Art. 6.
Nel bilancio passivo del 1878 ed anni successivi, al capitolo del Servizio postale e commerciale marittimo, sara' inscritta la somma occorrente per dare adempimento alle suddette convenzioni.
Nel bilancio passivo del 1878 ed anni successivi, al capitolo del Servizio postale e commerciale marittimo, sara' inscritta la somma occorrente per dare adempimento alle suddette convenzioni.