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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/11/2024, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 527/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2023 promossa da:
, , assistito e difeso dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
LUCILLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. MAGNONI C.F._2 C.F._3
FRANCESCO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: CONCLUSIONI:
- dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito alla Parte_1 CP_1 sig. ex art. 151 II° comma c.c. CP_1
- revocare l'affidamento condiviso e affidare in via super esclusiva i figli minori e Per_1 al padre sig. con residenza anagrafica e collocazione degli Per_2 Parte_1 stessi presso il medesimo in San Benedetto Po via papa Giovanni III, 17 disponendo che tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vengano assunte autonomamente dal padre, con facoltà per la madre di vedere i figli, previe intese con il sig. solo in Italia presso la residenza paterna alla Parte_1 presenza del padre o di un familiare e con divieto di allontanarsi;
- confermare e disporre il divieto di espatrio dei figli minori nata a [...]_3
Coriano MN il 25.09.2023 e di nato a [...] il [...] Persona_4 con la madre delegando la Questura di Mantova per le comunicazioni alla CP_1 Polizia di frontiera di porti, aeroporti e confini di Stato per l'inserimento nelle liste di frontiera del divieto di espatrio dei minori suddetti con la madre sig. CP_1
- confermare e disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in San Benedetto Po via Giovanni XXIII,17 al sig. che continuerà ad abitarla con i figli e Parte_1 Per_1
Per_2
- revocare l'obbligo a carico di di corrispondere alla sig. la Parte_1 CP_1 somma mensile di euro 150,00 a titolo di concorso nel mantenimento;
- condannare la sig. a concorrere al mantenimento dei figli versando CP_1 mensilmente, entro il giorno 5, al sig. la somma di euro 200,00 da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat forniti dalla CCIAA di Mantova oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole senza necessità di accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte di esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per intero: A) spese mediche per visite mediche, esami, trattamenti e cure anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica-occhiali da vista, lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico) debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (quindi non interamente coperte da SSN), sempre su prescrizione medica le spese per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato, le spese sempre su prescrizione medica per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella prescrizione B) spese scolastiche tasse di iscrizione comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dalla scuola, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e dopo la maturità a università pubblica (ove il figlio voglia proseguire negli studi), spese per acquisto di libri scolastici e universitari, corredo scolastico di inizio anno, spese per la partecipazione a gite scolastiche senza pernottamenti organizzate dalla scuola, spese di trasporto da e per le sedi scolastiche (anche universitarie) con mezzi pubblici, spese per tempo prolungato pre-scuola post-scuola (se richiesto dall'istituto o per esigenze lavorative dei genitori e non vi siano alternative) spese per centri ricreativi e gruppi estivi
pagina 2 di 10 (in caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori), spese per babysitter se necessarie per impegni lavorativi o in caso di malattia della prole o dei genitori in mancanza di alternative, spese per l'acquisto di strumenti informatici (tablet PC portatile) se necessari allo svolgimento dell'attività didattica o se connessi al programma di studio differenziato o personalizzato predisposto dell'istituto scolastico nel limite massimo di euro 500,00, spese per la retta d'asilo nido (in caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori)della scuola materna nei limiti dell'importo stabilito dalle fasce di reddito delle tabelle di asili nido e scuole materne comunali C) spese per lezioni di scuola guida 8pratica teoria tasse e iscrizione agli esami) oltre le spese straordinarie che in caso di affidamento super esclusivo non necessitano di accordo tra i genitori quali le spese per tempo prolungato, centri ricreativi e gruppi estivi se uno dei genitori non lavora, per cure dentistiche odontoiatriche oculistiche erogate in ambito privato non indifferibili e urgenti, cure fisioterapiche e termali, farmaci non convenzionali, tasse scolastiche e universitarie per istituti e università privati corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni provate, alloggi in sedi universitarie, acquisto di strumenti informatici fuori da quelli indicati nella lettera B), spese per acquisto di telefoni cellulari, spese per il motorino o l'autovettura, per viaggi e vacanze, corsi di studio all'estero, attività sportive e ricreative. Per tali spese il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore la richiesta scritta di adesione con indicazione specifica della tipologia di spese e l'esatto ammontare;
l'altro genitore potrà motivare il proprio dissenso scritto entro 20 giorni dalla ricezione della proposta, nel qual caso la spesa resterà a carico del genitore che l'aveva proposta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata.
- confermare e disporre che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito interamente dal sig. Parte_2
- Spese rifuse”
Per parte resistente: “Dichiarare la separazione dei coniugi Stabilire un congruo assegno di mantenimento per la sig.ra CP_1
stabilire un assegno di mantenimento a favore dei due figli minori;
assegnare la casa coniugale (per metà della sig.ra all'odierna istante;
CP_1
disporre l'affido congiunto dei figli minori”
Per il P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposata in India il 14.03.2010, unione dalla quale nascevano in data
25.09.2013 la figlia e in data 16.2.2017 il figlio Per_1 Per_2
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto inoltre l'addebito della separazione alla moglie e formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
pagina 3 di 10 2. La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti (disponendo l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso il padre e regolamentazione delle visite materne;
il divieto di espatrio dei minori;
l'assegnazione della casa coniugale al padre;
l'onere del ricorrente di versare un mantenimento per la coniuge di Euro 150,00; l'attribuzione integrale dell'assegno unico al ricorrente ed il riparto al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i minori) ed ha nominato la Giudice istruttrice.
4. Conclusa l'attività istruttoria, parte ricorrente ha precisato le conclusioni indicate in epigrafe, mentre parte resistente non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi ritenere che abbia inteso concludere come da comparsa di costituzione.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale dei coniugi
6. Preliminarmente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano, sia in merito alla domanda separazione, ai sensi dell'art. 3 l. 218/95 ed ai sensi dei concorrenti criteri di cui all'art. 3 del Reg. n. 2019/1111 (essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi ed uno di essi – il ricorrente - risiedendovi ancora), che in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 7 Reg. n. 2019/1111 (essendo in Italia la residenza abituale dei figli minori).
Parimenti sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in merito alle domande relative ai rapporti economici tra i coniugi ai sensi dell'art. 1 Reg. CE n. 4/2009, che contempla tra i criteri concorrenti per l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in materia di obblighi alimentari derivanti da rapporti di famiglia, la residenza abituale del creditore che, nel caso de quo, è sita in Italia.
7. Deve parimenti affermarsi l'applicabilità della legge italiana in merito alla separazione personale tra le parti, in ossequio al Regolamento n. 1259/2010, c.d. Reg. Roma III.
L'art. 8 della suddetta norma prevede infatti come criterio sussidiario per l'individuazione della legge applicabile ai giudizi di separazione con elementi di internazionalità quello dello Stato “dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lett. c) (applicabile in quanto, nel caso di specie, la convivenza risulta essersi conclusa meno di un anno prima rispetto al deposito della domanda) ove non sia applicabile il primo criterio di collegamento, che consente l'applicazione della legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lett. a).
pagina 4 di 10 8. La legge italiana è parimenti applicabile in merito alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori ed i figli, in forza dell'art. 36 bis l. 218/1995, da intendersi quale norma di applicazione necessaria, così come in merito ai rapporti economici tra le parti, in forza dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 2007 (che stabilisce che “la legge applicata al divorzio [nel caso di specie quella italiana, NDR] regge le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati” e che detta previsione si applica pure “nei casi di separazione, nullità o annullamento del matrimonio”)
9. Va ancora premesso che il ricorrente ha prodotto copia del certificato originale di matrimonio formato in India, tradotto in lingua italiana, legalizzato, apostillato e con attestazione di conformità, da cui risulta che in data 14.03.2010 è stato celebrato in India matrimonio fra le parti.
La documentazione sopra indicata attesta che le parti hanno contratto valido matrimonio nello stato di origine, secondo la legge dello stesso, matrimonio che è pertanto valido anche per lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 218/95, pur non essendo stato trascritto nei registri italiani dello stato civile, non avendo la trascrizione, come noto, natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.
10. Tutto ciò premesso, le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
11. Sulla domanda di addebito della separazione alla moglie
12. La domanda di addebito formulata dal ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
13. Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può, tuttavia, fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
14. Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono della casa coniugale.
Detto contegno, salvo che l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare.
pagina 5 di 10 15. Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto ricorso per separazione in data
21.02.2023 allegando che il 9.02.2023 la moglie aveva abbandonato la casa familiare, scrivendo al marito solamente che avrebbe lasciato l'auto davanti alla stazione di Poggio Rusco, senza fornire ulteriori informazioni, e che il marito ha scoperto solo dopo averla cercata tra parenti ed amici che la stessa si era trasferita in Inghilterra, senza lasciare neppure un recapito a marito e figli, tanto da indurre il ricorrente a sporgere denuncia.
16. Parte ricorrente ha provato tale circostanza, oltre al fatto che la resistente intratteneva finanche in Inghilterra una relazione extraconiugale, producendo copia della denuncia querela sporta il 20.02.2023 (doc. 8 allegato al ricorso) e indicando quali testi
[...]
zio della resistente, e sorella del ricorrente. Per_5 Tes_1
Entrambi i testi hanno confermato che all'inizio di febbraio 2023 la resistente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi in Inghilterra – tornando il 28.03.2023, per un breve periodo, in Italia per poi nuovamente allontanarsi definitivamente intorno alla fine di maggio 2023 – senza avvertire la famiglia delle sue intenzioni, avvertendo il marito con un messaggio e lasciando i figli minorenni a casa col padre (cfr. verbale udienza 8.05.2024).
Il teste in particolare, ha confermato che la stessa ha, peraltro, intrapreso Persona_5 all'estero una relazione con un altro uomo.
17. D'altro canto, parte resistente si è difesa affermando di aver cercato di mettersi in contatto con i figli dopo il suo primo allontanamento, di essersi allontanata per cercare lavoro e di aver subito violenze economiche dal marito nel corso della convivenza.
A differenza delle allegazioni attoree, tuttavia, tali circostanze sono rimaste totalmente sguarnite di prova, dal momento che parte resistente non ha chiesto di essere ammessa a provarle e non ha svolto, in concreto, alcuna attività difensiva ulteriore durante tutto il resto del procedimento successivo all'udienza presidenziale.
18. In assenza di qualsivoglia prova contraria, può dunque dirsi provato che la causa della crisi sia stata causata proprio dall'ingiustificato abbandono della casa familiare da parte della resistente, peraltro per coltivare all'estero una relazione extraconiugale con un altro uomo, considerata anche la corrispondenza temporale tra il momento del primo allontanamento della resistente (avvenuto all'inizio del febbraio 2023) e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento per separazione da parte del ricorrente
(21.02.2023).
19. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori
20. In merito all'affidamento dei minori, il Collegio ritiene suscettibile di accoglimento la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli minori al padre.
21. Occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
pagina 6 di 10 Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
22. Nel caso di specie, è emerso nel corso del giudizio che, dopo un primo allontanamento protrattosi per quasi due mesi, tornata in Italia per circa un mese e pur avendo ottenuto in via provvisoria l'affidamento condiviso dei figli, la resistente è nuovamente partita per l'Inghilterra, senza fornire recapiti e così mostrandosi del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, dei figli minori e cessando pressoché ogni contatto con loro.
Tali circostanze, allegate dal ricorrente, sono state puntualmente confermate dai testi già citati e non sono state smentite, né contestate dalla resistente che di fatto abbandonato, dopo l'emissione dell'ordinanza presidenziale, qualsiasi difesa.
Tali condotte denotano evidentemente una disaffezione ed indifferenza che il Tribunale deve valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
23. Conseguentemente, deve ritenersi che l'affidamento che meglio risponde all'interesse della prole sia quello esclusivo al padre - il quale già assiste i minori quotidianamente e in via esclusiva, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità - attribuendo allo stesso la facoltà di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse per la vita dei figli, tra cui quelle relative alla salute, all'istruzione, alla residenza dei minori e al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
24. Al contempo, deve confermarsi il collocamento dei minori presso il padre, dove gli stessi stabilmente risiedono da sempre, senza che siano emerse ragioni di potenziale pregiudizio.
25. Di conseguenza, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
26. Quanto al diritto di visita, il Collegio, preso atto dell'attuale disinteresse della madre nel voler conservare un rapporto continuativo con i figli, ritiene opportuno prevedere la facoltà per la madre di vedere i figli, previe intese con il padre, esclusivamente in Italia e nei pressi della residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di fiducia dello stesso.
27. Deve infine confermarsi il divieto di espatrio dei minori, se non con il consenso del ricorrente.
28. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori
29. Va premesso che l'art. 316 bis c.c. prevede che i genitori siano tenuti al mantenimento dei figli in proporzione alle relative sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Il Collegio osserva come non appaia idoneo ad escludere tale obbligo l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non collocatario, tanto più se - come nel caso di specie - a fronte del collocamento dei minori presso uno dei genitori e della totale assenza di pagina 7 di 10 contributo dell'altro genitore al mantenimento diretto dei figli, stante la totale sospensione dei rapporti, il genitore non collocatario sia giovane d'età e del tutto integro nella sua capacità lavorativa e reddituale.
30. Così, a ben vedere, è nel caso di specie, posto che la resistente non provvede al mantenimento diretto dei figli e ha allegato di essersi allontanata dalla famiglia proprio per reperire un lavoro, è giovane d'età e ha una piena ed integra capacità lavorativa, mai contestata nel corso del presente procedimento.
31. Ciò posto, appare più che equa la domanda del ricorrente volta a prevedere che controparte contribuisca al mantenimento ordinario dei figli con la somma complessiva di
Euro 200,00 (pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione, da considerarsi quale contributo minimo a far fronte alle seppur basilari esigenze di mantenimento dei minori, da corrispondersi a far data dalla proposizione del ricorso (ossia dal mese di febbraio 2023), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
32. Appare infine necessario confermare l'attribuzione integrale dell'assegno unico al ricorrente, unico genitore ad esercitare in concreto la responsabilità genitoriale sui minori.
33. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
34. Venendo infine alla domanda di mantenimento formulata per sé dalla resistente in via riconvenzionale, si osserva quanto segue.
35. Elementi costitutivi del diritto del coniuge debole a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
infine, la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
36. Orbene, nel caso di specie è evidente come la domanda di mantenimento della moglie non sia accoglibile, stante la mancanza del primo dei predetti presupposti, essendo stata accertata l'addebitabilità della separazione alla stessa.
37. Al rigetto della domanda riconvenzionale consegue la revoca ab origine dell'assegno, già previsto, in via provvisoria, in sede di ordinanza presidenziale.
38. Sulle spese
39. Considerate, da un lato, la natura del procedimento e degli interessi giuridici coinvolti,
e, dall'altro, la soccombenza pressoché integrale della resistente in merito alle domande svolte, il Collegio ritiene congruo compensare le spese di lite per il 1/2, condannando parte resistente a rifondere al ricorrente il restante 1/2 delle stesse.
40. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle richieste del ricorrente, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque valori inferiori ai medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva (come richiesto pagina 8 di 10 in nota spese), valori pari ai medi per la fase istruttoria e i valori minimi previsti per la fase decisionale (avendo parte ricorrente depositato la sola comparsa conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in India il giorno 14/03/2010;
2) dichiara la separazione addebitabile alla moglie;
CP_1
3) dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva al padre Per_1 Per_2 [...]
, il quale potrà assumere autonomamente e anche senza il consenso Parte_1 dell'altra genitrice tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggior interesse per i minori, quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio ed al rinnovo di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio;
4) conferma il collocamento dei minori presso il padre;
5) dispone che la madre possa vedere i figli, previ accordi padre, esclusivamente in Italia e nei pressi la residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di sua fiducia;
6) conferma il divieto di espatrio dei figli minori - nata a [...] Persona_3 il 25.09.2023 - e di - nato a [...] il [...] – in assenza Persona_4 dell'espresso consenso del padre;
7) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in San Benedetto Po via Giovanni
XXIII,17 al ricorrente che continuerà ad abitarla con i figli;
Parte_1
8) dispone che la resistente contribuisca al mantenimento ordinario dei figli CP_1 versando mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, al ricorrente
[...]
la somma di euro 200,00 (pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio) da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a far data dal mese di febbraio 2023, oltre a contribuire al 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale di Mantova datato 28.05.2024;
9) dispone che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito interamente dal padre;
Parte_1
10) rigetta la domanda riconvenzionale di mantenimento formulata dalla resistente e, per effetto, revoca l'obbligo a carico di di corrispondere alla moglie Parte_1 la somma mensile di euro 150,00 prevista in via provvisoria a titolo di CP_1 concorso nel suo mantenimento;
11) compensa le spese di lite per 1/2 tra le parti e condanna parte resistente a rifondere al ricorrente il restante 1/2 delle predette somme, pari ad Euro 62,00 per spese ed Euro
2.515,50 per compensi (già pari a 50% delle somme liquidabili), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. pagina 9 di 10 Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto
Po (MN) per gli adempimenti e le iscrizioni di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 07/11/2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2023 promossa da:
, , assistito e difeso dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
LUCILLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. MAGNONI C.F._2 C.F._3
FRANCESCO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: CONCLUSIONI:
- dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito alla Parte_1 CP_1 sig. ex art. 151 II° comma c.c. CP_1
- revocare l'affidamento condiviso e affidare in via super esclusiva i figli minori e Per_1 al padre sig. con residenza anagrafica e collocazione degli Per_2 Parte_1 stessi presso il medesimo in San Benedetto Po via papa Giovanni III, 17 disponendo che tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vengano assunte autonomamente dal padre, con facoltà per la madre di vedere i figli, previe intese con il sig. solo in Italia presso la residenza paterna alla Parte_1 presenza del padre o di un familiare e con divieto di allontanarsi;
- confermare e disporre il divieto di espatrio dei figli minori nata a [...]_3
Coriano MN il 25.09.2023 e di nato a [...] il [...] Persona_4 con la madre delegando la Questura di Mantova per le comunicazioni alla CP_1 Polizia di frontiera di porti, aeroporti e confini di Stato per l'inserimento nelle liste di frontiera del divieto di espatrio dei minori suddetti con la madre sig. CP_1
- confermare e disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in San Benedetto Po via Giovanni XXIII,17 al sig. che continuerà ad abitarla con i figli e Parte_1 Per_1
Per_2
- revocare l'obbligo a carico di di corrispondere alla sig. la Parte_1 CP_1 somma mensile di euro 150,00 a titolo di concorso nel mantenimento;
- condannare la sig. a concorrere al mantenimento dei figli versando CP_1 mensilmente, entro il giorno 5, al sig. la somma di euro 200,00 da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat forniti dalla CCIAA di Mantova oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole senza necessità di accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte di esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per intero: A) spese mediche per visite mediche, esami, trattamenti e cure anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica-occhiali da vista, lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico) debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (quindi non interamente coperte da SSN), sempre su prescrizione medica le spese per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato, le spese sempre su prescrizione medica per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella prescrizione B) spese scolastiche tasse di iscrizione comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dalla scuola, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e dopo la maturità a università pubblica (ove il figlio voglia proseguire negli studi), spese per acquisto di libri scolastici e universitari, corredo scolastico di inizio anno, spese per la partecipazione a gite scolastiche senza pernottamenti organizzate dalla scuola, spese di trasporto da e per le sedi scolastiche (anche universitarie) con mezzi pubblici, spese per tempo prolungato pre-scuola post-scuola (se richiesto dall'istituto o per esigenze lavorative dei genitori e non vi siano alternative) spese per centri ricreativi e gruppi estivi
pagina 2 di 10 (in caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori), spese per babysitter se necessarie per impegni lavorativi o in caso di malattia della prole o dei genitori in mancanza di alternative, spese per l'acquisto di strumenti informatici (tablet PC portatile) se necessari allo svolgimento dell'attività didattica o se connessi al programma di studio differenziato o personalizzato predisposto dell'istituto scolastico nel limite massimo di euro 500,00, spese per la retta d'asilo nido (in caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori)della scuola materna nei limiti dell'importo stabilito dalle fasce di reddito delle tabelle di asili nido e scuole materne comunali C) spese per lezioni di scuola guida 8pratica teoria tasse e iscrizione agli esami) oltre le spese straordinarie che in caso di affidamento super esclusivo non necessitano di accordo tra i genitori quali le spese per tempo prolungato, centri ricreativi e gruppi estivi se uno dei genitori non lavora, per cure dentistiche odontoiatriche oculistiche erogate in ambito privato non indifferibili e urgenti, cure fisioterapiche e termali, farmaci non convenzionali, tasse scolastiche e universitarie per istituti e università privati corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni provate, alloggi in sedi universitarie, acquisto di strumenti informatici fuori da quelli indicati nella lettera B), spese per acquisto di telefoni cellulari, spese per il motorino o l'autovettura, per viaggi e vacanze, corsi di studio all'estero, attività sportive e ricreative. Per tali spese il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore la richiesta scritta di adesione con indicazione specifica della tipologia di spese e l'esatto ammontare;
l'altro genitore potrà motivare il proprio dissenso scritto entro 20 giorni dalla ricezione della proposta, nel qual caso la spesa resterà a carico del genitore che l'aveva proposta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata.
- confermare e disporre che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito interamente dal sig. Parte_2
- Spese rifuse”
Per parte resistente: “Dichiarare la separazione dei coniugi Stabilire un congruo assegno di mantenimento per la sig.ra CP_1
stabilire un assegno di mantenimento a favore dei due figli minori;
assegnare la casa coniugale (per metà della sig.ra all'odierna istante;
CP_1
disporre l'affido congiunto dei figli minori”
Per il P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposata in India il 14.03.2010, unione dalla quale nascevano in data
25.09.2013 la figlia e in data 16.2.2017 il figlio Per_1 Per_2
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto inoltre l'addebito della separazione alla moglie e formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
pagina 3 di 10 2. La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti (disponendo l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso il padre e regolamentazione delle visite materne;
il divieto di espatrio dei minori;
l'assegnazione della casa coniugale al padre;
l'onere del ricorrente di versare un mantenimento per la coniuge di Euro 150,00; l'attribuzione integrale dell'assegno unico al ricorrente ed il riparto al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i minori) ed ha nominato la Giudice istruttrice.
4. Conclusa l'attività istruttoria, parte ricorrente ha precisato le conclusioni indicate in epigrafe, mentre parte resistente non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi ritenere che abbia inteso concludere come da comparsa di costituzione.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale dei coniugi
6. Preliminarmente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano, sia in merito alla domanda separazione, ai sensi dell'art. 3 l. 218/95 ed ai sensi dei concorrenti criteri di cui all'art. 3 del Reg. n. 2019/1111 (essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi ed uno di essi – il ricorrente - risiedendovi ancora), che in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 7 Reg. n. 2019/1111 (essendo in Italia la residenza abituale dei figli minori).
Parimenti sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in merito alle domande relative ai rapporti economici tra i coniugi ai sensi dell'art. 1 Reg. CE n. 4/2009, che contempla tra i criteri concorrenti per l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in materia di obblighi alimentari derivanti da rapporti di famiglia, la residenza abituale del creditore che, nel caso de quo, è sita in Italia.
7. Deve parimenti affermarsi l'applicabilità della legge italiana in merito alla separazione personale tra le parti, in ossequio al Regolamento n. 1259/2010, c.d. Reg. Roma III.
L'art. 8 della suddetta norma prevede infatti come criterio sussidiario per l'individuazione della legge applicabile ai giudizi di separazione con elementi di internazionalità quello dello Stato “dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lett. c) (applicabile in quanto, nel caso di specie, la convivenza risulta essersi conclusa meno di un anno prima rispetto al deposito della domanda) ove non sia applicabile il primo criterio di collegamento, che consente l'applicazione della legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (lett. a).
pagina 4 di 10 8. La legge italiana è parimenti applicabile in merito alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori ed i figli, in forza dell'art. 36 bis l. 218/1995, da intendersi quale norma di applicazione necessaria, così come in merito ai rapporti economici tra le parti, in forza dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 2007 (che stabilisce che “la legge applicata al divorzio [nel caso di specie quella italiana, NDR] regge le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati” e che detta previsione si applica pure “nei casi di separazione, nullità o annullamento del matrimonio”)
9. Va ancora premesso che il ricorrente ha prodotto copia del certificato originale di matrimonio formato in India, tradotto in lingua italiana, legalizzato, apostillato e con attestazione di conformità, da cui risulta che in data 14.03.2010 è stato celebrato in India matrimonio fra le parti.
La documentazione sopra indicata attesta che le parti hanno contratto valido matrimonio nello stato di origine, secondo la legge dello stesso, matrimonio che è pertanto valido anche per lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 218/95, pur non essendo stato trascritto nei registri italiani dello stato civile, non avendo la trascrizione, come noto, natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.
10. Tutto ciò premesso, le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
11. Sulla domanda di addebito della separazione alla moglie
12. La domanda di addebito formulata dal ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
13. Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può, tuttavia, fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
14. Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono della casa coniugale.
Detto contegno, salvo che l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare.
pagina 5 di 10 15. Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto ricorso per separazione in data
21.02.2023 allegando che il 9.02.2023 la moglie aveva abbandonato la casa familiare, scrivendo al marito solamente che avrebbe lasciato l'auto davanti alla stazione di Poggio Rusco, senza fornire ulteriori informazioni, e che il marito ha scoperto solo dopo averla cercata tra parenti ed amici che la stessa si era trasferita in Inghilterra, senza lasciare neppure un recapito a marito e figli, tanto da indurre il ricorrente a sporgere denuncia.
16. Parte ricorrente ha provato tale circostanza, oltre al fatto che la resistente intratteneva finanche in Inghilterra una relazione extraconiugale, producendo copia della denuncia querela sporta il 20.02.2023 (doc. 8 allegato al ricorso) e indicando quali testi
[...]
zio della resistente, e sorella del ricorrente. Per_5 Tes_1
Entrambi i testi hanno confermato che all'inizio di febbraio 2023 la resistente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi in Inghilterra – tornando il 28.03.2023, per un breve periodo, in Italia per poi nuovamente allontanarsi definitivamente intorno alla fine di maggio 2023 – senza avvertire la famiglia delle sue intenzioni, avvertendo il marito con un messaggio e lasciando i figli minorenni a casa col padre (cfr. verbale udienza 8.05.2024).
Il teste in particolare, ha confermato che la stessa ha, peraltro, intrapreso Persona_5 all'estero una relazione con un altro uomo.
17. D'altro canto, parte resistente si è difesa affermando di aver cercato di mettersi in contatto con i figli dopo il suo primo allontanamento, di essersi allontanata per cercare lavoro e di aver subito violenze economiche dal marito nel corso della convivenza.
A differenza delle allegazioni attoree, tuttavia, tali circostanze sono rimaste totalmente sguarnite di prova, dal momento che parte resistente non ha chiesto di essere ammessa a provarle e non ha svolto, in concreto, alcuna attività difensiva ulteriore durante tutto il resto del procedimento successivo all'udienza presidenziale.
18. In assenza di qualsivoglia prova contraria, può dunque dirsi provato che la causa della crisi sia stata causata proprio dall'ingiustificato abbandono della casa familiare da parte della resistente, peraltro per coltivare all'estero una relazione extraconiugale con un altro uomo, considerata anche la corrispondenza temporale tra il momento del primo allontanamento della resistente (avvenuto all'inizio del febbraio 2023) e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento per separazione da parte del ricorrente
(21.02.2023).
19. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori
20. In merito all'affidamento dei minori, il Collegio ritiene suscettibile di accoglimento la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli minori al padre.
21. Occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
pagina 6 di 10 Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
22. Nel caso di specie, è emerso nel corso del giudizio che, dopo un primo allontanamento protrattosi per quasi due mesi, tornata in Italia per circa un mese e pur avendo ottenuto in via provvisoria l'affidamento condiviso dei figli, la resistente è nuovamente partita per l'Inghilterra, senza fornire recapiti e così mostrandosi del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, dei figli minori e cessando pressoché ogni contatto con loro.
Tali circostanze, allegate dal ricorrente, sono state puntualmente confermate dai testi già citati e non sono state smentite, né contestate dalla resistente che di fatto abbandonato, dopo l'emissione dell'ordinanza presidenziale, qualsiasi difesa.
Tali condotte denotano evidentemente una disaffezione ed indifferenza che il Tribunale deve valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
23. Conseguentemente, deve ritenersi che l'affidamento che meglio risponde all'interesse della prole sia quello esclusivo al padre - il quale già assiste i minori quotidianamente e in via esclusiva, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità - attribuendo allo stesso la facoltà di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse per la vita dei figli, tra cui quelle relative alla salute, all'istruzione, alla residenza dei minori e al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
24. Al contempo, deve confermarsi il collocamento dei minori presso il padre, dove gli stessi stabilmente risiedono da sempre, senza che siano emerse ragioni di potenziale pregiudizio.
25. Di conseguenza, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
26. Quanto al diritto di visita, il Collegio, preso atto dell'attuale disinteresse della madre nel voler conservare un rapporto continuativo con i figli, ritiene opportuno prevedere la facoltà per la madre di vedere i figli, previe intese con il padre, esclusivamente in Italia e nei pressi della residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di fiducia dello stesso.
27. Deve infine confermarsi il divieto di espatrio dei minori, se non con il consenso del ricorrente.
28. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori
29. Va premesso che l'art. 316 bis c.c. prevede che i genitori siano tenuti al mantenimento dei figli in proporzione alle relative sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Il Collegio osserva come non appaia idoneo ad escludere tale obbligo l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non collocatario, tanto più se - come nel caso di specie - a fronte del collocamento dei minori presso uno dei genitori e della totale assenza di pagina 7 di 10 contributo dell'altro genitore al mantenimento diretto dei figli, stante la totale sospensione dei rapporti, il genitore non collocatario sia giovane d'età e del tutto integro nella sua capacità lavorativa e reddituale.
30. Così, a ben vedere, è nel caso di specie, posto che la resistente non provvede al mantenimento diretto dei figli e ha allegato di essersi allontanata dalla famiglia proprio per reperire un lavoro, è giovane d'età e ha una piena ed integra capacità lavorativa, mai contestata nel corso del presente procedimento.
31. Ciò posto, appare più che equa la domanda del ricorrente volta a prevedere che controparte contribuisca al mantenimento ordinario dei figli con la somma complessiva di
Euro 200,00 (pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione, da considerarsi quale contributo minimo a far fronte alle seppur basilari esigenze di mantenimento dei minori, da corrispondersi a far data dalla proposizione del ricorso (ossia dal mese di febbraio 2023), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
32. Appare infine necessario confermare l'attribuzione integrale dell'assegno unico al ricorrente, unico genitore ad esercitare in concreto la responsabilità genitoriale sui minori.
33. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
34. Venendo infine alla domanda di mantenimento formulata per sé dalla resistente in via riconvenzionale, si osserva quanto segue.
35. Elementi costitutivi del diritto del coniuge debole a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
infine, la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
36. Orbene, nel caso di specie è evidente come la domanda di mantenimento della moglie non sia accoglibile, stante la mancanza del primo dei predetti presupposti, essendo stata accertata l'addebitabilità della separazione alla stessa.
37. Al rigetto della domanda riconvenzionale consegue la revoca ab origine dell'assegno, già previsto, in via provvisoria, in sede di ordinanza presidenziale.
38. Sulle spese
39. Considerate, da un lato, la natura del procedimento e degli interessi giuridici coinvolti,
e, dall'altro, la soccombenza pressoché integrale della resistente in merito alle domande svolte, il Collegio ritiene congruo compensare le spese di lite per il 1/2, condannando parte resistente a rifondere al ricorrente il restante 1/2 delle stesse.
40. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle richieste del ricorrente, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque valori inferiori ai medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva (come richiesto pagina 8 di 10 in nota spese), valori pari ai medi per la fase istruttoria e i valori minimi previsti per la fase decisionale (avendo parte ricorrente depositato la sola comparsa conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in India il giorno 14/03/2010;
2) dichiara la separazione addebitabile alla moglie;
CP_1
3) dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva al padre Per_1 Per_2 [...]
, il quale potrà assumere autonomamente e anche senza il consenso Parte_1 dell'altra genitrice tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggior interesse per i minori, quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio ed al rinnovo di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio;
4) conferma il collocamento dei minori presso il padre;
5) dispone che la madre possa vedere i figli, previ accordi padre, esclusivamente in Italia e nei pressi la residenza paterna, alla presenza del padre o di altra persona di sua fiducia;
6) conferma il divieto di espatrio dei figli minori - nata a [...] Persona_3 il 25.09.2023 - e di - nato a [...] il [...] – in assenza Persona_4 dell'espresso consenso del padre;
7) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in San Benedetto Po via Giovanni
XXIII,17 al ricorrente che continuerà ad abitarla con i figli;
Parte_1
8) dispone che la resistente contribuisca al mantenimento ordinario dei figli CP_1 versando mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, al ricorrente
[...]
la somma di euro 200,00 (pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio) da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a far data dal mese di febbraio 2023, oltre a contribuire al 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale di Mantova datato 28.05.2024;
9) dispone che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito interamente dal padre;
Parte_1
10) rigetta la domanda riconvenzionale di mantenimento formulata dalla resistente e, per effetto, revoca l'obbligo a carico di di corrispondere alla moglie Parte_1 la somma mensile di euro 150,00 prevista in via provvisoria a titolo di CP_1 concorso nel suo mantenimento;
11) compensa le spese di lite per 1/2 tra le parti e condanna parte resistente a rifondere al ricorrente il restante 1/2 delle predette somme, pari ad Euro 62,00 per spese ed Euro
2.515,50 per compensi (già pari a 50% delle somme liquidabili), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. pagina 9 di 10 Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto
Po (MN) per gli adempimenti e le iscrizioni di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 07/11/2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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