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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1730/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7901/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- 36 TER n. 04412722284 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- 36 TER n. 04412722284 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- 36 TER n. 04412722284 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto di accertamento nr. 04412722284 emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Roma II, Ufficio di Civitavecchia, per IRPEF, addizionali regionale e comunale, anno
2021, oltre sanzioni ed interessi, in seguito al controllo formale della dichiarazione che ha portato alla ripresa a tassazione di una parte degli importi dedotti dal contribuente a titolo di assegno di mantenimento versato al coniuge separato. La difesa del ricorrente, in particolare, ha eccepito l'illegittimità della pretesa in quanto il proprio assistito ha prodotto nell'istanza di autotutela, comunque rigettata dall'Ufficio, le Sentenze del 2019
e del 2021 con l'indicazione degli importi stabiliti per il suddetto assegno di mantenimento.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma II, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 09.12.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa parzialmente fondato.
In merito alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la tesi difensiva propugnata dal ricorrente nel gravame non appare convincente e persuasiva, sul rilievo che l'importo dedotto per l'assegno di mantenimento a titolo di arretrati concernenti anni precedenti non consegue ad un provvedimento dell'A.G.
O., bensì, come correttamente dedotto dall'Ufficio nella comparsa, è il frutto di un accordo stragiudiziale intervenuto tra i rispettivi legali dei coniugi separati, con il precipitato che lo stesso, secondo la consolidata giurisprudenza, non è deducibile poiché difetta il presupposto ineludibile del provvedimento giudiziale che lo abbia espressamente disposto;
ciò detto, nemmeno la posizione dell'Ufficio si rivela tuttavia pienamente condivisibile, considerato che, da un lato, lo stesso ricorrente ha dichiarato nell'istanza di autotutela di avere versato alla moglie separata la somma di Euro 200,00 mensili sino al mese di gennaio del 2021, dall'altro, che la Sentenza della Corte di Appello di Firenze, nr. 179 del 2021, pubblicata nel mese di gennaio del medesimo anno, di riforma della pronuncia di prime cure adottata dal Tribunale di Livorno, ha stabilito l'incremento dell'assegno di mantenimento in rassegna da Euro 200,00 ad Euro 400,00 mensili. Ne discende, quale diretto corollario, che il contribuente era tenuto a versare nell'anno 2021 a titolo di assegno di mantenimento la somma complessiva di Euro 4.600,00, derivante dal pagamento di Euro 200,00 nel mese di gennaio ed Euro 400,00 nei restanti undici mesi, per cui l'importo deducibile, in assenza di prova contraria sul punto specifico che gravava sull'Ente impositore, non è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione né quello accertato dall'Ufficio, ma corrisponde all'importo di Euro 4.600,00.
Per quanto esposto in narrativa, l'Agenzia delle Entrate dovrà rettificare l'atto di controllo impugnato, considerando l'importo deducibile per l'anno 2021 a titolo di assegno di mantenimento pari alla cifra di Euro
4.600,00.
Spese compensate in funzione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7901/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- 36 TER n. 04412722284 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- 36 TER n. 04412722284 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- 36 TER n. 04412722284 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto di accertamento nr. 04412722284 emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Roma II, Ufficio di Civitavecchia, per IRPEF, addizionali regionale e comunale, anno
2021, oltre sanzioni ed interessi, in seguito al controllo formale della dichiarazione che ha portato alla ripresa a tassazione di una parte degli importi dedotti dal contribuente a titolo di assegno di mantenimento versato al coniuge separato. La difesa del ricorrente, in particolare, ha eccepito l'illegittimità della pretesa in quanto il proprio assistito ha prodotto nell'istanza di autotutela, comunque rigettata dall'Ufficio, le Sentenze del 2019
e del 2021 con l'indicazione degli importi stabiliti per il suddetto assegno di mantenimento.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma II, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 09.12.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa parzialmente fondato.
In merito alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la tesi difensiva propugnata dal ricorrente nel gravame non appare convincente e persuasiva, sul rilievo che l'importo dedotto per l'assegno di mantenimento a titolo di arretrati concernenti anni precedenti non consegue ad un provvedimento dell'A.G.
O., bensì, come correttamente dedotto dall'Ufficio nella comparsa, è il frutto di un accordo stragiudiziale intervenuto tra i rispettivi legali dei coniugi separati, con il precipitato che lo stesso, secondo la consolidata giurisprudenza, non è deducibile poiché difetta il presupposto ineludibile del provvedimento giudiziale che lo abbia espressamente disposto;
ciò detto, nemmeno la posizione dell'Ufficio si rivela tuttavia pienamente condivisibile, considerato che, da un lato, lo stesso ricorrente ha dichiarato nell'istanza di autotutela di avere versato alla moglie separata la somma di Euro 200,00 mensili sino al mese di gennaio del 2021, dall'altro, che la Sentenza della Corte di Appello di Firenze, nr. 179 del 2021, pubblicata nel mese di gennaio del medesimo anno, di riforma della pronuncia di prime cure adottata dal Tribunale di Livorno, ha stabilito l'incremento dell'assegno di mantenimento in rassegna da Euro 200,00 ad Euro 400,00 mensili. Ne discende, quale diretto corollario, che il contribuente era tenuto a versare nell'anno 2021 a titolo di assegno di mantenimento la somma complessiva di Euro 4.600,00, derivante dal pagamento di Euro 200,00 nel mese di gennaio ed Euro 400,00 nei restanti undici mesi, per cui l'importo deducibile, in assenza di prova contraria sul punto specifico che gravava sull'Ente impositore, non è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione né quello accertato dall'Ufficio, ma corrisponde all'importo di Euro 4.600,00.
Per quanto esposto in narrativa, l'Agenzia delle Entrate dovrà rettificare l'atto di controllo impugnato, considerando l'importo deducibile per l'anno 2021 a titolo di assegno di mantenimento pari alla cifra di Euro
4.600,00.
Spese compensate in funzione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)