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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3496/2023 R.G.V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente ad Ispica Parte_1 C.F._1
in via Ecologia n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nino Cortese che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 06.02.2025
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad CP_1 C.F._2
Ispica in via Ecologia n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosaria Monaco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 19.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Ispica il 05.08.1999, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1999, numero 46, parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 07.06.2003), Per_1
(Ragusa, 07.11.2004) e (Ragusa, 20.10.2011); Per_2 Per_3
che si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 788/2024 del giorno 02.05.2024, resa dal
Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
19.02.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza veniva sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 788/2024 del 02.05.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni già cristallizzate in seno alla sentenza di separazione dei coniugi e che qui si riportano:
“
1. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco obbligo di non recarsi molestia, e ciascuno sarà libero di trasferire la propria residenza all'estero o di ritrasferirla in Italia, senza il preventivo consenso dell'altro coniuge;
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare presso la casa coniugale, che verrà affidata alla sig.ra ; CP_1
3. A titolo di mantenimento per i tre figli il sig. corrisponderà alla moglie un assegno Parte_1 nella misura di €. 300,00 totali mensili, rivalutabili come per legge. Il sig. Parte_1 corrisponderà per intero alla moglie anche le somme percepite a titolo di assegno unico familiare, fino a quando percepirà il beneficio, autorizzandola fin d'ora alla riscossione diretta delle stesse. 4. I coniugi stabiliscono il più ampio il più ampio diritto di visita per il padre, che potrà avere e tenere con sé i figli ogni volta che sia lui che i figli lo desidereranno, previa comunicazione alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici degli stessi. Il padre potrà, inoltre, tenere con sè i figli alternativamente, per le festività di Natale o Capodanno e Pasqua o Lunedì dell'Angelo, per anno alterno, con rispetto della volontà degli stessi.
5. Tutte le spese straordinarie (mediche, ludiche, scolastiche, acquisto di arredi e quant'altro) relative al sostentamento dei figli vengono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. I coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'estero e si accordano che il figlio minore abbia un documento autonomo valido per l'espatrio.”; Per_3 che le condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ispica il
05.08.1999, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1999, numero 46, parte II, Serie A;
Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ispica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3496/2023 R.G.V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente ad Ispica Parte_1 C.F._1
in via Ecologia n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nino Cortese che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 06.02.2025
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad CP_1 C.F._2
Ispica in via Ecologia n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosaria Monaco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 19.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Ispica il 05.08.1999, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1999, numero 46, parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 07.06.2003), Per_1
(Ragusa, 07.11.2004) e (Ragusa, 20.10.2011); Per_2 Per_3
che si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 788/2024 del giorno 02.05.2024, resa dal
Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
19.02.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza veniva sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 788/2024 del 02.05.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni già cristallizzate in seno alla sentenza di separazione dei coniugi e che qui si riportano:
“
1. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco obbligo di non recarsi molestia, e ciascuno sarà libero di trasferire la propria residenza all'estero o di ritrasferirla in Italia, senza il preventivo consenso dell'altro coniuge;
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare presso la casa coniugale, che verrà affidata alla sig.ra ; CP_1
3. A titolo di mantenimento per i tre figli il sig. corrisponderà alla moglie un assegno Parte_1 nella misura di €. 300,00 totali mensili, rivalutabili come per legge. Il sig. Parte_1 corrisponderà per intero alla moglie anche le somme percepite a titolo di assegno unico familiare, fino a quando percepirà il beneficio, autorizzandola fin d'ora alla riscossione diretta delle stesse. 4. I coniugi stabiliscono il più ampio il più ampio diritto di visita per il padre, che potrà avere e tenere con sé i figli ogni volta che sia lui che i figli lo desidereranno, previa comunicazione alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici degli stessi. Il padre potrà, inoltre, tenere con sè i figli alternativamente, per le festività di Natale o Capodanno e Pasqua o Lunedì dell'Angelo, per anno alterno, con rispetto della volontà degli stessi.
5. Tutte le spese straordinarie (mediche, ludiche, scolastiche, acquisto di arredi e quant'altro) relative al sostentamento dei figli vengono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. I coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'estero e si accordano che il figlio minore abbia un documento autonomo valido per l'espatrio.”; Per_3 che le condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ispica il
05.08.1999, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1999, numero 46, parte II, Serie A;
Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ispica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti