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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/09/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 25 marzo 2025 da
(c.f. nato a [...] lo [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Panfilo Castaldi n. 11, rappresentato a difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Raffaele Leo (c.f. ) e dall'avv. Martina Galasso (cf. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi sito in C.F._3
Trieste alla via G. Gallina n. 5 comunicazioni e notificazioni agli indirizzi pec:
- ed al numero di fax: 040 Email_1 Email_2
3721866
- ricorrente –
Contro
(c.f. nata a [...] lo [...] residente Controparte_1 C.F._4
alla via Delfino n. 22 in San Vito al Tagliamento (PD), (cod. fisc. con C.F._4
proc. e dom. l'avv. Maria Danussi (C.F. del Foro di Udine PEC: C.F._5
pagina 1 di 8 con studio in Udine via Mantica, 28 tel: 0432 1505644 e fax: Email_3
0432 295671, resistente
contro
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._6
Trieste alla via Molino a Vento n. 17 resistente -contumace
e contro c.f. ) nato a [...] il [...] e residente a CP_3 C.F._7
Torino (TO), in Corso Monaclieri n. 248;
c.f. nata a [...] il [...]4 e residente Parte_2 C.F._8
alla via Delfino n. 22 in San Vito al Tagliamento (PD); questi ultimi rappresentati e difesi dall'avv. Ludovico Rinoldi (c.f. ) del C.F._9
Foro di Udine, con studio ivi, in via Poscolle n. 2, presso il cui eleggono domicilio
(comunicazioni da effettuarsi al seguente indirizzo p.e.c. e Email_4
fax 0432-294389). resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
oggetto: modifica condizioni di divorzio – cessazione contributo mantenimento figli maggiorenni
All'udienza del 9 settembre 2025 le parti sono giunte alle seguenti concordi conclusioni:
1. Il sig verserà l'importo di cui al DI 1289/2024 del GdP (euro 2545,92 per capitale Pt_1
e interessi) direttamente sul c/c della figlia entro il 30 Persona_1
settembre 2025;
2. il sig continuerà a contribuire al mantenimento della sola figlia per Pt_1 Pt_2
l'importo di euro 250,00 mensili con versamento diretto sul c/c di a partire da ottobre Pt_2
2025, e a contribuire alle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, incluse quelle universitarie, oltre a euro 683 (50% della spesa totale) già sborsate per psicologo e lenti a contatto;
3. Il contributo per cessa a partire da luglio 2025; CP_3
pagina 2 di 8
4. Le parti dichiarano di rinunciare rispettivamente a) al sequestro autorizzato dalla dott.Ajello (RG 5261/24), b) al DI emesso dal GdP n.1289/24 (RG2403/2024), c) all'opposizione con domanda riconvenzionale (cioè agli atti dell'opposizione proposta davanti al GdP ndr atteso che per i temi dedotti in quest'ultima il sig si è costituito nel Pt_1
giudizio promosso per i rapporti di dare/avere tra ex coniugi iscritto al 2972/2025- Tribunale di Trieste e la sig non si costituirà nel giudizio di opposizione Controparte_4 CP_1
davanti al GdP così consentendo il deposito della rinuncia agli atti da parte del solo
Opponente);
5 spese compensate tra le parti in ordine a tutti i procedimenti oggetto del presente accordo.
motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 25 marzo 2025 ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 314/2020 limitatamente alla parte in cui prevedono l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e CP_2 Pt_2 CP_3
allegando che gli stessi erano maggiorenni e autosufficienti;
ha spiegato che tale domanda ha fatto seguito all'opposizione proposta davanti al GdP al DI ottenuto dalla moglie (giudizio iscritto al n. 2607/2024) con la quale egli aveva dedotto in via riconvenzionale la richiesta di dichiarare inefficaci/invalidi gli accordi intercorsi con l'ex moglie sia ai fini della omologa della separazione e del divorzio sia con gli accordi stragiudiziali successivi, assunti tutti in una fase in cui il sig versava in una condizione di assoluta incapacità per una grave e Pt_1
certificata forma di depressione. Ha lamentato inoltre che la signora aveva ottenuto oltre CP_1
all'ordine diretto di pagamento dato al datore di lavoro anche un sequestro sulle somme dovute a titolo di TFR, e un distinto DI dal Tribunale di Pordenone (cui si era opposto e il giudizio è ora riassunto davanti al tribunale di Trieste iscritto sub 2972/2025), frazionando il proprio credito con distinti ricorsi, lasciandolo privo di ogni bene mobile e immobile. Ha chiesto, in conclusione, e senza alcuna rinuncia alle domande di revoca e/o annullamento delle statuizioni in essere tra i signori di cui alla sentenza di divorzio 314/2020 e alle Parte_3
conseguenti domande restitutorie e risarcitorie già oggetto di separato giudizio pendente tra le parti, di sospendere/modificare e/o eliminare l'obbligo al mantenimento dei figli , CP_2
e nonché le modalità con pagamento diretto da parte del datore di CP_3 Parte_2
pagina 3 di 8 lavoro, e revocare in quanto illegittimo il provvedimento di sequestro ex art. 473 bis.36 co. 3
c.p.c. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di modifica ha allegato che la figlia (nata CP_2
il 18 gennaio 1999) aveva conseguito la laurea in Business and management nel 2024 e aveva lasciato la casa familiare abitando in via Molino a Vento 17; che il figlio , nato il 28 CP_3
aprile 2003, dopo essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso il supermercato Conad di Opicina ed essere rimasto a vivere in un appartamento di Trieste in via
Revoltella, si era trasferito a Torino in corso Moncalieri 248; mentre la terza figlia, nata Pt_2
il 13 aprile 2004 che aveva trascorso un lungo periodo in America come ragazza alla pari, viveva a San Vito al Tagliamento presso la madre che ivi si era trasferita lasciando l'abitazione familiare di via de Jenner (di cui a suo tempo il aveva ceduto la quota di proprietà per Pt_1
adempiere all'obbligo di mantenimento [così risultava nelle condizioni di divorzio: Il signor in adempimento all'obbligo di mantenimento, con il presente atto trasferisce alla Pt_1
signora la sua quota del 50% ….] sì che tutte le somme da lui versate avrebbero dovute CP_1
essergli restituite). Il ricorrente ha sottolineato, in diritto, che l'obbligo di mantenimento verso i figli doveva cessare a fronte della loro raggiunta capacità di essere in grado di provvedere a sé stessi.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 17 giugno 2025, CP_1
ha contestato le circostanze riguardanti l'autosufficienza dei figli diffondendosi a
[...]
spiegare ogni presupposto della separazione, le condizioni dell'ex marito, la quantità di debiti contratti, spiegando che con la cessione del 50% di proprietà della casa familiare lei si era accollata il mutuo ipotecario gravante sulla casa e, contraendo a propria volta un nuovo finanziamento, aveva estinto anche i debiti del marito;
ha contestato la asserita condizione di incapacità del marito, sostenendo che tutti gli accordi erano stati raggiunti in piena libertà e consapevolezza;
quanto alla condizione dei figli, ha replicato che solo che aveva CP_2
conseguito nel 2024 la laurea magistrale in International marketing management and organization poteva essere considerata autosufficiente, mentre , dopo aver lavorato CP_3
come apprendista, si era trasferito a Torino dove sperava di trovare una stabile occupazione, mentre che vive in America come ragazza alla pari e sta seguendo un corso in Pt_2
International Business, sarebbe rientrata a ottobre in Italia per iscriversi alla facoltà di pagina 4 di 8 architettura;
quanto, infine, al sequestro, ha eccepito che era stato concesso nel regolare contraddittorio delle parti per poter assicurare alla signora una garanzia sulle somme che CP_1
sarebbero state erogate a titolo di TFR dopo le dimissioni volontarie date dal marito nel settembre 2024, epoca dalla quale era cessata ogni corresponsione diretta dei contributi per mantenimento da parte del datore di lavoro. Ha chiesto, nelle conclusioni, il rigetto delle domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto, la conferma della sentenza n.
314/2020 con conferma del pagamento diretto da parte del datore di lavoro del dei Pt_1
contributi di mantenimento dei figli e da effettuarsi direttamente agli Pt_2 CP_3
stessi.
3. In questo giudizio si sono costituiti anche i figli e , mentre è CP_3 Pt_2 CP_2
rimasta contumace: ha confermato di aver lavorato come apprendista presso una CP_3
catena di supermercati a Trieste e di essersi trasferito a Torino con la prospettiva di reperire un lavoro stabile, remunerato dignitosamente e adeguato, tanto che dispone di un alloggio in condivisione e che il pagamento del canone è garantito dalla madre;
di essersi iscritto a vari corsi di lingua e di informatica e di essere in attesa di essere convocato per alcuni colloqui di lavoro;
in conclusione di non aver raggiunto alcuna indipendenza economica;
Parte_2
invece, che vive in America come ragazza alla pari, sta frequentando un corso e perfezionando la lingua, prestando attività di baby sitter per la famiglia ospitante, ritornerà ad ottobre in Italia per iscriversi ad Architettura;
entrambi i figli hanno sottolineato di aver perso ogni contatto personale con il padre. Hanno chiesto, in conclusione, di validare la statuizione di cui alla sentenza del Tribunale di Trieste n. 314/2020 (n. 397/2020 R.G.), confermando e/o statuendo la condanna di al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, nella Parte_1
misura stabilita, oltre rivalutazione, con pagamento da effettuarsi direttamente agli stessi: con eventuale conferma e/o statuizione dell'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. ai figli e oltre al pagamento del 50% Parte_1 Pt_2 CP_3
delle spese straordinarie.
4. Interrogate liberamente le parti e acquisite dalle stesse parti ulteriori informazioni in odine alla condizione di (che vive a Torino e sta seguendo un corso per agente CP_3
immobiliare e sta collaborando con una agenzia nel settore, mentre è indipendente da CP_2
settembre 2024 e , che si è mantenuta in America dove vive dal 2023 come ragazza alla Pt_2
pagina 5 di 8 pari, tornerà per iscriversi ad Architettura in un corso tenuto in lingua inglese;
il sig Pt_1
lavora come infermiere e percepisce 1200 euro di stipendio al netto delle trattenute per il mantenimento dei figli e la signora lavora e percepisce circa 1300 euro al mese) ) il CP_1
giudice delegato ha esperito il tentativo di conciliazione delle parti con esito positivo.
Le parti hanno raggiunto un accordo nei termini riportati nelle suestese condizioni.
Questo Collegio, in applicazione del principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo il quale il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto;
a tal fine il giudice infatti deve compiere una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazione, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavoro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardanti l'occupazione vds Cass civ. sez. I, 08/05/2025, n.12121).
In applicazione di detti principi si ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti che prevede il mantenimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento a carico del padre solo per la figlia
(in quanto la stessa intende proseguire gli studi in universitari) sia corretto e che la Pt_2
misura sia proporzionata alle rispettive condizioni delle parti (il sig ha riferito di non Pt_1
avere ancora percepito il TFR); corretta è anche la modalità di corresponsione diretta alla figlia maggiorenne con accredito sul c/c a lei intestato, mentre le spese straordinarie già Pt_2
elencate nel protocollo di questo tribunale del 18 maggio 2013 e come tali comprensive di quelle universitarie, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno: correttamente il giudice delegato ha disposto all'esito dell'udienza anche la revoca dell'ordine di pagamento dato a suo tempo al datore di lavoro.
Va qui sottolineato anche il fatto che la rinuncia a decreti ingiuntivi e al sequestro consente, infine, alle parti di semplificare i procedimenti con adeguato risparmio di spese, volendo le stesse concentrare l'attenzione sull'unica questione rimasta aperta e concernente la validità delle condizioni di divorzio e delle pattuizioni stragiudiziali che imporranno una interpretazione delle clausole e una verifica delle condizioni di piena capacità delle parti che le pagina 6 di 8 hanno sottoscritte (la causa è iscritta al n. 2972/2025 e pende davanti a questo Tribunale dopo la riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Pordenone).
Quanto alla modifica della sentenza di divorzio n.314/2020 pubblicata il 7 luglio 2020 va qui evidenziato che mentre le condizioni di affidamento e di visita e di collocamento residenziale dei figli sono state superate dalla maggiore età e dai cambi di residenza, la clausola sub 3) oggetto del presente giudizio riguardante l'onere di mantenimento posto a carico del padre (obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli 600,00 euro mensili (200 per ciascun figlio) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo) viene modificata nel senso concordato dalle parti prevedendo il venire meno del contributo al mantenimento per da settembre 2024 (dato per implicito nel fatto CP_2
che la stessa ha trovato lavoro), il venir meno del contributo per da luglio 2025 (dato CP_3
che egli si è trasferito a Torino dove lavora) mentre rimane il pagamento diretto a da CP_2
parte del padre del contributo nella misura di euro 250,00 mensili. Le spese straordinarie solo per saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo e Pt_2
come tali inclusive delle spese universitarie.
Le pendenze di crediti/debiti sono state regolate dalle parti nell'accordo assunto in questo giudizio nel senso di prevedere che il sig verserà l'importo di cui al DI 1289/2024 del Pt_1
GdP (euro 2545,92 per capitale e interessi) direttamente sul c/c della figlia così Pt_2
identificato LT 133250022978768275 e ciò entro il 30 settembre 2025; il sig Pt_1
rimborserà all'ex moglie anche l'importo di euro 683 (50% della spesa totale) sostenute per psicologo e lenti a contatto di;
quanto ai vari procedimenti pendenti le parti si sono Pt_2
accordate di rinunciare rispettivamente:
a) (la signora al sequestro autorizzato dalla dott.Ajello (RG 5261/24) e b) al DI CP_1
emesso dal GdP n.1289/24 (RG2403/2024),
c) (il sig agli atti dell'opposizione con domanda riconvenzionale proposta Pt_1
davanti al GdP atteso che per i temi ivi dedotti egli si è già costituito nel giudizio iscritto al N.
RG 2972/2025 pendente davanti a questo Tribunale (giudice designato Carlesso) a seguito della riassunzione effettuata da con atto di citazione depositato il 3 luglio 2025 Controparte_1
dopo che il Tribunale di Pordenone si è dichiarato incompetente;
a tale fine la signora si CP_1
è impegnata a non costituirsi nel giudizio di opposizione davanti al GdP così da permettere che pagina 7 di 8 il deposito della rinuncia agli atti da parte del solo Opponente possa determinare Pt_1
l'estinzione di quel giudizio con revoca del DI opposto.
Gli accordi raggiunti in questa sede hanno implicato anche la integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti per tutti i procedimenti oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.314/2020 pubblicata il 7 luglio 2020 limitatamente alla clausola sub 3 (mantenimento dei figli) nel senso concordato dalle Parti riportato in epigrafe, riassunto nella motivazione e da aversi qui integralmente trascritto e, consistente, con riferimento alla modifica della clausola sub 3) nell'obbligo per il padre di continuare a contribuire al mantenimento della sola figlia per l'importo di euro Pt_2
250,00 mensili con versamento diretto sul c/c di a partire da ottobre 2025, e a Pt_2
contribuire alle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, incluse quelle universitarie.
Trieste, 28 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 25 marzo 2025 da
(c.f. nato a [...] lo [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Panfilo Castaldi n. 11, rappresentato a difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Raffaele Leo (c.f. ) e dall'avv. Martina Galasso (cf. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi sito in C.F._3
Trieste alla via G. Gallina n. 5 comunicazioni e notificazioni agli indirizzi pec:
- ed al numero di fax: 040 Email_1 Email_2
3721866
- ricorrente –
Contro
(c.f. nata a [...] lo [...] residente Controparte_1 C.F._4
alla via Delfino n. 22 in San Vito al Tagliamento (PD), (cod. fisc. con C.F._4
proc. e dom. l'avv. Maria Danussi (C.F. del Foro di Udine PEC: C.F._5
pagina 1 di 8 con studio in Udine via Mantica, 28 tel: 0432 1505644 e fax: Email_3
0432 295671, resistente
contro
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._6
Trieste alla via Molino a Vento n. 17 resistente -contumace
e contro c.f. ) nato a [...] il [...] e residente a CP_3 C.F._7
Torino (TO), in Corso Monaclieri n. 248;
c.f. nata a [...] il [...]4 e residente Parte_2 C.F._8
alla via Delfino n. 22 in San Vito al Tagliamento (PD); questi ultimi rappresentati e difesi dall'avv. Ludovico Rinoldi (c.f. ) del C.F._9
Foro di Udine, con studio ivi, in via Poscolle n. 2, presso il cui eleggono domicilio
(comunicazioni da effettuarsi al seguente indirizzo p.e.c. e Email_4
fax 0432-294389). resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
oggetto: modifica condizioni di divorzio – cessazione contributo mantenimento figli maggiorenni
All'udienza del 9 settembre 2025 le parti sono giunte alle seguenti concordi conclusioni:
1. Il sig verserà l'importo di cui al DI 1289/2024 del GdP (euro 2545,92 per capitale Pt_1
e interessi) direttamente sul c/c della figlia entro il 30 Persona_1
settembre 2025;
2. il sig continuerà a contribuire al mantenimento della sola figlia per Pt_1 Pt_2
l'importo di euro 250,00 mensili con versamento diretto sul c/c di a partire da ottobre Pt_2
2025, e a contribuire alle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, incluse quelle universitarie, oltre a euro 683 (50% della spesa totale) già sborsate per psicologo e lenti a contatto;
3. Il contributo per cessa a partire da luglio 2025; CP_3
pagina 2 di 8
4. Le parti dichiarano di rinunciare rispettivamente a) al sequestro autorizzato dalla dott.Ajello (RG 5261/24), b) al DI emesso dal GdP n.1289/24 (RG2403/2024), c) all'opposizione con domanda riconvenzionale (cioè agli atti dell'opposizione proposta davanti al GdP ndr atteso che per i temi dedotti in quest'ultima il sig si è costituito nel Pt_1
giudizio promosso per i rapporti di dare/avere tra ex coniugi iscritto al 2972/2025- Tribunale di Trieste e la sig non si costituirà nel giudizio di opposizione Controparte_4 CP_1
davanti al GdP così consentendo il deposito della rinuncia agli atti da parte del solo
Opponente);
5 spese compensate tra le parti in ordine a tutti i procedimenti oggetto del presente accordo.
motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 25 marzo 2025 ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 314/2020 limitatamente alla parte in cui prevedono l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e CP_2 Pt_2 CP_3
allegando che gli stessi erano maggiorenni e autosufficienti;
ha spiegato che tale domanda ha fatto seguito all'opposizione proposta davanti al GdP al DI ottenuto dalla moglie (giudizio iscritto al n. 2607/2024) con la quale egli aveva dedotto in via riconvenzionale la richiesta di dichiarare inefficaci/invalidi gli accordi intercorsi con l'ex moglie sia ai fini della omologa della separazione e del divorzio sia con gli accordi stragiudiziali successivi, assunti tutti in una fase in cui il sig versava in una condizione di assoluta incapacità per una grave e Pt_1
certificata forma di depressione. Ha lamentato inoltre che la signora aveva ottenuto oltre CP_1
all'ordine diretto di pagamento dato al datore di lavoro anche un sequestro sulle somme dovute a titolo di TFR, e un distinto DI dal Tribunale di Pordenone (cui si era opposto e il giudizio è ora riassunto davanti al tribunale di Trieste iscritto sub 2972/2025), frazionando il proprio credito con distinti ricorsi, lasciandolo privo di ogni bene mobile e immobile. Ha chiesto, in conclusione, e senza alcuna rinuncia alle domande di revoca e/o annullamento delle statuizioni in essere tra i signori di cui alla sentenza di divorzio 314/2020 e alle Parte_3
conseguenti domande restitutorie e risarcitorie già oggetto di separato giudizio pendente tra le parti, di sospendere/modificare e/o eliminare l'obbligo al mantenimento dei figli , CP_2
e nonché le modalità con pagamento diretto da parte del datore di CP_3 Parte_2
pagina 3 di 8 lavoro, e revocare in quanto illegittimo il provvedimento di sequestro ex art. 473 bis.36 co. 3
c.p.c. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di modifica ha allegato che la figlia (nata CP_2
il 18 gennaio 1999) aveva conseguito la laurea in Business and management nel 2024 e aveva lasciato la casa familiare abitando in via Molino a Vento 17; che il figlio , nato il 28 CP_3
aprile 2003, dopo essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso il supermercato Conad di Opicina ed essere rimasto a vivere in un appartamento di Trieste in via
Revoltella, si era trasferito a Torino in corso Moncalieri 248; mentre la terza figlia, nata Pt_2
il 13 aprile 2004 che aveva trascorso un lungo periodo in America come ragazza alla pari, viveva a San Vito al Tagliamento presso la madre che ivi si era trasferita lasciando l'abitazione familiare di via de Jenner (di cui a suo tempo il aveva ceduto la quota di proprietà per Pt_1
adempiere all'obbligo di mantenimento [così risultava nelle condizioni di divorzio: Il signor in adempimento all'obbligo di mantenimento, con il presente atto trasferisce alla Pt_1
signora la sua quota del 50% ….] sì che tutte le somme da lui versate avrebbero dovute CP_1
essergli restituite). Il ricorrente ha sottolineato, in diritto, che l'obbligo di mantenimento verso i figli doveva cessare a fronte della loro raggiunta capacità di essere in grado di provvedere a sé stessi.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 17 giugno 2025, CP_1
ha contestato le circostanze riguardanti l'autosufficienza dei figli diffondendosi a
[...]
spiegare ogni presupposto della separazione, le condizioni dell'ex marito, la quantità di debiti contratti, spiegando che con la cessione del 50% di proprietà della casa familiare lei si era accollata il mutuo ipotecario gravante sulla casa e, contraendo a propria volta un nuovo finanziamento, aveva estinto anche i debiti del marito;
ha contestato la asserita condizione di incapacità del marito, sostenendo che tutti gli accordi erano stati raggiunti in piena libertà e consapevolezza;
quanto alla condizione dei figli, ha replicato che solo che aveva CP_2
conseguito nel 2024 la laurea magistrale in International marketing management and organization poteva essere considerata autosufficiente, mentre , dopo aver lavorato CP_3
come apprendista, si era trasferito a Torino dove sperava di trovare una stabile occupazione, mentre che vive in America come ragazza alla pari e sta seguendo un corso in Pt_2
International Business, sarebbe rientrata a ottobre in Italia per iscriversi alla facoltà di pagina 4 di 8 architettura;
quanto, infine, al sequestro, ha eccepito che era stato concesso nel regolare contraddittorio delle parti per poter assicurare alla signora una garanzia sulle somme che CP_1
sarebbero state erogate a titolo di TFR dopo le dimissioni volontarie date dal marito nel settembre 2024, epoca dalla quale era cessata ogni corresponsione diretta dei contributi per mantenimento da parte del datore di lavoro. Ha chiesto, nelle conclusioni, il rigetto delle domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto, la conferma della sentenza n.
314/2020 con conferma del pagamento diretto da parte del datore di lavoro del dei Pt_1
contributi di mantenimento dei figli e da effettuarsi direttamente agli Pt_2 CP_3
stessi.
3. In questo giudizio si sono costituiti anche i figli e , mentre è CP_3 Pt_2 CP_2
rimasta contumace: ha confermato di aver lavorato come apprendista presso una CP_3
catena di supermercati a Trieste e di essersi trasferito a Torino con la prospettiva di reperire un lavoro stabile, remunerato dignitosamente e adeguato, tanto che dispone di un alloggio in condivisione e che il pagamento del canone è garantito dalla madre;
di essersi iscritto a vari corsi di lingua e di informatica e di essere in attesa di essere convocato per alcuni colloqui di lavoro;
in conclusione di non aver raggiunto alcuna indipendenza economica;
Parte_2
invece, che vive in America come ragazza alla pari, sta frequentando un corso e perfezionando la lingua, prestando attività di baby sitter per la famiglia ospitante, ritornerà ad ottobre in Italia per iscriversi ad Architettura;
entrambi i figli hanno sottolineato di aver perso ogni contatto personale con il padre. Hanno chiesto, in conclusione, di validare la statuizione di cui alla sentenza del Tribunale di Trieste n. 314/2020 (n. 397/2020 R.G.), confermando e/o statuendo la condanna di al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, nella Parte_1
misura stabilita, oltre rivalutazione, con pagamento da effettuarsi direttamente agli stessi: con eventuale conferma e/o statuizione dell'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. ai figli e oltre al pagamento del 50% Parte_1 Pt_2 CP_3
delle spese straordinarie.
4. Interrogate liberamente le parti e acquisite dalle stesse parti ulteriori informazioni in odine alla condizione di (che vive a Torino e sta seguendo un corso per agente CP_3
immobiliare e sta collaborando con una agenzia nel settore, mentre è indipendente da CP_2
settembre 2024 e , che si è mantenuta in America dove vive dal 2023 come ragazza alla Pt_2
pagina 5 di 8 pari, tornerà per iscriversi ad Architettura in un corso tenuto in lingua inglese;
il sig Pt_1
lavora come infermiere e percepisce 1200 euro di stipendio al netto delle trattenute per il mantenimento dei figli e la signora lavora e percepisce circa 1300 euro al mese) ) il CP_1
giudice delegato ha esperito il tentativo di conciliazione delle parti con esito positivo.
Le parti hanno raggiunto un accordo nei termini riportati nelle suestese condizioni.
Questo Collegio, in applicazione del principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo il quale il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto;
a tal fine il giudice infatti deve compiere una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazione, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavoro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardanti l'occupazione vds Cass civ. sez. I, 08/05/2025, n.12121).
In applicazione di detti principi si ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti che prevede il mantenimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento a carico del padre solo per la figlia
(in quanto la stessa intende proseguire gli studi in universitari) sia corretto e che la Pt_2
misura sia proporzionata alle rispettive condizioni delle parti (il sig ha riferito di non Pt_1
avere ancora percepito il TFR); corretta è anche la modalità di corresponsione diretta alla figlia maggiorenne con accredito sul c/c a lei intestato, mentre le spese straordinarie già Pt_2
elencate nel protocollo di questo tribunale del 18 maggio 2013 e come tali comprensive di quelle universitarie, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno: correttamente il giudice delegato ha disposto all'esito dell'udienza anche la revoca dell'ordine di pagamento dato a suo tempo al datore di lavoro.
Va qui sottolineato anche il fatto che la rinuncia a decreti ingiuntivi e al sequestro consente, infine, alle parti di semplificare i procedimenti con adeguato risparmio di spese, volendo le stesse concentrare l'attenzione sull'unica questione rimasta aperta e concernente la validità delle condizioni di divorzio e delle pattuizioni stragiudiziali che imporranno una interpretazione delle clausole e una verifica delle condizioni di piena capacità delle parti che le pagina 6 di 8 hanno sottoscritte (la causa è iscritta al n. 2972/2025 e pende davanti a questo Tribunale dopo la riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Pordenone).
Quanto alla modifica della sentenza di divorzio n.314/2020 pubblicata il 7 luglio 2020 va qui evidenziato che mentre le condizioni di affidamento e di visita e di collocamento residenziale dei figli sono state superate dalla maggiore età e dai cambi di residenza, la clausola sub 3) oggetto del presente giudizio riguardante l'onere di mantenimento posto a carico del padre (obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli 600,00 euro mensili (200 per ciascun figlio) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo) viene modificata nel senso concordato dalle parti prevedendo il venire meno del contributo al mantenimento per da settembre 2024 (dato per implicito nel fatto CP_2
che la stessa ha trovato lavoro), il venir meno del contributo per da luglio 2025 (dato CP_3
che egli si è trasferito a Torino dove lavora) mentre rimane il pagamento diretto a da CP_2
parte del padre del contributo nella misura di euro 250,00 mensili. Le spese straordinarie solo per saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo e Pt_2
come tali inclusive delle spese universitarie.
Le pendenze di crediti/debiti sono state regolate dalle parti nell'accordo assunto in questo giudizio nel senso di prevedere che il sig verserà l'importo di cui al DI 1289/2024 del Pt_1
GdP (euro 2545,92 per capitale e interessi) direttamente sul c/c della figlia così Pt_2
identificato LT 133250022978768275 e ciò entro il 30 settembre 2025; il sig Pt_1
rimborserà all'ex moglie anche l'importo di euro 683 (50% della spesa totale) sostenute per psicologo e lenti a contatto di;
quanto ai vari procedimenti pendenti le parti si sono Pt_2
accordate di rinunciare rispettivamente:
a) (la signora al sequestro autorizzato dalla dott.Ajello (RG 5261/24) e b) al DI CP_1
emesso dal GdP n.1289/24 (RG2403/2024),
c) (il sig agli atti dell'opposizione con domanda riconvenzionale proposta Pt_1
davanti al GdP atteso che per i temi ivi dedotti egli si è già costituito nel giudizio iscritto al N.
RG 2972/2025 pendente davanti a questo Tribunale (giudice designato Carlesso) a seguito della riassunzione effettuata da con atto di citazione depositato il 3 luglio 2025 Controparte_1
dopo che il Tribunale di Pordenone si è dichiarato incompetente;
a tale fine la signora si CP_1
è impegnata a non costituirsi nel giudizio di opposizione davanti al GdP così da permettere che pagina 7 di 8 il deposito della rinuncia agli atti da parte del solo Opponente possa determinare Pt_1
l'estinzione di quel giudizio con revoca del DI opposto.
Gli accordi raggiunti in questa sede hanno implicato anche la integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti per tutti i procedimenti oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.314/2020 pubblicata il 7 luglio 2020 limitatamente alla clausola sub 3 (mantenimento dei figli) nel senso concordato dalle Parti riportato in epigrafe, riassunto nella motivazione e da aversi qui integralmente trascritto e, consistente, con riferimento alla modifica della clausola sub 3) nell'obbligo per il padre di continuare a contribuire al mantenimento della sola figlia per l'importo di euro Pt_2
250,00 mensili con versamento diretto sul c/c di a partire da ottobre 2025, e a Pt_2
contribuire alle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, incluse quelle universitarie.
Trieste, 28 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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