Art. 5. (Principi e criteri direttivi della delega
in materia di ordinamento ed esercizio
dei magazzini generali) 1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione del contenuto dell' articolo 21 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , con gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; b) aggiornamento dell' articolo 26 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , per la dichiarazione di introduzione in deposito, per il recepimento della procedura particolare prevista dall'articolo 12 del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988; c) consentire il deposito nei magazzini generali, previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988, anche delle merci comunitarie destinate all'esportazione per le quali la normativa comunitaria prevede il baneficio di misure particolari connesse con l'esportazione delle merci stesse; d) consentire l'introduzione nei magazzini generali, gia' autorizzati a ricevere merci estere, dei prodotti nazionali schiavi di imposta di fabbricazione.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 21 e 26 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con R.D.
n. 126/1927 , e' il seguente: "Art. 21. - Presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito. Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sara' tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini". "Art. 26. - Per introdurre merci estere in Magazzino generale, l'amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di dogana la dichiarazione per deposito, prescritta dalla legge doganale. Se le merci sono dichiarate come ammissibili ad un trattamento di favore, l'Ufficio doganale, nel ricevere la dichiarazione, deve accertare se concorrano tutte le condizioni necessarie per l'applicabilita' di detto trattamento e, in caso affermativo, ne fa espresso cenno sulla stessa dichiarazione". - Gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, e' il seguente: "Art. 97 (Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia). - Il capo del compartimento doganale puo' autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti e' subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione puo', altresi', essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarita' nella gestione del magazzino o recinto. L'autorizzazione e' rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilita'; essa puo' essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilita', quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87, ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta l'autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali. Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilita' gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonche' le societa' italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea. Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria, qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia". "Art. 98 (Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati). - Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facolta' di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore. Il capo del compartimento doganale puo', quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziche' ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilita' tenute dai rispettivi gestori. Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze o deficienze, il gestore e' tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura piu' elevata che si e' resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza. Qualora vengano riscontrate eccedenze o comuque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96, il gestore e' tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto. In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma pecedente, sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerare come merce mancante, sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta". "Art. 99 (Merci cadute in abbandono).
- Trascorsi i termini indicati nell'art. 95, commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti. Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta. Il capo della dogana puo' prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano". - Il testo dell' art. 12 del regolamento n. 2503/88 , relativo ai depositi doganali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. L 225 del 15 agosto 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 20 ottobre 1988, seconda serie speciale, e' il seguente: "Art. 12. - Le condizioni relative all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale sono determinate secondo la procedura prevista all'art. 28. Oltre alla procedura normale esse prevedono in particolare che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale possa effettuarsi: a) all'atto dell'introduzione materiale delle merci nel deposito doganale, mediante: iscrizione degli elementi necessari per la loro identificazione nella contabilita'-materie di cui all'art. 14, o presentazione delle merci all'autorita' doganale e deposito di un documento commerciale o amministrativo, accettato dai servizi doganali, che contenga gli elementi necessari alla loro identificazione; b) senza che tali merci vengano immagazzinate in un deposito doganale". Per la migliore comprensione della norma innanzi riportata, si ritiene opportuno pubblicare anche il testo dell'art. 28 del medesimo regolamento n. 2503/88 : "Art. 28. - 1. Le disposizioni necessarie all'appliazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di disposizioni da adottare. Il comitato si pronuncia in merito entro la scadenza che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza del problema in oggetto. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'art. 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La commissione adotta i provvedimenti proposti qualora essi siano conformi al parere del comitato. b) Nel caso in cui i provvedimenti proposti non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Qualora, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione al Consiglio, quest'ultimo non si sia pronunciato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione". - Il testo dell'art. 1, paragrafo 2, del predetto regolamento n. 2503/88/CEE e' il seguente: "2. Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento in un deposito doganale di: a) merci non comunitarie senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e, salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale; b) merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, per via del loro collocamento in deposito doganale, il beneficio di misure che, in genere, sono connesse con l'esportazione delle merci".
in materia di ordinamento ed esercizio
dei magazzini generali) 1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione del contenuto dell' articolo 21 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , con gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; b) aggiornamento dell' articolo 26 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , per la dichiarazione di introduzione in deposito, per il recepimento della procedura particolare prevista dall'articolo 12 del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988; c) consentire il deposito nei magazzini generali, previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988, anche delle merci comunitarie destinate all'esportazione per le quali la normativa comunitaria prevede il baneficio di misure particolari connesse con l'esportazione delle merci stesse; d) consentire l'introduzione nei magazzini generali, gia' autorizzati a ricevere merci estere, dei prodotti nazionali schiavi di imposta di fabbricazione.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 21 e 26 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con R.D.
n. 126/1927 , e' il seguente: "Art. 21. - Presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito. Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sara' tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini". "Art. 26. - Per introdurre merci estere in Magazzino generale, l'amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di dogana la dichiarazione per deposito, prescritta dalla legge doganale. Se le merci sono dichiarate come ammissibili ad un trattamento di favore, l'Ufficio doganale, nel ricevere la dichiarazione, deve accertare se concorrano tutte le condizioni necessarie per l'applicabilita' di detto trattamento e, in caso affermativo, ne fa espresso cenno sulla stessa dichiarazione". - Gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, e' il seguente: "Art. 97 (Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia). - Il capo del compartimento doganale puo' autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti e' subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione puo', altresi', essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarita' nella gestione del magazzino o recinto. L'autorizzazione e' rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilita'; essa puo' essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilita', quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87, ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta l'autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali. Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilita' gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonche' le societa' italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea. Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria, qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia". "Art. 98 (Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati). - Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facolta' di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore. Il capo del compartimento doganale puo', quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziche' ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilita' tenute dai rispettivi gestori. Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze o deficienze, il gestore e' tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura piu' elevata che si e' resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza. Qualora vengano riscontrate eccedenze o comuque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96, il gestore e' tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto. In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma pecedente, sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerare come merce mancante, sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta". "Art. 99 (Merci cadute in abbandono).
- Trascorsi i termini indicati nell'art. 95, commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti. Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta. Il capo della dogana puo' prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano". - Il testo dell' art. 12 del regolamento n. 2503/88 , relativo ai depositi doganali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. L 225 del 15 agosto 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 20 ottobre 1988, seconda serie speciale, e' il seguente: "Art. 12. - Le condizioni relative all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale sono determinate secondo la procedura prevista all'art. 28. Oltre alla procedura normale esse prevedono in particolare che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale possa effettuarsi: a) all'atto dell'introduzione materiale delle merci nel deposito doganale, mediante: iscrizione degli elementi necessari per la loro identificazione nella contabilita'-materie di cui all'art. 14, o presentazione delle merci all'autorita' doganale e deposito di un documento commerciale o amministrativo, accettato dai servizi doganali, che contenga gli elementi necessari alla loro identificazione; b) senza che tali merci vengano immagazzinate in un deposito doganale". Per la migliore comprensione della norma innanzi riportata, si ritiene opportuno pubblicare anche il testo dell'art. 28 del medesimo regolamento n. 2503/88 : "Art. 28. - 1. Le disposizioni necessarie all'appliazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di disposizioni da adottare. Il comitato si pronuncia in merito entro la scadenza che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza del problema in oggetto. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'art. 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La commissione adotta i provvedimenti proposti qualora essi siano conformi al parere del comitato. b) Nel caso in cui i provvedimenti proposti non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Qualora, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione al Consiglio, quest'ultimo non si sia pronunciato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione". - Il testo dell'art. 1, paragrafo 2, del predetto regolamento n. 2503/88/CEE e' il seguente: "2. Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento in un deposito doganale di: a) merci non comunitarie senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e, salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale; b) merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, per via del loro collocamento in deposito doganale, il beneficio di misure che, in genere, sono connesse con l'esportazione delle merci".