Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1730
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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    Illegittimità della pretesa per deducibilità assegno di mantenimento

    La Corte ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, affermando che l'assegno di mantenimento per arretrati non derivanti da provvedimento giudiziale non è deducibile. Tuttavia, ha riconosciuto la deducibilità di un importo pari a 4.600,00 Euro per l'anno 2021, considerando sia il versamento parziale effettuato dal contribuente sia l'incremento dell'assegno stabilito da una sentenza di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1730
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1730
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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