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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/10/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6478/2019
Oggi, 23/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to OLIMPIA BORRELLI, per , la quale si riporta alle Parte_1 approntate difese e chiede l'accoglimento dell'appello; avv.to ALESSANDRO COSMA, per l'impresa il quale si riporta alle Controparte_1 predisposte difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 8
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6478/2019 R.G., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 2339/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato Parte_1 allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Olimpia
Borrelli;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Alessandro Cosma;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 23.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 La sig.ra aveva citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Parte_1
Inferiore il sig. , proprietario dell'automobile “Fiat Punto” tg. DR857SE, nonché la Controparte_2 compagnia quale impresa assicuratrice per la RCA del predetto veicolo, onde Controparte_1 sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 4.000,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale asseritamente verificatosi in San Giuseppe Vesuviano, in data 16.3.17, alle ore 17:58. Segnatamente, la difesa della sig.ra aveva sostenuto: che nel testé indicato frangente la vettura di proprietà di quest'ultima, Parte_1 mentre sarebbe stata intenta a percorrere via Enrico Cirillo, sarebbe stata urtata da tergo dall'automobile tg. DR857SE e, per l'effetto di tale urto, sarebbe stata proiettata in avanti, in tal guisa impattando contro il veicolo targato EX726LR, da cui era preceduta;
che, in conseguenza del testé descritto sinistro, la vettura attorea avrebbe subito danni stimati nella somma di euro 4.000,00.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà del sig. . CP_2
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento Controparte_1 dell'invocata reiezione, la predetta impresa aveva negato l'effettiva verificazione del sinistro, avendo sostenuto, da un lato, che i danni riscontrati dal fiduciario della summenzionata impresa sui tre veicoli coinvolti nell'incidente non sarebbero pienamente compatibili con la dinamica ricostruita dall'originaria attrice;
dall'altro, che dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. non sarebbe emerso alcun “evento crash” nel momento in CP_2 cui il sinistro stradale sarebbe occorso. Da ultimo, aveva contestato la quantificazione dei danni operata nel corpo del libello introduttivo, nonché, in ogni caso, evidenziato che la prospettata entità del pregiudizio sarebbe stata superiore al valore dell'automobile al tempo dell'evento dannoso.
Ad onta della rituale notifica dell'atto di citazione, il sig. non aveva provveduto a Controparte_2 costituirsi nel giudizio di prime cure.
Escusso l'unico teste indicato, il giudice di pace aveva disposto l'espletamento di una CTU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 2339/19, il Giudice di Pace, dato atto che dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. si evinca che detta vettura non fosse stata CP_2 coinvolta in alcun incidente nel momento in cui quello per cui è causa sarebbe occorso, ha rigettato la proposta domanda risarcitoria sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'attrice non avesse offerto pagina 3 di 8 adeguata prova della verificazione del sinistro de quo.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame la sig.ra , articolandolo in Parte_1 un'unica doglianza, con la quale ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio, giacché avrebbe fondato il rigetto “solo ed esclusivamente” sulle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. , senza aver tenuto conto CP_2 degli “altri mezzi di prova raccolti in giudizio” e, segnatamente, della deposizione dell'unico teste escusso, dalla quale emergerebbero elementi idonei a corroborare la proposta domanda risarcitoria.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.2.20, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
chiedendo il rigetto del proposto appello. A suffragio della pretesa reiezione, la difesa CP_1 della predetta società ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia, evidenziando che nel corso del giudizio di primo grado l'originaria attrice non avrebbe mosso alcuna specifica contestazione “né in ordine al funzionamento della scatola nera né sulle relative rilevazioni”.
All'udienza celebrata in data 10.3.21, rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del sig. , appellato non costituitosi, è stato assegnato un termine per la Controparte_2 rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei riguardi dello stesso.
All'udienza celebrata in data 16.1.25, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig. CP_2
, che, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
[...]
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
pagina 4 di 8 Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Tanto atteso, occorre scrutinare il proposto gravame. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscano un pregiudizio a causa della circolazione di veicoli.
Orbene, a fronte delle recise contestazioni mosse dall'impresa assicuratrice circa l'effettiva verificazione dell'evento dannoso di cui si discorre, l'odierna istante ha addotto a suffragio della propria prospettazione esclusivamente la deposizione resa dall'unico teste che aveva chiesto di interrogare sugli articolati capi di prova, sig.ra , la quale, premesso che intorno alle Controparte_3
18:00 stesse viaggiando, quale terza trasportata, a bordo dell'automobile di proprietà della sig.ra
, nel frangente intenta a percorrere via Cirillo, con direzione “centro di San Giuseppe Parte_1
Vesuviano”, ha riferito che tale vettura avesse decelerato onde evitare di tamponare quella da cui era preceduta, che, a propria volta, aveva rallentato, e che fosse stata urtata da tergo da “una Fiat Punto di colore chiaro”; inoltre, ha dichiarato che, per l'effetto di siffatta collisione, il veicolo dell'originaria attrice fosse stato sospinto in avanti, finendo per tamponare l'automobile da cui era nell'occasione preceduto;
da ultimo, ha affermato che nessuna autorità fosse intervenuta presso il luogo teatro del sinistro.
Sennonché, la narrazione offerta dall'unico teste escusso confligge con altre emergenze probatorie e, in particolare, con le risultanze del dispositivo di localizzazione satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. : invero, dai tabulati versati in atti dalla compagnia si evince che nel CP_2 momento in cui sinistro per cui è disputa sarebbe occorso non sia stata registrata alcuna collisione.
Né la rilevanza probatoria delle risultanze del dispositivo di cui si discorre potrebbe essere esclusa sostenendo che l'impresa assicuratrice non avrebbe in alcun modo dimostrato che il dispositivo montato sul veicolo del sig. fosse perfettamente funzionante. A tale argomentazione sarebbe CP_2 agevole replicare che, mai avendo – almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum –
l'originaria attrice, pur essendone onerata, eccepito l'imprecisione, la non taratura o la non pagina 5 di 8 omologazione della scatola nera, la compagnia assicuratrice non era tenuta a dar prova del corretto funzionamento del menzionato dispositivo satellitare.
Riverberandosi l'insanabile contrasto tra i raccolti elementi di prova in danno della parte sulla quale grava l'onere di dimostrare un determinato fatto (cfr., ex multis, Cass. n. 3468/10; Cass. n. 26926/09), il proposto appello non può che essere rigettato.
In ogni caso, quand'anche fosse stata ritenuta raggiunta prova dell'effettiva verificazione del sinistro, il proposto appello non avrebbe potuto trovare accoglimento, non avendo l'istante offerto adeguata dimostrazione del danno lamentato né, a fortiori, della riconducibilità, sotto il profilo eziologico, dello stesso al sinistro per cui è disputa. A questo proposito, non può omettersi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale,
è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
In relazione, poi, all'individuazione del pregiudizio, secondo la cd. teoria differenziale (cfr. Cass. ord.
n. 23123/23), il danno risarcibile deve essere determinato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito, con la conseguenza che allorquando, all'esito di tale operazione, il patrimonio del presunto danneggiato non risulti avere – come nel caso in esame – un valore complessivo minore nessun pregiudizio pagina 6 di 8 patrimoniale risarcibile sia configurabile (cfr. Cass. ord. n. 7012/23, che, scrutinando una vicenda fattuale sostanzialmente sovrapponile a quella per cui è disputa, ha negato l'invocato risarcimento).
Corollario della rammentata impostazione ermeneutica è quello per il quale, laddove il proprietario di un bene danneggiatosi in conseguenza di un fatto illecito lo alieni, un danno patrimoniale emergente può esser ravvisato se, anteriormente alla vendita, il proprietario abbia sostenuto dei costi per la riparazione del bene de quo o, alternativamente, se lo stesso sia stato alienato ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenersi laddove il fatto illecito non fosse verificatosi.
Orbene, nel caso in esame, la circostanza (emersa soltanto nel corso dell'espletamento della CTU ricostruttiva disposta dal giudice di prime cure) per la quale la vettura danneggiata fosse stata venduta non consente di ravvisare alcun pregiudizio in capo alla sig.ra , tenuto conto che la medesima Parte_1 nel giudizio di prime cure mai avesse allegato – né, a fortiori, dimostrato – di aver provveduto a riparare il proprio veicolo anteriormente alla vendita dello stesso né di averlo alienato ad un prezzo più esiguo rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove l'incidente per cui è disputa non fosse occorso.
Con specifico riguardo all'eventuale minor realizzo derivato dalla vendita, la sig.ra non Parte_1 soltanto mai ha dedotto durante il giudizio di prime cure che il danno subito fosse sostanziatosi nell'aver alienato la propria vettura ad un prezzo più basso rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove il sinistro non si fosse verificato, ma nemmeno nel corpo dell'atto di appello ha sostenuto che il pregiudizio patito sarebbe consistito nell'aver ottenuto dalla vendita del proprio veicolo un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in assenza dell'evento dannoso per cui è disputa.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, conformemente al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello;
pagina 7 di 8 3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'impresa appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla per le spese in relazione alla posizione dell'appellato contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Nocera Inferiore 23.10.2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 8 di 8
Oggi, 23/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to OLIMPIA BORRELLI, per , la quale si riporta alle Parte_1 approntate difese e chiede l'accoglimento dell'appello; avv.to ALESSANDRO COSMA, per l'impresa il quale si riporta alle Controparte_1 predisposte difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 8
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6478/2019 R.G., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 2339/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato Parte_1 allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Olimpia
Borrelli;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Alessandro Cosma;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 23.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 La sig.ra aveva citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Parte_1
Inferiore il sig. , proprietario dell'automobile “Fiat Punto” tg. DR857SE, nonché la Controparte_2 compagnia quale impresa assicuratrice per la RCA del predetto veicolo, onde Controparte_1 sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 4.000,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale asseritamente verificatosi in San Giuseppe Vesuviano, in data 16.3.17, alle ore 17:58. Segnatamente, la difesa della sig.ra aveva sostenuto: che nel testé indicato frangente la vettura di proprietà di quest'ultima, Parte_1 mentre sarebbe stata intenta a percorrere via Enrico Cirillo, sarebbe stata urtata da tergo dall'automobile tg. DR857SE e, per l'effetto di tale urto, sarebbe stata proiettata in avanti, in tal guisa impattando contro il veicolo targato EX726LR, da cui era preceduta;
che, in conseguenza del testé descritto sinistro, la vettura attorea avrebbe subito danni stimati nella somma di euro 4.000,00.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà del sig. . CP_2
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento Controparte_1 dell'invocata reiezione, la predetta impresa aveva negato l'effettiva verificazione del sinistro, avendo sostenuto, da un lato, che i danni riscontrati dal fiduciario della summenzionata impresa sui tre veicoli coinvolti nell'incidente non sarebbero pienamente compatibili con la dinamica ricostruita dall'originaria attrice;
dall'altro, che dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. non sarebbe emerso alcun “evento crash” nel momento in CP_2 cui il sinistro stradale sarebbe occorso. Da ultimo, aveva contestato la quantificazione dei danni operata nel corpo del libello introduttivo, nonché, in ogni caso, evidenziato che la prospettata entità del pregiudizio sarebbe stata superiore al valore dell'automobile al tempo dell'evento dannoso.
Ad onta della rituale notifica dell'atto di citazione, il sig. non aveva provveduto a Controparte_2 costituirsi nel giudizio di prime cure.
Escusso l'unico teste indicato, il giudice di pace aveva disposto l'espletamento di una CTU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 2339/19, il Giudice di Pace, dato atto che dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. si evinca che detta vettura non fosse stata CP_2 coinvolta in alcun incidente nel momento in cui quello per cui è causa sarebbe occorso, ha rigettato la proposta domanda risarcitoria sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'attrice non avesse offerto pagina 3 di 8 adeguata prova della verificazione del sinistro de quo.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame la sig.ra , articolandolo in Parte_1 un'unica doglianza, con la quale ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio, giacché avrebbe fondato il rigetto “solo ed esclusivamente” sulle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. , senza aver tenuto conto CP_2 degli “altri mezzi di prova raccolti in giudizio” e, segnatamente, della deposizione dell'unico teste escusso, dalla quale emergerebbero elementi idonei a corroborare la proposta domanda risarcitoria.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.2.20, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
chiedendo il rigetto del proposto appello. A suffragio della pretesa reiezione, la difesa CP_1 della predetta società ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia, evidenziando che nel corso del giudizio di primo grado l'originaria attrice non avrebbe mosso alcuna specifica contestazione “né in ordine al funzionamento della scatola nera né sulle relative rilevazioni”.
All'udienza celebrata in data 10.3.21, rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del sig. , appellato non costituitosi, è stato assegnato un termine per la Controparte_2 rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei riguardi dello stesso.
All'udienza celebrata in data 16.1.25, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig. CP_2
, che, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
[...]
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
pagina 4 di 8 Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Tanto atteso, occorre scrutinare il proposto gravame. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscano un pregiudizio a causa della circolazione di veicoli.
Orbene, a fronte delle recise contestazioni mosse dall'impresa assicuratrice circa l'effettiva verificazione dell'evento dannoso di cui si discorre, l'odierna istante ha addotto a suffragio della propria prospettazione esclusivamente la deposizione resa dall'unico teste che aveva chiesto di interrogare sugli articolati capi di prova, sig.ra , la quale, premesso che intorno alle Controparte_3
18:00 stesse viaggiando, quale terza trasportata, a bordo dell'automobile di proprietà della sig.ra
, nel frangente intenta a percorrere via Cirillo, con direzione “centro di San Giuseppe Parte_1
Vesuviano”, ha riferito che tale vettura avesse decelerato onde evitare di tamponare quella da cui era preceduta, che, a propria volta, aveva rallentato, e che fosse stata urtata da tergo da “una Fiat Punto di colore chiaro”; inoltre, ha dichiarato che, per l'effetto di siffatta collisione, il veicolo dell'originaria attrice fosse stato sospinto in avanti, finendo per tamponare l'automobile da cui era nell'occasione preceduto;
da ultimo, ha affermato che nessuna autorità fosse intervenuta presso il luogo teatro del sinistro.
Sennonché, la narrazione offerta dall'unico teste escusso confligge con altre emergenze probatorie e, in particolare, con le risultanze del dispositivo di localizzazione satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. : invero, dai tabulati versati in atti dalla compagnia si evince che nel CP_2 momento in cui sinistro per cui è disputa sarebbe occorso non sia stata registrata alcuna collisione.
Né la rilevanza probatoria delle risultanze del dispositivo di cui si discorre potrebbe essere esclusa sostenendo che l'impresa assicuratrice non avrebbe in alcun modo dimostrato che il dispositivo montato sul veicolo del sig. fosse perfettamente funzionante. A tale argomentazione sarebbe CP_2 agevole replicare che, mai avendo – almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum –
l'originaria attrice, pur essendone onerata, eccepito l'imprecisione, la non taratura o la non pagina 5 di 8 omologazione della scatola nera, la compagnia assicuratrice non era tenuta a dar prova del corretto funzionamento del menzionato dispositivo satellitare.
Riverberandosi l'insanabile contrasto tra i raccolti elementi di prova in danno della parte sulla quale grava l'onere di dimostrare un determinato fatto (cfr., ex multis, Cass. n. 3468/10; Cass. n. 26926/09), il proposto appello non può che essere rigettato.
In ogni caso, quand'anche fosse stata ritenuta raggiunta prova dell'effettiva verificazione del sinistro, il proposto appello non avrebbe potuto trovare accoglimento, non avendo l'istante offerto adeguata dimostrazione del danno lamentato né, a fortiori, della riconducibilità, sotto il profilo eziologico, dello stesso al sinistro per cui è disputa. A questo proposito, non può omettersi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale,
è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
In relazione, poi, all'individuazione del pregiudizio, secondo la cd. teoria differenziale (cfr. Cass. ord.
n. 23123/23), il danno risarcibile deve essere determinato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito, con la conseguenza che allorquando, all'esito di tale operazione, il patrimonio del presunto danneggiato non risulti avere – come nel caso in esame – un valore complessivo minore nessun pregiudizio pagina 6 di 8 patrimoniale risarcibile sia configurabile (cfr. Cass. ord. n. 7012/23, che, scrutinando una vicenda fattuale sostanzialmente sovrapponile a quella per cui è disputa, ha negato l'invocato risarcimento).
Corollario della rammentata impostazione ermeneutica è quello per il quale, laddove il proprietario di un bene danneggiatosi in conseguenza di un fatto illecito lo alieni, un danno patrimoniale emergente può esser ravvisato se, anteriormente alla vendita, il proprietario abbia sostenuto dei costi per la riparazione del bene de quo o, alternativamente, se lo stesso sia stato alienato ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenersi laddove il fatto illecito non fosse verificatosi.
Orbene, nel caso in esame, la circostanza (emersa soltanto nel corso dell'espletamento della CTU ricostruttiva disposta dal giudice di prime cure) per la quale la vettura danneggiata fosse stata venduta non consente di ravvisare alcun pregiudizio in capo alla sig.ra , tenuto conto che la medesima Parte_1 nel giudizio di prime cure mai avesse allegato – né, a fortiori, dimostrato – di aver provveduto a riparare il proprio veicolo anteriormente alla vendita dello stesso né di averlo alienato ad un prezzo più esiguo rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove l'incidente per cui è disputa non fosse occorso.
Con specifico riguardo all'eventuale minor realizzo derivato dalla vendita, la sig.ra non Parte_1 soltanto mai ha dedotto durante il giudizio di prime cure che il danno subito fosse sostanziatosi nell'aver alienato la propria vettura ad un prezzo più basso rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove il sinistro non si fosse verificato, ma nemmeno nel corpo dell'atto di appello ha sostenuto che il pregiudizio patito sarebbe consistito nell'aver ottenuto dalla vendita del proprio veicolo un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in assenza dell'evento dannoso per cui è disputa.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, conformemente al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello;
pagina 7 di 8 3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'impresa appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla per le spese in relazione alla posizione dell'appellato contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Nocera Inferiore 23.10.2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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