Ordinanza collegiale 24 aprile 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/10/2023, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 03189/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Cinnirella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall’A.S.P. di Catania in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza dell’11 ottobre 2022, la sig.ra-OMISSIS-ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania l’ostensione della seguente documentazione:
“1. l’orario di entrata e di uscita dei dottori -OMISSIS- nella struttura ospedaliera di Caltagirone, alla data del decesso della sig.ra -OMISSIS-;
2. le consulenze/collaborazioni prestate e gli interventi svolti nella medesima struttura ospedaliera dai dottori -OMISSIS- ciò dal momento in cui hanno iniziato il loro turno nel giorno del decesso della sig. ra -OMISSIS-;
3. la presenza, nel periodo di causa nella saletta di emergenza di due postazioni dotate di carrello di emergenza e di fibrillatore ciascuna o il trasporto in già uno di detti strumenti ad altro Reparto per sopravvenuta emergenza;
4. i decessi (anche solo numericamente) nella struttura ospedaliera in questione alla data del decesso della sig. ra -OMISSIS-, tra le 13:30 e le 15:15 orario, ma con annotazione del momento preciso, della patologia e del reparto ove sono avvenuti e se detti reparti hanno richiesto intervento del rianimatore -OMISSIS-;
5. il luogo della consegna della paziente da parte degli operatori del 118 a quelli del triage: specificando se è avvenuto nella stanza ove questo era ubicato oppure nella sala di emergenza o “nella sala di attesa dell’utenza”;
6. la dotazione o meno di terminali, con o senza password, alla data del decesso, nei reparti rianimazione, cardiologia ed utic; che, in ogni caso, quelli in dotazione al pronto soccorso, non consentivano la modifica della data e dell’orario a chi accedeva agli stessi per verbalizzare/refertare;
7. la segnalazione da parte del pronto soccorso e/o di altri reparti alla Dirigenza amministrativa, nel periodo tra gennaio e dicembre del 2012, del malfunzionamento dei terminali relativo alla data sicché diventava improvvisamente 1/1/1990;
8. il percorso autorizzato agli operatori del Pronto Soccorso fino al triage e il percorso più breve che conduce dall’UTIC al pronto soccorso, allegando la planimetria dell’area triage/sala di emergenza/sala utenza alla data del eccesso della sig. ra -OMISSIS-;
9. i nomi e cognomi nonché codici fiscali degli infermieri e degli altri operatori sanitari in servizio nel giorno del decesso della sig. ra -OMISSIS-, esattamente tra le ore 13:30 e 15:15, presso il Reparto di rianimazione, che, secondo il dott. -OMISSIS-, hanno assistito alle manovre rianimatorie unitamente al dott. Amato;
10. i nomi e cognomi nonché codici fiscali degli operatori sanitari in servizio al triage nel giorno del decesso della sig. ra -OMISSIS- tra le ore 13:30 e 15:15 che, secondo il dott. -OMISSIS-, non avrebbero comunicato alcun codice di emergenza, mentre, secondo la dott.ssa -OMISSIS-avrebbero valutato le condizioni della paziente e attribuito “un codice di priorità”;
11. i nomi e cognomi nonché codici fiscali degli operatori che nel giorno del decesso della sig. ra -OMISSIS-, presso la “stanzetta dei medici” ubicata presso il pronto soccorso, hanno operato nel turno con il dott. -OMISSIS-prima e con la dott.ssa -OMISSIS- dopo; in particolare, quelli che avrebbero riferito alla dott.ssa -OMISSIS- che il dott. -OMISSIS-si trovava nella “saletta di emergenza” (così denominata dalla dott.ssa -OMISSIS-);
12. i nomi e cognomi nonché codici fiscali degli infermieri operativi nel giorno del decesso della sig.ra -OMISSIS- presso l’UTIC, esattamente nel turno del dott. -OMISSIS-”.
Con nota prot. n.-OMISSIS-, l’A.S.P. di Catania ha negato l’accesso in quanto inerente ad “ informazioni ” rispetto alle quali si sono ravvisate “ elementi di violazione della privacy giusta Regolamento Europeo 2016/679 pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 04105/201,6, in atto vigente ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, sostenendo il suo diritto ad accedere ai dati indicati nell’istanza esitata negativamente.
Con memoria del 23 dicembre 2022, si costituisce in giudizio l’A.S.P. di Catania, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per il carattere esplorativo dell’istanza di accesso e deducendo la sua infondatezza nel merito.
Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, ragion per cui il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare d’inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, in materia di diritto di accesso:
- principio fondamentale è “ quello, per cui l’accesso non può ridondare in attività di ricerca ed elaborazione dati, sicché la richiesta di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero riferita ad una pluralità di atti, della cui ricerca deve farsi carico l’Amministrazione, seppur sulla base di criteri indicati dal richiedente (da ultimo, Tar Lazio, Roma, II, 10 settembre 2015, n. 11180) ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 6 marzo 2023, n. 1435);
- “ L’accesso, ovvero l’ordine di esibizione, può riguardare infatti solo documenti già esistenti e formati, in possesso dell’Amministrazione, non potendo riguardare dati ed informazioni che per essere forniti richiedono da parte della stessa un’attività di indagine e di elaborazione (TAR Lazio, sez. III, 8 aprile 2022, n. 4182) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 15 settembre 2023, n. 2678).
Nel caso di specie, l’istanza di accesso riguarda informazioni che avrebbero imposto un’inammissibile attività di ricerca ed elaborazione dati da parte dell’Amministrazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.