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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1844/2020 R.G. vertente
fra
Codice fiscale ,, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
NN ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Cotenza, alla Piazza L. Gullo n. 81, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Nappi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Imperio Napolitano, in Potenza, alla via del Popolo n. 2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e ss., della legge 28 giugno 2012 n. 92, depositato in data 7.7.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva l'autorità giudiziaria e domandava, revocata l'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza, sezione lavoro, (cron.5282/2020) del
10/06/2020 - RG n. 3525/2019, 1) in via preliminare, la sospensione del procedimento per la pendenza innanzi il Tribunale di Cosenza, RG 5690/2019, del giudizio contro l' avente ad oggetto CP_2 l'impugnativa di quanto riconosciuto dall' a seguito dell'infortunio subito dall'opponente sul CP_2 lavoro, dovendosi ritenere rilevante l'esito del predetto giudizio per la decisione della presente opposizione;
2) di dichiarare nullo, inefficace e/o, comunque, illegittimo il licenziamento intimato alla parte opponente e, per l'effetto, di ordinare, ai sensi dell'art. 18, comma IV, della legge n.
300/1970, alla società ” la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro CP_1 precedentemente occupato, condannando, altresì, la stessa società ” al risarcimento del CP_1 danno in proprio favore, stabilendo, a tal fine, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con ogni ulteriore conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari.
A fondamento della domanda allegava:
1) la illegittimità dell'ordinanza adottata nella fase sommaria attesa la nullità del licenziamento per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. - mancato superamento del periodo di comporto previsto dall'art. 41 e 50 del CCNL di categoria -;
2) carenza di motivazione circa i periodi del presunto superamento del periodo di comporto.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante p.t., e, nel contestare Controparte_1 le avverse difese, in particolare rilevava: 1) la sussistenza della condotta posta a fondamento della contestazione disciplinare e del conseguente licenziamento;
2) la volontarietà e la illiceità della condotta contestata e la insussistenza della differente prospettazione circa il calcolo del periodo di comporto.
Tanto premesso domandava di rigettare l'opposizione e per l'effetto rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, dichiarare risolto il rapporo di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e riconoscere alla parte ricorrente la tutela risarcitoria nei limiti di cui al comma 6-5 dell'art. 18 della legge n. 300/1970; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso la produzione documentale già in atti, prova per testi e consulenza medico legale, e, dopo alcuni rinvii per la rimessione al giudice, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, viene pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che la doglianza relativa al difetto di motivazione del licenziamento intimato con nota del 19.6.2019 appare priva di fondamento, in quanto nel provvedimento de qua si dà contezza del motivo (superamento del periodo massimo di assenza per malattia-comporto con riferimento all'art. 41 co.1 CCNL vigente;
la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, afferma: “Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle”
(Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1026 del 21.01.2015 e, in termini, Cass.civ., sez. lav., sentenza n.
2851 del 9.02.2006).
Passando al merito, nel caso di specie, occorre verificare se effettivamente risulta superato il periodo di comporto o meno.
Parte opponente, dopo aver premesso i contenuti del ricorso proposto in fase sommaria ex art. 1, comma 47 e ss., della legge n. 92/2012, articola il ricorso in opposizione, oggetto del presente giudizio, quale atto di impugnazione dell'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, con valutazioni mirate a contestare la motivazione dell'ordinanza caratterizzata da errori di diritto.
In particolare, dalla mera lettura del ricorso è facile evincere come le doglianze siano dirette al contenuto del provvedimento opposto, lamentando il sig. l'omessa e/o non corretta Pt_1 ricostruzione e valutazione, da parte del giudice della prima fase, dei fatti che hanno determinato parte datoriale ad intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il rito disciplinato dalla L. n. 92 del 2018 (art. 1) - finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti” (Cass. S.U. 18.09.2014 nr.
19674 e, negli stessi termini, Cass. 17.2.2015 n. 3136; Cass. civ., sez. lav., 11.12.2015 n. 25046) nonché, più di recente, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21156 del 24.08.2018 “Il rito disciplinato dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1) - finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti”.
Da quanto sopra emerge, pertanto, che: 1) il giudizio di opposizione ex legge 92/2012 non ha natura impugnatoria, ponendosi in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado del giudizio, con la fase sommaria;
2) il ricorso che la introduce deve contenere gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., ossia quelli idonei a delimitare il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria.
E' evidente, quindi, che le doglianze contenute nel ricorso e relative al provvedimento impugnato appaiono irrilevanti.
Si tratta, allora, di verificare se l'atto introduttivo del presente giudizio abbia gli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, in particolare, se tali elementi siano stati ritualmente allegati, prima ancora che provati.
Com'è noto, l'art. 414 c.p.c. stabilisce che il ricorso deve contenere, inter alia, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, determinando, il difetto di tali allegazioni, la sua nullità.
Tuttavia, in base al principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso
l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata;
il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10154 del 25.07.2001).
In applicazione di tali principi, muovendo dall'analisi globale dell'atto introduttivo, il ricorso non può ritenersi affetto da nullità, rilevando come le carenze espositive non siano tali da determinare l'impossibilità di individuazione del petitum e della causa petendi, rispetto ai quali alla controparte, peraltro, non è venuta meno la possibilità di difendersi, attraverso la contestazione in radice della pretesa formulata.
Tali carenze, tuttavia, incidono sul merito della controversia, imponendo una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale. L'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato posto a carico del ricorrente ex art. 414 c.p.c. se, da un lato, consente al convenuto di prendere posizione su tali fatti nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c., dall'altro, vincola il giudice nel giudizio di fatto.
Ed infatti, il potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori ex art. 421 c.p.c. presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto l'onere di allegazione in fatto, non potendo il giudice supplire in via istruttoria ad eventuali carenze sul piano dell'allegazione fattuale.
Ciò premesso in linea generale, si rileva come, nel caso di specie, gravasse sul ricorrente l'onere di allegare e, quindi, provare la sussistenza degli elementi fondanti la pretesa azionata.
Tuttavia, dall'ampia attività istruttoria sono emerse carenze probatorie degne di rilievo che impongono il rigetto, nel merito, della domanda.
Parte ricorrente allega l'insussistenza del superamento del comporto.
Per orientamento costante della giurisprudenza In tema di onere probatorio nell'ipotesi di conte stato superamento del periodo di comporto, una particolare rilevanza assume l'ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro n. 21262/2018, ove i giudici di legittimità statuisco no che grava sul lavoratore l'onere di provare che il travalicamento del limite temporale computato nel comporto è avvenuto per causa imputabile al datore di lavoro ai sensi dell'art. 1218 c.c. il lavoratore non aveva fornito elementi istruttori sufficienti a provare che le avvenute assenze per malattia in tutti i periodi considerati nella lettera di licenziamento fossero eziologicamente connesse a cause ostative, determinate da condotta colposa del datore di lavoro. In particolare il dipendente non aveva prodotto in giudizio riscontri documentali e medici esaustivi, dai quali si enucleasse il sinallagma fra un trascorso periodo di malattia ed un infortunio sul lavoro, che aveva provocato tale stato patologico. I giudici di legittimità nella pronunzia in commento ricordano che il licenziamento per superamento del periodo di comporto presuppone una causa di impossibilità della prestazione lavorativa, anche di carattere temporaneo, la quale implica la totale impossibilità della prestazione, con conseguente legittimità del recesso ai sensi dell'art. 2110 c.c. nell'ipotesi di astensione dal lavoro per un tempo superiore al quantum concesso. Da tale assunto discende, a parere della Suprema Corte, il dovere in capo al lavoratore di opporsi ad un addebito disciplinare, confutando le prove addotte dal superiore gerarchico in ordine al superamento del numero massimo di assenze per malattie mediante validi supporti istruttori, dai quali emergano i motivi che escludano tali giorni di assenza dal comporto. Ad avviso della Corte, poiché l'istante non ha dimostrato il nesso eziologico fra l'infortunio sul lavoro e l'ulteriore periodo di malattia goduto, risulta irrilevante l'eccezione, in base alla quale l'onere della prova deve essere adempiuto in toto dal datore. Infatti, l'azienda assolve l'onus probandi ex art. 2697, comma 1, c.c. in qualità di attore in senso sostanziale e il lavoratore, in base ad un iter giuridico logico e razionale, a fronte di un'azione proposta contro di lui, deve rispondere producendo fatti documentali, da porre a fondamento delle eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c.
Poiché tale schema normativo non è stato sub specie rispettato, il ricorso in opposizione va respinto.
Orbene, ciò posto in relazione al consolidato principio sul riparto dell'onere probatorio in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto parte datoriale, attraverso la documentazione prodotta, ha dimostrato la sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore, e la prova testimoniale lungi dal confutare il dato documentale, finisce con il fornire ulteriori elementi di fondatezza delle ragioni della opposta.
Il ctu incaricato dott. nel suo elaborato riferisce: “sulla base della valutazione medico-legale Per_1 effettuata, si conclude che il sig. , portalettere, nato a Cosenza il [...], in [...] conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 22/03/2017, riportava: trauma rachide lombare indiretto da caduta sulle natiche. Lombosciatalgia sinistra. Intervento di foraminotomia al livello L5/S1 sx per stenosi foraminale. Tali menomazioni, a mio parere, hanno determinato lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro del ricorrente dal 22/03/2017 all'11/02/2019. Dette menomazioni sono da attribuirsi all'infortunio occorso in data 22/03/2017”. Le presenti conclusioni venivano contestate dall'opposta in quanto il ctu non ha tenuto in considerazione le pregresse patologie che pure risultano documentate sin dall'accesso al pronto soccorso. E ciò nonostante l'espressa richiesta di chiarimenti formulata in udienza (“ le accertate e dichiarate precedenti patologie così come riportato nel certificato di pronto soccorso del 22/3/2017 sono state determinanti
o quantomeno hanno influenzato la caduta di parte ricorrente e le derivate patologie ? ” ).
Pertanto le conclusioni cui perviene il ctu non sono condivisibili in quanto affette da illogicità oltre che dalla mancata valutazione di tutti gli elementi di fatto.
La parte opponente riferisce e allega la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 256/2023, RG
5690/2019, con la quale è stato accertato e riconosciuto che lo stato di inabilità assoluta al lavoro del ricorrente è stato determinato dall'infortunio sul lavoro occorso in data 22/3/2017.
Dal referto del Pronto Soccorso in data 22.3.2017 è dato evincersi che “ …il paziente giunge in ps per riferita caduta accidentale con trauma contusivo del bacino;
riferisce limitazione funzionale dell'arto inferiore sx. NEGA ALTRI TRAUMATISMI, all'arto Parte_2 inferiore sx con impotenza funzionale…il paziente lamenta dolore al rachide con riferito senso di formicolio alla gamba sinistra…anamnesi positiva per ernia discale…OSSERVAZIONI …trauma contusivo di regione sacrale in portatore di sublussazione di ultime due vertebre coccigee, dato del
2008, e pregresso episodio di lombosciatalgia…dopo essere scivolato con contusione della regione sacrale nella mattinata di ieri intorno alle 13.30 ha continuato a lavorare con successivo esordio del dolore in sede glutea DX irradiato all'arto inferiore sx, in assenza di deficit della sfera sensitiva.
Dolore alla digito pressione di regione glutea sx, dolore che si irradia sul decorso di nervo sciatico sino al ginocchio ipsolaterale, no deficit della sfera sensomotoria, Lasegue DIAGNOSI:
“lombosciatalgia sx post traumatica in portatore di discopatia lombare nota, pregressa sublussazione di vertebre coccigee …Osservazioni …lombosciatalgia sx di grado severo post trauma contusivo terapia antalgica al bisogno…”
Il CTU dott. attesta che “La dinamica traumatologica (caduta accidentale con trauma Per_1 contusivo del bacino) a mio parere è in tesi generale capace di produrre la suddetta lesione (trauma rachide lombare indiretto da caduta sulle natiche. Lombosciatalgia sinistra. Intervento di foraminotomia al livello L5/S1 sx per stenosi foraminale)… tali generi di lesività non sono state determinate né sono state influenzate da precedenti patologie”.
A questo punto risulta evidente la palese incompatibilità tra il trauma contusivo giudicato guaribile in giorni 9 (come risulta sempre dal certificato di pronto soccorso) e l'assenza dal lavoro di 691 giorni.
Parte opponente invoca il decisum del giudice del Tribunale di Cosenza a sostegno della propria tesi e ad avvalorare la valutazione del ctu, tuttavia -ferma l'indipendenza dei due giudizi- anche quella decisione non apporta elementi decisivi in punto di durata del periodo di comporto;
in quella sentenza si legge che a fronte di una lamentata assenza per infortunio dal 22.3.2017 al 19.6.2019, l'inabilità temporanea viene riconosciuta dal 22.3.2017 al 22.10.2018.
Pertanto la doglianza del sig. in parte qua, appare priva di fondamento in quanto l'istruttoria Pt_1 svolta e la documentazione in atti, non apportano elementi per discostarsi dalle valutazioni del primo giudice nell'ordinanza opposta.
Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa, con riduzione (30%) per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 51, comma 51, della legge n. 92/2012, proposto da , depositato in data 7.7.2020, Parte_1 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente, per la fase del giudizio, in € 3.240,00 oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Potenza, 28 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1844/2020 R.G. vertente
fra
Codice fiscale ,, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
NN ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Cotenza, alla Piazza L. Gullo n. 81, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Nappi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Imperio Napolitano, in Potenza, alla via del Popolo n. 2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e ss., della legge 28 giugno 2012 n. 92, depositato in data 7.7.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva l'autorità giudiziaria e domandava, revocata l'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza, sezione lavoro, (cron.5282/2020) del
10/06/2020 - RG n. 3525/2019, 1) in via preliminare, la sospensione del procedimento per la pendenza innanzi il Tribunale di Cosenza, RG 5690/2019, del giudizio contro l' avente ad oggetto CP_2 l'impugnativa di quanto riconosciuto dall' a seguito dell'infortunio subito dall'opponente sul CP_2 lavoro, dovendosi ritenere rilevante l'esito del predetto giudizio per la decisione della presente opposizione;
2) di dichiarare nullo, inefficace e/o, comunque, illegittimo il licenziamento intimato alla parte opponente e, per l'effetto, di ordinare, ai sensi dell'art. 18, comma IV, della legge n.
300/1970, alla società ” la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro CP_1 precedentemente occupato, condannando, altresì, la stessa società ” al risarcimento del CP_1 danno in proprio favore, stabilendo, a tal fine, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con ogni ulteriore conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari.
A fondamento della domanda allegava:
1) la illegittimità dell'ordinanza adottata nella fase sommaria attesa la nullità del licenziamento per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. - mancato superamento del periodo di comporto previsto dall'art. 41 e 50 del CCNL di categoria -;
2) carenza di motivazione circa i periodi del presunto superamento del periodo di comporto.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante p.t., e, nel contestare Controparte_1 le avverse difese, in particolare rilevava: 1) la sussistenza della condotta posta a fondamento della contestazione disciplinare e del conseguente licenziamento;
2) la volontarietà e la illiceità della condotta contestata e la insussistenza della differente prospettazione circa il calcolo del periodo di comporto.
Tanto premesso domandava di rigettare l'opposizione e per l'effetto rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, dichiarare risolto il rapporo di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e riconoscere alla parte ricorrente la tutela risarcitoria nei limiti di cui al comma 6-5 dell'art. 18 della legge n. 300/1970; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso la produzione documentale già in atti, prova per testi e consulenza medico legale, e, dopo alcuni rinvii per la rimessione al giudice, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, viene pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che la doglianza relativa al difetto di motivazione del licenziamento intimato con nota del 19.6.2019 appare priva di fondamento, in quanto nel provvedimento de qua si dà contezza del motivo (superamento del periodo massimo di assenza per malattia-comporto con riferimento all'art. 41 co.1 CCNL vigente;
la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, afferma: “Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle”
(Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1026 del 21.01.2015 e, in termini, Cass.civ., sez. lav., sentenza n.
2851 del 9.02.2006).
Passando al merito, nel caso di specie, occorre verificare se effettivamente risulta superato il periodo di comporto o meno.
Parte opponente, dopo aver premesso i contenuti del ricorso proposto in fase sommaria ex art. 1, comma 47 e ss., della legge n. 92/2012, articola il ricorso in opposizione, oggetto del presente giudizio, quale atto di impugnazione dell'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, con valutazioni mirate a contestare la motivazione dell'ordinanza caratterizzata da errori di diritto.
In particolare, dalla mera lettura del ricorso è facile evincere come le doglianze siano dirette al contenuto del provvedimento opposto, lamentando il sig. l'omessa e/o non corretta Pt_1 ricostruzione e valutazione, da parte del giudice della prima fase, dei fatti che hanno determinato parte datoriale ad intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il rito disciplinato dalla L. n. 92 del 2018 (art. 1) - finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti” (Cass. S.U. 18.09.2014 nr.
19674 e, negli stessi termini, Cass. 17.2.2015 n. 3136; Cass. civ., sez. lav., 11.12.2015 n. 25046) nonché, più di recente, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21156 del 24.08.2018 “Il rito disciplinato dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1) - finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti”.
Da quanto sopra emerge, pertanto, che: 1) il giudizio di opposizione ex legge 92/2012 non ha natura impugnatoria, ponendosi in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado del giudizio, con la fase sommaria;
2) il ricorso che la introduce deve contenere gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., ossia quelli idonei a delimitare il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria.
E' evidente, quindi, che le doglianze contenute nel ricorso e relative al provvedimento impugnato appaiono irrilevanti.
Si tratta, allora, di verificare se l'atto introduttivo del presente giudizio abbia gli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, in particolare, se tali elementi siano stati ritualmente allegati, prima ancora che provati.
Com'è noto, l'art. 414 c.p.c. stabilisce che il ricorso deve contenere, inter alia, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, determinando, il difetto di tali allegazioni, la sua nullità.
Tuttavia, in base al principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso
l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata;
il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10154 del 25.07.2001).
In applicazione di tali principi, muovendo dall'analisi globale dell'atto introduttivo, il ricorso non può ritenersi affetto da nullità, rilevando come le carenze espositive non siano tali da determinare l'impossibilità di individuazione del petitum e della causa petendi, rispetto ai quali alla controparte, peraltro, non è venuta meno la possibilità di difendersi, attraverso la contestazione in radice della pretesa formulata.
Tali carenze, tuttavia, incidono sul merito della controversia, imponendo una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale. L'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato posto a carico del ricorrente ex art. 414 c.p.c. se, da un lato, consente al convenuto di prendere posizione su tali fatti nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c., dall'altro, vincola il giudice nel giudizio di fatto.
Ed infatti, il potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori ex art. 421 c.p.c. presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto l'onere di allegazione in fatto, non potendo il giudice supplire in via istruttoria ad eventuali carenze sul piano dell'allegazione fattuale.
Ciò premesso in linea generale, si rileva come, nel caso di specie, gravasse sul ricorrente l'onere di allegare e, quindi, provare la sussistenza degli elementi fondanti la pretesa azionata.
Tuttavia, dall'ampia attività istruttoria sono emerse carenze probatorie degne di rilievo che impongono il rigetto, nel merito, della domanda.
Parte ricorrente allega l'insussistenza del superamento del comporto.
Per orientamento costante della giurisprudenza In tema di onere probatorio nell'ipotesi di conte stato superamento del periodo di comporto, una particolare rilevanza assume l'ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro n. 21262/2018, ove i giudici di legittimità statuisco no che grava sul lavoratore l'onere di provare che il travalicamento del limite temporale computato nel comporto è avvenuto per causa imputabile al datore di lavoro ai sensi dell'art. 1218 c.c. il lavoratore non aveva fornito elementi istruttori sufficienti a provare che le avvenute assenze per malattia in tutti i periodi considerati nella lettera di licenziamento fossero eziologicamente connesse a cause ostative, determinate da condotta colposa del datore di lavoro. In particolare il dipendente non aveva prodotto in giudizio riscontri documentali e medici esaustivi, dai quali si enucleasse il sinallagma fra un trascorso periodo di malattia ed un infortunio sul lavoro, che aveva provocato tale stato patologico. I giudici di legittimità nella pronunzia in commento ricordano che il licenziamento per superamento del periodo di comporto presuppone una causa di impossibilità della prestazione lavorativa, anche di carattere temporaneo, la quale implica la totale impossibilità della prestazione, con conseguente legittimità del recesso ai sensi dell'art. 2110 c.c. nell'ipotesi di astensione dal lavoro per un tempo superiore al quantum concesso. Da tale assunto discende, a parere della Suprema Corte, il dovere in capo al lavoratore di opporsi ad un addebito disciplinare, confutando le prove addotte dal superiore gerarchico in ordine al superamento del numero massimo di assenze per malattie mediante validi supporti istruttori, dai quali emergano i motivi che escludano tali giorni di assenza dal comporto. Ad avviso della Corte, poiché l'istante non ha dimostrato il nesso eziologico fra l'infortunio sul lavoro e l'ulteriore periodo di malattia goduto, risulta irrilevante l'eccezione, in base alla quale l'onere della prova deve essere adempiuto in toto dal datore. Infatti, l'azienda assolve l'onus probandi ex art. 2697, comma 1, c.c. in qualità di attore in senso sostanziale e il lavoratore, in base ad un iter giuridico logico e razionale, a fronte di un'azione proposta contro di lui, deve rispondere producendo fatti documentali, da porre a fondamento delle eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c.
Poiché tale schema normativo non è stato sub specie rispettato, il ricorso in opposizione va respinto.
Orbene, ciò posto in relazione al consolidato principio sul riparto dell'onere probatorio in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto parte datoriale, attraverso la documentazione prodotta, ha dimostrato la sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore, e la prova testimoniale lungi dal confutare il dato documentale, finisce con il fornire ulteriori elementi di fondatezza delle ragioni della opposta.
Il ctu incaricato dott. nel suo elaborato riferisce: “sulla base della valutazione medico-legale Per_1 effettuata, si conclude che il sig. , portalettere, nato a Cosenza il [...], in [...] conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 22/03/2017, riportava: trauma rachide lombare indiretto da caduta sulle natiche. Lombosciatalgia sinistra. Intervento di foraminotomia al livello L5/S1 sx per stenosi foraminale. Tali menomazioni, a mio parere, hanno determinato lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro del ricorrente dal 22/03/2017 all'11/02/2019. Dette menomazioni sono da attribuirsi all'infortunio occorso in data 22/03/2017”. Le presenti conclusioni venivano contestate dall'opposta in quanto il ctu non ha tenuto in considerazione le pregresse patologie che pure risultano documentate sin dall'accesso al pronto soccorso. E ciò nonostante l'espressa richiesta di chiarimenti formulata in udienza (“ le accertate e dichiarate precedenti patologie così come riportato nel certificato di pronto soccorso del 22/3/2017 sono state determinanti
o quantomeno hanno influenzato la caduta di parte ricorrente e le derivate patologie ? ” ).
Pertanto le conclusioni cui perviene il ctu non sono condivisibili in quanto affette da illogicità oltre che dalla mancata valutazione di tutti gli elementi di fatto.
La parte opponente riferisce e allega la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 256/2023, RG
5690/2019, con la quale è stato accertato e riconosciuto che lo stato di inabilità assoluta al lavoro del ricorrente è stato determinato dall'infortunio sul lavoro occorso in data 22/3/2017.
Dal referto del Pronto Soccorso in data 22.3.2017 è dato evincersi che “ …il paziente giunge in ps per riferita caduta accidentale con trauma contusivo del bacino;
riferisce limitazione funzionale dell'arto inferiore sx. NEGA ALTRI TRAUMATISMI, all'arto Parte_2 inferiore sx con impotenza funzionale…il paziente lamenta dolore al rachide con riferito senso di formicolio alla gamba sinistra…anamnesi positiva per ernia discale…OSSERVAZIONI …trauma contusivo di regione sacrale in portatore di sublussazione di ultime due vertebre coccigee, dato del
2008, e pregresso episodio di lombosciatalgia…dopo essere scivolato con contusione della regione sacrale nella mattinata di ieri intorno alle 13.30 ha continuato a lavorare con successivo esordio del dolore in sede glutea DX irradiato all'arto inferiore sx, in assenza di deficit della sfera sensitiva.
Dolore alla digito pressione di regione glutea sx, dolore che si irradia sul decorso di nervo sciatico sino al ginocchio ipsolaterale, no deficit della sfera sensomotoria, Lasegue DIAGNOSI:
“lombosciatalgia sx post traumatica in portatore di discopatia lombare nota, pregressa sublussazione di vertebre coccigee …Osservazioni …lombosciatalgia sx di grado severo post trauma contusivo terapia antalgica al bisogno…”
Il CTU dott. attesta che “La dinamica traumatologica (caduta accidentale con trauma Per_1 contusivo del bacino) a mio parere è in tesi generale capace di produrre la suddetta lesione (trauma rachide lombare indiretto da caduta sulle natiche. Lombosciatalgia sinistra. Intervento di foraminotomia al livello L5/S1 sx per stenosi foraminale)… tali generi di lesività non sono state determinate né sono state influenzate da precedenti patologie”.
A questo punto risulta evidente la palese incompatibilità tra il trauma contusivo giudicato guaribile in giorni 9 (come risulta sempre dal certificato di pronto soccorso) e l'assenza dal lavoro di 691 giorni.
Parte opponente invoca il decisum del giudice del Tribunale di Cosenza a sostegno della propria tesi e ad avvalorare la valutazione del ctu, tuttavia -ferma l'indipendenza dei due giudizi- anche quella decisione non apporta elementi decisivi in punto di durata del periodo di comporto;
in quella sentenza si legge che a fronte di una lamentata assenza per infortunio dal 22.3.2017 al 19.6.2019, l'inabilità temporanea viene riconosciuta dal 22.3.2017 al 22.10.2018.
Pertanto la doglianza del sig. in parte qua, appare priva di fondamento in quanto l'istruttoria Pt_1 svolta e la documentazione in atti, non apportano elementi per discostarsi dalle valutazioni del primo giudice nell'ordinanza opposta.
Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa, con riduzione (30%) per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 51, comma 51, della legge n. 92/2012, proposto da , depositato in data 7.7.2020, Parte_1 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente, per la fase del giudizio, in € 3.240,00 oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Potenza, 28 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL