Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli avvisi di accertamento

    Il Comune ha prodotto prova delle notifiche avvenute per consegna a mani da parte del messo notificatore e per compiuta giacenza dell'invio diretto tramite il servizio postale di Poste Italiane. Non essendo stati impugnati tali atti, la pretesa fiscale si è cristallizzata.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione dell'atto

    La Corte di Cassazione ha affermato che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterle. Tale principio è stato affermato anche con riferimento agli altri atti della riscossione, tra i quali l'avviso di mora, atto corrispondente all'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla qualifica del funzionario

    Nell'atto è espresso chiaramente che ad essa provvide la funzionaria Nominativo_1, “in qualità di Funzionario della Riscossione, a seguito di Nomina del 05/04/2021 della società RI ZI srl, incaricata alla riscossione per Conto del Comune di Follonica”.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione delle pretese tributarie

    In presenza di avvisi d'accertamento esecutivi non è più operante il termine di decadenza triennale per l'emissione della cartella esattoriale, ma solo il termine prescrizionale (di 5 anni per le imposte locali) del credito tributario cristallizzato. Risalendo agli anni 2021 e 2022 le notifiche degli accertamenti nessuna prescrizione si è verificata.

  • Rigettato
    Violazione delle procedure esecutive coattive

    In presenza di avvisi d'accertamento esecutivi non è più operante il termine di decadenza triennale per l'emissione della cartella esattoriale, ma solo il termine prescrizionale (di 5 anni per le imposte locali) del credito tributario cristallizzato. Risalendo agli anni 2021 e 2022 le notifiche degli accertamenti nessuna prescrizione si è verificata.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sull'indicazione di interessi e sanzioni

    I motivi riguardanti interessi e sanzioni sono inammissibili poiché non sono stati richiesti o applicati né negli avvisi d'accertamento né nell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Mancata allegazione degli atti prodromici

    Tali atti essendo stati precedentemente notificati alla parte, la doglianza è infondata.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    Per gli atti della riscossione non è previsto debba indicarsi il responsabile del procedimento. Inoltre, la ricorrente non indica quali difficoltà o danni tale affermata carenza le abbia recato.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione degli avvisi di accertamento non impugnati

    Non essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento, la pretesa fiscale si è cristallizzata e non sono deducibili o rilevabili loro ipotizzati vizi.

  • Rigettato
    Obbligo di allegare la cronologia degli atti

    Tali atti essendo stati precedentemente notificati alla parte, la doglianza è infondata.

  • Inammissibile
    Effetto distorsivo per mancata distinzione tra imposta, sanzioni e interessi

    I motivi riguardanti interessi e sanzioni sono inammissibili poiché non sono stati richiesti o applicati né negli avvisi d'accertamento né nell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Decadenza per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio

    In presenza di avvisi d'accertamento esecutivi non è più operante il termine di decadenza triennale per l'emissione della cartella esattoriale, ma solo il termine prescrizionale (di 5 anni per le imposte locali) del credito tributario cristallizzato. Risalendo agli anni 2021 e 2022 le notifiche degli accertamenti nessuna prescrizione si è verificata.

  • Inammissibile
    Mancanza di autorizzazione alla notifica da parte di Società_1 srl

    Il motivo è inammissibile poiché riguarda una società di posta che non ha avuto alcun ruolo nelle notifiche del procedimento.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di proporzionalità e abuso del diritto

    I motivi riguardanti interessi e sanzioni sono inammissibili poiché non sono stati richiesti o applicati né negli avvisi d'accertamento né nell'intimazione impugnata.

  • Inammissibile
    Richiesta di risarcimento danni

    La doglianza è inammissibile poiché consiste in affermazioni generiche, con le quali non si deducono concreti vizi dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Violazione del diritto al contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio preventivo non è previsto per l'emissione dell'intimazione ad adempiere.

  • Inammissibile
    Incostituzionalità del processo tributario e del sistema sanzionatorio

    Il motivo è inammissibile poiché consiste in affermazioni generiche, con le quali non si deducono concreti vizi dell'atto impugnato. Il motivo sub 17, con il quale si contesta il sistema sanzionatorio senza peraltro prendere in esame le sanzioni in concreto applicate, è inammissibile.

  • Inammissibile
    Invalidità dell'intero atto per vizi parziali

    La doglianza è inammissibile poiché consiste in affermazioni generiche, con le quali non si deducono concreti vizi dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Obbligo di riesame in autotutela

    La doglianza è inammissibile poiché consiste in affermazioni generiche, con le quali non si deducono concreti vizi dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Incostituzionalità del D.Lgs. n.87/2024

    I motivi riguardanti interessi e sanzioni sono inammissibili poiché non sono stati richiesti o applicati né negli avvisi d'accertamento né nell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Contraddittorio preventivo non attuato

    Il contraddittorio preventivo non è previsto per l'emissione dell'intimazione ad adempiere.

  • Rigettato
    Mancanza di prova rafforzata

    Il Comune ha prodotto prova delle notifiche avvenute per consegna a mani da parte del messo notificatore e per compiuta giacenza dell'invio diretto tramite il servizio postale di Poste Italiane. In presenza di avvisi d'accertamento esecutivi non è più operante il termine di decadenza triennale per l'emissione della cartella esattoriale, ma solo il termine prescrizionale (di 5 anni per le imposte locali) del credito tributario cristallizzato. Risalendo agli anni 2021 e 2022 le notifiche degli accertamenti nessuna prescrizione si è verificata.

  • Rigettato
    Mancanza di prova sui requisiti del funzionario firmatario

    Nell'atto è espresso chiaramente che ad essa provvide la funzionaria Nominativo_1, “in qualità di Funzionario della Riscossione, a seguito di Nomina del 05/04/2021 della società RI ZI srl, incaricata alla riscossione per Conto del Comune di Follonica”.

  • Inammissibile
    Incostituzionalità del processo tributario

    La doglianza è inammissibile poiché consiste in affermazioni generiche, con le quali non si deducono concreti vizi dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Obbligo di motivazione ab origine

    I motivi riguardanti interessi e sanzioni sono inammissibili poiché non sono stati richiesti o applicati né negli avvisi d'accertamento né nell'intimazione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto
    Numero : 16
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo