Ordinanza cautelare 9 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2025, proposto dalla LI AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monfalcone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e della Regione Friuli Venezia Giulia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Monfalcone prot. n. 46430 del 3 settembre 2025;
- degli artt. 4, 6 e 9 del “ Regolamento per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile ” del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Monfalcone n. 31 dell’11 luglio 2025 (“ Regolamento Impianti 2025 ”), unitamente ai documenti allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monfalcone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. AN BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 3 novembre 2025 e depositato il successivo giorno 5 la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune di Monfalcone ha dichiarato inammissibile la sua istanza del 9 luglio 2025 per l’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2023 per l’istallazione di un’antenna in via Grado a Monfalcone.
Il diniego è stato espresso sui seguenti rilievi:
a) che l’istanza presentata coincide, “ nella sostanza e nella forma, con istanze già valutate e rigettate, ed è pertanto qualificabile come domanda reiterata, inammissibile in quanto diretta a ottenere una valutazione su contenuti già definiti da giudicato amministrativo ”;
b) che “ la reiterazione di istanze è ammessa solo se sorretta da nuovi elementi rilevanti, sopravvenuti o non già rappresentati nella prima occasione, come ribadito dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, dal confronto tra gli schemi grafici allegati al progetto nelle tre distinte istanze (la prima oggetto della sentenza TAR già passata in giudicato, la seconda oggetto del ricorso RG 290/2025 e la terza del 9 luglio 2025), emerge evidente come ciò che varia nella struttura in previsione sono delle irrilevanti modifiche nella configurazione delle antenne, che di fatto per quanto concerne l’impatto urbanistico e sul territorio risultano del tutto ininfluenti, ma anche dal punto di vista radioelettrico, nel senso che le caratteristiche radioelettriche restano sostanzialmente le stesse […] Ma soprattutto, ciò che resta del tutto invariata nelle tre istanze, è la posizione dell’impianto e la sua conformazione edilizia ”;
c) che, infine, “ permane di fatto la mancanza dell’asseverazione tecnica ai sensi dell’art. 18 L.R. FVG n. 3/2011 “ e che “ la presunta asseverazione presentata nell’occasione, oltre a non essere conforme al modello di SCIA Edilizia previsto dalla normativa regionale, è riferita testualmente “all’istanza di autorizzazione del 17 febbraio 2025”. Ad ogni buon conto, la presunta asseverazione non contiene una puntuale attestazione di conformità al regolamento comunale ex art. 16, né l’elencazione dei parametri tecnico-normativi verificati, ovvero il rispetto delle normative di settore ”.
2. In punto di fatto la ricorrente ha premesso che:
a) in data 22 giugno 2022, LI ha presentato al Comune di Monfalcone una prima istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto di telefonia mobile in Via Grado e che il relativo titolo si sarebbe formato per silenzio-assenso;
b) che tuttavia il successivo 28 ottobre 2022 il Comune ha annullato in autotutela tale autorizzazione, ritenendo l’impianto non conforme al regolamento comunale e privo della relazione tecnica asseverata richiesta;
c) che LI ha impugnato tale annullamento dinanzi a questo T.A.R., il quale, con la sentenza n. 28 del 30 gennaio 2023, ha respinto il ricorso, precisando tuttavia l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento;
d) che, conseguentemente, il Comune ha adottato, il 15 febbraio 2023, un espresso provvedimento definitivo di diniego fondato sulle medesime ragioni ostative (provvedimento di diniego prot. N. 8635/P del 15 febbraio 2023);
e) che LI ha proposto appello avverso la sentenza n. 28/2023, ma che, nelle more, si è sviluppato un distinto contenzioso relativo a un diverso impianto (in Viale San Marco), nell’ambito del quale questo T.A.R., con sentenza n. 247/2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7 del regolamento comunale;
f) che, alla luce di tale pronuncia, LI ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di appello e che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1299 del 18 febbraio 2025, ha dichiarato improcedibile l’appello avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 28/2023;
g) che, in tale nuovo contesto, la società ricorrente ha indi presentato, in data 17 febbraio 2025, una seconda istanza di autorizzazione (oggetto del ricorso n. R.G. 290/2025, chiamato all’odierna udienza pubblica) per l’impianto di Via Grado, caratterizzata da modifiche tecniche tali da ridurne l’impatto visivo ed elettromagnetico, e che, a fronte dell’inerzia del Comune, ha richiesto, in data 12 marzo 2025, l’attivazione del potere sostitutivo;
h) che, successivamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2529 del 26 marzo 2025, ha confermato (la sentenza di questo T.A.R. n. 247/2024 e) l’illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui limitava la localizzazione degli impianti e ha rilevato che, in assenza di una valida disciplina comunale, la relazione tecnica asseverata poteva riferirsi alla normativa statale e che l’autorizzazione unica risultava idonea ad assorbire anche i profili edilizi;
i) che, in data 10 aprile 2025, il Comune ha respinto la nuova (seconda) istanza ritenendola identica a quella del 2022 e già definitivamente decisa (provvedimento prot. 18935 del 10 aprile 2025), e ha altresì rigettato la richiesta di esercizio del potere sostitutivo (provvedimento prot. 18876 del 10 aprile 2025);
l) di aver indi promosso un’impugnativa, parallela alla presente, per contestare questo secondo diniego (il già richiamato ricorso n. R.G. 290/2025);
m) che, in data 9 luglio 2025, LI ha presentato al Comune una terza istanza di autorizzazione per l’impianto (oggetto del presente giudizio), caratterizzata da ulteriori e significative modifiche sia progettuali sia documentali, incluse quelle relative alla relazione tecnica asseverata (anche alla luce delle indicazioni ritraibili dalla sentenza n. 2529/2025 del Consiglio di Stato);
n) che, successivamente, in data 11 luglio 2025, il Consiglio comunale ha adottato il Regolamento Impianti 2025, comprensivo della mappa delle localizzazioni e della tavola di zonizzazione, che ha limitato l’installazione delle stazioni radio base a un numero ristretto di siti predefiniti (“Aree Preferenziali”) e ha introdotto ulteriori oneri procedimentali (tra cui SCIA edilizia, relazione asseverata e obblighi di co-ubicazione), già ritenuti illegittimi dalla giurisprudenza;
o) che avverso il predetto Regolamento la ricorrente ha presentato il ricorso n. R.G. 512/2025 innanzi a questo T.A.R. (chiamato anch’esso all’odierna udienza), chiedendone l’annullamento;
p) che, in data 3 settembre 2025, il Comune ha dichiarato inammissibile la terza istanza, ritenendola una domanda reiterata coincidente nella sostanza con le precedenti già rigettate, con conseguente ulteriore diniego all’installazione dell’impianto (provvedimento prot. 46430/2025 del 3 settembre 2025).
Tale ultimo diniego è l’oggetto della presente impugnativa.
3. Nell’impugnarlo la ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
3.1. Col primo motivo ha dedotto che il Comune avrebbe dovuto valutare nel merito la terza istanza, effettuando un’istruttoria specifica sul nuovo progetto, e non semplicemente limitarsi a traslare i precedenti dinieghi su un progetto differente.
Ciò sul rilievo:
- dell’esistenza di differenze progettuali (l’istanza del luglio 2025 presenterebbe, secondo la deducente, variazioni sostanziali rispetto alle precedenti, tra cui l’altezza del palo, la disposizione e il numero delle antenne, e l’assenza delle antenne a 3.700 MHz);
- della produzione, diversamente dalle precedenti istanze, della relazione tecnica asseverata (LI avrebbe prodotto una relazione conforme alla normativa nazionale e al Regolamento Impianti 2013, ad eccezione dell’art. 7 in quanto annullato, che il Comune non ha valutato nel merito);
- della facoltà del privato di presentare nuove istanze (il Comune avrebbe erroneamente richiamato il principio del ne bis in idem , ignorando che è possibile presentare più istanze con caratteristiche o elementi differenti, come avvenuto);
- degli effetti del contenzioso precedente (la terza è stata presentata anche in seguito alle sentenze del T.A.R. n. 247/2024 e del Consiglio di Stato n. 2529/2025, che avrebbero inciso sugli obblighi procedurali).
3.2. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per la mancanza della relazione asseverata ex art. 18 della l.r. n. 3/2011. Ciò perché:
- la sentenza Cons. Stato n. 2529/2025 stabilisce che, in assenza di una regolamentazione comunale legittima, la relazione tecnica asseverata poteva limitarsi a dimostrare il rispetto della normativa statale;
- la terza istanza include una relazione tecnica asseverata che attesta la conformità dell’impianto al d.lgs. n. 259/2003, al Regolamento Impianti 2013 (nella parte ancora vigente) e alla l.r. n. 3/2011;
- il testuale riferimento, contenuto nella relazione, alla seconda istanza è un mero errore materiale;
- l’art. 16 della l.r. n. 3/2011 non disciplina il contenuto della relazione tecnica nel senso indicato dal Comune;
- la relazione tecnica asseverata non è richiesta dalla normativa nazionale né dal modello A dell’Allegato 12- bis del d.lgs. n. 259/2003 ed eventuali richieste comunali sono formalistiche e in contrasto con principi di semplificazione, celerità e parità di trattamento;
- questo T.A.R. e il Consiglio di Stato hanno ribadito che il Comune non può imporre documenti aggiuntivi non previsti dalla normativa nazionale; ogni contestazione sulla relazione asseverata risulta pertanto priva di fondamento.
3.3. Col terzo motivo la ricorrente he censurato l’obiezione comunale della necessità della SCIA edilizia sul duplice rilievo:
a) che la sentenza n. 2529/2025 del Consiglio di Stato aveva già ritenuto che le istanze di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 sono idonee ad assorbire anche i profili edilizi dell’installazione, non essendo quindi necessario l’ottenimento di una nuova SCIA edilizia;
b) che, “ analogamente alla relazione tecnica asseverata, anche la SCIA edilizia è un documento che non figura nella documentazione richiesta dalla modulistica di cui al modello A dell’Allegato 12-bis del D.Lgs. n. 259/2003 e che, quindi, non è necessario ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti di telefonia ”.
3.4. Col quarto motivo la ricorrente ha dedotto “ cautelativamente ” la “ radicale incompetenza del comune ad introdurre un divieto generalizzato all’installazione degli impianti ”, contestando i presupposti regolamenti impianti (2013 e 2025), unitamente ai documenti allegati, soltanto qualora questo T.A.R. avesse ritenuto che il provvedimento del 3 settembre 2025 abbia negato l’installazione dell’impianto della LI su una “ presunta incompatibilità della localizzazione prescelta dalla Scrivente con i siti pre-definiti dal Regolamento Impianti 2013 (fondandosi dunque sui precedenti provvedimenti comunali del 21 luglio 2022 sub doc. 16, del 28 ottobre 2022 sub doc. 6 e del 15 febbraio 2023 sub doc. 8) o del sopravvenuto Regolamento Impianti 2025 ”.
2. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Occorre introduttivamente rilevare che il provvedimento da ultimo impugnato si fonda su due distinte ratio decidendi a fondamento dell’inammissibilità dell’istanza (la terza) del 9 luglio 2025:
a) un bis in idem “procedimentale” (attesa l’identità della domanda rispetto a quella del 20 giugno 2022 e del 14 febbraio 2025 già rigettate) e “processuale” (atteso che sull’antenna in via Grado si sarebbe già pronunciato questo T.A.R. con la sentenza n. 28/2023, rigettando la pretesa di LI);
b) la carenza documentale (mancanza di asseverazione e SCIA).
6. Entrambe le ragioni di inammissibilità sono infondate.
7. Quanto ai primi due profili, occorre affermare, in linea generale che il divieto di nuovo esame recato dal principio del ne bis in idem si deve coniugare in relazione al contenuto decisionale dell’atto dal quale si inferisce il divieto stesso.
7.1. Nel caso di specie, quanto al ritenuto bis in idem “procedimentale”, i precedenti provvedimenti relativi alle istanze del 22 giugno 2022 (provvedimento del 15 febbraio 2023, non impugnato) e del 17 febbraio 2025 (provvedimento del 10 aprile 2025, impugnato sub n. R.G. 290/2025) non costituiscono valida ragione dell’inammissibilità.
Quello del 15 febbraio 2023 (relativo all’istanza del 22 giugno 2022), da un lato, perché le riscontrate carenze documentali (mancanza di SCIA con relazione di asseverazione di conformità ex art. 18 della l.r. n. 3/2011 e ex art. 4 del regolamento comunale) sono all’evidenza emendabili con una nuova istanza. Dall’altro lato perché il rilevato contrasto con l’art. 5 del “ Regolamento per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile ” all’epoca vigente non è più compatibile con gli effetti della sentenza n. 247/2024 del 24 luglio 2024 di questo T.A.R. (confermata da Cons. di Stato n. 2529/2025) che ha annullato, con effetti erga omnes , l’art. 7 (del Regolamento comunale “ per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile”, nella parte in cui (come fa l’art. 5) rinvia alle tavole nn. 12 e 13 (si veda sullo specifico punto del richiamo agli elaborati grafici i punti 8.3 e 8.4 della sentenza n. 247/2024).
Ivi s’è infatti rilevato che questi elaborati grafici “ non illustrano in realtà alcuna localizzazione/zonizzazione del territorio comunale (“nella tavola n. 12 allegata al Regolamento, espressamente richiamata, che riporta però le sole antenne esistenti e le aree di ricerca di ciascun operatore (cfr. doc. 14 del Comune di Monfalcone), ma non illustra la predetta zonizzazione. 8.4. Nemmeno la tavola n. 13 (cfr. doc. 15) – quella che, nelle difese del Comune, dovrebbe considerarsi realmente richiamata dall’art. 7, mentre il riferimento alla n. 12 costituirebbe un “mero errore materiale” – traduce in termini grafici le indicazioni dell’art. 7 e non è quindi utile a conoscere l’ubicazione e l’estensione delle diverse zone. Le suddivisioni per colore del territorio trovano infatti una propria e diversa spiegazione nella relativa “legenda” (in basso a destra), indicando le diverse tipologie di vincoli esistenti (“zone umide”, “sic”, “biotipi”, “importanti bird area” ecc.), le altezze degli edifici (maggiore o minore di 10 m), la localizzazione delle antenne già presenti. Tali indicazioni non corrispondono, né per colore né per contenuto, alla zonizzazione operata dall’art. 7 del Regolamento in ragione della vocazione delle aree ad ospitare gli impianti di telefonia”).
Con la conseguenza, rilevante anche nel presente giudizio, “che l’operatore interessato ad installare un impianto nel Comune di Monfalcone non ha possibilità di comprendere quali parti del territorio siano idonee ad ospitarlo – e, quindi, di attestare la conformità del progetto al Regolamento, come richiesto dalla l. reg. 3/2011 – producendosi così effetti equivalenti ad un illegittimo divieto generalizzato di installazione delle infrastrutture ”.
Nemmeno il provvedimento relativo alla seconda istanza del 17 febbraio 2025 è preclusivo all’esame del merito dell’istanza del 9 luglio 2025. Ivi non s’è nemmeno esaminata l’istanza nel merito, ritenendola – ancora una volta - inammissibile per reiterazione, ma in assenza di qualsivoglia istruttoria o nuova valutazione (di merito) o esame comportante effetti preclusivi alla presentazione di una nuova (pure identica) istanza.
7.2. Né, venendo al bis in idem “processuale”, la sentenza n. 28/2023 ha l’effetto preclusivo indicato dal Comune.
In essa s’è infatti essenzialmente affermato che, nella vicenda di cui alla “prima istanza” del 22 giugno 2022, non s’era formato il silenzio assenso (“ Occorre preliminarmente puntualizzare che il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto al vaglio di legittimità del provvedimento impugnato col quale l’Amministrazione comunale ha accertato la mancata formazione del silenzio assenso, limitandosi a rimuovere gli effetti (de facto autorizzatori) della auto-dichiarazione della società ricorrente del 26 ottobre 2022 ”), senza alcun vincolo meritale specifico sull’attività amministrativa conseguente (“ Resta l’obbligo dell’Amministrazione di concludere formalmente il procedimento avviato dalla ricorrente con la sua istanza del 22 giugno 2022 ”).
E perciò, sotto il profilo sostanziale relativo all’idoneità/realizzabilità/conformità del progetto presentato, alcuna indicazione preclusiva era oggettivamente ritraibile dalla richiamata pronuncia, se non la pura e semplice “carenza” documentale che aveva impedito la piena e valida formazione del silenzio-assenso.
8. L’ulteriore ultimo rilievo comunale che la relazione presentata da LI ( sub doc. 13 della produzione documentale comunale del 29 novembre 2025) non è idonea in quanto:
i) è riferita espressamente alla precedente istanza del 17 febbraio 2025, come si evince dal suo frontespizio e dal tenore del testo;
ii) non è conforme al modello di SCIA edilizia previsto dalla normativa regionale;
iii) non contiene la puntuale attestazione prevista dall’articolo 18 della l.r. n. 3/2011 (elenco dei parametri verificati, indicazione delle norme edilizie e di sicurezza applicate, ecc.)
è inadatto a supportare il diniego.
8.1. Quanto al primo aspetto, perché trattasi di evidente errore materiale, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione o comunque rilevabile attraverso la rituale attivazione del contraddittorio procedimentale, invece omessa.
8.2. Quanto al secondo aspetto, perché l’aprioristica chiusura del procedimento per l’assenza della SCIA edilizia, mal si concilia poi con l’indicazione di massima - contenuta nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato, n. 2529/2025 - di considerare che l’istanza per l’autorizzazione unica ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 “ ben può ritenersi idonea ad assorbire la previsione della presentazione di una scia edilizia ove ne abbia i requisiti sostanziali ”. S’imponeva quindi l’avvio del procedimento e l’approfondimento istruttorio circa l’idoneità dell’istanza presentata ad assorbire gli aspetti edilizi.
8.3. Quanto al terzo aspetto perché correttamente la relazione tecnica asseverata ex art. 18 l.r. cit., in difetto di una norma regolamentare comunale venuta meno in virtù del giudicato recato dalle sentenze T.A.R. F.V.G., n. 247/2024 e Cons. di Stato, n. 2529/2025, s’è correttamente incentrata sul rispetto della normativa statale (in questo senso l’indicazione rinvenibile in chiusura della motivazione della sentenza n. 2529/2025) e regionale. Né è richiesta, dalla citata previsione normativa, la precisa indicazione nella relazione asseverata dell’elencazione dei parametri tecnico-normativi verificati. L’aspecifica indicazione da parte Comune delle ritenute carenze dell’asseverazione corrobora, poi, le censure attoree di genericità e difetto di motivazione sul punto, avendo di fatto impedito – ove delle puntuali e specifiche carenze o incongruenze fossero state indicate dal Comune – un proficuo contraddittorio procedimentale e un’eventuale integrazione dell’istanza, con l’implementazione della documentazione richiesta.
9. Il quarto motivo resta assorbito dall’accoglimento degli altri, perché nella sostanza formulato in via subordinata e “cautelativa” dalla stessa parte ricorrente.
10. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con l’obbligo del Comune di Monfalcone – nel pieno rispetto del contraddittorio procedimentale – di avviare il procedimento di esame dell’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2023 del 9 luglio 2025 e, effettuata la necessaria istruttoria e acquisite le eventuali dovute integrazioni, concluderlo con provvedimento espresso che tenga conto dei principi ritraibili dalla presente decisione e dalle sentenze n. 247/2024 di questo T.A.R. e n. 2529/2025 del Consiglio di Stato.
Le spese di lite, per il complesso quadro fattuale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CA de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
AN BU, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN BU | CA CA de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO