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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19679/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. De Angelis Alexia presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 CP_2
17/09/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1077 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio è nato un figlio: AN, maggiorenne ed economicamente autonomo.
Con ricorso depositato il 13/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente si evidenzia che i coniugi sono già stati autorizzati a vivere separati con ordinanza in data 9.6.25 e lo scioglimento della comunione legale consegue ex lege (art. 191 cc).
Deve essere, altresì, rilevato che il Collegio nulla può disporre in punto assegnazione della cassa coniugale, stante l'assenza dei relativi presupposti di legge (ossia la convivenza del genitore con figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente).
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, in accordo fra le stese, il signor si è già Controparte_1 trasferito altrove;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che non vi sono ulteriori beni mobili o immobili ricompresi nella comunione legale sui quali statuire dichiarandosi soddisfatti in ordine ad ogni reciproca pretesa economica sui beni della comunione stessa;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale - sita in Torino (TO), C.so Siracusa n 167, oggetto di contratto di locazione intestato al Sig. – resti nella disponibilità della Controparte_1 Sig.ra con l'arredo ivi contenuto, la quale continuerà a pagare le utenze, il canone di CP_2 locazione (che verrà intestato a quest'ultima) e le relative spese condominiali.
DISPONE a carico del Sig. l'obbligo di versare tutti i mesi, ogni giorno 16 del Controparte_1 mese, l'importo di euro 400,00 in favore della Sig.ra a titolo di contributo al CP_2 mantenimento del coniuge;
DÀ ATTO che le parti concordano che i conti correnti intestati al Sig. continueranno Controparte_1 ad essere intestati a quest'ultimo senza alcuna pretesa da parte della Sig.ra CP_2
DÀ ATTO che le parti concordano che, con l'integrale adempimento di quanto previsto nelle superiori condizioni, più nulla avranno a pretendere reciprocamente, a nessun titolo avendo definito ogni pendenza e ogni questione economico-patrimoniale, anche in relazione alle quote societarie incassate dal Sig.
[...]
e di cui ai punti 13 e 14 della narrativa in fatto del ricorso, ad eccezione del contributo al CP_1 mantenimento di cui alle presenti condizioni;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che l'auto Peugeot Tg DC967MP intestata al Sig. rimarrà CP_1 nella sua esclusiva disponibilità senza alcuna pretesa da parte della Sig.ra CP_2
DÀ ATTO che le parti, in considerazione della espressa rinuncia alla comparizione in udienza, dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza alla sentenza;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19679/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. De Angelis Alexia presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 CP_2
17/09/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1077 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio è nato un figlio: AN, maggiorenne ed economicamente autonomo.
Con ricorso depositato il 13/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente si evidenzia che i coniugi sono già stati autorizzati a vivere separati con ordinanza in data 9.6.25 e lo scioglimento della comunione legale consegue ex lege (art. 191 cc).
Deve essere, altresì, rilevato che il Collegio nulla può disporre in punto assegnazione della cassa coniugale, stante l'assenza dei relativi presupposti di legge (ossia la convivenza del genitore con figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente).
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, in accordo fra le stese, il signor si è già Controparte_1 trasferito altrove;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che non vi sono ulteriori beni mobili o immobili ricompresi nella comunione legale sui quali statuire dichiarandosi soddisfatti in ordine ad ogni reciproca pretesa economica sui beni della comunione stessa;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale - sita in Torino (TO), C.so Siracusa n 167, oggetto di contratto di locazione intestato al Sig. – resti nella disponibilità della Controparte_1 Sig.ra con l'arredo ivi contenuto, la quale continuerà a pagare le utenze, il canone di CP_2 locazione (che verrà intestato a quest'ultima) e le relative spese condominiali.
DISPONE a carico del Sig. l'obbligo di versare tutti i mesi, ogni giorno 16 del Controparte_1 mese, l'importo di euro 400,00 in favore della Sig.ra a titolo di contributo al CP_2 mantenimento del coniuge;
DÀ ATTO che le parti concordano che i conti correnti intestati al Sig. continueranno Controparte_1 ad essere intestati a quest'ultimo senza alcuna pretesa da parte della Sig.ra CP_2
DÀ ATTO che le parti concordano che, con l'integrale adempimento di quanto previsto nelle superiori condizioni, più nulla avranno a pretendere reciprocamente, a nessun titolo avendo definito ogni pendenza e ogni questione economico-patrimoniale, anche in relazione alle quote societarie incassate dal Sig.
[...]
e di cui ai punti 13 e 14 della narrativa in fatto del ricorso, ad eccezione del contributo al CP_1 mantenimento di cui alle presenti condizioni;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che l'auto Peugeot Tg DC967MP intestata al Sig. rimarrà CP_1 nella sua esclusiva disponibilità senza alcuna pretesa da parte della Sig.ra CP_2
DÀ ATTO che le parti, in considerazione della espressa rinuncia alla comparizione in udienza, dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza alla sentenza;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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