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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1428/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE AN, EL
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6077/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
2 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011770584000 INT. E SANZIONI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2022 0011913465000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2022 0021853549000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2022 0023991034000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008391374000 RITENUTE IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008391374000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0019003280000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M60323/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M60323/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M60323/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7630/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso , notificato il 24.9.24 , avverso intimazione di pagamento relativa a cinque cartella e un avviso di accertamento , notificati negli anni 2022 e 2023 , relativi a IR , RA , IV , imposte di registro e altro , per l'importo di Euro 294.474,62 , adducendo l'omessa notifica degli atti presupposti prodromici , decadenza e prescrizione .
Con sentenza in data 15.1.2025 , resa ex art. 47-ter D. Lgs. 546/92 in forma semplificata all'udienza di sospensiva , la Cgt di primo grado di Salerno ha rigettato il ricorso .
Propone appello la parte , deducendo che A.E.R. aveva prodotto i propri documenti senza rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza ; che , di conseguenza , non era provata la notificazione degli atti presupposti , per tardività della produzione;
che non era provata la rateizzazione di una cartella dedotta dall'Ufficio ; che sproporzionata era la condanna alle spese di giudizio e per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3^ c.p.c. in misura di Euro 5000 verso Agenzia delle Entrate che non aveva avanzato domanda .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva , pregiudizialmente , la Corte che la sentenza impugnata è stata resa all'udienza 15.1.2025 fissata per la sospensiva , come è consentito dall'art. 47-ter richiamato quando la causa è ritenuta matura per la decisione;
Agenzia Entrate Riscossione si è costituita il 3.1.2025 e ha prodotto i relativi documenti .
Al riguardo deve rilevarsi che il termine di venti giorni prima dell'udienza per la produzione di documenti è previsto con riferimento all'udienza di merito , ma non a quella di sospensiva , alla quale , ormai , il legislatore consente la definizione della controversia , ritenuta matura per la decisione , con sentenza , ritenendo implicitamente che la definizione sia consentita anche senza il rispetto dei termini per le produzioni stabiliti per l'udienza di merito , in forza anche della palmare evidenza della prova e dell'assetto della causa . In ogni caso , poi , il nuovo regime di preclusioni consente che la Corte ammetta in appello i documenti indispensabili;
in questo caso i documenti che , in sede di sospensiva , non fossero stati prodotti in termini ritenuti tempestivi .
Nel merito va rilevato che tutte le cartelle presupposte sono state notificate a mezzo p.e.c. ( con particolare riguardo alle cartelle più consistenti n….8391374000 e n….280000 ) , senza che si sia verificata prescrizione decennale o quinquennale , e per il presupposto accertamento 231/22 Agenzia delle Entrate ha provato che vi era stato ricorso con sentenza di rigetto e appello .
Avuto riguardo , peraltro , alle peculiarità delle tematiche oggetto del giudizio , può ridursi ad Euro 500,00 la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3^ c.p.c. , in tali sensi accogliendosi in parte il relativo motivo di ricorso .
P.Q.M.
Accoglie in parte l' appello e determina le spese del giudizio di primo grado in Euro 500,00, compensate le spese del presente grado.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE AN, EL
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6077/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
2 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011770584000 INT. E SANZIONI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2022 0011913465000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2022 0021853549000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2022 0023991034000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008391374000 RITENUTE IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008391374000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0019003280000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M60323/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M60323/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M60323/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7630/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso , notificato il 24.9.24 , avverso intimazione di pagamento relativa a cinque cartella e un avviso di accertamento , notificati negli anni 2022 e 2023 , relativi a IR , RA , IV , imposte di registro e altro , per l'importo di Euro 294.474,62 , adducendo l'omessa notifica degli atti presupposti prodromici , decadenza e prescrizione .
Con sentenza in data 15.1.2025 , resa ex art. 47-ter D. Lgs. 546/92 in forma semplificata all'udienza di sospensiva , la Cgt di primo grado di Salerno ha rigettato il ricorso .
Propone appello la parte , deducendo che A.E.R. aveva prodotto i propri documenti senza rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza ; che , di conseguenza , non era provata la notificazione degli atti presupposti , per tardività della produzione;
che non era provata la rateizzazione di una cartella dedotta dall'Ufficio ; che sproporzionata era la condanna alle spese di giudizio e per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3^ c.p.c. in misura di Euro 5000 verso Agenzia delle Entrate che non aveva avanzato domanda .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva , pregiudizialmente , la Corte che la sentenza impugnata è stata resa all'udienza 15.1.2025 fissata per la sospensiva , come è consentito dall'art. 47-ter richiamato quando la causa è ritenuta matura per la decisione;
Agenzia Entrate Riscossione si è costituita il 3.1.2025 e ha prodotto i relativi documenti .
Al riguardo deve rilevarsi che il termine di venti giorni prima dell'udienza per la produzione di documenti è previsto con riferimento all'udienza di merito , ma non a quella di sospensiva , alla quale , ormai , il legislatore consente la definizione della controversia , ritenuta matura per la decisione , con sentenza , ritenendo implicitamente che la definizione sia consentita anche senza il rispetto dei termini per le produzioni stabiliti per l'udienza di merito , in forza anche della palmare evidenza della prova e dell'assetto della causa . In ogni caso , poi , il nuovo regime di preclusioni consente che la Corte ammetta in appello i documenti indispensabili;
in questo caso i documenti che , in sede di sospensiva , non fossero stati prodotti in termini ritenuti tempestivi .
Nel merito va rilevato che tutte le cartelle presupposte sono state notificate a mezzo p.e.c. ( con particolare riguardo alle cartelle più consistenti n….8391374000 e n….280000 ) , senza che si sia verificata prescrizione decennale o quinquennale , e per il presupposto accertamento 231/22 Agenzia delle Entrate ha provato che vi era stato ricorso con sentenza di rigetto e appello .
Avuto riguardo , peraltro , alle peculiarità delle tematiche oggetto del giudizio , può ridursi ad Euro 500,00 la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3^ c.p.c. , in tali sensi accogliendosi in parte il relativo motivo di ricorso .
P.Q.M.
Accoglie in parte l' appello e determina le spese del giudizio di primo grado in Euro 500,00, compensate le spese del presente grado.