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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4230 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto azione di accertamento dei confini, vertente
TRA
(CF: , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ), tutti rappresentati e Parte_4 C.F._4 difesi dall'Avv. Romano Palatresi e dall'Avv. ed elettivamente Parte_4 domiciliati presso lo studio del secondo, sito in Pontedera (PI), via Fornace Braccini, n. 6;
ATTORI
E
(CF: ), VA Controparte_1 C.F._5 CP_1
(CF: ), (CF: C.F._6 Controparte_2
), (CF: ) E C.F._7 CP_3 C.F._8
(CF: ), tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._9 dall'Avv. Giuseppina Abrescia, presso il cui studio in Pisa (PI), Via San Martino n. 30, elettivamente domiciliano;
(CF: ) e Parte_6 C.F._10 Parte_7
(CF: ), entrambe rappresentate e difese
[...] C.F._11 dall'Avv. Stefano Vestrini, presso il cui studio in San Casciano Val di Pesa (FI), via Roma n. 44, elettivamente domiciliano;
CONVENUTI
CONCLUSIONI All'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 21.11.2020 e ritualmente notificato,
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
convenivano in giudizio Parte_4 Controparte_1
, CP_4 Controparte_2 CP_3
, e , Parte_5 Parte_6 Parte_7 al fine di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 950 c.c. l'esatto confine tra i terreni di proprietà dei convenuti e il compendio immobiliare, comprendente dei terreni, sito in Bientina (PI), località Quattro Strade, Via Valdinievole Sud n. 49, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bientina al Foglio 25, Particelle 38 e 334, di proprietà di e e gravato da diritto Pt_3 Parte_4 di usufrutto a favore di e Parte_1 Controparte_5
In particolare, per quanto qui di interesse, deduceva che:
- il suddetto compendio immobiliare veniva acquistato dalla famiglia con atto di compravendita del 28.11.1996 ai rogiti del Persona_1
Notaio Avv. Ugo De Crescenzo, Rep n. 50398, Racc. n. 2779 e che a far data dall'acquisto la famiglia possedeva legittimamente, ininterrottamente e pacificamente l'intera proprietà immobiliare, sia quella posta all'interno sia quella posta all'esterno della recinzione del giardino di pertinenza dell'abitazione;
- il descritto terreno confina con altri terreni, identificabili, attraverso i dati catastali, in:
CF Comune di Bientina, foglio di mappa 25 particella 153 (sub 1 e sub 2) ente urbano, di proprietà dei convenuti , Parte_5
e ; Controparte_1 Controparte_2 CP_3
CT Comune di Bientina, foglio di mappa 25 particelle 731, 732 (ex 701), 733 734 (ex 704) di proprietà delle convenute CP_1
e
[...] CP_4
CF Comune di Bientina, foglio di mappa 25 particella 735 (ex 705) ente urbano, di proprietà della convenuta;
Parte_6
CF Comune di Bientina, foglio di mappa 25 particella 736 (ex 706 e 708); CT particelle 709, 717, 718 e 7255 ente urbano, di proprietà della convenuta Parte_7
- l'estensione dei fondi indicati e la loro confinazione era incerta e tale incertezza era foriera di litigi tra attori e convenuti;
- al fine di accertare i confini, gli odierni attori incaricavano l'Ing. Per_2
e il Geom. , i quali redigevano un elaborato (allegato 6 all'atto di CP_6 citazione) indicando i confini esatti, che, tuttavia, le parti convenute continuano a contestare, rendendo pertanto necessaria l'introduzione del presente giudizio. 2. Con comparsa depositata in data 10.02.21, si costituivano in giudizio
, , Controparte_1 CP_4 Controparte_2
e , contestando tutto quanto ex CP_3 Parte_5 adverso dedotto dalla parte attrice e deducendo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. In via principale, i convenuti contestavano l'ammissibilità dell'azione ex art. 950 c.c. per mancanza di incertezza del confine. In via subordinata, infine, veniva proposta domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà in capo ai convenuti per in tervenuta usucapione della striscia di terreno oggetto di contestazione. In particolare, per quanto qui di interesse, veniva dedotto che:
- tutti i terreni di cui è causa erano in origine di proprietà del medesimo soggetto, il quale, nel corso del tempo, aveva venduto a Persona_3 differenti soggetti, tra cui , dante causa dei convenuti Persona_4 Con e , e e e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_5 CP_7
, dante causa della famiglia individuando sempre
[...] Persona_1
e specificatamente i confini, anche mediante apposizione fisica di muri o reti di recinzione, e riservandosi, a partire dal 1964 e sino agli anni Ottanta (quando è intervenuta la rinuncia a tale diritto), solo una servitù di passo sul viottolo poderale;
- la striscia di terreno di cui è causa e su cui si estenderebbe l'asserita e ulteriore proprietà della famiglia altro non è che il Persona_1 suddetto viottolo poderale, ovvero una stradina privata che in origine serviva, come si evince dagli atti notarili aventi ad oggetto i terreni di cui è causa (allegati 2, 3 e 4 alla comparsa di costituzione), per collegare i fondi finitimi e utilizzata dall'originario proprietario per spostarsi nelle varie sue proprietà e che dalla via Val di Nievole in Bientina (PI) porta al Pt_8 identificato al CT del Comune di Bientina (PI) al foglio 25, mappali 39 e 40 (oggi proprietà ; CP_1
- il viottolo poderale veniva realizzato e mantenuto, per espressa e inequivoca volontà dell'originario proprietario riducendo parte Per_3 dei fondi frontisti, successivamente trasferiti per atto inter vivos alle parti dell'odierno giudizio;
- essendo la porzione di terreno in relazione alla quale gli attori sostengono insista il confine della loro proprietà una strada creata affinché rappresentasse essa stessa la delimitazione tra i fondi, è esclusa ogni incertezza del confine e, pertanto, la domanda attorea è inammissibile;
- l'azione di regolamentazione dei confini è, altresì, infondata, perché attraverso di essa gli attori in realtà intendono conseguire l'annessione al proprio fondo di un'ulteriore porzione di terreno, circostanza da far valere mediante azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. 3. Con comparsa depositata in data 8.06.2021, si costituivano in giudizio
[...]
e , contestando tutto quanto ex adverso Parte_6 Parte_7 dedotto dalla parte attrice e chiedendo la condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. Deducevano, in particolare, che:
- l'azione di regolamentazione dei confini è inammissibile, in quanto le pretese attoree si traducono, di fatto, in un'azione di rivendicazione della proprietà della porzione di terreno di cui è causa;
- il confine tra le proprietà è segnato, in modo macroscopico e visibile, da vari decenni, da un muro, sormontato da una rete metallica ed edificato dagli stessi attori;
- in subordine, le convenute e avrebbero comunque Pt_6 Pt_7 acquistato la proprietà della porzione di terreno di cui è causa per intervenuta usucapione, essendo il sopra descritto stato dei luoghi immutato da oltre quarant'anni;
- l'elaborato peritale allegato all'atto di citazione, oltre ad essere stato svolto in assenza di contraddittorio con le parti convenute, è frutto di deduzioni soggettive ed aleatorie, non rispondenti ai corretti criteri di individuazione e misurazione dei confini;
- la richiesta risarcitoria per lite temeraria si giustifica per la piena e consapevole infondatezza della domanda attorea, che mina la serenità esistenziale delle convenute e, in particolare, di la quale è affetta Pt_7 da una grave patologia che la rende invalida al 100%;
- il carattere strumentale ed esplorativo dell'azione promossa è desumibile, altresì, dalla circostanza che gli odierni attori già nel 2019 avevano incardinato presso il Tribunale di Pisa un ricorso cautelare (r.g. n. 1911/2019), avente il medesimo oggetto, respinto con ordinanza del dott. del 4.07.2019. CP_8
4. All'udienza del 15.10.2021 il giudice istruttore demandava l'esperimento della mediazione obbligatoria, che, tuttavia, dava esito negativo per mancata adesione delle parti convenute nel presente giudizio. 5. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2022, il mutato giudice istruttore, valutata la natura documentale della controversia, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20.10.2023. All'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il mutato giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 6. La domanda principale va rigettata. Il presupposto dell'azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c.) è, come noto, che sussista una incertezza (oggettiva o soggettiva) sul confine intercorrente tra i fondi limitrofi (cfr. Cass. 28349/11; 3130/13; 15304/06) o una contestazione sullo stesso (cfr. Cass. 2297/17), senza che vengano in contestazione i rispettivi titoli di proprietà: in sintesi, non vi deve essere discussione in jure in ordine all'appartenenza dei fondi confinanti, ma una contestazione in facto circa la estensione degli stessi. Al fine di dare prova del reale confine tra proprietà contigue, le parti possono fare uso di qualsiasi mezzo istruttorio ( fin da Cass. 8212/90). È rimesso alla valutazione del giudice decidere quale elemento probatorio risulti più attendibile per comprovare il luogo del confine, e a tale fine potrà fare uso di certo dei titoli di proprietà e di tutti gli elementi – emergenti dagli atti processuali - che riterrà rilevanti, in ultima analisi ed in via sussidiaria anche delle mappe catastali (cfr. Cass. 14993/12; 3082/06). Dalla documentazione prodotta dalle parti convenute, in particolare dagli atti di compravendita del 1964, del 1969 e del 1981, nonché dalla scrittura privata del 1980 e dalla dichiarazione di , emerge con chiarezza che Controparte_7 il confine tra i fondi è stato individuato sin dal 1974 mediante la costruzione di un muro in cemento, successivamente integrato dagli stessi attori con una recinzione. La presenza di tale muro, riconosciuto anche nelle pratiche edilizie presentate dagli attori nel 1996, nel 1997 e nel 2002, esclude ogni incertezza oggettiva o soggettiva sul confine, rendendo infondata l'azione proposta. In primo luogo, deve osservarsi come dagli atti di compravendita originari il viottolo posto al di là del muro di recinzione ricadesse già nella proprietà dei convenuti. In particolare nell'atto di compravendita del 1964 (doc. 2 di parte convenuta), intercorso tra e si legge Persona_3 Persona_4 espressamente che “Il venditore ( si riserva per i suoi eredi e successori Persona_3 diritto di transito anche con qualsiasi automezzo sulla strada che dalla Via Val di Nievole porta al Bosco di proprietà del venditore (fondo dominante appezzamento di terreno boschivo in Comune di Bientina in foglio 25 mappali 39 e 40; fondo servente appezzamento di terreno, in catasto di Bientina in foglio 25 mappale 37a e 38b)” . Tale atto rivela inequivocabilmente che il viottolo poderale rientrasse nel compendio ceduto da a diversamente non si Persona_3 Persona_4 comprende perché il venditore si sarebbe dovuto riservare un mero diritto di transito su tale viottolo. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel successivo atto del 1969 intercorso sempre tra e (doc. 3 di parte convenuta), nel Persona_3 Persona_4 quale si afferma che “sul terreno acquistato dal alla estremità nord -est passa CP_1 una via poderale che viene a trovarsi a cavaliere del confine della particella, su tale strada si costituisce a favore della restante proprietà del venditore, foglio 25 mappali 39 e 40 servitù di passo con ogni mezzo idoneo”. Ed ancora nell'atto di compravendita del 1981 (doc. 4 di parte convenuta), intercorso tra ed i coniugi e Persona_4 Controparte_1 Pt_9
si dichiara che“in riferimento al terreno venduto col presente atto viene precisato
[...] che esiste servitù di transito con qualsiasi mezzo sulla strada che da Via Val di Nievole porta alla proprietà degli eredi (…) e a favore delle particelle 39 e 40 Persona_3 sempre del foglio 25 e derivante dall'atto in premessa citato. Il signor Per_5 Per_4
al fine di poter accedere alla sua residua proprietà si riserva il diritto personale di
[...] transito con qualsiasi mezzo sulla porzione della strada che interessa le particelle in oggetto per una lunghezza di mt. 29 circa e larghezza di mt. 3 circa secondo le modalità di esercizio e il tracciato tuttora esistente”. La circostanza che nella scrittura privata del 31.05.1980, sebbene non idonea ad estinguere la servitù, intercorsa tra e si Persona_3 Persona_4 faccia menzione del diritto di passo esistente sulla proprietà va ad CP_1 avvalorare la tesi che il viottolo che dalla via Val Di Nievole costeggia l'attuale proprietà ricadesse nella proprietà di Parte_10 Persona_4
Il contenuto degli atti di compravendita sopra citati ha trovato poi attuazione nella determinazione dei confini tra e , Persona_4 Controparte_7 attraverso la costruzione di un muro nel 1974 (docc.
8-9 di parte convenuta), che da quel momento ha individuato pacificamente per tutti i confinanti il limite delle proprietà. A supporto di tale ricostruzione vi è pure la dichiarazione firmata da CP_7
(doc. 7), dante causa degli odierni attori nella quale lo stesso afferma
[...] che “Ricordo che di comune accordo io e il signor definimmo il punto esatto del CP_1 confine con il muro sopramenzionato e che in funzione del confine individuato con questo muro io delimitai la mia proprietà con una rete di recinzione”. Tale determinazione dei confini è rimasta invariata dal 1974, tanto da essere stata accettata e riconosciuta dagli stessi attori nel 1997, Parte_10 allorquando i medesimi presentarono una pratica edilizia al comune di Bientina proprio per prolungare il muro esistente e costruirci una rete di recinzione . Sulla base della documentazione allegata alla pratica edilizia il muro di confine esistente (colore verde), già presente nella pratica edilizia precedentemente presentata, viene prolungato lungo quella che il stesso definisce confine Pt_1 di proprietà (colore rosso). Successivamente, viene presentata dallo stesso una nuova pratica edilizia, la DIA n.1105/2002, per la realizzazione di Pt_1 piscina a servizio della propria abitazione. Nella Tavola grafica allegata alla pratica viene rappresentato lo stato di progetto con indicata la realizzazione del nuovo manufatto. In essa viene rappresentato il muro di recinzione, con indicato al di là di esso “altra proprietà” su tutti e quattro i lati. Tale documentazione, alla quale è possibile attribuire valore confessorio , dimostra la consapevolezza degli attori che il muro di recinzione, già esistente e dai medesimi prolungato, altro non fosse che la delimitazione del confine fra le proprietà. Ad ulteriore riprova della volontà delle parti di attribuire al muro il valore di confine vi è che, di fatto, il muro non assolve ad altra utile funzione, non potendo ad esso riconoscersi funzione di contenimento. Né appare convincente la ricostruzione fornita sul punto dagli attori in ordine alla necessità di usare il muro per esigenze di riservatezza, senza che al contempo fosse stata mai sollevata la questione dei confini. Per quanto argomentato la domanda attorea va rigettata. Restano assorbite le domande residue.
7. La domanda ex art.96 c.p.c. va rigettata La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 96 c.p.c., dall'avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il terzo comma dello stesso articolo, dall'aver abusato dello strumento processuale (cfr Cass. n. 25041/21). Nel caso di specie, va esclusa tale responsabilità processuale, poiché il comportamento degli attori deve attestarsi nell'ambito di un legittimo esercizio costituzionalmente garantito della facoltà di agire e resistere in giudizio , non connotato da elementi concreti di antigiuridicità, mala fede o colpa grave . D'altronde la responsabilità per abuso del processo non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. n. 26545/21) .
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite (valore indeterminabile- complessità bassa), sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4
Controparte_1 CP_4 CP_2
[...] CP_3 Parte_5 Parte_6
e che liquida in € 5.077per onorari,
[...] Parte_7 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 02.06.2025
Il Giudice Teresa Guerrieri
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4230 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto azione di accertamento dei confini, vertente
TRA
(CF: , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ), tutti rappresentati e Parte_4 C.F._4 difesi dall'Avv. Romano Palatresi e dall'Avv. ed elettivamente Parte_4 domiciliati presso lo studio del secondo, sito in Pontedera (PI), via Fornace Braccini, n. 6;
ATTORI
E
(CF: ), VA Controparte_1 C.F._5 CP_1
(CF: ), (CF: C.F._6 Controparte_2
), (CF: ) E C.F._7 CP_3 C.F._8
(CF: ), tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._9 dall'Avv. Giuseppina Abrescia, presso il cui studio in Pisa (PI), Via San Martino n. 30, elettivamente domiciliano;
(CF: ) e Parte_6 C.F._10 Parte_7
(CF: ), entrambe rappresentate e difese
[...] C.F._11 dall'Avv. Stefano Vestrini, presso il cui studio in San Casciano Val di Pesa (FI), via Roma n. 44, elettivamente domiciliano;
CONVENUTI
CONCLUSIONI All'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 21.11.2020 e ritualmente notificato,
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
convenivano in giudizio Parte_4 Controparte_1
, CP_4 Controparte_2 CP_3
, e , Parte_5 Parte_6 Parte_7 al fine di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 950 c.c. l'esatto confine tra i terreni di proprietà dei convenuti e il compendio immobiliare, comprendente dei terreni, sito in Bientina (PI), località Quattro Strade, Via Valdinievole Sud n. 49, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bientina al Foglio 25, Particelle 38 e 334, di proprietà di e e gravato da diritto Pt_3 Parte_4 di usufrutto a favore di e Parte_1 Controparte_5
In particolare, per quanto qui di interesse, deduceva che:
- il suddetto compendio immobiliare veniva acquistato dalla famiglia con atto di compravendita del 28.11.1996 ai rogiti del Persona_1
Notaio Avv. Ugo De Crescenzo, Rep n. 50398, Racc. n. 2779 e che a far data dall'acquisto la famiglia possedeva legittimamente, ininterrottamente e pacificamente l'intera proprietà immobiliare, sia quella posta all'interno sia quella posta all'esterno della recinzione del giardino di pertinenza dell'abitazione;
- il descritto terreno confina con altri terreni, identificabili, attraverso i dati catastali, in:
CF Comune di Bientina, foglio di mappa 25 particella 153 (sub 1 e sub 2) ente urbano, di proprietà dei convenuti , Parte_5
e ; Controparte_1 Controparte_2 CP_3
CT Comune di Bientina, foglio di mappa 25 particelle 731, 732 (ex 701), 733 734 (ex 704) di proprietà delle convenute CP_1
e
[...] CP_4
CF Comune di Bientina, foglio di mappa 25 particella 735 (ex 705) ente urbano, di proprietà della convenuta;
Parte_6
CF Comune di Bientina, foglio di mappa 25 particella 736 (ex 706 e 708); CT particelle 709, 717, 718 e 7255 ente urbano, di proprietà della convenuta Parte_7
- l'estensione dei fondi indicati e la loro confinazione era incerta e tale incertezza era foriera di litigi tra attori e convenuti;
- al fine di accertare i confini, gli odierni attori incaricavano l'Ing. Per_2
e il Geom. , i quali redigevano un elaborato (allegato 6 all'atto di CP_6 citazione) indicando i confini esatti, che, tuttavia, le parti convenute continuano a contestare, rendendo pertanto necessaria l'introduzione del presente giudizio. 2. Con comparsa depositata in data 10.02.21, si costituivano in giudizio
, , Controparte_1 CP_4 Controparte_2
e , contestando tutto quanto ex CP_3 Parte_5 adverso dedotto dalla parte attrice e deducendo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. In via principale, i convenuti contestavano l'ammissibilità dell'azione ex art. 950 c.c. per mancanza di incertezza del confine. In via subordinata, infine, veniva proposta domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà in capo ai convenuti per in tervenuta usucapione della striscia di terreno oggetto di contestazione. In particolare, per quanto qui di interesse, veniva dedotto che:
- tutti i terreni di cui è causa erano in origine di proprietà del medesimo soggetto, il quale, nel corso del tempo, aveva venduto a Persona_3 differenti soggetti, tra cui , dante causa dei convenuti Persona_4 Con e , e e e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_5 CP_7
, dante causa della famiglia individuando sempre
[...] Persona_1
e specificatamente i confini, anche mediante apposizione fisica di muri o reti di recinzione, e riservandosi, a partire dal 1964 e sino agli anni Ottanta (quando è intervenuta la rinuncia a tale diritto), solo una servitù di passo sul viottolo poderale;
- la striscia di terreno di cui è causa e su cui si estenderebbe l'asserita e ulteriore proprietà della famiglia altro non è che il Persona_1 suddetto viottolo poderale, ovvero una stradina privata che in origine serviva, come si evince dagli atti notarili aventi ad oggetto i terreni di cui è causa (allegati 2, 3 e 4 alla comparsa di costituzione), per collegare i fondi finitimi e utilizzata dall'originario proprietario per spostarsi nelle varie sue proprietà e che dalla via Val di Nievole in Bientina (PI) porta al Pt_8 identificato al CT del Comune di Bientina (PI) al foglio 25, mappali 39 e 40 (oggi proprietà ; CP_1
- il viottolo poderale veniva realizzato e mantenuto, per espressa e inequivoca volontà dell'originario proprietario riducendo parte Per_3 dei fondi frontisti, successivamente trasferiti per atto inter vivos alle parti dell'odierno giudizio;
- essendo la porzione di terreno in relazione alla quale gli attori sostengono insista il confine della loro proprietà una strada creata affinché rappresentasse essa stessa la delimitazione tra i fondi, è esclusa ogni incertezza del confine e, pertanto, la domanda attorea è inammissibile;
- l'azione di regolamentazione dei confini è, altresì, infondata, perché attraverso di essa gli attori in realtà intendono conseguire l'annessione al proprio fondo di un'ulteriore porzione di terreno, circostanza da far valere mediante azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. 3. Con comparsa depositata in data 8.06.2021, si costituivano in giudizio
[...]
e , contestando tutto quanto ex adverso Parte_6 Parte_7 dedotto dalla parte attrice e chiedendo la condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. Deducevano, in particolare, che:
- l'azione di regolamentazione dei confini è inammissibile, in quanto le pretese attoree si traducono, di fatto, in un'azione di rivendicazione della proprietà della porzione di terreno di cui è causa;
- il confine tra le proprietà è segnato, in modo macroscopico e visibile, da vari decenni, da un muro, sormontato da una rete metallica ed edificato dagli stessi attori;
- in subordine, le convenute e avrebbero comunque Pt_6 Pt_7 acquistato la proprietà della porzione di terreno di cui è causa per intervenuta usucapione, essendo il sopra descritto stato dei luoghi immutato da oltre quarant'anni;
- l'elaborato peritale allegato all'atto di citazione, oltre ad essere stato svolto in assenza di contraddittorio con le parti convenute, è frutto di deduzioni soggettive ed aleatorie, non rispondenti ai corretti criteri di individuazione e misurazione dei confini;
- la richiesta risarcitoria per lite temeraria si giustifica per la piena e consapevole infondatezza della domanda attorea, che mina la serenità esistenziale delle convenute e, in particolare, di la quale è affetta Pt_7 da una grave patologia che la rende invalida al 100%;
- il carattere strumentale ed esplorativo dell'azione promossa è desumibile, altresì, dalla circostanza che gli odierni attori già nel 2019 avevano incardinato presso il Tribunale di Pisa un ricorso cautelare (r.g. n. 1911/2019), avente il medesimo oggetto, respinto con ordinanza del dott. del 4.07.2019. CP_8
4. All'udienza del 15.10.2021 il giudice istruttore demandava l'esperimento della mediazione obbligatoria, che, tuttavia, dava esito negativo per mancata adesione delle parti convenute nel presente giudizio. 5. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2022, il mutato giudice istruttore, valutata la natura documentale della controversia, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20.10.2023. All'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il mutato giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 6. La domanda principale va rigettata. Il presupposto dell'azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c.) è, come noto, che sussista una incertezza (oggettiva o soggettiva) sul confine intercorrente tra i fondi limitrofi (cfr. Cass. 28349/11; 3130/13; 15304/06) o una contestazione sullo stesso (cfr. Cass. 2297/17), senza che vengano in contestazione i rispettivi titoli di proprietà: in sintesi, non vi deve essere discussione in jure in ordine all'appartenenza dei fondi confinanti, ma una contestazione in facto circa la estensione degli stessi. Al fine di dare prova del reale confine tra proprietà contigue, le parti possono fare uso di qualsiasi mezzo istruttorio ( fin da Cass. 8212/90). È rimesso alla valutazione del giudice decidere quale elemento probatorio risulti più attendibile per comprovare il luogo del confine, e a tale fine potrà fare uso di certo dei titoli di proprietà e di tutti gli elementi – emergenti dagli atti processuali - che riterrà rilevanti, in ultima analisi ed in via sussidiaria anche delle mappe catastali (cfr. Cass. 14993/12; 3082/06). Dalla documentazione prodotta dalle parti convenute, in particolare dagli atti di compravendita del 1964, del 1969 e del 1981, nonché dalla scrittura privata del 1980 e dalla dichiarazione di , emerge con chiarezza che Controparte_7 il confine tra i fondi è stato individuato sin dal 1974 mediante la costruzione di un muro in cemento, successivamente integrato dagli stessi attori con una recinzione. La presenza di tale muro, riconosciuto anche nelle pratiche edilizie presentate dagli attori nel 1996, nel 1997 e nel 2002, esclude ogni incertezza oggettiva o soggettiva sul confine, rendendo infondata l'azione proposta. In primo luogo, deve osservarsi come dagli atti di compravendita originari il viottolo posto al di là del muro di recinzione ricadesse già nella proprietà dei convenuti. In particolare nell'atto di compravendita del 1964 (doc. 2 di parte convenuta), intercorso tra e si legge Persona_3 Persona_4 espressamente che “Il venditore ( si riserva per i suoi eredi e successori Persona_3 diritto di transito anche con qualsiasi automezzo sulla strada che dalla Via Val di Nievole porta al Bosco di proprietà del venditore (fondo dominante appezzamento di terreno boschivo in Comune di Bientina in foglio 25 mappali 39 e 40; fondo servente appezzamento di terreno, in catasto di Bientina in foglio 25 mappale 37a e 38b)” . Tale atto rivela inequivocabilmente che il viottolo poderale rientrasse nel compendio ceduto da a diversamente non si Persona_3 Persona_4 comprende perché il venditore si sarebbe dovuto riservare un mero diritto di transito su tale viottolo. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel successivo atto del 1969 intercorso sempre tra e (doc. 3 di parte convenuta), nel Persona_3 Persona_4 quale si afferma che “sul terreno acquistato dal alla estremità nord -est passa CP_1 una via poderale che viene a trovarsi a cavaliere del confine della particella, su tale strada si costituisce a favore della restante proprietà del venditore, foglio 25 mappali 39 e 40 servitù di passo con ogni mezzo idoneo”. Ed ancora nell'atto di compravendita del 1981 (doc. 4 di parte convenuta), intercorso tra ed i coniugi e Persona_4 Controparte_1 Pt_9
si dichiara che“in riferimento al terreno venduto col presente atto viene precisato
[...] che esiste servitù di transito con qualsiasi mezzo sulla strada che da Via Val di Nievole porta alla proprietà degli eredi (…) e a favore delle particelle 39 e 40 Persona_3 sempre del foglio 25 e derivante dall'atto in premessa citato. Il signor Per_5 Per_4
al fine di poter accedere alla sua residua proprietà si riserva il diritto personale di
[...] transito con qualsiasi mezzo sulla porzione della strada che interessa le particelle in oggetto per una lunghezza di mt. 29 circa e larghezza di mt. 3 circa secondo le modalità di esercizio e il tracciato tuttora esistente”. La circostanza che nella scrittura privata del 31.05.1980, sebbene non idonea ad estinguere la servitù, intercorsa tra e si Persona_3 Persona_4 faccia menzione del diritto di passo esistente sulla proprietà va ad CP_1 avvalorare la tesi che il viottolo che dalla via Val Di Nievole costeggia l'attuale proprietà ricadesse nella proprietà di Parte_10 Persona_4
Il contenuto degli atti di compravendita sopra citati ha trovato poi attuazione nella determinazione dei confini tra e , Persona_4 Controparte_7 attraverso la costruzione di un muro nel 1974 (docc.
8-9 di parte convenuta), che da quel momento ha individuato pacificamente per tutti i confinanti il limite delle proprietà. A supporto di tale ricostruzione vi è pure la dichiarazione firmata da CP_7
(doc. 7), dante causa degli odierni attori nella quale lo stesso afferma
[...] che “Ricordo che di comune accordo io e il signor definimmo il punto esatto del CP_1 confine con il muro sopramenzionato e che in funzione del confine individuato con questo muro io delimitai la mia proprietà con una rete di recinzione”. Tale determinazione dei confini è rimasta invariata dal 1974, tanto da essere stata accettata e riconosciuta dagli stessi attori nel 1997, Parte_10 allorquando i medesimi presentarono una pratica edilizia al comune di Bientina proprio per prolungare il muro esistente e costruirci una rete di recinzione . Sulla base della documentazione allegata alla pratica edilizia il muro di confine esistente (colore verde), già presente nella pratica edilizia precedentemente presentata, viene prolungato lungo quella che il stesso definisce confine Pt_1 di proprietà (colore rosso). Successivamente, viene presentata dallo stesso una nuova pratica edilizia, la DIA n.1105/2002, per la realizzazione di Pt_1 piscina a servizio della propria abitazione. Nella Tavola grafica allegata alla pratica viene rappresentato lo stato di progetto con indicata la realizzazione del nuovo manufatto. In essa viene rappresentato il muro di recinzione, con indicato al di là di esso “altra proprietà” su tutti e quattro i lati. Tale documentazione, alla quale è possibile attribuire valore confessorio , dimostra la consapevolezza degli attori che il muro di recinzione, già esistente e dai medesimi prolungato, altro non fosse che la delimitazione del confine fra le proprietà. Ad ulteriore riprova della volontà delle parti di attribuire al muro il valore di confine vi è che, di fatto, il muro non assolve ad altra utile funzione, non potendo ad esso riconoscersi funzione di contenimento. Né appare convincente la ricostruzione fornita sul punto dagli attori in ordine alla necessità di usare il muro per esigenze di riservatezza, senza che al contempo fosse stata mai sollevata la questione dei confini. Per quanto argomentato la domanda attorea va rigettata. Restano assorbite le domande residue.
7. La domanda ex art.96 c.p.c. va rigettata La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 96 c.p.c., dall'avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il terzo comma dello stesso articolo, dall'aver abusato dello strumento processuale (cfr Cass. n. 25041/21). Nel caso di specie, va esclusa tale responsabilità processuale, poiché il comportamento degli attori deve attestarsi nell'ambito di un legittimo esercizio costituzionalmente garantito della facoltà di agire e resistere in giudizio , non connotato da elementi concreti di antigiuridicità, mala fede o colpa grave . D'altronde la responsabilità per abuso del processo non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. n. 26545/21) .
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite (valore indeterminabile- complessità bassa), sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4
Controparte_1 CP_4 CP_2
[...] CP_3 Parte_5 Parte_6
e che liquida in € 5.077per onorari,
[...] Parte_7 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 02.06.2025
Il Giudice Teresa Guerrieri