Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 18/02/2026, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2026, proposto da
ED SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di revoca del nulla osta oggetto di gravame prot. al n. RM5608280677B202019/11/2025 ed emesso dalla Prefettura di Roma in data 19 novembre 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. EL NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la revoca del nulla osta al lavoro subordinato impugnata è dipesa da plurimi motivi in ragione della carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente (mancanza dell’asseverazione e, comunque, carenza del requisito economico non sufficiente a sopportare l’assunzione di 13 lavoratori richiesti, nonché del requisito alloggiativo), non integrati a seguito dell’invio del preavviso di rigetto da parte dello SUI competente;
- che, in disparte il profilo del requisito economico, per quanto riguarda quello alloggiativo, pur essendo sufficiente la mera presentazione della richiesta di idoneità dell’immobile ex art. 35 dpr 394/1999, allo stato, risulta la sola comunicazione di cessione fabbricato (peraltro, di un immobile diverso da quello indicato nella richiesta di idoneità alloggiativa) mentre la predetta richiesta, sebbene visibile sul portale RIA dal 2024, non è stata ancora presentata formalmente né quindi valutata dall’amministrazione competente;
- che, dunque, anche nella presente sede processuale, non sono state colmate, previa loro allegazione, le carenze documentali che hanno portato all’adozione del provvedimento gravato, come sopra indicato, con particolare riferimento al requisito alloggiativo;
- che, sebbene la prova del requisito economico sia imputabile in via principale al datore di lavoro, ciò non vale con riferimento alla prova del requisito alloggiativo che avrebbe potuto (e dovuto) essere colmato dall’istante stesso;
- che il ricorso è, quindi, infondato nel merito e va, pertanto, respinto;
- che le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in euro 750,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NG, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia MO, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL NG |
IL SEGRETARIO