Art. 1. 1. L' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri).
1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O., reca: «Ordinamento del Ministero degli affari esteri».
"Art. 2. - (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri).
1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O., reca: «Ordinamento del Ministero degli affari esteri».