo definitivo qui opposto, di clausole che “malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, ai sensi degli artt. 33 e ss. D.lgs. 206/2005.
Pertanto, quale ragione più liquida del decidere, l'opposizione tardiva proposta da Parte_1 deve dichiararsi inammissibile, per essere le doglianze dell'opponente ultronee rispetto ai presupposti pagina 4 di 5 ed ai limiti del presente giudizio, finalizzato alla tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022 e, quindi, all'accertamento dell'esistenza, o meno, nella fideiussione fondante il decreto monitorio divenuto definitivo di clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss del D.Lgs. n. 206/2005.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, in favore di
[...]
dal 1902 come in dispositivo, sulla base dei Controparte_1 CP_1 parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva esperita da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 319/2018 del 15/3/2018, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 771/2018;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dal 1902 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 7052,00 per
[...] CP_1 compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Ravenna, 28/11/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3048/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Auriemma presso il cui studio – e domicilio digitale - è Email_1 elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale 8, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore
OPPONENTE
E
Controparte_1
( ), in persona del direttore generale dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1 CP_2
AR LI e IS LE presso il cui studio – e domicilio digitale
– è elettivamente domiciliata in Villanova di Castenaso (BO), Email_2 via Bruno Tosarelli n. 364, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI per : “In via principale: Dichiarare la nullità delle clausole n. 2,6, e 8 ovvero Parte_1 dell'intero contratto di fideiussione del 12.8.2008 e/o di ogni altro contratto di fideiussione (ivi gli atti di integrazione) per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005. Dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti opponente per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c. In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di finanziamento del 12.8.2008 e conseguentemente dichiarare il fideiussore obbligato al pagamento delle somme dovute dal debitore pagina 1 di 5 principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali. Respingere integralmente la domanda della convenuta opposta dato atto della contestazione integrale del credito e del contratto di finanziamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia l'ammontare del debito affermato. Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ed improduttivo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 319/2018, R.G. n. 771/2018 del 15.3.2018, accertando come sia stato emesso senza i necessari presupposti di fatto e di diritto e/o di certezza e di liquidità ex art. 633 c.p.c.; In ogni caso: Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c., sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso); per l'effetto condannare la società opposta al pagamento delle spese del presente procedimento nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da valutarsi equitativamente”; per 1902 “- rigettare la eventuale Controparte_1 CP_1 domanda di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in esame attesa la mancata concessione da parte del G.E. del termine di gg. 40 per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
- rigettare comunque l'opposizione spiegata dalla signora poichè infondata in Parte_1 fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a 1902 (di Controparte_1 CP_1 seguito ) l'11/12/2023 ha proposto opposizione tardiva (art. 650 CP_1 Parte_1
c.p.c.) avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 319/2018 del 15/3/2018, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 771/2018 RG, ritualmente notificato alla parte ingiunta in data 12/4/2018, con cui il Tribunale ingiunse a , per le causali di cui al ricorso Parte_1 monitorio, il pagamento della somma di euro 159083,61, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
. CP_1
A fondamento dell'opposizione tardiva ha dedotto: a) la nullità della fideiussione Parte_1 prestata da essa esponente a garanzia degli affidamenti fonte del credito oggetto di causa (doc. 3 di parte opponente), per violazione della normativa antitrust, trattandosi di un negozio “a valle” di un'intesa restrittiva “a monte” -; b) il conseguente verificarsi per la Banca della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.;
c) l'invalidità dei patti regolanti i rapporti tra il debitore principale e l'Istituto di credito;
d) l'infondatezza del credito vantato dall'opposta e la mancata produzione della documentazione di cui all'art. 50 TUB.
Tanto premesso l'opponente ha chiesto “Dichiarare la nullità delle clausole n. 2,6, e 8 ovvero dell'intero contratto di fideiussione del 12.8.2008 e/o di ogni altro contratto di fideiussione (ivi gli atti di integrazione) per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005; Dichiarare l'avvenuta
pagina 2 di 5 decadenza della banca dall'agire nei confronti opponente per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.; In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di finanziamento del
12.8.2008 e conseguentemente dichiarare il fideiussore obbligato al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative principale per
l'adempimento ovvero per altre causali;
Respingere integralmente la domanda della convenuta opposta dato atto della contestazione integrale del credito e del contratto di finanziamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia l'ammontare del debito affermato;
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ed improduttivo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 319/2018, R.G. n. 771/2018 del 15.3.2018, accertando come sia stato emesso senza i necessari presupposti di fatto e di diritto e/o di certezza e di liquidità ex art.
633 c.p.c.; in ogni caso: denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c., sia
l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso); per l'effetto condannare la società opposta al pagamento delle spese del presente procedimento nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da valutarsi equitativamente”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/3/2024 si è costituita che, CP_1 preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, ha contestato le allegazioni e conclusioni avversarie, per essere pienamente valida la fideiussione prestata dalla controparte in proprio favore.
Tanto premesso ha chiesto “rigettare la eventuale domanda di sospensione e/o di revoca CP_1 della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in esame attesa la mancata concessione da parte del G.E. del termine di gg. 40 per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
rigettare comunque l'opposizione spiegata dalla signora poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite e del Parte_1 compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”.
Assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 12/11/2025 - la prima celebrata dinanzi allo scrivente, subentrato al Giudice precedentemente assegnatario del procedimento -, acquisita documentazione varia, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1,
c.p.c.
1. L'opposizione esperita da ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 319/2018 del 15/3/2018, emesso in forma provvisoriamente esecutiva dall'intestato pagina 3 di 5 Tribunale nel procedimento n. 771/2018 e ritualmente notificato alla parte ingiunta in data 12/4/2018,
è inammissibile.
Va premesso in diritto, secondo l'orientamento della Corte della nomofilachia da cui non v'è ragione di discostarsi (cfr., in motivazione, Cass. SU n. 9479/2023), che:
- l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è rimedio che l'ordinamento appresta contro il giudicato (cfr.
Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass., 24 marzo 2021, n.
8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale;
- in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
- al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio (ed esclusivamente n.d.r.) in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza – come detto - suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale.
In sostanza, quindi, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022,
l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole (cfr., in tali specifici termini, Cass. SU sent. n.
9479/2023 cit.).
Nel caso di specie dalla lettura dell'opposizione tardiva introdotta dall'opponente si evince che non si duole della presenza nella garanzia personale da ella prestata (doc. 3 Parte_1 dell'opponente), costituente il titolo del credito portato dal decreto ingiuntivo definitivo qui opposto, di clausole che “malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, ai sensi degli artt. 33 e ss. D.lgs. 206/2005.
Pertanto, quale ragione più liquida del decidere, l'opposizione tardiva proposta da Parte_1 deve dichiararsi inammissibile, per essere le doglianze dell'opponente ultronee rispetto ai presupposti pagina 4 di 5 ed ai limiti del presente giudizio, finalizzato alla tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022 e, quindi, all'accertamento dell'esistenza, o meno, nella fideiussione fondante il decreto monitorio divenuto definitivo di clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss del D.Lgs. n. 206/2005.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, in favore di
[...]
dal 1902 come in dispositivo, sulla base dei Controparte_1 CP_1 parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva esperita da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 319/2018 del 15/3/2018, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 771/2018;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dal 1902 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 7052,00 per
[...] CP_1 compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Ravenna, 28/11/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
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