TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 513/2022
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 513/2022
promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Enrica Parte_1 C.F._1
Domenighini, e l'avv. Pamela Zanardini,
pec ecavvocati.i Email_1 Email_2
Ricorrente
contro
CP_1
Resistente Contumace
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 15.1.2025, alle ore 11.30 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, l'avv. Zanardini,
Per il convenuto, la nessuno è comparso.
****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza. Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo, il procuratore di parte ricorrente discute la causa, riportandosi agli atti.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che il procuratore rinuncia alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza, pubblicamente letta
Mantova, 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 2 di 8 UDIENZA DEL 15.1.2025 N. 513/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. , con gli avv.ti Enrica Parte_1 C.F._1
Domenighini e Pamela Zanardini,
pec
Email_3
Email_4
- RICORRENTE -
contro
8 CP_1
- CONVENUTO RESISTENTE-
CONTUMACE
Oggetto: retribuzione FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Pag. 3 di 8 1.1. Con ricorso depositato in data ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_1
CP Tribunale di Mantova la società per chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE A NEL MERITO: accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in atti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione ed emolumenti enucleati in premessa per l'effetto, condannare in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, con sede legale a Castiglione delle Stiviere (MN) Via Zanardelli n. 72, C.F. e
PIVA , a pagare alla ricorrente la somma lorda complessiva di €uro 5.122,69 di cui €uro P.IVA_1
1.823,62 per TFR maturato ed €uro 265,00 per differenza rimborso 730 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa, o secondo equità dal Giudice, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, condannare il datore di lavoro a corrispondere alla ricorrente la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia a titolo di retribuzioni arretrate e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con formale richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori”
1.2. La ricorrente espone di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della società
operante nel campo della consulenza marketing nel settore dell'energia CP_3 elettrica, e ciò con contratto di apprendistato professionalizzante part time, dal 01.06.2020 sino al 11.03.2022 (doc.
1 - ricorso).
1.3. Il rapporto di lavoro è cessato a far data dal 11.03.2022 per dimissioni volontarie (doc.
2 - ricorso).
1.4. La lavoratrice era assunta part time al 75% con mansioni di aiuto commessa, inquadrata al 7 livello del CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio (doc. 3 ricorso).
1.5. La signora durante il rapporto di lavoro con la convenuta, si occupava Pt_1 principalmente dei vari punti vendita, curando la gestione del backoffice, il caricamento dei contratti dei vari uffici e dei clienti, controllando le pratiche, l'operato dei colleghi, nonché il processo dei contratti e l'andamento degli stessi, e gestendo le email inviate dai dipendenti dei vari uffici e le varie problematiche insorte.
Pag. 4 di 8 1.6. Aggiunge che, nell'ultimo periodo, si occupava anche delle attivazioni di contatori di acqua e di telefonia, nonché di pratiche amministrative, come le fatturazioni.
1.7. Nel ricorso la ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di febbraio 2022 sino alle dimissioni nonché la mancata trasmissione dei cedolini paga dal mese di ottobre 2021 sino al mese di marzo 2022.
1.8. Si è così rivolta all' C.G.I.L. di Darfo B.T., per ricevere assistenza Controparte_4 in merito alle somme alla medesima dovute.
1.9. L'ufficio, tenuto conto del CCNL applicato e dei parametri contenuti nei cedolini paga in possesso della ricorrente, ha quindi provveduto al conteggio degli importi dovuti alla ricorrente, per una somma lorda di euro 5.122,69, di cui euro 1.823,62 per TFR maturato ed euro 265,00 per differenza rimborso 730, (doc.
6 -ricorso).
1.10. A nulla sono valse le diffide inviate a mezzo del proprio difensore.
*****
1.11. All'udienza di comparizione parti il giudice, verificata la regolarità della notifica e preso atto della mancata costituzione in giudizio della convenuta, ne dichiarava la contumacia.
1.12. Espletata l'istruttoria, consistente in sostanza nell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta al quale quest'ultimo ha omesso di comparire, il giudice fissava udienza per la discussione e decisione della causa.
1.13. All'udienza del 15.1.2025 parte ricorrente concludeva nei termini sopra trascritti.
*****
2. Ragioni della decisione
2.1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*****
2.2. Si deve ritenere accertato che la ricorrente avesse lavorato come dipendente della società convenuta così come individuata nel ricorso, per il periodo indicato nello stesso.
2.3. Ciò è dimostrato dai documenti prodotti dalla ricorrente: le buste paga, il contratto di lavoro, la C.U. 2022 e gli altri documenti versati in atti dalla stessa.
2.4. Parimenti provato deve ritenersi il credito retributivo azionato dalla lavoratrice, come specificato dalla stessa nel ricorso.
****
Pag. 5 di 8 2.5. Tale credito è stato determinato tenendo conto dei cedolini allegati, dei CCNL applicati, della Certificazione Unica, e riguarda le retribuzioni per il periodo febbraio – marzo 2022 (fino alle dimissioni), ed altri emolumenti (ferie e festività, ratei tredicesima e quattordicesima TRF e rimborso 730), specificati nel ricorso stesso.
2.6. Dimostrata dunque l'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo indicato, spetta al datore di lavoro, per i principi generali in tema di onere della prova, dare dimostrazione di aver adempiuto alle obbligazioni, sul medesimo incombenti, derivanti dallo svolgimento del suddetto rapporto di lavoro, senza che, al riguardo, possa assumere rilevanza la contumacia dello stesso.
2.7. Tale onere probatorio resta dunque a carico della società convenuta, e la circostanza che essa non si sia costituita in giudizio non può giovare alla stessa ai fini dell'adempimento di tale onere.
2.8. Nel caso di specie, inoltre, un ulteriore elemento che depone al fine di ritenere dimostrate sia la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società convenuta, per il periodo considerato, sia le pretese a titolo retributivo azionate in questo giudizio dalla ricorrente stessa, è rappresentato dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società datrice di lavoro per rendere l'interrogatorio formale sui capitoli del ricorso inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro e ai crediti retributivi maturati dalla lavoratrice.
2.4. Come noto ai sensi dell'art. 232 c.p.c. “in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art.
292, primo comma, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293 del 31/12/2009 (Rv. 611448 - 01).
2.5. Nel caso di specie, non emergono profili incompatibili con il ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, al quale il legale rappresentante della convenuta ha omesso senza motivo di comparire, alla luce della documentazione prodotta in atti, del tutto coerente con le deduzioni formulate dalla lavoratrice a sostegno dell'azione.
Pag. 6 di 8 *****
3. La quantificazione delle pretese azionate dalla Ricorrente
3.1. Riguardo al quantum delle pretese economiche azionate dalla lavoratrice, l'ammontare complessivo è stato dettagliatamente illustrato nel ricorso, attraverso il conteggio elaborato dalle associazioni sindacali, facendo riferimento ai contratti collettivi applicabili e alla documentazione contrattuale prodotta.
3.3. Tali conteggi appaiono precisi e coerenti con i valori riportati nella documentazione in atti, e pertanto la richiesta del ricorrente può ritenersi provata anche con riferimento al quantum.
*** * ***
3.4. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, si deve dunque ritenere accertato il diritto del ricorrente di ricevere dalla convenuta la somma lorda complessiva di € 5.122,69, per le causali e i titoli indicati nel ricorso, oltre agli accessori di legge.
*****
3.5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi come richiesto, non rilevando sotto tale profilo la mancata partecipazione al processo della medesima.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accoglie il ricorso,
conseguentemente condanna la società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma lorda complessiva di €
Pag. 7 di 8 5.122,69, per le causali e i titoli indicati nel ricorso, oltre a rivalutazione e interessi come da domanda;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.450,00, oltre spese generali e accessori come per legge da distrarsi a favore dei procuratori costituiti;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 513/2022
promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Enrica Parte_1 C.F._1
Domenighini, e l'avv. Pamela Zanardini,
pec ecavvocati.i Email_1 Email_2
Ricorrente
contro
CP_1
Resistente Contumace
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 15.1.2025, alle ore 11.30 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, l'avv. Zanardini,
Per il convenuto, la nessuno è comparso.
****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza. Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo, il procuratore di parte ricorrente discute la causa, riportandosi agli atti.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che il procuratore rinuncia alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza, pubblicamente letta
Mantova, 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 2 di 8 UDIENZA DEL 15.1.2025 N. 513/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. , con gli avv.ti Enrica Parte_1 C.F._1
Domenighini e Pamela Zanardini,
pec
Email_3
Email_4
- RICORRENTE -
contro
8 CP_1
- CONVENUTO RESISTENTE-
CONTUMACE
Oggetto: retribuzione FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Pag. 3 di 8 1.1. Con ricorso depositato in data ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_1
CP Tribunale di Mantova la società per chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE A NEL MERITO: accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in atti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione ed emolumenti enucleati in premessa per l'effetto, condannare in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, con sede legale a Castiglione delle Stiviere (MN) Via Zanardelli n. 72, C.F. e
PIVA , a pagare alla ricorrente la somma lorda complessiva di €uro 5.122,69 di cui €uro P.IVA_1
1.823,62 per TFR maturato ed €uro 265,00 per differenza rimborso 730 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa, o secondo equità dal Giudice, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, condannare il datore di lavoro a corrispondere alla ricorrente la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia a titolo di retribuzioni arretrate e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con formale richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori”
1.2. La ricorrente espone di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della società
operante nel campo della consulenza marketing nel settore dell'energia CP_3 elettrica, e ciò con contratto di apprendistato professionalizzante part time, dal 01.06.2020 sino al 11.03.2022 (doc.
1 - ricorso).
1.3. Il rapporto di lavoro è cessato a far data dal 11.03.2022 per dimissioni volontarie (doc.
2 - ricorso).
1.4. La lavoratrice era assunta part time al 75% con mansioni di aiuto commessa, inquadrata al 7 livello del CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio (doc. 3 ricorso).
1.5. La signora durante il rapporto di lavoro con la convenuta, si occupava Pt_1 principalmente dei vari punti vendita, curando la gestione del backoffice, il caricamento dei contratti dei vari uffici e dei clienti, controllando le pratiche, l'operato dei colleghi, nonché il processo dei contratti e l'andamento degli stessi, e gestendo le email inviate dai dipendenti dei vari uffici e le varie problematiche insorte.
Pag. 4 di 8 1.6. Aggiunge che, nell'ultimo periodo, si occupava anche delle attivazioni di contatori di acqua e di telefonia, nonché di pratiche amministrative, come le fatturazioni.
1.7. Nel ricorso la ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di febbraio 2022 sino alle dimissioni nonché la mancata trasmissione dei cedolini paga dal mese di ottobre 2021 sino al mese di marzo 2022.
1.8. Si è così rivolta all' C.G.I.L. di Darfo B.T., per ricevere assistenza Controparte_4 in merito alle somme alla medesima dovute.
1.9. L'ufficio, tenuto conto del CCNL applicato e dei parametri contenuti nei cedolini paga in possesso della ricorrente, ha quindi provveduto al conteggio degli importi dovuti alla ricorrente, per una somma lorda di euro 5.122,69, di cui euro 1.823,62 per TFR maturato ed euro 265,00 per differenza rimborso 730, (doc.
6 -ricorso).
1.10. A nulla sono valse le diffide inviate a mezzo del proprio difensore.
*****
1.11. All'udienza di comparizione parti il giudice, verificata la regolarità della notifica e preso atto della mancata costituzione in giudizio della convenuta, ne dichiarava la contumacia.
1.12. Espletata l'istruttoria, consistente in sostanza nell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta al quale quest'ultimo ha omesso di comparire, il giudice fissava udienza per la discussione e decisione della causa.
1.13. All'udienza del 15.1.2025 parte ricorrente concludeva nei termini sopra trascritti.
*****
2. Ragioni della decisione
2.1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*****
2.2. Si deve ritenere accertato che la ricorrente avesse lavorato come dipendente della società convenuta così come individuata nel ricorso, per il periodo indicato nello stesso.
2.3. Ciò è dimostrato dai documenti prodotti dalla ricorrente: le buste paga, il contratto di lavoro, la C.U. 2022 e gli altri documenti versati in atti dalla stessa.
2.4. Parimenti provato deve ritenersi il credito retributivo azionato dalla lavoratrice, come specificato dalla stessa nel ricorso.
****
Pag. 5 di 8 2.5. Tale credito è stato determinato tenendo conto dei cedolini allegati, dei CCNL applicati, della Certificazione Unica, e riguarda le retribuzioni per il periodo febbraio – marzo 2022 (fino alle dimissioni), ed altri emolumenti (ferie e festività, ratei tredicesima e quattordicesima TRF e rimborso 730), specificati nel ricorso stesso.
2.6. Dimostrata dunque l'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo indicato, spetta al datore di lavoro, per i principi generali in tema di onere della prova, dare dimostrazione di aver adempiuto alle obbligazioni, sul medesimo incombenti, derivanti dallo svolgimento del suddetto rapporto di lavoro, senza che, al riguardo, possa assumere rilevanza la contumacia dello stesso.
2.7. Tale onere probatorio resta dunque a carico della società convenuta, e la circostanza che essa non si sia costituita in giudizio non può giovare alla stessa ai fini dell'adempimento di tale onere.
2.8. Nel caso di specie, inoltre, un ulteriore elemento che depone al fine di ritenere dimostrate sia la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società convenuta, per il periodo considerato, sia le pretese a titolo retributivo azionate in questo giudizio dalla ricorrente stessa, è rappresentato dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società datrice di lavoro per rendere l'interrogatorio formale sui capitoli del ricorso inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro e ai crediti retributivi maturati dalla lavoratrice.
2.4. Come noto ai sensi dell'art. 232 c.p.c. “in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art.
292, primo comma, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293 del 31/12/2009 (Rv. 611448 - 01).
2.5. Nel caso di specie, non emergono profili incompatibili con il ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, al quale il legale rappresentante della convenuta ha omesso senza motivo di comparire, alla luce della documentazione prodotta in atti, del tutto coerente con le deduzioni formulate dalla lavoratrice a sostegno dell'azione.
Pag. 6 di 8 *****
3. La quantificazione delle pretese azionate dalla Ricorrente
3.1. Riguardo al quantum delle pretese economiche azionate dalla lavoratrice, l'ammontare complessivo è stato dettagliatamente illustrato nel ricorso, attraverso il conteggio elaborato dalle associazioni sindacali, facendo riferimento ai contratti collettivi applicabili e alla documentazione contrattuale prodotta.
3.3. Tali conteggi appaiono precisi e coerenti con i valori riportati nella documentazione in atti, e pertanto la richiesta del ricorrente può ritenersi provata anche con riferimento al quantum.
*** * ***
3.4. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, si deve dunque ritenere accertato il diritto del ricorrente di ricevere dalla convenuta la somma lorda complessiva di € 5.122,69, per le causali e i titoli indicati nel ricorso, oltre agli accessori di legge.
*****
3.5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi come richiesto, non rilevando sotto tale profilo la mancata partecipazione al processo della medesima.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accoglie il ricorso,
conseguentemente condanna la società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma lorda complessiva di €
Pag. 7 di 8 5.122,69, per le causali e i titoli indicati nel ricorso, oltre a rivalutazione e interessi come da domanda;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.450,00, oltre spese generali e accessori come per legge da distrarsi a favore dei procuratori costituiti;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 8 di 8