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Decreto 8 giugno 2025
Decreto 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3902.2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Sezione seconda civile
Prima unità operativa
Il giudice designato, dott. Giulio Fortunato, letto il ricorso che precede depositato nell'interesse di , c.f. Parte_1
, titolare della ditta individuale Hotel delle Rose, corrente in Colliano C.F._1
(SA) – località Bagni - alla via nazionale 7/9, P.IVA ; P.IVA_1 ritenuta, ai sensi dell'art. 637, terzo comma, c.p.c., la propria competenza;
considerato che
il credito di cui al ricorso è certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta idonea [contratto – fatture – certificazioni notarili]; ritenuto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 642, comma primo e secondo, c.p.c.; rammentato, in relazione alla provvisoria esecutività facoltativa, che, in ogni caso, al giudice adito spetta un ampio margine di valutazione, che gli consente di rifiutare comunque la concessione del beneficio, allorché sussistano validi motivi per ritenere inopportuno che il ricorrente dia corso all'esecuzione prima della scadenza del termine per l'opposizione, motivi che, nel caso di specie, possono scaturire dalla prevalenza del potenziale pregiudizio che l'ingiunto potrebbe risentire dall'immediata esecuzione forzata della condanna rispetto a quello che il ricorrente assume di poter subire a causa del ritardo nell'attuazione della condanna;
osservato che viene in rilievo una “transazione commerciale” rilevante ai sensi dell'art. 231 del 2002; richiamata Cass. n. 28413 del 2024; ritenuto inammissibile, per mancanza di liquidità, il ricorso al procedimento d'ingiunzione per ottenere il risarcimento dei maggiori danni patiti per svalutazione monetaria nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie (si vedano in tal senso: Cass. n. 18767 del 2013; Cass. n.
17396 del 2003; Cass. n. 2106 del 1993);
P. Q. M
. letti gli artt. 633 e 641 c.p.c.;
I N G I U N G E a ”, in persona della Liquidatrice p.t., , Parte_2 Parte_3 corrente in Colliano (SA), alla contrada Bagni 5, P.IVA , il pagamento, in favore P.IVA_2 della ricorrente, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del ricorso e del presente decreto, della somma di euro 15.250,00, oltre interessi legali al saggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 decorrenti dalla scadenza dei termini di pagamento sino al saldo, nonché delle spese che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per competenze della difesa, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. sull'imponibile e c.p.a. come per legge. Avverte la parte ingiunta che, nello stesso termine di giorni quaranta dinanzi indicato, può presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei modi di legge e che, in mancanza di opposizione entro il termine predetto, il decreto diverrà esecutivo e si procederà a esecuzione forzata.
Salerno, lì 8 giugno 2025
Il giudice designato dott. Giulio Fortunato
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Sezione seconda civile
Prima unità operativa
Il giudice designato, dott. Giulio Fortunato, letto il ricorso che precede depositato nell'interesse di , c.f. Parte_1
, titolare della ditta individuale Hotel delle Rose, corrente in Colliano C.F._1
(SA) – località Bagni - alla via nazionale 7/9, P.IVA ; P.IVA_1 ritenuta, ai sensi dell'art. 637, terzo comma, c.p.c., la propria competenza;
considerato che
il credito di cui al ricorso è certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta idonea [contratto – fatture – certificazioni notarili]; ritenuto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 642, comma primo e secondo, c.p.c.; rammentato, in relazione alla provvisoria esecutività facoltativa, che, in ogni caso, al giudice adito spetta un ampio margine di valutazione, che gli consente di rifiutare comunque la concessione del beneficio, allorché sussistano validi motivi per ritenere inopportuno che il ricorrente dia corso all'esecuzione prima della scadenza del termine per l'opposizione, motivi che, nel caso di specie, possono scaturire dalla prevalenza del potenziale pregiudizio che l'ingiunto potrebbe risentire dall'immediata esecuzione forzata della condanna rispetto a quello che il ricorrente assume di poter subire a causa del ritardo nell'attuazione della condanna;
osservato che viene in rilievo una “transazione commerciale” rilevante ai sensi dell'art. 231 del 2002; richiamata Cass. n. 28413 del 2024; ritenuto inammissibile, per mancanza di liquidità, il ricorso al procedimento d'ingiunzione per ottenere il risarcimento dei maggiori danni patiti per svalutazione monetaria nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie (si vedano in tal senso: Cass. n. 18767 del 2013; Cass. n.
17396 del 2003; Cass. n. 2106 del 1993);
P. Q. M
. letti gli artt. 633 e 641 c.p.c.;
I N G I U N G E a ”, in persona della Liquidatrice p.t., , Parte_2 Parte_3 corrente in Colliano (SA), alla contrada Bagni 5, P.IVA , il pagamento, in favore P.IVA_2 della ricorrente, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del ricorso e del presente decreto, della somma di euro 15.250,00, oltre interessi legali al saggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 decorrenti dalla scadenza dei termini di pagamento sino al saldo, nonché delle spese che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per competenze della difesa, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. sull'imponibile e c.p.a. come per legge. Avverte la parte ingiunta che, nello stesso termine di giorni quaranta dinanzi indicato, può presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei modi di legge e che, in mancanza di opposizione entro il termine predetto, il decreto diverrà esecutivo e si procederà a esecuzione forzata.
Salerno, lì 8 giugno 2025
Il giudice designato dott. Giulio Fortunato