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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 11587/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO VITALE ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Partinico, via Castiglia
n° 65, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente CP_1 in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. CP_1
59, con l'avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- convenuto -
OGGETTO: indebito
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.190,00, oltre CP_1
spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Angelo Vitale, dichiaratosi antistatario.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento datato 1 maggio 2024 con cui gli veniva richiesta la restituzione dell'importo di euro 9.505,76 a titolo di indennità di mobilità indebitamente erogata per il periodo dal 24.4.2013 al 30 giugno 2013.
A sostegno del ricorso deduceva, oltre all'assoluta genericità della richiesta restitutoria, l'illegittimità della stessa, non sussistendo alcuna posizione debitoria a proprio carico, e, comunque, la prescrizione del credito asseritamente vantato dall'istituto.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'istituto rappresentando che “[..] la nota di contestazione dell'indebito impugnata da controparte è stata trasmessa per un mero disguido, e che è in corso l'annullamento della posizione debitoria relativa, come ci si riserva di documentare, chiedendo al fine un breve rinvio. Invero, il ricorrente ebbe a percepire l'indennità di mobilità n. 440049/2013 dal 23/04/2013 al 30/06/2014.
L'indebito n. 18601294 derivava dal fatto che, con decorrenza 07/2013, al ricorrente è stata altresì liquidata la pensione Cat. VO n. 14046122, come noto, incompatibile con
l'indennità di mobilità che indebitamente è stata corrisposta sino al 30/04/2014. All'atto della liquidazione della pensione, come risulta dal provvedimento di liquidazione della pensione e dal dettaglio conguaglio, sugli arretrati della pensione di vecchiaia è stata effettuata una trattenuta a titolo di recupero per la mobilità non spettante. In altri termini, l'indebito è venuto meno da tempo, e la recente comunicazione, impugnata da controparte, deve considerarsi erronea e frutto di mero errore”; chiedeva pertanto un rinvio per documentare il provvedimento di annullamento dell'indebito.
La causa, disposto il chiesto differimento, assunta in riserva all'udienza cartolare del 2 luglio 2025, previa verifica del deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
2 Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vengono poste a carico dell' in considerazione della condotta dell'istituto che ha provveduto CP_1 all'annullamento dell'indebito in corso di giudizio ben dopo la notifica del ricorso, e vengono liquidate come in dispositivo (avuto riguardo all'attività effettivamente espletata e con applicazione della dimidiazione prevista dall'art. 4 comma 4 del DM 55/14, stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto), disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 2 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
3 Il giorno 18/06/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 9.10 chiamato il procedimento iscritto al n. 11587/2024 RGL, promosso da
Parte_1
Contro
CP_1
è presente per parte ricorrente l'avv. VITALE ANGELO e per l l'avv. CP_1
SPARACINO MARIA GRAZIA L'avv. Sparacino chiede un ulteriore rinvio per poter depositare il provvedimento di annullamento dell'indebito. L'avv. Vitale rilevando che la causa è già stata rinviata per ben due volte per tale ragione, non si oppone purché sia l'ultimo rinvio concesso. IL GIUDICE Preso atto di quanto sopra, Visto l'art. 127 ter c.p.c.; Ritenuto che il presente procedimento rientra tra quelli che possono essere trattati in forma scritta, non necessitando indispensabilmente della presenza di soggetti diversi dai soli difensori delle parti. ASSEGNA il termine del 2 luglio 2025 ore 7.00, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. considerato data di udienza a tutti gli effetti;
AVVISA che il provvedimento del giudice verrà adottato entro trenta giorni dalla suddetta data;
ASSEGNA All il termine fino al 25 giugno 2025 per il deposito telematico del provvedimento CP_1 di annullamento ASSEGNA alle parti il termine fino al 2 luglio 2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc. AVVISA le parti che il mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte delle stesse comporterà l'applicazione del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c. Il verbale chiuso alle ore 9.20
IL GIUDICE 4
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