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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10864/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10864/2024 R.G.
TRA
n. a QUALIANO (NA) il 07/01/1959 rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti ZAMBARDINO PIER PAOLO E IERVOLINO FLORIDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FALSO CP_1
FRANCESCO e DI FEO AGOSTINO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 09/09/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, l'istante chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica per non aver valutato adeguatamente tutte le infermità sofferte nonché nell'aggravamento della patologia psichiatrica.
A seguito delle contestazioni prospettate in questo giudizio, il Tribunale adito ha ritenuto di chiamare a chiarimenti il C.T.U. già nominato nella fase di ATP.
Ebbene, nel caso in esame, il CTU, dott. ha considerato la perizianda affetta da “Cardiopatia Per_1 ipertensiva in soggetto con fibrillazione atriale parossistica e sindrome metabolica;
obesità di grado moderato in soggetto affetto da artrosi polidistrettuale con particolare localizzazione al rachide e alle grandi articolazioni degli arti inferiori;
asma bronchiale;
ipotiroidismo in buon compenso farmacologico sostitutivo” ma ha confermato l'insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta.
Inoltre, in sede di chiarimenti, il consulente ha valutato la documentazione medica successiva e, con riguardo alle doglianze formulata dall'istante, ha evidenziato quanto segue: “Analizzata la nuova documentazione sanitaria prodotta, relativamente alla patologia psichiatrica, si fa notare come un certificato simile a quello oggetto di chiarimenti, redatto nel Novembre 2022 (riportante la diagnosi di disturbo depressivo con crisi di panico ricorrenti), era già stato preso in considerazione dallo scrivente, come evincibile nella sezione relativa alla documentazione sanitaria riportata nella stesura
2 della relazione definitiva depositata in Atti. Il suddetto certificato, tuttavia, veniva da me reputato come di scarso valore medico-legale e quindi la patologia psichiatrica diagnosticata non presa in considerazione a causa di alcuni elementi evidenziati e descritti di seguito. In particolare, i sanitari del DS 37/39/40 dell' 1) non specificavano la gravità della patologia Parte_2 diagnosticata;
2) prescrivevano una terapia generica “antidepressivo e benzodiazepine” senza indicare il tipo di farmaco prescritto né tantomeno la posologia e la frequenza di somministrazione dello stesso;
3) non ponevano indicazione ad effettuare cicli di psicoterapia (arma imprescindibile nel trattamento e nella cura della sindrome depressiva e delle crisi/attacchi di panico); 4) non programmavano successive visite psichiatriche al fine di valutare l'evoluzione della patologia e la risposta alla terapia prescritta (mancano infatti sia successive visite di controllo che una storia e/o un diario clinico della patologia in esame). Ancora, nel corso della visita da me condotta, a specifica domanda circa le patologie sofferte e i farmaci assunti, la sig.ra ometteva quella Parte_1 psichiatrica e l'assunzione della terapia farmacologica prescritta per la cura della stessa.
Supportano l'ipotesi della mancata assunzione di farmaci per la cura della patologia psichiatrica in esame anche i numerosi certificati medici depositati in Atti [es. visita cardiologica del 01.02.2023, referto di PS n. 150058/24007722 del 13.03.2024 e visita cardiologica del 06.05.2024] in cui non sono mai elencati, nella sezione relativa alla terapia domiciliare assunta, farmaci utili alla cura dei disturbi depressivi e delle crisi/attacchi di panico (benzodiazepine e antidepressivi). Le stesse criticità appena descritte, si sono riscontrate anche nel certificato redatto dagli stessi sanitari nel corso della visita psichiatrica del 15.05.2024, oggetto di chiarimenti;
per cui, ancora una volta, tale certificato verrà considerato come di scarso valore medico-legale e le patologie psichiatriche diagnosticate escluse dalla valutazione conclusiva. In definitiva, alla luce del quadro clinico emerso nel corso della visita effettuata, delle evidenze anamnestiche e dello studio della documentazione sanitaria in Atti, si conferma quanto precedentemente espresso nella relazione definitiva, ovvero che, la sig.ra Parte_1
presenta, sin dal 10.05.2024, una riduzione della capacità lavorativa pari al sessantotto
[...] per cento (68%) non idonea al riconoscimento della prestazione economica richiesta (assegno di invalidità civile).”
Inoltre, sia nella fase sommaria che nel corso del presente giudizio, il CTU, ha esaminato in modo esaustivo tutte le patologie lamentate in ricorso indicando per ciascuna di esse l'incidenza invalidante, il codice ad esse attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del
05/02/1992 e ha concluso confermando le risultanze peritali già espresse nel giudizio di ATP.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
3 Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione invocata.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
4 1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15387/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali
Si comunichi.
Aversa, 12/03/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10864/2024 R.G.
TRA
n. a QUALIANO (NA) il 07/01/1959 rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti ZAMBARDINO PIER PAOLO E IERVOLINO FLORIDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FALSO CP_1
FRANCESCO e DI FEO AGOSTINO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 09/09/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, l'istante chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica per non aver valutato adeguatamente tutte le infermità sofferte nonché nell'aggravamento della patologia psichiatrica.
A seguito delle contestazioni prospettate in questo giudizio, il Tribunale adito ha ritenuto di chiamare a chiarimenti il C.T.U. già nominato nella fase di ATP.
Ebbene, nel caso in esame, il CTU, dott. ha considerato la perizianda affetta da “Cardiopatia Per_1 ipertensiva in soggetto con fibrillazione atriale parossistica e sindrome metabolica;
obesità di grado moderato in soggetto affetto da artrosi polidistrettuale con particolare localizzazione al rachide e alle grandi articolazioni degli arti inferiori;
asma bronchiale;
ipotiroidismo in buon compenso farmacologico sostitutivo” ma ha confermato l'insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta.
Inoltre, in sede di chiarimenti, il consulente ha valutato la documentazione medica successiva e, con riguardo alle doglianze formulata dall'istante, ha evidenziato quanto segue: “Analizzata la nuova documentazione sanitaria prodotta, relativamente alla patologia psichiatrica, si fa notare come un certificato simile a quello oggetto di chiarimenti, redatto nel Novembre 2022 (riportante la diagnosi di disturbo depressivo con crisi di panico ricorrenti), era già stato preso in considerazione dallo scrivente, come evincibile nella sezione relativa alla documentazione sanitaria riportata nella stesura
2 della relazione definitiva depositata in Atti. Il suddetto certificato, tuttavia, veniva da me reputato come di scarso valore medico-legale e quindi la patologia psichiatrica diagnosticata non presa in considerazione a causa di alcuni elementi evidenziati e descritti di seguito. In particolare, i sanitari del DS 37/39/40 dell' 1) non specificavano la gravità della patologia Parte_2 diagnosticata;
2) prescrivevano una terapia generica “antidepressivo e benzodiazepine” senza indicare il tipo di farmaco prescritto né tantomeno la posologia e la frequenza di somministrazione dello stesso;
3) non ponevano indicazione ad effettuare cicli di psicoterapia (arma imprescindibile nel trattamento e nella cura della sindrome depressiva e delle crisi/attacchi di panico); 4) non programmavano successive visite psichiatriche al fine di valutare l'evoluzione della patologia e la risposta alla terapia prescritta (mancano infatti sia successive visite di controllo che una storia e/o un diario clinico della patologia in esame). Ancora, nel corso della visita da me condotta, a specifica domanda circa le patologie sofferte e i farmaci assunti, la sig.ra ometteva quella Parte_1 psichiatrica e l'assunzione della terapia farmacologica prescritta per la cura della stessa.
Supportano l'ipotesi della mancata assunzione di farmaci per la cura della patologia psichiatrica in esame anche i numerosi certificati medici depositati in Atti [es. visita cardiologica del 01.02.2023, referto di PS n. 150058/24007722 del 13.03.2024 e visita cardiologica del 06.05.2024] in cui non sono mai elencati, nella sezione relativa alla terapia domiciliare assunta, farmaci utili alla cura dei disturbi depressivi e delle crisi/attacchi di panico (benzodiazepine e antidepressivi). Le stesse criticità appena descritte, si sono riscontrate anche nel certificato redatto dagli stessi sanitari nel corso della visita psichiatrica del 15.05.2024, oggetto di chiarimenti;
per cui, ancora una volta, tale certificato verrà considerato come di scarso valore medico-legale e le patologie psichiatriche diagnosticate escluse dalla valutazione conclusiva. In definitiva, alla luce del quadro clinico emerso nel corso della visita effettuata, delle evidenze anamnestiche e dello studio della documentazione sanitaria in Atti, si conferma quanto precedentemente espresso nella relazione definitiva, ovvero che, la sig.ra Parte_1
presenta, sin dal 10.05.2024, una riduzione della capacità lavorativa pari al sessantotto
[...] per cento (68%) non idonea al riconoscimento della prestazione economica richiesta (assegno di invalidità civile).”
Inoltre, sia nella fase sommaria che nel corso del presente giudizio, il CTU, ha esaminato in modo esaustivo tutte le patologie lamentate in ricorso indicando per ciascuna di esse l'incidenza invalidante, il codice ad esse attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del
05/02/1992 e ha concluso confermando le risultanze peritali già espresse nel giudizio di ATP.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
3 Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione invocata.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
4 1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15387/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali
Si comunichi.
Aversa, 12/03/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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