TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2611/2024
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Coppola Roberto presso il cui studio C.F._2 domiciliano;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., , rapp. e dif. Controparte_1 dall'avvocato Manzi
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 21.8.2024, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Riconoscere e dichiarare che il era inabile alla morte del dante causa e, per l'effetto, Parte_2 ordinare il convenuto Istituto alla ricostruzione della pensione SOCTPS n. 215080010517711 con le maggiorazioni per l'attribuzione della quota di reversibilità del figlio inabile;
condannare conseguentemente il convenuto a corrispondere il trattamento pensionistico fin dal momento CP_1 della presentazione della domanda, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione, come per legge.”. CP_ Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso.
1 Trattandosi di questioni eminentemente giuridiche e documentate, e fissata l'udienza di discussione ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da seguente sentenza, previo deposito di note a trattazione scritta.
In fatto, la sig. è titolare di pensione SOCTPS n. 215080010517711 quale coniuge Parte_1 superstite del marito, ha presentato all' la domanda di ricostruzione del trattamento CP_1 pensionistico perchè, avendo il figlio inabile gli spetta la maggiorazione dal 60% all'80% e gli assegni di famiglia, ovvero il trattamento pensionistico diretta in favore dell'inabile. L , solo in data CP_1
13/02/2024, ha definito la fase amministrativa con la seguente motivazione “non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa ovvero al 19/12/2022”. Persona_1
Inutile i ricorsi amministrativi promossi dal patronato onerando, conseguentemente, in virtù CP_2 di rituale convenzione, la proposizione del presente ricorso, benché sia stato prodotto il verbale di visita medica dell' che riconosce inabile al 100% e portatore di handicap ai sensi CP_1 Parte_2 dell'art 3 c. 3 fin dall'08/02/2022 e confermato con revisione il 22/01/2024.
In diritto, la disciplina della pensione di reversibilità dettata dall'art. 13 del r.D.L. n.636/1939 come modificato dall'art. 22 della L. 903/1965, prevede al primo comma che nel caso di morte del pensionato spetti, al coniuge e ai figli superstiti che al momento del decesso del congiunto non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, una pensione nella misura percentuale stabilita dal comma successivo, secondo aliquote gradate in ragione del rapporto di coniugio e filiazione, e della compresenza e numero dei superstiti. In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. n.9237/2018). In sostanza si tratta di requisito che sebbene non richieda la dimostrazione della convivenza desumibile dalla comune residenza al momento del decesso, né della soggezione finanziaria del figlio maggiorenne ed inabile al genitore pensionato, pretende tuttavia che si accerti in fatto un mantenimento continuativo e prevalente. Come affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 2007, n. 14996 si è affermato che "agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai
2 superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale". Sul piano probatorio è sato poi osservato che "l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti (sulla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, si rinvia a Cass. Sez. U. 17 giugno 2004, n.11353)". Si è quindi concluso che "l'accertamento, in concreto, del sostentamento del figlio inabile, da parte del genitore, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (v. tra le altre, Cass. 20 aprile 2016, n.8023)".
Da quanto esposto consegue che è onere del richiedente allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per sostenere la fondatezza della propria domanda, trattandosi di circostanze di carattere personale, relazionale ed economico che rientrano nel proprio diretto bagaglio conoscitivo.
Si aggiunga che la rilevanza dei profili fattuali descrittivi della vivenza a carico facenti leva sulla circostanza che il genitore, in vita, abbia provveduto in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile è ribadita dalla più recente pronuncia con ord.
n.15041/2024, secondo la quale il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, "laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Tanto premesso ritiene il Giudice che a tali principi si debba dar seguito, non essendo state prospettate ragioni che possano indurre a discostarsene.
Ciò posto nella vicenda in esame, è accertato con verbale di visita medica dell' lo stato di CP_1 inabilità nella misura del 100% e portatore di handicap ai sensi dell'art . 3 comma 3 dal 8.02.2022 del figlio . Parte_2
In virtù di tutte le considerazioni sopra esposte, quindi, va dichiarato il diritto de dei ricorrenti, alla maggiorazione dal 60% all'80% sulla pensione di reversibilità della sig.ra e gli assegni di Parte_1 famiglia, ed il trattamento pensionistico in favore dell'inabile . Parte_2
3 La soccombenza comporta la condanna alle spese dell' ai sensi del dm n. 55/2014 in CP_1 considerazione della natura della causa (previdenziale), del suo valore e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
1. Accerta e dichiara che il era inabile alla morte del dante causa e, per l'effetto, Parte_2 condanna l' alla ricostruzione della pensione SOCTPS n. 215080010517711 con le CP_1 maggiorazioni per l'attribuzione della quota di reversibilità del figlio inabile.;
2. Condanna l' in p.l.r.t.t. a corrispondere il trattamento pensionistico fin dal momento CP_1 della presentazione della domanda, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione, come per legge;
CP_
3. condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.164,00 oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Avellino, lì 8.10.2025
Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
4