Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti magistrati:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) dott. Concetta Potito Consigliere, relatore nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 278-1/2025 R.G., tra
(appellante) e Parte_1 CP_1 CP_2
, , (appellati), riservata per
[...] Controparte_3 Controparte_4 la decisione sull'inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. all'udienza in camera di consiglio tenutasi in data 14 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
- letti gli atti di causa;
- letta l'istanza di sospensione, ex artt. 283-351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, n. 243/2025, pubblicata in data 28 gennaio 2025 (procedimento n. 92000726/2012 R.G.);
- osservato che gli attori ( e società a r.l. nel Controparte_2 CP_2 giudizio di primo grado hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni
“A) accertare e dichiarare che il materiale da pavimento, prodotto e fornito da tramite e posto in opera e Controparte_3 Controparte_4 venduto (in uno alla proprietà dell'immobile) da a Parte_1 CP_1
[... e a non è qualificabile come “ ”, Controparte_2 Controparte_5 per effetto della mancanza di durezza e della presenza di macrosità e venature incompatibili con la lucidatura a specchio del marmo. B) Conseguentemente, dichiarare: esser stato fornito aliud pro alio e, per effetto, risolto il contratto di fornitura e appalto relativo al pavimento, per grave inadempimento e colpa dell'appaltatore; ovvero, in subordine, dichiarare: essere affetta l'opera (pavimentazione) da vizi – gravi e/o lievi – e, quindi, tenuto l'appaltatore- venditore a prestare la garanzia di legge. E, quindi, condannare lo/gli appaltatori - ovvero tutti, ciascuno e solo alcuno, dei convenuti;
in solido, alternativamente e/o cumulativamente - all'integrale risarcimento dei danni sofferti dalla committente e , CP_1 Controparte_2 comprendendosi in esso tanto il danno emergente che il lucro cessante, sia i danni diretti, che indiretti e sia quelli presenti che quelli futuri, nella misura che sarà accertata in giudizio. Rivalutandosi gli stessi al momento della pronunzia, e maggiorandosi degli interessi compensativi per il ritardato pagamento. C) In via del tutto subordinata, e sempre per effetto della dovuta garanzia, nella ipotesi che i vizi e/o difetti fossero qualificati come “lievi”,
in solido, alternativamente e/o cumulativamente - a restituire a la corrispondente somma, rivalutata e maggiorata degli Controparte_1 interessi compensativi e/o moratori. D) Accertare e dichiarare il non funzionamento - e/o difettoso funzionamento - dell'impianto di climatizzazione, sia per il riscaldamento che per la refrigerazione degli ambienti, e l'inadempimento contrattuale relativo, compreso quello per l'allocazione della centrale in un garage interrato, anziché nell'originaria ubicazione (su un balcone prospiciente un atrio); e, per l'effetto, la responsabilità contrattuale di all'uopo condannandola Parte_1 all'integrale risarcimento dei danni sofferti dalla committente-acquirente nella misura che sarà accertata in giudizio, comprendendosi in CP_1 esso tanto il danno emergente che il lucro cessante, sia i danni diretti, che indiretti e sia quelli presenti che quelli futuri. Rivalutandosi gli stessi al momento della pronunzia, e maggiorandosi degli interessi compensativi per il ritardato pagamento. E) Condannare i convenuti - in solido e/o alternativa e/o pro quota - alla totale rifusione delle spese processuali”;
- osservato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto, accogliendo invece quella, proposta in via subordinata, di riduzione del prezzo (nello specifico, ha così disposto: “1) RIGETTA la domanda principale;
2) ACCOGLIE la domanda subordinata, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta , Parte_1 alla restituzione, in favore della società della somma di €. Controparte_1
105.270,00 oltre interessi legali dal dì della domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore di , della somma di €. Controparte_2
37.456,60, oltre interessi legali dal dì della domanda all'effettivo soddisfo”);
- rilevato che la società appellante con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva della predetta sentenza, poi formulando apposito ricorso ex art. 351 c.p.c., con il quale ha reiterato la richiesta;
- osservato che con decreto reso in data 19 febbraio 2025 è stata acclarata la sussistenza dei presupposti per intervenire inaudita altera parte, fissando l'udienza del 14 marzo 2025 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento;
- rilevato che la società ricorrente deduce la sussistenza di entrambi i presupposti dell'inibitoria (nel testo riformato dalla recente riforma Cartabia), costituiti alternativamente dalla “manifesta fondatezza dell'appello” o dal
“danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata”;
pag. 2/4 - ritenuto che nella fattispecie ricorre il requisito della “manifesta fondatezza dell'appello”, avuto riguardo alle contestazioni mosse dall'appellante - suffragate dall'indirizzo prevalente in giuri-sprudenza - in relazione: a) alla qualificazione del contratto intercorrente tra le parti come “vendita di cosa futura” (con la conseguente non applicabilità della normativa in tema di appalto, ma quella della vendita – Corte di cassazione n. 26574/2017); b) la non sussistenza dei vizi integranti la vendita aliud pro alio, come risultante dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio;
c) l'inammissibilità della proposizione, in via subordinata dell'azione di riduzione del prezzo, incompatibile con quella di risoluzione del contratto (cfr. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 febbraio – 26 agosto 2015, n. 17138, secondo la quale: “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492 terzo comma cod. civ.), ma in via concorrente con fazione di risoluzione (art. 1492 citato, primo comma), deve negarsi l'ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell'adone di risoluzione, atteso che entrambe le anioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 cod. civ. (il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell'art. 1455 cod. civ. sull'importanza dell'inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l'una o l'altra”, orientamento che risale alla decisione di Corte di cassazione SSUU, n. 2565/1988, poi confermato da Corte di cassazione n. 3299/1996, n. 3398/1996, n.
22415/2004);
- ritenuto che la positiva delibazione della “manifesta fondatezza dell'appello”, pur a cognizione sommaria, esime dalla necessità di vagliare la sussistenza dell'altro, alternativo, presupposto (danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata) richiesto dalla richiamata norma riformata ed impone l'accoglimento dell'istanza (pur rimarcandosi la natura ingente della somma oggetto di condanna, tenuto conto anche delle spese e considerato che la società condannata è in liquidazione);
P.Q.M.
Applicati gli artt. 283 - 351 c.p.c. conferma il provvedimento del 19 febbraio
2025 e quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza n.
243/2025, emessa dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in data 28 gennaio 2025 e pubblicata in pari data.
pag. 3/4 Conferma altresì l'udienza del 23 maggio 2025, ore di rito, per la trattazione del merito del procedimento.
Così deciso il 26 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Concetta Potito) (dr. Filippo Labellarte)
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