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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GAVA PAOLO, Presidente e Relatore PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice TAURO MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Via Dei Giardini Cattaneo 3 33170 Pordenone PN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI707T101780 2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AdE di Pordenone, a seguito di accertamento di maggiori utili conseguiti dalla società Ricorrente_1 Srl, accertamento impugnato avanti questa Corte, ha emesso nei confronti della medesima società altro accertamento relativo all'omessa effettuazione e versamento della ritenuta d'imposta dovuta (26%) sui tali maggiori utili in quanto distribuiti all'unico socio, costituito anch'esso da una società di capitali avente sede nel Principato di Monaco a sua volta costituita da un unico socio individuato nella
Nominativo_1persona della signora , e ciò in virtù della presunzione della distribuzione degli utili extra bilancio da parte delle società di capitali a ristretta base societaria come nel caso di specie in cui il socio è uno solo.
Anche avverso tale accertamento la società ha proposto ricorso nel quale ha sollevato i seguenti motivi: illegittimità dell'avviso per carenza assoluta del presupposto impositivo costituito dall'accertamento della distribuzione di utili a favore della società monegasca;
irrilevanza dell'eventuale conciliazione nel procedimento contenzioso riguardante l'accertamento di maggiori imposte dovute dalla odierna ricorrente a seguito degli utili extra bilancio individuati;
modifica dell'onere della prova della distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società a seguito della modifica dell'art.
7. comma 5-bis, D.Lgs. 546/92; mancanza di valida e sufficiente prova dell'avvenuta distribuzione dei maggiori utili ai soci.
L'Ufficio si è costituito resistendo al gravame e, dato atto dell'intervenuta conciliazione del precedente contenzioso (n. 69/2025) in data 11/09/2025, rideterminava di conseguenza l'importo della ritenuta d'imposta dovuta e della relativa sanzione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato atteso lo storico e non controverso indirizzo della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extra bilancio accertati in una società a ristretta base societaria e ciò a prescindere che i soci siano persone fisiche o società a loro volta a ristretta base societaria in quanto lo schermo di tali società, pur valido sotto il profilo della responsabilità civile, non potrebbe essere opposto in ambito tributario ove la sostanza deve prevalere sulla forma.
La ricorrente ha dimesso nei termini memoria illustrativa ove ribadisce la radicale illegittimità dell'avviso di accertamento in discussione che ha contestato la mancata esecuzione e versamento da parte sua della ritenuta
Nominativo_1d'imposta per gli utili extra bilancio distribuiti alla socia di secondo livello, in quanto non sarebbe mai stato accertato l'avvenuta distribuzione dei medesimi maggiori utili in capo alla società monegasca, che è l'unica socia della ricorrente, così operando un salto d'imposta in quanto la società intermedia non è stata fatta oggetto della pretesa tributaria nonostante abbia presuntivamente ricevuto i maggiori utili accertati e ciò varrebbe anche se questa è un ente collettivo di diritto estero in quanto si tratterebbe pur sempre di maggiori utili conseguiti in Italia e qui tassabili. Insiste, inoltre, anche negli altri motivi dedotti, e nelle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In esso si argomenta, sostanzialmente, che l'accertamento qui in discussione, non sarebbe giustificato data l'assenza assoluta del presupposto impositivo in quanto nulla viene accertato preliminarmente in capo alla società monegasca di cui la signora Nominativo_1 è unica socia. Questa società di diritto estero ma a tutti gli effetti operante in Italia ed alle cui norme tributarie deve uniformarsi doveva essere oggetto imprescindibile di un accertamento che dimostrasse la percezione da parte sua dei maggiori utili extrabilancio conseguiti dalla ricorrente e solo in seconda battuta poteva essere eseguito l'accertamento della distribuzione di tali utili extra bilancio a favore della persona fisica che unica socia della società monegasca. L'Ufficio invece avrebbe operato un salto d'imposta omettendo di accertare la posizione fiscale della società di diritto estero denominata Medio Credito scp.
Questa tesi, però, si scontra inesorabilmente con lo storico e mai mutato orientamento dei giudici di legittimità secondo i quali in campo tributario deve prevalere la sostanza anziché la forma cosicché la presenza intermedia di altra società, sia questa di persone o di capitali, a sua volta a ristretta base societaria, pur legittima civilisticamente, non può costituire valido schermo in sede tributaria a favore del proprio unico socio. Non si tratta, invero, di affermare che la società intermedia costituisca in questo caso una fattispecie di interposizione fittizia di persona, che è regolata specificamente dall'ordinamento tributario, bensì che, semplicemente, i maggiori utili extra bilancio accertati in capo alla ricorrente sono stati distribuiti all'unica socia persona fisica della società intermedia, a sua volta socia unica della ricorrente. La prova di ciò è rappresentata sempre dalla pacifica circostanza dell'esistenza di una ristretta base partecipativa e dall'assenza, per contro, di qualsiasi elemento da cui assumere che tali maggiori utili sono rimasti nella disponibilità della società o, comunque, non sono stati percepiti dal socio o, meglio ancora, non siano stati effettivamente conseguiti dalla società.
Nessun elemento probatorio è stato offerto al riguardo dalla ricorrente la quale ha altresì conciliato la lite tributaria relativa proprio all'accertamento dei maggiori utili al quale l'Ufficio ha poi rapportato la pretesa relativa alla mancata effettuazione della ritenuta che è oggetto del presente contenzioso.
A conforto di questa tesi per così dire “sostanzialistica” rispetto a quella “formalistica” sostenuta dalla ricorrente possono richiamarsi numerose pronunce depositate nel tempo dalla Corte di Cassazione, i cui assunti sono esposti in maniera esemplificativa dalla recente ordinanza n.15274 del 09/06/2025 cui questa
Corte si richiama e fa propri.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'avviso di accertamento impugnato. Pone a carico del soccombente le spese e competenze di lite che liquida, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi €
5.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Pordenone, 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GAVA PAOLO, Presidente e Relatore PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice TAURO MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Via Dei Giardini Cattaneo 3 33170 Pordenone PN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI707T101780 2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AdE di Pordenone, a seguito di accertamento di maggiori utili conseguiti dalla società Ricorrente_1 Srl, accertamento impugnato avanti questa Corte, ha emesso nei confronti della medesima società altro accertamento relativo all'omessa effettuazione e versamento della ritenuta d'imposta dovuta (26%) sui tali maggiori utili in quanto distribuiti all'unico socio, costituito anch'esso da una società di capitali avente sede nel Principato di Monaco a sua volta costituita da un unico socio individuato nella
Nominativo_1persona della signora , e ciò in virtù della presunzione della distribuzione degli utili extra bilancio da parte delle società di capitali a ristretta base societaria come nel caso di specie in cui il socio è uno solo.
Anche avverso tale accertamento la società ha proposto ricorso nel quale ha sollevato i seguenti motivi: illegittimità dell'avviso per carenza assoluta del presupposto impositivo costituito dall'accertamento della distribuzione di utili a favore della società monegasca;
irrilevanza dell'eventuale conciliazione nel procedimento contenzioso riguardante l'accertamento di maggiori imposte dovute dalla odierna ricorrente a seguito degli utili extra bilancio individuati;
modifica dell'onere della prova della distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società a seguito della modifica dell'art.
7. comma 5-bis, D.Lgs. 546/92; mancanza di valida e sufficiente prova dell'avvenuta distribuzione dei maggiori utili ai soci.
L'Ufficio si è costituito resistendo al gravame e, dato atto dell'intervenuta conciliazione del precedente contenzioso (n. 69/2025) in data 11/09/2025, rideterminava di conseguenza l'importo della ritenuta d'imposta dovuta e della relativa sanzione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato atteso lo storico e non controverso indirizzo della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extra bilancio accertati in una società a ristretta base societaria e ciò a prescindere che i soci siano persone fisiche o società a loro volta a ristretta base societaria in quanto lo schermo di tali società, pur valido sotto il profilo della responsabilità civile, non potrebbe essere opposto in ambito tributario ove la sostanza deve prevalere sulla forma.
La ricorrente ha dimesso nei termini memoria illustrativa ove ribadisce la radicale illegittimità dell'avviso di accertamento in discussione che ha contestato la mancata esecuzione e versamento da parte sua della ritenuta
Nominativo_1d'imposta per gli utili extra bilancio distribuiti alla socia di secondo livello, in quanto non sarebbe mai stato accertato l'avvenuta distribuzione dei medesimi maggiori utili in capo alla società monegasca, che è l'unica socia della ricorrente, così operando un salto d'imposta in quanto la società intermedia non è stata fatta oggetto della pretesa tributaria nonostante abbia presuntivamente ricevuto i maggiori utili accertati e ciò varrebbe anche se questa è un ente collettivo di diritto estero in quanto si tratterebbe pur sempre di maggiori utili conseguiti in Italia e qui tassabili. Insiste, inoltre, anche negli altri motivi dedotti, e nelle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In esso si argomenta, sostanzialmente, che l'accertamento qui in discussione, non sarebbe giustificato data l'assenza assoluta del presupposto impositivo in quanto nulla viene accertato preliminarmente in capo alla società monegasca di cui la signora Nominativo_1 è unica socia. Questa società di diritto estero ma a tutti gli effetti operante in Italia ed alle cui norme tributarie deve uniformarsi doveva essere oggetto imprescindibile di un accertamento che dimostrasse la percezione da parte sua dei maggiori utili extrabilancio conseguiti dalla ricorrente e solo in seconda battuta poteva essere eseguito l'accertamento della distribuzione di tali utili extra bilancio a favore della persona fisica che unica socia della società monegasca. L'Ufficio invece avrebbe operato un salto d'imposta omettendo di accertare la posizione fiscale della società di diritto estero denominata Medio Credito scp.
Questa tesi, però, si scontra inesorabilmente con lo storico e mai mutato orientamento dei giudici di legittimità secondo i quali in campo tributario deve prevalere la sostanza anziché la forma cosicché la presenza intermedia di altra società, sia questa di persone o di capitali, a sua volta a ristretta base societaria, pur legittima civilisticamente, non può costituire valido schermo in sede tributaria a favore del proprio unico socio. Non si tratta, invero, di affermare che la società intermedia costituisca in questo caso una fattispecie di interposizione fittizia di persona, che è regolata specificamente dall'ordinamento tributario, bensì che, semplicemente, i maggiori utili extra bilancio accertati in capo alla ricorrente sono stati distribuiti all'unica socia persona fisica della società intermedia, a sua volta socia unica della ricorrente. La prova di ciò è rappresentata sempre dalla pacifica circostanza dell'esistenza di una ristretta base partecipativa e dall'assenza, per contro, di qualsiasi elemento da cui assumere che tali maggiori utili sono rimasti nella disponibilità della società o, comunque, non sono stati percepiti dal socio o, meglio ancora, non siano stati effettivamente conseguiti dalla società.
Nessun elemento probatorio è stato offerto al riguardo dalla ricorrente la quale ha altresì conciliato la lite tributaria relativa proprio all'accertamento dei maggiori utili al quale l'Ufficio ha poi rapportato la pretesa relativa alla mancata effettuazione della ritenuta che è oggetto del presente contenzioso.
A conforto di questa tesi per così dire “sostanzialistica” rispetto a quella “formalistica” sostenuta dalla ricorrente possono richiamarsi numerose pronunce depositate nel tempo dalla Corte di Cassazione, i cui assunti sono esposti in maniera esemplificativa dalla recente ordinanza n.15274 del 09/06/2025 cui questa
Corte si richiama e fa propri.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'avviso di accertamento impugnato. Pone a carico del soccombente le spese e competenze di lite che liquida, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi €
5.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Pordenone, 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore