Articolo 50 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1086
Articolo 49Articolo 51
Versione
12 febbraio 1970
Art. 50.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1962-63 (articolo 46)............. L. 162.571.535 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 48).......... L. 5.064.960 Somme riscosse e non versate in tesoreria
(colonna s del riepilogo dell'entrata)........... L. 1.390 Residui attivi al 30 giugno 1963... L. 167.637.885
Entrata in vigore il 12 febbraio 1970