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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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- 1. Fatture false: quando è reato e quando scatta solo una sanzione fiscale?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 novembre 2025
“Fatture false” è un'espressione che gli imprenditori sentono spesso, ma che racchiude mondi molto diversi tra loro: errori formali, irregolarità contabili, operazioni inesistenti, sovrafatturazioni, inesistenza soggettiva e oggettiva. Non tutto ciò che è “irregolare” è automaticamente reato. E non tutto ciò che è “falso” comporta una condanna penale. Per capire quando si rischia il penale e quando invece si resta nell'ambito delle violazioni fiscali, bisogna guardare all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 e, soprattutto, alla giurisprudenza più recente. Indice: 1. Cos'è davvero una “fattura falsa” per la legge penale? 2. Cosa NON è reato: gli errori, le irregolarità e i prezzi non congrui 3. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 607/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 607/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. FERRARA CARLA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. FERRARA CARLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/10/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, nella forma Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i figli minori dimostreranno;
3) entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
4) la casa familiare, in comproprietà tra i due coniugi, sita in Pescara alla Via Fiume
n. 15, con tutto il mobilio in essa contenuto, viene assegnata alla sig.ra CP_1
la quale continuerà ad abitarvi e risiedervi unitamente ai figli minori e
[...] Per_1
mentre il sig. lascerà l'abitazione familiare e trasferirà Per_2 Parte_1
contestualmente la propria residenza in altra abitazione, fornendo tempestivamente il nuovo indirizzo alla coniuge;
5) I ricorrenti provvederanno a volturare le utenze relative all'abitazione familiare in favore della sig.ra la quale si farà carico degli integrali costi Controparte_1
relativi ad oneri ed utenze (quote ordinarie condominiali, gas, luce, acqua, TARI). Le eventuali spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di entrambi i coniugi, ciascuno in ragione della metà;
6) Il residuo del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare (pari a circa €
47.866,47 al mese di Marzo 2025) con rate mensili pari ad € 493,60, acceso dalla sig.ra per l'acquisto dell'immobile, resterà integralmente a carico della CP_1
parte mutuataria sig.ra la quale provvederà al pagamento mensile delle CP_1
rate (il sig. ha prestato garanzia quale terzo datore di ipoteca); Pt_1
pagina 3 di 6 7) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, si Parte_1 obbliga al pagamento della complessiva somma di € 450,00 mensile, pari ad €
225,00 per ciascun figlio, da corrispondersi in favore della sig.ra Controparte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8) L'importo mensile attualmente erogato dall'INPS in favore di entrambi i coniugi a titolo di Assegno Unico Universale, sarà interamente versato e trattenuto dalla sig.ra la quota parte eventualmente versata dall'INPS in favore del Sig. Controparte_1
, nelle more del completamento della pratica presso l'Ente Previdenziale, Pt_1
sarà dallo stesso riversata in favore della coniuge entro 5 giorni dalla ricezione;
9) Le spese straordinarie relative ai figli, così come individuate e disciplinate nel
Protocollo Famiglia adottato da Codesto Tribunale, saranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
i ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco consenso all'iscrizione dei figli minori al Campus estivo, ripartendosi i relativi costi in ragione della metà.
Le spese straordinarie tra le parti verranno compensate integralmente con ricorrenza bimestrale con bonifico diverso da quello dell'assegno unico e mantenimento;
10) Il padre avrà diritto a tenere con sé i figli minori e con le Per_1 Per_2
seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, laddove il padre andrà a riprendere i figli all'uscita delle rispettive scuole e fino alle ore 20,00 (cena esclusa) quando li riaccompagnerà presso la residenza materna;
- un fine settimana alternato con la madre a decorrere dal sabato mattina dalle ore
10,00 circa, e, continuativamente fino alla domenica sera alle ore 19,00, quando il padre accompagnerà i figli presso la residenza materna;
- Vacanze estive: durante il periodo estivo, per gg 14 frazionabili in 2 periodi tra il
15 giugno e il 31 agosto, periodi comunque riservati in esclusiva per entrambi i pagina 4 di 6 genitori, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente anche con gli impegni lavorativi dei coniugi;
- Festività natalizie e pasquali: durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 22 dicembre alle ore 12,00 del
30 dicembre) e quella successiva di Capodanno/Epifania (dalle ore 12,00 del 30 dicembre alle ore 22,00 del 6 gennaio) da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno, alternandosi di anno in anno nella ripartizione dei due periodi - durante le vacanze pasquali, alternando 3 giorni prima di Pasqua (compresa) ed il giorno di
Pasquetta con i successivi tre giorni, negli anni successivi i genitori si alterneranno in applicazione del criterio dell'alternanza su base annuale;
- il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi, tenuto anche conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli e degli eventuali impegni lavorativi dei genitori;
- per quanto riguarda altre festività, ricorrenze ovvero ulteriori vacanze, diverse dai periodi sopra indicati, le stesse dovranno essere preventivamente concordate con congruo anticipo;
- il giorno del compleanno dei figli, si osserverà il criterio dell'alternanza annuale, preferendo la compresenza dei genitori;
11) I coniugi si danno, sin da ora, autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche nei riguardi dei figli minori (Passaporto estero, carta di identità, patente, CF e simili);
12) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
13) I ricorrenti dichiarano di non avere alcun bene mobile o immobile comune, ad eccezione dell'immobile adibito a residenza familiare di cui al punto n.
3. In particolare, il sig. dichiara di avere venduto in data 18.02.2025 alla sig.ra Pt_1
attuale intestataria, il veicolo per la somma di € CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 7.800,00 regolarmente corrisposta e di non avere più nulla a pretendere al riguardo;
i ricorrenti sono stati cointestatari del conto corrente bancario n. 391-1000406-6 tratto su già fino alla fine del mese di Febbraio 2025 Controparte_3 CP_4
allorquando gli stessi chiudevano detto conto corrente e ne aprivano di separati;
14) I ricorrenti hanno acceso un libretto di risparmio postale n. 000042995957 intestato al figlio , dove sono confluite donazioni di somme di denaro da Per_1 parenti ed amici, in occasione di ricorrenze, per una somma pari a circa € 6.000,00.
Si conviene che tali somme (ed altre eventuali future) verranno impiegate nell'esclusivo interesse del minore, di comune accordo tra i ricorrenti;
15) I ricorrenti si impegnano a fare buon uso dei mezzi di comunicazione (sms,
WhatsApp, mail) che dovranno essere impiegati per questioni inerenti ai figli minori;
16) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
17) Spese e compensi compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 607/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. FERRARA CARLA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. FERRARA CARLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/10/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, nella forma Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i figli minori dimostreranno;
3) entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
4) la casa familiare, in comproprietà tra i due coniugi, sita in Pescara alla Via Fiume
n. 15, con tutto il mobilio in essa contenuto, viene assegnata alla sig.ra CP_1
la quale continuerà ad abitarvi e risiedervi unitamente ai figli minori e
[...] Per_1
mentre il sig. lascerà l'abitazione familiare e trasferirà Per_2 Parte_1
contestualmente la propria residenza in altra abitazione, fornendo tempestivamente il nuovo indirizzo alla coniuge;
5) I ricorrenti provvederanno a volturare le utenze relative all'abitazione familiare in favore della sig.ra la quale si farà carico degli integrali costi Controparte_1
relativi ad oneri ed utenze (quote ordinarie condominiali, gas, luce, acqua, TARI). Le eventuali spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di entrambi i coniugi, ciascuno in ragione della metà;
6) Il residuo del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare (pari a circa €
47.866,47 al mese di Marzo 2025) con rate mensili pari ad € 493,60, acceso dalla sig.ra per l'acquisto dell'immobile, resterà integralmente a carico della CP_1
parte mutuataria sig.ra la quale provvederà al pagamento mensile delle CP_1
rate (il sig. ha prestato garanzia quale terzo datore di ipoteca); Pt_1
pagina 3 di 6 7) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, si Parte_1 obbliga al pagamento della complessiva somma di € 450,00 mensile, pari ad €
225,00 per ciascun figlio, da corrispondersi in favore della sig.ra Controparte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8) L'importo mensile attualmente erogato dall'INPS in favore di entrambi i coniugi a titolo di Assegno Unico Universale, sarà interamente versato e trattenuto dalla sig.ra la quota parte eventualmente versata dall'INPS in favore del Sig. Controparte_1
, nelle more del completamento della pratica presso l'Ente Previdenziale, Pt_1
sarà dallo stesso riversata in favore della coniuge entro 5 giorni dalla ricezione;
9) Le spese straordinarie relative ai figli, così come individuate e disciplinate nel
Protocollo Famiglia adottato da Codesto Tribunale, saranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
i ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco consenso all'iscrizione dei figli minori al Campus estivo, ripartendosi i relativi costi in ragione della metà.
Le spese straordinarie tra le parti verranno compensate integralmente con ricorrenza bimestrale con bonifico diverso da quello dell'assegno unico e mantenimento;
10) Il padre avrà diritto a tenere con sé i figli minori e con le Per_1 Per_2
seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, laddove il padre andrà a riprendere i figli all'uscita delle rispettive scuole e fino alle ore 20,00 (cena esclusa) quando li riaccompagnerà presso la residenza materna;
- un fine settimana alternato con la madre a decorrere dal sabato mattina dalle ore
10,00 circa, e, continuativamente fino alla domenica sera alle ore 19,00, quando il padre accompagnerà i figli presso la residenza materna;
- Vacanze estive: durante il periodo estivo, per gg 14 frazionabili in 2 periodi tra il
15 giugno e il 31 agosto, periodi comunque riservati in esclusiva per entrambi i pagina 4 di 6 genitori, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente anche con gli impegni lavorativi dei coniugi;
- Festività natalizie e pasquali: durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 22 dicembre alle ore 12,00 del
30 dicembre) e quella successiva di Capodanno/Epifania (dalle ore 12,00 del 30 dicembre alle ore 22,00 del 6 gennaio) da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno, alternandosi di anno in anno nella ripartizione dei due periodi - durante le vacanze pasquali, alternando 3 giorni prima di Pasqua (compresa) ed il giorno di
Pasquetta con i successivi tre giorni, negli anni successivi i genitori si alterneranno in applicazione del criterio dell'alternanza su base annuale;
- il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi, tenuto anche conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli e degli eventuali impegni lavorativi dei genitori;
- per quanto riguarda altre festività, ricorrenze ovvero ulteriori vacanze, diverse dai periodi sopra indicati, le stesse dovranno essere preventivamente concordate con congruo anticipo;
- il giorno del compleanno dei figli, si osserverà il criterio dell'alternanza annuale, preferendo la compresenza dei genitori;
11) I coniugi si danno, sin da ora, autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche nei riguardi dei figli minori (Passaporto estero, carta di identità, patente, CF e simili);
12) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
13) I ricorrenti dichiarano di non avere alcun bene mobile o immobile comune, ad eccezione dell'immobile adibito a residenza familiare di cui al punto n.
3. In particolare, il sig. dichiara di avere venduto in data 18.02.2025 alla sig.ra Pt_1
attuale intestataria, il veicolo per la somma di € CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 7.800,00 regolarmente corrisposta e di non avere più nulla a pretendere al riguardo;
i ricorrenti sono stati cointestatari del conto corrente bancario n. 391-1000406-6 tratto su già fino alla fine del mese di Febbraio 2025 Controparte_3 CP_4
allorquando gli stessi chiudevano detto conto corrente e ne aprivano di separati;
14) I ricorrenti hanno acceso un libretto di risparmio postale n. 000042995957 intestato al figlio , dove sono confluite donazioni di somme di denaro da Per_1 parenti ed amici, in occasione di ricorrenze, per una somma pari a circa € 6.000,00.
Si conviene che tali somme (ed altre eventuali future) verranno impiegate nell'esclusivo interesse del minore, di comune accordo tra i ricorrenti;
15) I ricorrenti si impegnano a fare buon uso dei mezzi di comunicazione (sms,
WhatsApp, mail) che dovranno essere impiegati per questioni inerenti ai figli minori;
16) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
17) Spese e compensi compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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