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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa LA NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 17974/2024 RGL, promosso da
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
contro
Controparte_1 alle ore 8.45 è presente l'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente che conclude riportandosi alle difese di cui in atti evidenziando che contrariamente a quanto sostenuto dall' la ha sempre inoltrato i modelli RED anche antecedentemente al CP_2 Per_1
2024 dichiarando i proventi esteri propri e del pertanto conosciuti dall' . Pt_1 CP_1
Chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente l'avv. SP MARIA GRAZIA per l' che insiste in CP_2
memoria di costituzione rilevando che oggetto del giudizio è l'indebito maturato dal 2021
a seguito dell'omessa dichiarazione dei proventi esteri in modo tempestivo che ha determinato l'erogazione della maggiorazione sociale in misura superiore al dovuto .
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.30
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LA NT, nella causa iscritta al n° 17974/2024 R.G.L. promossa
DA
(C.F. ) - n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) deceduta il 14.12.2024 - Persona_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO MANNINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Palermo, via Maiorana n. 4, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo,
Ufficio Legale Distrettuale , sito in via Laurana 59, con l'Avv. MARIA GRAZIA CP_2
SP e l'avv. ADRIANA GIOVANNA RIZZO giusta procura in atti
- resistente -
OGGETTO: Controparte_3
All'udienza dell'8 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso
❖ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_2
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 , dopo aver Persona_1
premesso:
- d' essere titolare di pensione categoria INVCIV n. 044-550007103296;
- d'avere ricevuto provvedimento dell' datato 30.09.2024 con cui veniva CP_2
rideterminata la prestazione in godimento e le veniva contestualmente contestata l'indebita percezione della somma di euro 9.622,65 a titolo di maggiorazione sociale per il periodo da gennaio 2022 a luglio del 2024; conveniva in giudizio l opponendosi alla richiesta restitutoria e rassegnando le CP_2
seguenti domande: “dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento del
30.09.2024 e conseguentemente annullare l'indebito di € 9.622,65 contestato dall' sulla pensione categoria INVCIV n. 044-550007103296 alla signora CP_2
[..] conseguentemente all'accoglimento della superiore domanda Persona_1 condannare parte resistente alla restituzione in favore della signora Persona_1
[..] di quanto recuperato sulla pensione categoria INVCIV n. 044-
[...]
550007103296 alla stessa in forza del provvedimento del 30.09.2024”.
A sostegno del ricorso deduceva l'irripetibilità della suddetta somma in quanto:
- da un lato, invocava l'applicabilità al caso in esame dell'art. 52 L. n. 88/1989;
- dall'altro, richiamava anche i principi giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale sottolineando sia come il comportamento dell' le avesse CP_2 ingenerato un legittimo affidamento nella spettanza del beneficio sia la propria buona fede avendo sempre inoltrato le dichiarazioni reddituali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva contestando la CP_2
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
in particolare l'istituto rivendicava la legittimità della procedura di recupero avendo la dichiarato tardivamente Per_1
(solo a seguito di sollecito) i proventi derivanti da pensione estera che, unitamente alla pensione di invalidità INVICV N. 044-550007103296 determinavano il superamento della soglia reddituale per poter accedere al beneficio della maggiorazione sociale nella misura erogata.
In particolare, l' precisava: “[..] Con modello red trasmesso all' CP_1 CP_1
nel marzo 2024, la ricorrente dichiarava, su sollecito, i redditi relativi all'anno 2021:
3 specificamente, dichiarava redditi da pensione estera per sé, di importo pari a euro
4.200,00 e per il coniuge, di importo pari a euro 4.600,00 [..] Una ricostituzione centralizzata del settembre 2024 verificava i dati reddituali dichiarati per l'anno 2021
e, proiettandoli anche agli anni 2022 e 2023, accertava il superamento dei limiti reddituali normativamente individuati per beneficiare delle prestazioni accessorie alla pensione di inabilità, per il periodo compreso tra gennaio 2022 e luglio 2024 [..]
Segnatamente: - per quanto riguarda il mese di gennaio 2022, quando ancora la prestazione non si era trasformata in AS, l'utente perdeva il diritto a percepire la maggiorazione sociale di cui all'art. 70 c. 6 l.n.388/2000, pari a 10,33 euro mensili (la prestazione passava dunque da euro 302,88 a euro 292, 54- v. te08). Il limite reddituale personale per quell'anno era fissato in euro 6.231,68, mentre quello coniugale era fissato in euro 13.061,62. Il limite reddituale personale risultava superato dalla somma della stessa pensione di inabilità con il reddito da pensione estera. [..] - per quanto riguarda poi il periodo compreso tra febbraio 2022 e luglio
2024, si rammenta che la prestazione, dal febbraio 2022, si era trasformata in assegno sociale sostitutivo. Come noto, per l'assegno sociale sostitutivo si prende in considerazione unicamente il reddito personale del beneficiario e, se il limite di reddito non è superato, l'assegno viene erogato in misura piena (a differenza di quanto accade all'assegno sociale ordinario). Tuttavia, benché da questo punto di vista la disciplina sia più favorevole agli utenti, d'altro canto, per l'assegno sociale sostitutivo non è prevista l'erogazione degli aumenti di cui agli artt. 67 l. 448/1998 e
52 l. 488/1999. Nel caso di specie, dunque, la misura dell'assegno sociale sostitutivo spettante per gli anni di interesse era la seguente: - per l'anno 2022, era pari a euro
381,98 (v. tab.); - per l'anno 2023, era pari a euro 412,93 (v. tab.); - per l'anno 2024, era pari a euro 435,23 (v. tab.); questi gli importi correttamente emersi dalla ricostituzione centralizzata del settembre 2024. Per quanto riguarda l'incremento al milione ex art. 38 l.448 del 2001, anche in questo caso i redditi da pensione estera dichiarati dall'utente- sommati all'assegno sociale sostitutivo- hanno determinato il superamento delle soglie di reddito fissate dal legislatore. Per l'anno 2022, il limite personale era pari a euro 8.603,66 e la ricorrente aveva percepito un reddito personale complessivamente pari a euro 9.068,63 [reddito INVCIV
4 292,54+(381,97x11)+374,52+ 4.200 di reddito da pensione estera]. Si vedano:
l'allegato importi INVCIV anno 2022 e la corrispondente tabella. Per l'anno 2023, il limite era pari a euro 9.156,94 e la ricorrente aveva percepito un reddito complessivamente pari a euro 9.567,83 [INVICV (412,91x13) + 4.200]. Si vedano:
l'allegato importi INVCIV anno 2023 e la corrispondente tabella. Per l'anno 2024, il limite era pari a euro 9.555, 65 e la ricorrente aveva percepito un reddito complessivamente pari a euro 9.857,99 [INVCIV (435x13) +4200]. [..]”.
Nelle more del giudizio decedeva e con memoria dell'8 Persona_1 maggio 2025 si costituiva l'erede riproponendo le domande Parte_1
di cui al ricorso.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni di cui al verbale, all'odierna udienza viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti va anzitutto premesso che in tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del
04/08/2010, n. 18046) ha statuito che «[..], il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , CP_1 dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente
l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato».
Pertanto grava sul pensionato (o, come nel caso in esame, dell'erede) che chiede l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo restitutorio, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, CP_1
5 peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Sentenza Corte d'Appello di Palermo
n.766/2017).
Ciò premesso sia in ricorso sia nella memoria di costituzione non vi è contestazione in ordine al quantum dell'indebito (parte ricorrente non ha rivendicato la legittimità degli importi ricevuti) e, pertanto, il thema decidendum attiene, a questo punto, alla legittimità o meno dell'azione di recupero della maggiorazione sociale asseritamente non spettante nella misura erogata per il periodo da gennaio 2022 a luglio 2024.
Come sopra specificato, parte ricorrente nel rivendicare l'irripetibilità delle somme erogate richiama sia i principi che governano l'indebito previdenziale sia quelli in materia di indebito assistenziale.
Va preliminarmente osservato che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 non è in realtà applicabile al caso de quo.
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav. Sent del 2/12/2019 n. 31373; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n.
13915) sono volte, infatti, a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
Con particolare riferimento alla maggiorazione sociale la Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915 ha precisato che trattasi di prestazione assistenziale in quanto «non attinge ad alcuna provvista contributiva,
6 gravando sulla fiscalità generale», trattandosi di misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive» e mira a integrare la pensioni erogate con importo inferiore alla somma del trattamento minimo.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n.
13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei erogati a titolo di maggiorazione sociale trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Non può, comunque, non menzionarsi un orientamento della giurisprudenza di legittimità che, invece, in ordine natura giuridica della maggiorazione sociale differenzia la qualificabilità di prestazione come assistenziale o pensionistica a seconda della prestazione cui accede (cfr. Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n.
847 del 9 gennaio 2024:«In tema di indebito previdenziale, la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica - assistenziale o previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede»).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, avendo la prestazione principale natura assistenziale, l'indebito contestato ha anch'esso natura assistenziale.
E' ormai granitico l'orientamento del Suprema Corte secondo cui «In tema
d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile», con la conseguenza che le somme indebitamente erogate sono ripetibili solo a partire dal momento in cui venga comunicato il provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti che avevano in precedenza legittimato l'erogazione del beneficio.
Il Supremo Collegio nelle suindicate pronunzie ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle
7 prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia per cui (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno
2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) in materia di indebito assistenziale «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca/modifica della prestazione assistenziale.
Si è, infatti, progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca/rideterminazione della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo
13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_2
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' CP_2
la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della
8 prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria o che siano già conosciuti dall'ente previdenziale in quanto erogati da quest'ultimo.
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n.
12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n.
5983) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente
(conformemente ad altre pronunce di questa sezione e della locale Corte d'Appello che si richiamano ex art. 118 Disp att c.p.c. -), nel caso in esame è pacifico, in quanto non contestato dalla stessa parte ricorrente che la pensione estera percepita dalla
[...]
(cfr. mod red 2021 nel fascicolo ) per l'anno 2021 sia stata comunicata Per_1 CP_2
solamente su sollecito dell'istituto previdenziale nel mese di marzo 2024.
Come sopra accennato, l'invio annuale del modello RED è obbligatorio per coloro che, pur presentando la dichiarazione reddituale all'Amministrazione finanziaria, possiedono anche redditi che non sono dichiarabili perché esenti o esclusi dalla dichiarazione (proventi esteri da pensione o lavoro dipendente, interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva IRPEF) e tale dichiarazione va presentata generalmente entro il 31 marzo del secondo anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i redditi.
Nel caso in esame, non può condividersi la tesi difensiva di parte ricorrente (cfr. verbale di udienza) secondo cui la negli anni precedenti aveva Per_1 dichiarato i redditi da pensione estera (e pertanto conoscibili dall' ) in quanto CP_2
detta dichiarazione, non avendo l'Istituto previdenziale possibilità di effettuare la proprie verifiche in altro modo, proprio per la consapevolezza della sussistenza di
9 proventi esteri, doveva esser fatta tempestivamente dalla (entro il 28 Per_1 febbraio 2023 - termine previsto per la Campagna RED ordinaria 2022).
In termini conclusivi, dunque, in assenza di prova (che parte ricorrente doveva fornire) in ordine alla legittimità dell'importo ricevuto non può darsi applicazione al principio di irripetibilità delle suddette somme atteso che l'omessa tempestiva comunicazione reddituale da parte della di proventi esteri, come tali non Per_1 conoscibili dall'ente previdenziale, pur non escludendo in sé la buona fede della stessa
(avendo provveduto a inoltrarla successivamente a seguito di sollecito) certamente esclude un affidamento legittimo.
Assorbita ogni altra questione la domanda finalizzata alla declaratoria d'illegittimità dell'indebito contestato di euro 9.622,65 non può essere accolta.
In ordine alle spese di lite, nonostante la soccombenza, non segue la condanna, avendo parte ricorrente presentato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 8.10.2025
IL GIUDICE
LA NT
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