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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
OR RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. NA ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.565/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 23, c.f. assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Sergio C.F._1
AP e dall'Avv. Massimo AP
- ricorrente -
contro
C.F. e P.IVA , con sede legale in Viale A. CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
De Gasperi n.7 - 20045 Lainate (MI), in persona del procuratore speciale dott.
[...]
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Tufani e Francesca Pistol CP_2
- resistente - in punto a : demansionamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. datato 31 maggio 2024 e notificato in data 14 giugno 2024, l'Ing. ha convenuto in giudizio la propria attuale Parte_1 datrice di lavoro davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio CP_1
Emilia, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“[…] Accertare e dichiarare l'illegittimo e grave demansionamento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., continuativamente subito, dal 02.05.2022 in poi, dalla dipendente ing. per responsabilità del proprio datore di lavoro e, per Parte_1 CP_1 gli effetti:
Ordinare alla società di cessare tale condotta illecita nei confronti della CP_1 ricorrente, con la condanna del medesimo datore di lavoro ad affidare alla dipendente, presso la propria dipendenza di RA (RE), mansioni che siano effettivamente riconducibili al livello B3 – categoria legale impiegata – del suo inquadramento contrattuale;
Condannare, inoltre, la società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al risarcimento dei danni tutti, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo demansionamento datoriale sopra descritto, da determinarsi in via equitativa, parametrando la liquidazione del danno a una percentuale (che pare congruo indicare in almeno il cinquanta per cento) della sua retribuzione mensile (come da doc. n. 2) moltiplicata per il numero di mesi di demansionamento subito oppure nella diversa somma, maggiore o inferiore, che sarà ritenuta sempre in via equitativa di giustizia dall'intestato Tribunale, il tutto in ogni caso oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
La Ricorrente, premesso di essere stata assunta alle dipendenze della Società in data 2 giugno 1997 e di essere inquadrata, da ultimo, al livello B3 del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, evidenzia:
(i) che, in ragione dell'esperienza ultraventennale maturata presso la Società, avrebbe acquisito e sviluppato un'elevata e versatile “competenza tecnica nella gestione, manutenzione e nell'approvvigionamento delle strutture fisiche e nella gestione dei servizi accessori” ed avrebbe pertanto svolto “compiti e ruoli fondamentali” presso la CP_ dipendenza di RA, caratterizzati da ampia autonomia e discrezionalità operativa;
(ii) che nel corso della propria attività lavorativa, inoltre, si sarebbe occupata in autonomia di vari “progetti speciali” relativi al plant Still di RA, quali ad esempio la gestione della bonifica dei locali aziendali dalla presenza di amianto, l'allestimento delle pratiche per un nuovo insediamento a RA, il supporto alla raccolta dati per l'unificazione norme tecniche Standard Norme Linde, etc.;
Pag. 2 di 14 (iii) che a partire dal 2 maggio 2022, data in cui le è stato assegnato il ruolo di Facility
Engineer in luogo di quello di Facility Specialist sino ad allora ricoperto, sarebbe stata via via privata di tutte le attività e le prerogative qualitativamente più rilevanti, trovandosi relegata allo svolgimento di “compiti meramente esecutivi e basilari” (che, in precedenza, avrebbero invece rappresentato un ambito del tutto marginale della propria attività lavorativa), che ne avrebbero fatto “una semplice impiegata d'ordine senza facoltà d'iniziativa per lo svolgimento di operazioni semplici e non di rilievo”, se non addirittura “la segreteria dei suoi diretti superiori, sig. e ing. Tes_1 Tes_2
, sottoposta alle direttive specifiche, in ordine crescente di grado, del Facility
[...]
Manager (ing. ), del Manager (dapprima ing. Testimone_3 CP_3 Per_1
e successivamente sig. ) e del
[...] Tes_1 Controparte_4
(ing. ), i quali l'avrebbero adibita a “compiti
[...] Testimone_2 degradanti ed umilianti […] come quello di chiederle di recarsi tutti i giorni di persona preso presso i depositi esterni dei rifiuti e poi di scrivere una mail con la descrizione di quello che ha visto”;
(iv) che da ultimo, a seguito dell'arrivo del nuovo amministratore delegato presso il plant Still di RA (ing. non le sarebbe più stato assegnato alcun Persona_2
“progetto speciale”, né le sarebbe stato consentito di seguire quelli in essere (che sarebbero invece stati affidati ad altri colleghi), né sarebbe più stata coinvolta in alcun corso di formazione professionale, a riprova dell' assenza di interesse in capo alla Società ad ampliarne e/o aggiornarne le competenze professionali.
Si è costituita in giudizio in via principale contestando l'avvenuto CP_1 demansionamento;
in subordine, contestando le domande della ricorrente anche in punto quantum debeatur.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti e con l'escussione dei testimoni, e viene ora decisa previo deposito di note scritte autorizzate.
Il ricorso è fondato.
Non controverso l'attuale inquadramento della lavoratrice (livello B3-– LI specialistici gestionali, secondo la classificazione del personale del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti) dal 01.09.2009 ad oggi (maturato in forza di carriera iniziata in Still dal 2/6/1997,
Pag. 3 di 14 laurea in ingegneria e incarichi di prestigio via via attribuiti nel tempo), va premesso che il sistema collettivo di inquadramento del personale previsto dal CCNL di riferimento è stato modificato a far data dal 01.06.2021.
Mentre nella precedente struttura i lavoratori erano inseriti in un sistema di inquadramento unico costituito da 10 categorie professionali, la nuova struttura di classificazione si basa su 9 livelli suddivisi in quattro campi di responsabilità e ruolo:
D. LI Operativi: livello D1 – livello D2 (ex 2° e 3° categoria); C. LI Tecnico
Specifici: livello C1 – livello C2 – livello C3 (ex 3°S, 4° e 5° categoria); B. LI
Specialistici e Gestionali: livello B1 – livello B2 – livello B3 (ex 5°S, 6° e 7° categoria); A. LI di Gestione del cambiamento e Innovazione: livello A1 (ex
Quadri).
In base al nuovo sistema contrattuale recentemente adottato, i dipendenti che (come la ricorrente) erano precedentemente inquadrati al settimo livello appartengono ora all'omologo livello B3 - LI specialistici e gestionali.
Secondo le declaratorie del testo vigente CCNL del 05.02.21 appartengono al livello B
3:
“I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello precedente, presidiano competenze distintive ed, in funzione dei contesti aziendali, assicurano attività di gestione e supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e/o progetti fondamentali per l'azienda. Possiedono alta specializzazione sostenuta da percorsi di formazione avanzata ed esperienza specifica con la capacità di gestire anche cambiamenti o problemi non determinabili a priori, sviluppando soluzioni innovative in risposta a problemi complessi e negoziando autonomamente in contesti articolati e di incertezza.
In funzione dei contesti aziendali pianificano e perseguono lo sviluppo di competenza e motivazione dei propri collaboratori, svolgono attività di coordinamento, integrazione
e innovazione, organizzano e governano processi di modifica ed innovazione tecnica, metodologica ed organizzativa, contribuiscono alla configurazione dei progetti di investimento e rappresentano la propria area in ambiti inter funzionali di miglioramento e innovazione.”
Pag. 4 di 14 Considerato che la declaratoria sopra citata – come si evince dal suo tenore letterale - identifica i contenuti e le caratteristiche delle attività dei lavoratori appartenenti al livello B3 (anche) mediante il richiamo alla declaratoria del livello B2 a cui aggiunge ulteriori attribuiti ed elementi distintivi qualificanti per identificare tale livello superiore, va ricordato che al livello precedente B2 appartengono: “I lavoratori direttivi dotati di competenze specialistiche rilevanti per l'efficienza e la continuità tecnico produttiva dell'azienda. In base alle definizioni organizzative esercitano, con discrezionalità di decisione nell'ambito di direttive generali, responsabilità autonoma di unità e/o progetti, assicurando la gestione organizzativa ed economica delle risorse assegnate. Sono in grado di svolgere e coordinare con definizione delle priorità operative attività complesse in condizioni normalmente prevedibili ma soggette a cambiamento, diagnosticando le soluzioni e scegliendo l'utilizzo dei metodi e degli strumenti specialistici e generali pertinenti.
Sviluppano attivamente il proprio percorso di apprendimento continuo. Sono dotati di un'avanzata capacità di reperire e trattare tutte le informazioni tecnico economiche necessarie e di impostare analisi e presentazioni complesse coordinando contributi utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, comunicando nella lingua straniera in uso.
In funzione dei contesti aziendali, guidano lo sviluppo di competenza dei colleghi nelle aree di propria specializzazione e la motivazione dei propri collaboratori, stabilendo con le parti rilevanti le risorse di mezzi e tempi. Contribuiscono su ampie famiglie di tecnologie e funzioni, in diverse aree operative aziendali ed ambiti in relazione con altre funzioni aziendali e clienti e fornitori esterni in autonomia nell'ambito delle direttive generali. Promuovono e validano le modifiche ed innovazioni tecniche, metodologiche ed organizzative, e contribuendo con autonomia ai progetti di investimento, rappresentano la propria area in attività inter funzionali di miglioramento e progetto”
Pertanto, dal combinato disposto delle sopra citate declaratorie, si evince che le mansioni affidate a un dipendente inquadrato al livello B3 della classificazione del personale sono caratterizzate da una notevole autonomia e discrezionalità di decisione, da ampie responsabilità, da un rilevante potere di gestione delle risorse aziendali
Pag. 5 di 14 (umane e/o economiche), da un vasto margine di negoziazione verso l'esterno (nei confronti di fornitori e clienti) e di rappresentanza dell'area di appartenenza nei rapporti interni interfunzionali, dalla gestione e/o supervisione di funzioni, servizi, enti o progetti fondamentali per l'azienda.
Dalle medesime declaratorie si ricava, altresì, che appartengono a tale livello contrattuale i dipendenti dotati di elevate competenze tecniche e specialistiche, acquisite in forza di rilevanti esperienze pregressi e/o di alta formazione.
Si desume che i lavoratori appartenenti al livello B3 si posizionano in cima, o comunque in attiguità alla sommità, nell'organigramma aziendale degli enti di appartenenza, e ciò per l'autonomia che è loro riconosciuta e per la circostanza, puntualizzata dalle medesime declaratorie, che essi operano nell'ambito di mere direttive generali e supervisionano enti e/o progetti fondamentali per l'azienda.
E' necessario dunque verificare quali mansioni abbia di fatto e concretamente svolto la lavoratrice nel periodo dal 02.05.2022 ad oggi [data la prima in cui la dal ruolo Pt_1 nominale ricoperto di Facility Specialist, unitamente al quale -circostanza incontestata- aveva comunque continuato a gestire e sviluppare in piena autonomia molteplici e rilevanti progetti speciali aziendali (infatti in precedenza la lavoratrice, ininterrottamente sin dal 2011, era incaricata di sviluppare e gestire i cd. progetti speciali, in assoluta totale autonomia)] veniva inquadrata nell'organigramma aziendale nel ruolo nominale di e sottoposta nell'esercizio delle sue Controparte_5 prestazioni, presso l'ente di riferimento ( , alle Controparte_4 direttive specifiche - andando in ordine crescente di grado - del Facility manager (ing.
), del manager (prima ing. e poi sig. Testimone_3 CP_3 Persona_1
) e poi anche del manager (ing. Tes_1 Controparte_4
). Testimone_2
Sul punto va anzitutto rilevato che il doc.24 ric, ossia l'incontestato organigramma aziendale dell'Ente “Production, Facility & Maintenance” al quale appartiene la ricorrente evidenzia come la quale Facility Engineer, dal 02.05.2022 sino al Pt_1
25.03.2024 è stata gerarchicamente sottoposta alle direttive di tre colleghi a lei superiori
(ossia di , di e di ) e dal 25.03.2024 in poi, a Testimone_2 Tes_1 Testimone_3 seguito del licenziamento di e dell'attribuzione delle mansioni svolte da costui Tes_3
Pag. 6 di 14 a , alle direttive di due superiori, vale a dire, di e lo stesso Tes_1 Testimone_2
. Tes_1
Sotto altro aspetto dallo stesso organigramma si evince che la non ha alcun Pt_1 sottoposto da coordinare né alcun pari grado con cui confrontarsi, ed è, per mutuare il linguaggio della scienza organica, l'ultima della catena.
I testimoni ing. e sig. superiori gerarchici Testimone_3 Tes_4 senza interposizioni dell'ing. e muniti di una postazione di lavoro fisicamente in Pt_1 prossimità rispetto a quella della ricorrente e quindi entrambi a conoscenza diretta dei fatti di causa, hanno confermato all'udienza del 04.03.2025 i compiti concretamente svolti dalla e descritti nei capp. da A a O del ricorso1. Pt_1
1 a) È vero che la ricorrente mediante il computer fornito dall'azienda inserisce materialmente nel gestionale aziendale (SAP), per conto dei suoi superiori ing. e sig. e, in misura minore, dei Testimone_2 Tes_1 manutentori che ne fanno richiesta, le richieste di acquisto di prodotti e servizi (ad esempio prodotti chimici, arredi, richieste a fornitori esterni per interventi di manutenzione a stabile e impianti) o di altri materiali necessari per la manutenzione di impianti e delle strutture, indicando i dati relativi all'articolo richiesto, i codici del prodotto in questione, i quantitativi necessari ? b) è vero che la ricorrente in occasione del lavoro di ricopiatura sopra descritto deve attenersi alle dettagliate indicazioni ricevute via email dagli stessi superiori sopra citati e/o dai manutentori, allegando altresì alle suddette richieste le offerte che quest'ultimi (superiori e manutentori) ricevono direttamente dai fornitori ? c) è vero che, sempre mediante l'uso del computer, la ricorrente inserisce in un file Excel, disponibile nelle cartelle pubbliche di Produzione condiviso con i responsabili di Produzione e Manutenzione e con altri utenti autorizzati, i dati contenuti nelle schede cartacee di rilevamento dati manutenzione TPM (che è parte del sistema di gestione della manutenzione adottato in azienda) che le sono fisicamente consegnate (brevi manu o appoggiate sulla sua scrivania) dagli operatori specializzati della manutenzione o dai capireparto ? d) è vero che, mediante il computer, la ricorrente riporta in un file Excel disponibile nella cartella di Manutenzione (denominata “IML”) condivisa con il personale di Manutenzione e con altri utenti autorizzati, il cronoprogramma degli interventi di manutenzione la cui pianificazione è gestita dal responsabile di Facility e manutenzione sig. ? Tes_1 e) è vero che la ricorrente riporta poi nello stesso file Excel sopra citato i dati dei rapporti di manutenzione eseguiti dalle ditte esterne o dai manutentori, che sono delle schede cartacee che le vengono consegnate da tali soggetti e che poi lei, dopo averne riportati i dati e la data di esecuzione nel file Excel sopra citato, archivia in un apposito raccoglitore ? f) è vero che la ricorrente, in caso di necessità di smaltimento rifiuti inoltra una mail per il conferimento dei rifiuti a una delle ditte che sono state previamente selezionate in base ad accordi e/o ordini di acquisto da altri colleghi di lavoro oppure invia tale email all'abituale intermediario gestioni rifiuti dello stabilimento? g) è vero che la ricorrente procede al controllo dei dati riportati sul formulario secondo quanto indicato dall'intermediario e dal RSPP e quindi provvede alla firma del formulario rifiuti quando è avvertita dal centralino che il trasportatore si è recato in ditta per il ritiro dei rifiuti medesimi e poi compila il registro cartaceo di carico/scarico rifiuti ? h) è vero, che a partire dall'inizio di marzo dell'anno in corso (2024) la ricorrente su richiesta dell'ing. Parte_2
deve uscire tutti i giorni dalla sua postazione all'esterno dello stabile per effettuare un sopralluogo
[...] nell'isola ecologica, nel piazzale spedizioni e nell'area esterna del reparto manutenzione per osservare il deposito rifiuti e quindi scrivere una email quotidiana indirizzata alla stessa ing. e al sig. Testimone_2 Tes_1
con la descrizione di quello che vede durante tale sopralluogo quotidiano esterno ?
[...]
Pag. 7 di 14 In particolare, che la postazione di lavoro dei sopra citati, superiori gerarchici dell' sia immediatamente attigua a quelle dell'ing. lo ha illustrato per Pt_1 Pt_1 bene il teste , il quale in sede di deposizione ha dichiarato quanto segue: Tes_3
“Preciso che c'erano tre scrivanie una accanto all'altra e che la prima verso il corridoio d'ingresso era occupata da , quella centrale da e la terza da me”. Tes_1 Parte_1
Il medesimo teste ha inoltre riferito che: “Prima che arrivasse Testimone_3 Tes_1 era che occupava la scrivania e impartiva le direttive direttamente a Per_1
”. Parte_1
La stessa teste di , sentita a prova contraria sempre Testimone_5 all'udienza del 04.03.2025 sugli stessi capitoli da A a O ha confermato che quelle descritte sono le mansioni effettive principalmente svolte dalla ricorrente in azienda, dichiarando, per altro che “ciò viene fatto per sua scelta”.
Appare francamente non credibile la superiore affermazione, dal momento che un lavoratore subordinato non può decidere liberamente (in autodeterminazione) cosa fare e come svolgere il proprio incarico sul posto di lavoro, tanto più in uno stabilimento di trecento dipendenti che fa capo ad una multinazionale tedesca.
i) è vero che la ricorrente inserisce a computer in un file Excel del Servizio Prevenzione e Protezione le date dei movimenti dei quantitativi dei rifiuti movimentati dalla dipendenza di RA e i dati dei formulari di identificazione emessi in occasione dei ritiri ? j) è vero che la ricorrente – su precisa indicazione dell'ing. – deve inviare a quest'ultima e al sig. Testimone_2
una email settimanale con tre prospetti riepilogativi: quello delle richieste di acquisto per contratti Tes_1 annuali di manutenzione e ricambi critici, quello delle richieste d'acquisto emesse per progetti di investimento previsti a budget e quello sullo stato dei pagamenti di fatture sollecitate direttamente dai fornitori ? Con k) è vero che la ricorrente per i primi due elenchi sopra citati verifica a (cioè nel gestionale aziendale) lo stato di avanzamento dell'approvvigionamento materiale / servizi in corrispondenza delle singole richieste d'acquisto riportando, il nr. Ordine (se presente), la data di entrata delle merci e la data di registrazione della Con fattura, mentre per l'elenco dei pagamenti sollecitati dai fornitori verifica, sempre a , la data del pagamento, elencando soltanto le pratiche ancora aperte ? l) è vero che la ricorrente procede alla compilazione di un file Excel riportando i dati contenuti nei rapporti di intervento manutenzione che i dipendenti della ditta presente in modo continuativo nello stabilimento di RA come ausilio ai manutentori le consegnano a mani, su dei fogli scritti a biro, con l'indicazione del numero ore lavorate suddivise per centro di costo ? m) e' vero che l'ing. dopo avere riportato nel file sopra citato la contabilizzazione mensile delle ore svolte Pt_1 dagli esterni, trasmette tali dati al fornitore al fine di consentirgli, previa verifica, l'emissione della relativa fattura mensile? n) è vero che la ricorrente, su indicazione specifica dell'ing. inoltra a mezzo mail dei solleciti Testimone_2 Tes_ settimanali a per verificare lo stato di avanzamento di una pratica inoltrata da ? CP_7 o) è vero che la ricorrente ricopia sul registro emissioni interno i risultati dei campionamenti eseguiti ogni anno presso lo stabilimento da Alfa Controparte_8
Pag. 8 di 14 Ed è stata invece palesemente smentita dal diretto interessato l'affermazione, sempre sostenuta dalla che l'ing. avrebbe conferito all'ing. una presunta Tes_2 Tes_3 Pt_1 delega relativa alle proprie responsabilità in materia di rifiuti (capitoli N, O Still); tanto più che di tali presunte deleghe non esiste alcuna prova documentale.
Per altro, tale affermazione è confutata dalla circostanza obiettiva che al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell'ing. con a marzo del 2024 le Tes_3 CP_1 attività svolte dallo stesso nel ruolo di Facility Manager sono state totalmente Tes_3 conferite da al sig. (cfr.doc. 25) e non all'ing. anche CP_1 Tes_1 Pt_1 limitatamente a quelle riguardanti la gestione rifiuti.
Le dichiarazioni rese dal teste all'udienza 20.05.2025 sui Testimone_6
CP_ capitoli hanno nullo valore, dal momento che il teste, oltre ad avere semplicemente confermato le mansioni astratte previste nel mansionario, ma non quelle in concreto svolte dalla per il ruolo che svolge in azienda ( “gestisce il personale di Pt_1 vigilanza e si occupa dei servizi generali” cioè esercita le sue mansioni in un Ente che è completamente diverso da quello dove opera l' e per la postazione fisica che lo Pt_1 stesso normalmente occupa in azienda, non può avere alcuna conoscenza diretta ed effettiva delle mansioni e dei compiti concretamente e abitualmente svolti in azienda dal 02.05.2022 dall'ing. Pt_1
La testimonianza di non ha pertanto alcuna attendibilità e rilevanza effettiva nel Tes_6 presente giudizio.
Tanto ricostruito in fatti, i compiti svolti dalla ricorrente appaiono all'evidenza banali, semplicemente operativi e anzi compilativi, senza alcun minimo margine decisionale o di semplice autonomia nella loro esecuzione, routinari e d'ordine meramente pratico, appartenenti e riconducibili a quelle dei lavoratori di livello D2, ex livello 3 (ruoli operativi): “i lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale. Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e regolazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano
Pag. 9 di 14 autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine straniera. Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale.”.
Appare provato che dal 02.05.2022 l'ing. è stata, di fatto, completamente privata Pt_1 di tutti i compiti qualitativamente rilevanti (per autonomia, responsabilità, competenza, spessore) e quantitativamente prevalenti dell'attività lavorativa sin ad allora svolta in azienda, conservando invece - nell'ambito delle mansioni a lei assegnate - solo ed esclusivamente quei compiti meramente esecutivi e basilari che, in precedenza, costituivano l'aspetto del tutto marginale ed accessorio della propria prestazione lavorativa e che, per contro, da quel momento in poi divenivano le attività assorbenti e quindi esclusive del suo rapporto di lavoro.
Di fatto, dal tale momento in poi, la ricorrente si è ritrovata ad essere, nella propria area di appartenenza, una semplice impiegata d'ordine senza facoltà d'iniziativa per lo svolgimento di operazioni semplici e non di rilievo impartite da altri, con compiti di segretariato dei suoi diretti superiori, al loro servizio per lo svolgimento, senza alcuna facoltà d'iniziativa, di incombenze marginali, basilari e meramente esecutive della loro attività lavorativa.
Accertato quindi il demansionamento perpetuato dalla società resistente a danno della ricorrente a far data dal 02.05.2022in poi, l'ing. ha diritto al ripristino della Pt_1 corrispondenza fra le mansioni concretamente svolte in azienda e il suo inquadramento contrattuale, sia mediante il ripristino delle sue originarie mansioni di Controparte_9 presso lo stabilimento di RA, sia comunque e in alternativa mediante l'attribuzione di competenze e ruolo riconducibili al proprio livello e categoria di inquadramento contrattuale B3.
La ha altresì diritto al risarcimento dei danni subiti. Pt_1
In ordine al danno da risarcire, a mente dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(tra cui l'ordinanza n. 3692 del 7 febbraio 2023) si deve ritenere che il danno professionale può essere dimostrato anche in via presuntiva e che, nel caso di specie,
Pag. 10 di 14 l'accertamento degli elementi allegati e provati (l'elevato contenuto professionale dei compiti svolti sino al demansionamento confrontato con l'evidente svuotamento dei compiti assegnati successivamente;
la prolungata e ingiustificata emarginazione, il mancato invio a corsi di formazione) sono senz'altro idonei a presumere in maniera univoca il degrado della professionalità acquisita.
La suprema Corte afferma in particolare che lo svuotamento di mansioni e lo svilimento dei compiti assegnati al dipendente, che vengano ricondotti ad attività meramente esecutive prive di autonomia, nonché la sussistenza di altre circostanze, quali: la rilevanza dei compiti svolti in precedenza;
la durata del demansionamento;
l'obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali ostativa alla possibilità di aggiudicarsi premi di produttività ed allo stesso tempo l'esclusione dalla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale rappresenta una deduzione presuntiva giuridicamente valida relativamente al demansionamento. Tale comportamento del datore di lavoro non solo viola l'art. 2103 c.c., ma comporta anche la lesione del diritto al lavoro costituzionalmente garantito. Il lavoro rappresenta, infatti, un mezzo di estrinsecazione della personalità del cittadino e dell'immagine e professionalità del lavoratore, pertanto, il demansionamento prolungato comporta una lesione del bene immateriale della dignità professionalità, da intendersi quale esigenza umana di manifestare la propria utilità, con conseguenti riflessi sulla vita sociale e di relazione di chi la subisce che producono automaticamente un danno non economico, ma comunque rilevante sul piano patrimoniale, suscettibile di valutazione e risarcimento, anche in via equitativa. Sotto questo profilo vi è un pregiudizio da perdita di chance che è desumibile da circostanza obiettive: ad agosto 2023 quando è diventato vacante il ruolo di
[...] presso l'Ente nel quale da maggio 2022 è stata inserita anche Controparte_4
l' pur avendo quest'ultima svolto in passato lo stesso ruolo quale responsabile Pt_1 dell'intera area impianti e manutenzione dello stabilimento di RA (cfr. doc.ti 17 e
Pag. 11 di 14 18 ric.) e quindi pur essendo essa la destinataria ideale di tale incarico, a causa del suo demansionamento professionale il datore di lavoro non ha presa nemmeno in considerazione l'opportunità di conferirle tale ruolo ed è andato a cercare una risorsa esterna per tale incarico, individuata nella persona del sig. . Tes_1
Ancora, quando a marzo del 2024 è cessato il rapporto di lavoro con CP_1 dell'ing. (diretto superiore dell' e diretto sottoposto di nell'Ente Tes_3 Pt_1 Tes_1 sopra citato) le sue competenze e il suo ruolo non sono state assegnate all' come Pt_1 era naturale che fosse, ma a causa del demansionamento professionale in atto nei confronti della ricorrente sono stati assorbite da . Tes_1
L per altro nel frattempo non ha avuto alcuna progressione professionale e di Pt_1 carriera e non ha nemmeno potuto cercare delle opportunità esterne sfruttando una professionalità e un prestigio lavorativo ormai completamente svilito.
Sussiste altresì nella fattispecie in esame un pregiudizio alla dignità professionale e all'immagine della ricorrente e alla sua professionalità per la condotta illecita datoriale che è desumibile, in via presuntiva, dai fatti obiettivi caratterizzanti la vicenda per cui è causa: la durata del predetto demansionamento (che si protrae da ben oltre tre anni ed è tutt'ora in atto), la gravità della condotta datoriale (atteso che, come sopra evidenziato, la dipendente ha subito un declassamento di ben quattro livelli rispetto al suo inquadramento contrattuale e avuto riguardo alla comparazione con le declaratorie del ccnl applicato al suo rapporto di lavoro), l'anzianità di servizio della dipendente coinvolta (che lavora in azienda sin dal 1997), il tipo e natura della professionalità implicata (una dipendente di livello B3 che ha avuto una rilevante e poliedrica progressione professionale in azienda e quindi con un elevata qualità e quantità di esperienza lavorativa pregressa), la circostanza che tale azione di svilimento è stata realizzata davanti ai propri colleghi di lavoro, anche storici, ai fornitori e referenti esterni.
Provata perciò l'esistenza dei predetti danni subiti dalla ricorrente per tale dequalificazione datoriale, la liquidazione degli stessi danni è affidata al criterio equitativo del giudice (art. 1226 c.c.), utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione mensile per ogni mese di demansionamento patito.
Pag. 12 di 14 Per quanto sopra ampiamente osservato, pare equo determinare una percentuale pari al
50% della retribuzione mensile da maggio 2022 sino alla data della pronuncia e poi oltre, sino a quando sarà ripristinata la corrispondenza fra le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente e il suo inquadramento contrattuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, utilizzando i valori massimi a fronte della indubbia complessità della vicenda.
PQM
In accoglimento delle domande attrici:
• Accerta e dichiara il demansionamento continuativamente subito, dal 02.05.2022 in poi, dalla dipendente ing. per responsabilità del proprio datore di Parte_1 lavoro e, per gli effetti: CP_1
- ordina alla società di cessare tale condotta illecita nei confronti della CP_1 ricorrente, affidando alla stessa, presso la propria dipendenza di RA (RE), mansioni effettivamente riconducibili al livello B3 - categoria legale impiegata - del suo inquadramento contrattuale;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo demansionamento e quantificati nella misura del 50% della retribuzione mensile percepita moltiplicato per i mesi di demansionamento, sino alla data del ripristino delle correte mansioni, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Condanna a rifondere alla ricorrente le spese sostenute nel presente giudizio CP_1 che liquida in € 13.886,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Reggio Emilia il 28/12/2025
La Giudice
NA ZZ
Pag. 13 di 14 Pag. 14 di 14
OR RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. NA ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.565/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 23, c.f. assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Sergio C.F._1
AP e dall'Avv. Massimo AP
- ricorrente -
contro
C.F. e P.IVA , con sede legale in Viale A. CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
De Gasperi n.7 - 20045 Lainate (MI), in persona del procuratore speciale dott.
[...]
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Tufani e Francesca Pistol CP_2
- resistente - in punto a : demansionamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. datato 31 maggio 2024 e notificato in data 14 giugno 2024, l'Ing. ha convenuto in giudizio la propria attuale Parte_1 datrice di lavoro davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio CP_1
Emilia, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“[…] Accertare e dichiarare l'illegittimo e grave demansionamento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., continuativamente subito, dal 02.05.2022 in poi, dalla dipendente ing. per responsabilità del proprio datore di lavoro e, per Parte_1 CP_1 gli effetti:
Ordinare alla società di cessare tale condotta illecita nei confronti della CP_1 ricorrente, con la condanna del medesimo datore di lavoro ad affidare alla dipendente, presso la propria dipendenza di RA (RE), mansioni che siano effettivamente riconducibili al livello B3 – categoria legale impiegata – del suo inquadramento contrattuale;
Condannare, inoltre, la società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al risarcimento dei danni tutti, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo demansionamento datoriale sopra descritto, da determinarsi in via equitativa, parametrando la liquidazione del danno a una percentuale (che pare congruo indicare in almeno il cinquanta per cento) della sua retribuzione mensile (come da doc. n. 2) moltiplicata per il numero di mesi di demansionamento subito oppure nella diversa somma, maggiore o inferiore, che sarà ritenuta sempre in via equitativa di giustizia dall'intestato Tribunale, il tutto in ogni caso oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
La Ricorrente, premesso di essere stata assunta alle dipendenze della Società in data 2 giugno 1997 e di essere inquadrata, da ultimo, al livello B3 del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, evidenzia:
(i) che, in ragione dell'esperienza ultraventennale maturata presso la Società, avrebbe acquisito e sviluppato un'elevata e versatile “competenza tecnica nella gestione, manutenzione e nell'approvvigionamento delle strutture fisiche e nella gestione dei servizi accessori” ed avrebbe pertanto svolto “compiti e ruoli fondamentali” presso la CP_ dipendenza di RA, caratterizzati da ampia autonomia e discrezionalità operativa;
(ii) che nel corso della propria attività lavorativa, inoltre, si sarebbe occupata in autonomia di vari “progetti speciali” relativi al plant Still di RA, quali ad esempio la gestione della bonifica dei locali aziendali dalla presenza di amianto, l'allestimento delle pratiche per un nuovo insediamento a RA, il supporto alla raccolta dati per l'unificazione norme tecniche Standard Norme Linde, etc.;
Pag. 2 di 14 (iii) che a partire dal 2 maggio 2022, data in cui le è stato assegnato il ruolo di Facility
Engineer in luogo di quello di Facility Specialist sino ad allora ricoperto, sarebbe stata via via privata di tutte le attività e le prerogative qualitativamente più rilevanti, trovandosi relegata allo svolgimento di “compiti meramente esecutivi e basilari” (che, in precedenza, avrebbero invece rappresentato un ambito del tutto marginale della propria attività lavorativa), che ne avrebbero fatto “una semplice impiegata d'ordine senza facoltà d'iniziativa per lo svolgimento di operazioni semplici e non di rilievo”, se non addirittura “la segreteria dei suoi diretti superiori, sig. e ing. Tes_1 Tes_2
, sottoposta alle direttive specifiche, in ordine crescente di grado, del Facility
[...]
Manager (ing. ), del Manager (dapprima ing. Testimone_3 CP_3 Per_1
e successivamente sig. ) e del
[...] Tes_1 Controparte_4
(ing. ), i quali l'avrebbero adibita a “compiti
[...] Testimone_2 degradanti ed umilianti […] come quello di chiederle di recarsi tutti i giorni di persona preso presso i depositi esterni dei rifiuti e poi di scrivere una mail con la descrizione di quello che ha visto”;
(iv) che da ultimo, a seguito dell'arrivo del nuovo amministratore delegato presso il plant Still di RA (ing. non le sarebbe più stato assegnato alcun Persona_2
“progetto speciale”, né le sarebbe stato consentito di seguire quelli in essere (che sarebbero invece stati affidati ad altri colleghi), né sarebbe più stata coinvolta in alcun corso di formazione professionale, a riprova dell' assenza di interesse in capo alla Società ad ampliarne e/o aggiornarne le competenze professionali.
Si è costituita in giudizio in via principale contestando l'avvenuto CP_1 demansionamento;
in subordine, contestando le domande della ricorrente anche in punto quantum debeatur.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti e con l'escussione dei testimoni, e viene ora decisa previo deposito di note scritte autorizzate.
Il ricorso è fondato.
Non controverso l'attuale inquadramento della lavoratrice (livello B3-– LI specialistici gestionali, secondo la classificazione del personale del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti) dal 01.09.2009 ad oggi (maturato in forza di carriera iniziata in Still dal 2/6/1997,
Pag. 3 di 14 laurea in ingegneria e incarichi di prestigio via via attribuiti nel tempo), va premesso che il sistema collettivo di inquadramento del personale previsto dal CCNL di riferimento è stato modificato a far data dal 01.06.2021.
Mentre nella precedente struttura i lavoratori erano inseriti in un sistema di inquadramento unico costituito da 10 categorie professionali, la nuova struttura di classificazione si basa su 9 livelli suddivisi in quattro campi di responsabilità e ruolo:
D. LI Operativi: livello D1 – livello D2 (ex 2° e 3° categoria); C. LI Tecnico
Specifici: livello C1 – livello C2 – livello C3 (ex 3°S, 4° e 5° categoria); B. LI
Specialistici e Gestionali: livello B1 – livello B2 – livello B3 (ex 5°S, 6° e 7° categoria); A. LI di Gestione del cambiamento e Innovazione: livello A1 (ex
Quadri).
In base al nuovo sistema contrattuale recentemente adottato, i dipendenti che (come la ricorrente) erano precedentemente inquadrati al settimo livello appartengono ora all'omologo livello B3 - LI specialistici e gestionali.
Secondo le declaratorie del testo vigente CCNL del 05.02.21 appartengono al livello B
3:
“I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello precedente, presidiano competenze distintive ed, in funzione dei contesti aziendali, assicurano attività di gestione e supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e/o progetti fondamentali per l'azienda. Possiedono alta specializzazione sostenuta da percorsi di formazione avanzata ed esperienza specifica con la capacità di gestire anche cambiamenti o problemi non determinabili a priori, sviluppando soluzioni innovative in risposta a problemi complessi e negoziando autonomamente in contesti articolati e di incertezza.
In funzione dei contesti aziendali pianificano e perseguono lo sviluppo di competenza e motivazione dei propri collaboratori, svolgono attività di coordinamento, integrazione
e innovazione, organizzano e governano processi di modifica ed innovazione tecnica, metodologica ed organizzativa, contribuiscono alla configurazione dei progetti di investimento e rappresentano la propria area in ambiti inter funzionali di miglioramento e innovazione.”
Pag. 4 di 14 Considerato che la declaratoria sopra citata – come si evince dal suo tenore letterale - identifica i contenuti e le caratteristiche delle attività dei lavoratori appartenenti al livello B3 (anche) mediante il richiamo alla declaratoria del livello B2 a cui aggiunge ulteriori attribuiti ed elementi distintivi qualificanti per identificare tale livello superiore, va ricordato che al livello precedente B2 appartengono: “I lavoratori direttivi dotati di competenze specialistiche rilevanti per l'efficienza e la continuità tecnico produttiva dell'azienda. In base alle definizioni organizzative esercitano, con discrezionalità di decisione nell'ambito di direttive generali, responsabilità autonoma di unità e/o progetti, assicurando la gestione organizzativa ed economica delle risorse assegnate. Sono in grado di svolgere e coordinare con definizione delle priorità operative attività complesse in condizioni normalmente prevedibili ma soggette a cambiamento, diagnosticando le soluzioni e scegliendo l'utilizzo dei metodi e degli strumenti specialistici e generali pertinenti.
Sviluppano attivamente il proprio percorso di apprendimento continuo. Sono dotati di un'avanzata capacità di reperire e trattare tutte le informazioni tecnico economiche necessarie e di impostare analisi e presentazioni complesse coordinando contributi utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, comunicando nella lingua straniera in uso.
In funzione dei contesti aziendali, guidano lo sviluppo di competenza dei colleghi nelle aree di propria specializzazione e la motivazione dei propri collaboratori, stabilendo con le parti rilevanti le risorse di mezzi e tempi. Contribuiscono su ampie famiglie di tecnologie e funzioni, in diverse aree operative aziendali ed ambiti in relazione con altre funzioni aziendali e clienti e fornitori esterni in autonomia nell'ambito delle direttive generali. Promuovono e validano le modifiche ed innovazioni tecniche, metodologiche ed organizzative, e contribuendo con autonomia ai progetti di investimento, rappresentano la propria area in attività inter funzionali di miglioramento e progetto”
Pertanto, dal combinato disposto delle sopra citate declaratorie, si evince che le mansioni affidate a un dipendente inquadrato al livello B3 della classificazione del personale sono caratterizzate da una notevole autonomia e discrezionalità di decisione, da ampie responsabilità, da un rilevante potere di gestione delle risorse aziendali
Pag. 5 di 14 (umane e/o economiche), da un vasto margine di negoziazione verso l'esterno (nei confronti di fornitori e clienti) e di rappresentanza dell'area di appartenenza nei rapporti interni interfunzionali, dalla gestione e/o supervisione di funzioni, servizi, enti o progetti fondamentali per l'azienda.
Dalle medesime declaratorie si ricava, altresì, che appartengono a tale livello contrattuale i dipendenti dotati di elevate competenze tecniche e specialistiche, acquisite in forza di rilevanti esperienze pregressi e/o di alta formazione.
Si desume che i lavoratori appartenenti al livello B3 si posizionano in cima, o comunque in attiguità alla sommità, nell'organigramma aziendale degli enti di appartenenza, e ciò per l'autonomia che è loro riconosciuta e per la circostanza, puntualizzata dalle medesime declaratorie, che essi operano nell'ambito di mere direttive generali e supervisionano enti e/o progetti fondamentali per l'azienda.
E' necessario dunque verificare quali mansioni abbia di fatto e concretamente svolto la lavoratrice nel periodo dal 02.05.2022 ad oggi [data la prima in cui la dal ruolo Pt_1 nominale ricoperto di Facility Specialist, unitamente al quale -circostanza incontestata- aveva comunque continuato a gestire e sviluppare in piena autonomia molteplici e rilevanti progetti speciali aziendali (infatti in precedenza la lavoratrice, ininterrottamente sin dal 2011, era incaricata di sviluppare e gestire i cd. progetti speciali, in assoluta totale autonomia)] veniva inquadrata nell'organigramma aziendale nel ruolo nominale di e sottoposta nell'esercizio delle sue Controparte_5 prestazioni, presso l'ente di riferimento ( , alle Controparte_4 direttive specifiche - andando in ordine crescente di grado - del Facility manager (ing.
), del manager (prima ing. e poi sig. Testimone_3 CP_3 Persona_1
) e poi anche del manager (ing. Tes_1 Controparte_4
). Testimone_2
Sul punto va anzitutto rilevato che il doc.24 ric, ossia l'incontestato organigramma aziendale dell'Ente “Production, Facility & Maintenance” al quale appartiene la ricorrente evidenzia come la quale Facility Engineer, dal 02.05.2022 sino al Pt_1
25.03.2024 è stata gerarchicamente sottoposta alle direttive di tre colleghi a lei superiori
(ossia di , di e di ) e dal 25.03.2024 in poi, a Testimone_2 Tes_1 Testimone_3 seguito del licenziamento di e dell'attribuzione delle mansioni svolte da costui Tes_3
Pag. 6 di 14 a , alle direttive di due superiori, vale a dire, di e lo stesso Tes_1 Testimone_2
. Tes_1
Sotto altro aspetto dallo stesso organigramma si evince che la non ha alcun Pt_1 sottoposto da coordinare né alcun pari grado con cui confrontarsi, ed è, per mutuare il linguaggio della scienza organica, l'ultima della catena.
I testimoni ing. e sig. superiori gerarchici Testimone_3 Tes_4 senza interposizioni dell'ing. e muniti di una postazione di lavoro fisicamente in Pt_1 prossimità rispetto a quella della ricorrente e quindi entrambi a conoscenza diretta dei fatti di causa, hanno confermato all'udienza del 04.03.2025 i compiti concretamente svolti dalla e descritti nei capp. da A a O del ricorso1. Pt_1
1 a) È vero che la ricorrente mediante il computer fornito dall'azienda inserisce materialmente nel gestionale aziendale (SAP), per conto dei suoi superiori ing. e sig. e, in misura minore, dei Testimone_2 Tes_1 manutentori che ne fanno richiesta, le richieste di acquisto di prodotti e servizi (ad esempio prodotti chimici, arredi, richieste a fornitori esterni per interventi di manutenzione a stabile e impianti) o di altri materiali necessari per la manutenzione di impianti e delle strutture, indicando i dati relativi all'articolo richiesto, i codici del prodotto in questione, i quantitativi necessari ? b) è vero che la ricorrente in occasione del lavoro di ricopiatura sopra descritto deve attenersi alle dettagliate indicazioni ricevute via email dagli stessi superiori sopra citati e/o dai manutentori, allegando altresì alle suddette richieste le offerte che quest'ultimi (superiori e manutentori) ricevono direttamente dai fornitori ? c) è vero che, sempre mediante l'uso del computer, la ricorrente inserisce in un file Excel, disponibile nelle cartelle pubbliche di Produzione condiviso con i responsabili di Produzione e Manutenzione e con altri utenti autorizzati, i dati contenuti nelle schede cartacee di rilevamento dati manutenzione TPM (che è parte del sistema di gestione della manutenzione adottato in azienda) che le sono fisicamente consegnate (brevi manu o appoggiate sulla sua scrivania) dagli operatori specializzati della manutenzione o dai capireparto ? d) è vero che, mediante il computer, la ricorrente riporta in un file Excel disponibile nella cartella di Manutenzione (denominata “IML”) condivisa con il personale di Manutenzione e con altri utenti autorizzati, il cronoprogramma degli interventi di manutenzione la cui pianificazione è gestita dal responsabile di Facility e manutenzione sig. ? Tes_1 e) è vero che la ricorrente riporta poi nello stesso file Excel sopra citato i dati dei rapporti di manutenzione eseguiti dalle ditte esterne o dai manutentori, che sono delle schede cartacee che le vengono consegnate da tali soggetti e che poi lei, dopo averne riportati i dati e la data di esecuzione nel file Excel sopra citato, archivia in un apposito raccoglitore ? f) è vero che la ricorrente, in caso di necessità di smaltimento rifiuti inoltra una mail per il conferimento dei rifiuti a una delle ditte che sono state previamente selezionate in base ad accordi e/o ordini di acquisto da altri colleghi di lavoro oppure invia tale email all'abituale intermediario gestioni rifiuti dello stabilimento? g) è vero che la ricorrente procede al controllo dei dati riportati sul formulario secondo quanto indicato dall'intermediario e dal RSPP e quindi provvede alla firma del formulario rifiuti quando è avvertita dal centralino che il trasportatore si è recato in ditta per il ritiro dei rifiuti medesimi e poi compila il registro cartaceo di carico/scarico rifiuti ? h) è vero, che a partire dall'inizio di marzo dell'anno in corso (2024) la ricorrente su richiesta dell'ing. Parte_2
deve uscire tutti i giorni dalla sua postazione all'esterno dello stabile per effettuare un sopralluogo
[...] nell'isola ecologica, nel piazzale spedizioni e nell'area esterna del reparto manutenzione per osservare il deposito rifiuti e quindi scrivere una email quotidiana indirizzata alla stessa ing. e al sig. Testimone_2 Tes_1
con la descrizione di quello che vede durante tale sopralluogo quotidiano esterno ?
[...]
Pag. 7 di 14 In particolare, che la postazione di lavoro dei sopra citati, superiori gerarchici dell' sia immediatamente attigua a quelle dell'ing. lo ha illustrato per Pt_1 Pt_1 bene il teste , il quale in sede di deposizione ha dichiarato quanto segue: Tes_3
“Preciso che c'erano tre scrivanie una accanto all'altra e che la prima verso il corridoio d'ingresso era occupata da , quella centrale da e la terza da me”. Tes_1 Parte_1
Il medesimo teste ha inoltre riferito che: “Prima che arrivasse Testimone_3 Tes_1 era che occupava la scrivania e impartiva le direttive direttamente a Per_1
”. Parte_1
La stessa teste di , sentita a prova contraria sempre Testimone_5 all'udienza del 04.03.2025 sugli stessi capitoli da A a O ha confermato che quelle descritte sono le mansioni effettive principalmente svolte dalla ricorrente in azienda, dichiarando, per altro che “ciò viene fatto per sua scelta”.
Appare francamente non credibile la superiore affermazione, dal momento che un lavoratore subordinato non può decidere liberamente (in autodeterminazione) cosa fare e come svolgere il proprio incarico sul posto di lavoro, tanto più in uno stabilimento di trecento dipendenti che fa capo ad una multinazionale tedesca.
i) è vero che la ricorrente inserisce a computer in un file Excel del Servizio Prevenzione e Protezione le date dei movimenti dei quantitativi dei rifiuti movimentati dalla dipendenza di RA e i dati dei formulari di identificazione emessi in occasione dei ritiri ? j) è vero che la ricorrente – su precisa indicazione dell'ing. – deve inviare a quest'ultima e al sig. Testimone_2
una email settimanale con tre prospetti riepilogativi: quello delle richieste di acquisto per contratti Tes_1 annuali di manutenzione e ricambi critici, quello delle richieste d'acquisto emesse per progetti di investimento previsti a budget e quello sullo stato dei pagamenti di fatture sollecitate direttamente dai fornitori ? Con k) è vero che la ricorrente per i primi due elenchi sopra citati verifica a (cioè nel gestionale aziendale) lo stato di avanzamento dell'approvvigionamento materiale / servizi in corrispondenza delle singole richieste d'acquisto riportando, il nr. Ordine (se presente), la data di entrata delle merci e la data di registrazione della Con fattura, mentre per l'elenco dei pagamenti sollecitati dai fornitori verifica, sempre a , la data del pagamento, elencando soltanto le pratiche ancora aperte ? l) è vero che la ricorrente procede alla compilazione di un file Excel riportando i dati contenuti nei rapporti di intervento manutenzione che i dipendenti della ditta presente in modo continuativo nello stabilimento di RA come ausilio ai manutentori le consegnano a mani, su dei fogli scritti a biro, con l'indicazione del numero ore lavorate suddivise per centro di costo ? m) e' vero che l'ing. dopo avere riportato nel file sopra citato la contabilizzazione mensile delle ore svolte Pt_1 dagli esterni, trasmette tali dati al fornitore al fine di consentirgli, previa verifica, l'emissione della relativa fattura mensile? n) è vero che la ricorrente, su indicazione specifica dell'ing. inoltra a mezzo mail dei solleciti Testimone_2 Tes_ settimanali a per verificare lo stato di avanzamento di una pratica inoltrata da ? CP_7 o) è vero che la ricorrente ricopia sul registro emissioni interno i risultati dei campionamenti eseguiti ogni anno presso lo stabilimento da Alfa Controparte_8
Pag. 8 di 14 Ed è stata invece palesemente smentita dal diretto interessato l'affermazione, sempre sostenuta dalla che l'ing. avrebbe conferito all'ing. una presunta Tes_2 Tes_3 Pt_1 delega relativa alle proprie responsabilità in materia di rifiuti (capitoli N, O Still); tanto più che di tali presunte deleghe non esiste alcuna prova documentale.
Per altro, tale affermazione è confutata dalla circostanza obiettiva che al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell'ing. con a marzo del 2024 le Tes_3 CP_1 attività svolte dallo stesso nel ruolo di Facility Manager sono state totalmente Tes_3 conferite da al sig. (cfr.doc. 25) e non all'ing. anche CP_1 Tes_1 Pt_1 limitatamente a quelle riguardanti la gestione rifiuti.
Le dichiarazioni rese dal teste all'udienza 20.05.2025 sui Testimone_6
CP_ capitoli hanno nullo valore, dal momento che il teste, oltre ad avere semplicemente confermato le mansioni astratte previste nel mansionario, ma non quelle in concreto svolte dalla per il ruolo che svolge in azienda ( “gestisce il personale di Pt_1 vigilanza e si occupa dei servizi generali” cioè esercita le sue mansioni in un Ente che è completamente diverso da quello dove opera l' e per la postazione fisica che lo Pt_1 stesso normalmente occupa in azienda, non può avere alcuna conoscenza diretta ed effettiva delle mansioni e dei compiti concretamente e abitualmente svolti in azienda dal 02.05.2022 dall'ing. Pt_1
La testimonianza di non ha pertanto alcuna attendibilità e rilevanza effettiva nel Tes_6 presente giudizio.
Tanto ricostruito in fatti, i compiti svolti dalla ricorrente appaiono all'evidenza banali, semplicemente operativi e anzi compilativi, senza alcun minimo margine decisionale o di semplice autonomia nella loro esecuzione, routinari e d'ordine meramente pratico, appartenenti e riconducibili a quelle dei lavoratori di livello D2, ex livello 3 (ruoli operativi): “i lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale. Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e regolazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano
Pag. 9 di 14 autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine straniera. Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale.”.
Appare provato che dal 02.05.2022 l'ing. è stata, di fatto, completamente privata Pt_1 di tutti i compiti qualitativamente rilevanti (per autonomia, responsabilità, competenza, spessore) e quantitativamente prevalenti dell'attività lavorativa sin ad allora svolta in azienda, conservando invece - nell'ambito delle mansioni a lei assegnate - solo ed esclusivamente quei compiti meramente esecutivi e basilari che, in precedenza, costituivano l'aspetto del tutto marginale ed accessorio della propria prestazione lavorativa e che, per contro, da quel momento in poi divenivano le attività assorbenti e quindi esclusive del suo rapporto di lavoro.
Di fatto, dal tale momento in poi, la ricorrente si è ritrovata ad essere, nella propria area di appartenenza, una semplice impiegata d'ordine senza facoltà d'iniziativa per lo svolgimento di operazioni semplici e non di rilievo impartite da altri, con compiti di segretariato dei suoi diretti superiori, al loro servizio per lo svolgimento, senza alcuna facoltà d'iniziativa, di incombenze marginali, basilari e meramente esecutive della loro attività lavorativa.
Accertato quindi il demansionamento perpetuato dalla società resistente a danno della ricorrente a far data dal 02.05.2022in poi, l'ing. ha diritto al ripristino della Pt_1 corrispondenza fra le mansioni concretamente svolte in azienda e il suo inquadramento contrattuale, sia mediante il ripristino delle sue originarie mansioni di Controparte_9 presso lo stabilimento di RA, sia comunque e in alternativa mediante l'attribuzione di competenze e ruolo riconducibili al proprio livello e categoria di inquadramento contrattuale B3.
La ha altresì diritto al risarcimento dei danni subiti. Pt_1
In ordine al danno da risarcire, a mente dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(tra cui l'ordinanza n. 3692 del 7 febbraio 2023) si deve ritenere che il danno professionale può essere dimostrato anche in via presuntiva e che, nel caso di specie,
Pag. 10 di 14 l'accertamento degli elementi allegati e provati (l'elevato contenuto professionale dei compiti svolti sino al demansionamento confrontato con l'evidente svuotamento dei compiti assegnati successivamente;
la prolungata e ingiustificata emarginazione, il mancato invio a corsi di formazione) sono senz'altro idonei a presumere in maniera univoca il degrado della professionalità acquisita.
La suprema Corte afferma in particolare che lo svuotamento di mansioni e lo svilimento dei compiti assegnati al dipendente, che vengano ricondotti ad attività meramente esecutive prive di autonomia, nonché la sussistenza di altre circostanze, quali: la rilevanza dei compiti svolti in precedenza;
la durata del demansionamento;
l'obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali ostativa alla possibilità di aggiudicarsi premi di produttività ed allo stesso tempo l'esclusione dalla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale rappresenta una deduzione presuntiva giuridicamente valida relativamente al demansionamento. Tale comportamento del datore di lavoro non solo viola l'art. 2103 c.c., ma comporta anche la lesione del diritto al lavoro costituzionalmente garantito. Il lavoro rappresenta, infatti, un mezzo di estrinsecazione della personalità del cittadino e dell'immagine e professionalità del lavoratore, pertanto, il demansionamento prolungato comporta una lesione del bene immateriale della dignità professionalità, da intendersi quale esigenza umana di manifestare la propria utilità, con conseguenti riflessi sulla vita sociale e di relazione di chi la subisce che producono automaticamente un danno non economico, ma comunque rilevante sul piano patrimoniale, suscettibile di valutazione e risarcimento, anche in via equitativa. Sotto questo profilo vi è un pregiudizio da perdita di chance che è desumibile da circostanza obiettive: ad agosto 2023 quando è diventato vacante il ruolo di
[...] presso l'Ente nel quale da maggio 2022 è stata inserita anche Controparte_4
l' pur avendo quest'ultima svolto in passato lo stesso ruolo quale responsabile Pt_1 dell'intera area impianti e manutenzione dello stabilimento di RA (cfr. doc.ti 17 e
Pag. 11 di 14 18 ric.) e quindi pur essendo essa la destinataria ideale di tale incarico, a causa del suo demansionamento professionale il datore di lavoro non ha presa nemmeno in considerazione l'opportunità di conferirle tale ruolo ed è andato a cercare una risorsa esterna per tale incarico, individuata nella persona del sig. . Tes_1
Ancora, quando a marzo del 2024 è cessato il rapporto di lavoro con CP_1 dell'ing. (diretto superiore dell' e diretto sottoposto di nell'Ente Tes_3 Pt_1 Tes_1 sopra citato) le sue competenze e il suo ruolo non sono state assegnate all' come Pt_1 era naturale che fosse, ma a causa del demansionamento professionale in atto nei confronti della ricorrente sono stati assorbite da . Tes_1
L per altro nel frattempo non ha avuto alcuna progressione professionale e di Pt_1 carriera e non ha nemmeno potuto cercare delle opportunità esterne sfruttando una professionalità e un prestigio lavorativo ormai completamente svilito.
Sussiste altresì nella fattispecie in esame un pregiudizio alla dignità professionale e all'immagine della ricorrente e alla sua professionalità per la condotta illecita datoriale che è desumibile, in via presuntiva, dai fatti obiettivi caratterizzanti la vicenda per cui è causa: la durata del predetto demansionamento (che si protrae da ben oltre tre anni ed è tutt'ora in atto), la gravità della condotta datoriale (atteso che, come sopra evidenziato, la dipendente ha subito un declassamento di ben quattro livelli rispetto al suo inquadramento contrattuale e avuto riguardo alla comparazione con le declaratorie del ccnl applicato al suo rapporto di lavoro), l'anzianità di servizio della dipendente coinvolta (che lavora in azienda sin dal 1997), il tipo e natura della professionalità implicata (una dipendente di livello B3 che ha avuto una rilevante e poliedrica progressione professionale in azienda e quindi con un elevata qualità e quantità di esperienza lavorativa pregressa), la circostanza che tale azione di svilimento è stata realizzata davanti ai propri colleghi di lavoro, anche storici, ai fornitori e referenti esterni.
Provata perciò l'esistenza dei predetti danni subiti dalla ricorrente per tale dequalificazione datoriale, la liquidazione degli stessi danni è affidata al criterio equitativo del giudice (art. 1226 c.c.), utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione mensile per ogni mese di demansionamento patito.
Pag. 12 di 14 Per quanto sopra ampiamente osservato, pare equo determinare una percentuale pari al
50% della retribuzione mensile da maggio 2022 sino alla data della pronuncia e poi oltre, sino a quando sarà ripristinata la corrispondenza fra le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente e il suo inquadramento contrattuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, utilizzando i valori massimi a fronte della indubbia complessità della vicenda.
PQM
In accoglimento delle domande attrici:
• Accerta e dichiara il demansionamento continuativamente subito, dal 02.05.2022 in poi, dalla dipendente ing. per responsabilità del proprio datore di Parte_1 lavoro e, per gli effetti: CP_1
- ordina alla società di cessare tale condotta illecita nei confronti della CP_1 ricorrente, affidando alla stessa, presso la propria dipendenza di RA (RE), mansioni effettivamente riconducibili al livello B3 - categoria legale impiegata - del suo inquadramento contrattuale;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo demansionamento e quantificati nella misura del 50% della retribuzione mensile percepita moltiplicato per i mesi di demansionamento, sino alla data del ripristino delle correte mansioni, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Condanna a rifondere alla ricorrente le spese sostenute nel presente giudizio CP_1 che liquida in € 13.886,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Reggio Emilia il 28/12/2025
La Giudice
NA ZZ
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