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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2275/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU ANDREA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9491/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200024114178506 REGISTRO 2006
proposto da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200024114178505 REGISTRO 2006
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200024114178504 REGISTRO
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato le parti ricorrenti Difensore_1, Nominativo_1 e Ricorrente_2 , in qualità di eredi di Nominativo_2 , impugnavano la cartella n. 0972020004114178, progressivi nn. 504-505-506, notificata in data 25 febbraio 2025, avente ad oggetto l'imposta di registro per l'annualità 2006 per il contratto di locazione anno 2001 serie 3 n. 000721 intestato a Nominativo_2 e di cui al precedente avviso di liquidazione n. 01/3/000721/000/001/2006, per € 1.126,57.
Con il ricorso di chiede l'annullamento - previa sospensiva - della cartella impugnata, con vittoria delle spese di lite, per difetto di notifica dell'atto presupposto ed intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma chiedendo volersi dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante il tempestivo provvedimento di annullamento anagrafica.
La Corte, accertata la completezza dell'istruttoria e ricorrendone i presupoposti di legge, ha trattenuto la causa in decisione, emettendo, all'esito della camera di consiglio, sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992.
Stante l'allegato provvedimento di annullamento anagrafica, prot. n. 2025E0001246 di estromissione di Nominativo_2, e quindi dei di lui eredi, equivalente ad uno sgravio totale, va infatti dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del D.lgs. n.
546/1992.
A fronte del ricorso notificato all'Ufficio il 23 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di
Roma, in data 10 giugno 2025, emetteva il citato provvedimento in autotutela e quindi entro il termine di 90 giorni di cui agli artt. 10-quater, 19, comma 1, lettera g-bis) e 21, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del D.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 92, comma secondo, c.p.c., stante il tempestivo provvedimento in autotutela emesso dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU ANDREA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9491/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200024114178506 REGISTRO 2006
proposto da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200024114178505 REGISTRO 2006
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200024114178504 REGISTRO
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato le parti ricorrenti Difensore_1, Nominativo_1 e Ricorrente_2 , in qualità di eredi di Nominativo_2 , impugnavano la cartella n. 0972020004114178, progressivi nn. 504-505-506, notificata in data 25 febbraio 2025, avente ad oggetto l'imposta di registro per l'annualità 2006 per il contratto di locazione anno 2001 serie 3 n. 000721 intestato a Nominativo_2 e di cui al precedente avviso di liquidazione n. 01/3/000721/000/001/2006, per € 1.126,57.
Con il ricorso di chiede l'annullamento - previa sospensiva - della cartella impugnata, con vittoria delle spese di lite, per difetto di notifica dell'atto presupposto ed intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma chiedendo volersi dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante il tempestivo provvedimento di annullamento anagrafica.
La Corte, accertata la completezza dell'istruttoria e ricorrendone i presupoposti di legge, ha trattenuto la causa in decisione, emettendo, all'esito della camera di consiglio, sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992.
Stante l'allegato provvedimento di annullamento anagrafica, prot. n. 2025E0001246 di estromissione di Nominativo_2, e quindi dei di lui eredi, equivalente ad uno sgravio totale, va infatti dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del D.lgs. n.
546/1992.
A fronte del ricorso notificato all'Ufficio il 23 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di
Roma, in data 10 giugno 2025, emetteva il citato provvedimento in autotutela e quindi entro il termine di 90 giorni di cui agli artt. 10-quater, 19, comma 1, lettera g-bis) e 21, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del D.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 92, comma secondo, c.p.c., stante il tempestivo provvedimento in autotutela emesso dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.