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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti N. 1 58022 Follonica GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
RI ZI Srl - 01155680539
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3454-251124-CPP TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3454-251124-CPP TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3454-251124-CPP TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione ad adempiere emessa dal Comune di Follonica indicata in rubrica, deducendo i seguenti motivi:
1. Mancata notifica degli avvisi di accertamento: Gli avvisi di accertamento esecutivi non sono stati notificati, rendendo l'intimazione ad adempiere nulla o inesistente.
2. Difetto di sottoscrizione: La firma a mezzo stampa è invalida per mancato rispetto dei requisiti di legge e assenza di documentazione sui poteri del firmatario.
3. Mancanza di motivazione sulla qualifica del funzionario: Non è chiaro il ruolo della dott.ssa Nominativo_1 né la sua nomina come funzionario della riscossione.
4. Decadenza e prescrizione delle pretese tributarie: Le pretese relative a TASI e TARI sono decadute e prescritte per il mancato rispetto dei termini di legge.
5. Violazione delle procedure esecutive coattive: L'atto non rispetta i limiti temporali per la riscossione e manca di documentazione sugli atti interruttivi.
6. Mancata indicazione di interessi e sanzioni: L'atto non distingue tra imposte, sanzioni e interessi, impedendo una corretta verifica.
7. Mancata allegazione degli atti prodromici: L'intimazione è priva di documenti essenziali e motivazione, rendendola nulla.
8. Mancata indicazione del responsabile del procedimento: L'atto non specifica il responsabile del procedimento, violando la normativa.
9. Eccezione di prescrizione degli avvisi di accertamento non impugnati: Si eccepisce la prescrizione quinquennale anche per avvisi non impugnati.
10. Obbligo di allegare la cronologia degli atti: L'ente non ha fornito la documentazione necessaria per verificare la regolarità della pretesa.
11. Effetto distorsivo per mancata distinzione tra imposta, sanzioni e interessi: L'assenza di distinzione tra le componenti dell'importo richiesto genera errori nel calcolo del CUT.
12. Decadenza per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio: La pretesa è decaduta per il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge.
13. Mancanza di autorizzazione alla notifica da parte di Società_1 srl: Non è chiaro se la società fosse abilitata alla notifica dell'atto.
14. Violazione del principio di proporzionalità e abuso del diritto: Le sanzioni elevate e la mancanza di considerazione per la situazione economica del contribuente violano i principi costituzionali di giustizia e proporzionalità.
15. Richiesta di risarcimento danni: Si eccepisce la responsabilità aggravata del Comune e del funzionario per pretesa di tributi decaduti o prescritti.
16. Violazione del diritto al contraddittorio preventivo: L'ente non ha instaurato un dialogo preventivo con il contribuente.
17. Incostituzionalità del processo tributario e del sistema sanzionatorio: Si solleva la questione di incostituzionalità per mancanza di garanzie di giusto processo e per la disparità di trattamento tra contribuenti.
18. Invalidità dell'intero atto per vizi parziali: Qualsiasi vizio delle cartelle sottostanti rende l'intero atto nullo.
19. Obbligo di riesame in autotutela: L'Ente avrebbe dovuto ritirare l'atto per evidenti errori o illegittimità.
20. Incostituzionalità del D.Lgs. n.87/2024: La normativa sanzionatoria non rispetta i principi di proporzionalità e non ha effetti retroattivi.
21. Contraddittorio preventivo non attuato: L'Ente ha violato il principio di collaborazione e buona fede non instaurando un contraddittorio preventivo.
22. Mancanza di prova rafforzata: L'Ufficio non ha fornito documenti che dimostrino la regolarità della notifica e l'interruzione dei termini prescrizionali.
23. Mancanza di prova sui requisiti del funzionario firmatario: Non è stata fornita documentazione che attesti i requisiti della dott.ssa Nominativo_1.
24. Incostituzionalità del processo tributario: Si evidenziano criticità nell'attuale sistema, che non garantisce pienamente il giusto processo.
25. Obbligo di motivazione ab origine: La motivazione dell'atto deve essere completa al momento della sua emanazione, non integrabile successivamente.
26. Effetto distorsivo per mancata distinzione fra imposta, sanzioni e interessi: L'assenza di distinzione tra le componenti dell'importo richiesto genera errori nel calcolo del CUT.
27. Decadenza della pretesa per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio: La pretesa è decaduta per il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge.
Si è costituito resistendo il Comune di Follonica.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva anzitutto la Corte che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché genericissimi e privi di riferimenti all'atto in esame o incoerenti al tipo di atto o consistenti non nell'affermazione di un vizio dell'atto, bensì nella richiesta, rivolta al giudice, di verificare se un'irregolarità sia presente.
Così il motivo sub 17, con il quale si contesta il sistema sanzionatorio senza peraltro prendere in esame le sanzioni in concreto applicate -la Corte evidenzia che né negli avvisi d'accertamento né, ovviamente, nell'intimazione qui impugnata sono applicati interessi o sanzioni- e richiamando una pronuncia della
Corte Suprema (la n. 34909/2024) che in realtà non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio ma si limita a rilevare un'assenza di motivazione sul punto da parte del giudice d'appello.
Del pari inammissibili per la medesima ragione i motivi sub 6, 11, 14, 20, 26 -tutti riguardanti interessi e sanzioni che però non sono stati richiesti o applicate - 25 (necessarietà di completa motivazione dell'atto non implementabile nel corso del processo) e 26. Del pari il motivo sub 13, riguardante un gestore di posta -Società_1 s.r.l.- che non ha avuto alcun ruolo nelle notifiche del procedimento. Inammissibili poiché consistenti in affermazioni generiche, con le quali non si deducono concreti vizi dell'atto impugnato i motivi sub 15 (richiesta risarcitoria), 18 (generica affermazione sugli effetti dei vizi degli atti prodromici) 19 (sull'obbligo di annullare in autotutela gli atti illegittimi) e 24 (sulla costituzionalità dell'impianto del processo tributario). Infondato il motivo sub 1) sull'omessa notifica degli avvisi d'accertamento esecutivi, avendo il Comune prodotto prova delle notifiche avvenute per consegna a mani da parte del messo notificatore e per compiuta giacenza dell'invio diretto tramite il servizio postale di Poste Italiane nelle date 24.2.2021,
3.3.2021 e 1.2.2022; non essendo stati impugnati tali atti, la pretesa fiscale si è cristallizzata e non sono deducibili o rilevabili loro ipotizzati vizi, talché è infondato il motivo sub 9); quanto ai motivi sub 4), 5), 12), 22) e 27), con i quali si deduce la prescrizione o decadenza del potere esattivo, si deve rilevare che in presenza di avvisi d' accertamento esecutivi non è più operante il termine di decadenza triennale per l'emissione della cartella esattoriale (sostituita dall'accertamento) ma solo il termine prescrizionale ( di 5 anni per le imposte locali ) del credito tributario cristallizzato. Risalendo agli anni 2021 e 2022 le notifiche degli accertamenti nessuna prescrizione si è verificata.
Con i motivi sub 2), 3), 8) e 23) si contesta sotto più profili l'intimazione di pagamento con riferimento al funzionario che ha ad esso provveduto e alla sua sottoscrizione. Rileva questo giudicante che la Corte di
Cassazione con plurime pronunce (pronunce 19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente alle cartelle esattoriali, che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterle, non operando per gli atti della riscossione la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento agli altri atti della riscossione, tra i quali l' avviso di mora (Cass. 27871/2018), atto questo in tutto corrispondente all' intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Quanto alla legittimazione all'emissione dell'intimazione, nell'atto è espresso chiaramente che ad essa provvide la funzionaria Nominativo_1, “in qualità di Funzionario della Riscossione, a seguito di Nomina del 05/04/2021 della società RI ZI srl, incaricata alla riscossione per Conto del
Comune di Follonica” .
Il motivo sub 8) va respinto, sia perché per gli atti della riscossione non è previsto debba indicarsi il responsabile del procedimento (cfr. Cass. n. 1321/2022) sia perché la ricorrente non indica quali difficoltà
o danni tale affermata carenza le abbia recato;
del pari i motivi sub 7) e 10 -mancata allegazione o elencazione degli atti prodromici, tali atti essendo stati precedentemente notificati alla parte- 10), 14), 16)
e 21) -relativi all'instaurazione di un contraddittorio non previsto per l'emissione dell'intimazione ad adempiere.
Il ricorso va quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore del
Comune resistente.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti N. 1 58022 Follonica GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
RI ZI Srl - 01155680539
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3454-251124-CPP TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3454-251124-CPP TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3454-251124-CPP TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione ad adempiere emessa dal Comune di Follonica indicata in rubrica, deducendo i seguenti motivi:
1. Mancata notifica degli avvisi di accertamento: Gli avvisi di accertamento esecutivi non sono stati notificati, rendendo l'intimazione ad adempiere nulla o inesistente.
2. Difetto di sottoscrizione: La firma a mezzo stampa è invalida per mancato rispetto dei requisiti di legge e assenza di documentazione sui poteri del firmatario.
3. Mancanza di motivazione sulla qualifica del funzionario: Non è chiaro il ruolo della dott.ssa Nominativo_1 né la sua nomina come funzionario della riscossione.
4. Decadenza e prescrizione delle pretese tributarie: Le pretese relative a TASI e TARI sono decadute e prescritte per il mancato rispetto dei termini di legge.
5. Violazione delle procedure esecutive coattive: L'atto non rispetta i limiti temporali per la riscossione e manca di documentazione sugli atti interruttivi.
6. Mancata indicazione di interessi e sanzioni: L'atto non distingue tra imposte, sanzioni e interessi, impedendo una corretta verifica.
7. Mancata allegazione degli atti prodromici: L'intimazione è priva di documenti essenziali e motivazione, rendendola nulla.
8. Mancata indicazione del responsabile del procedimento: L'atto non specifica il responsabile del procedimento, violando la normativa.
9. Eccezione di prescrizione degli avvisi di accertamento non impugnati: Si eccepisce la prescrizione quinquennale anche per avvisi non impugnati.
10. Obbligo di allegare la cronologia degli atti: L'ente non ha fornito la documentazione necessaria per verificare la regolarità della pretesa.
11. Effetto distorsivo per mancata distinzione tra imposta, sanzioni e interessi: L'assenza di distinzione tra le componenti dell'importo richiesto genera errori nel calcolo del CUT.
12. Decadenza per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio: La pretesa è decaduta per il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge.
13. Mancanza di autorizzazione alla notifica da parte di Società_1 srl: Non è chiaro se la società fosse abilitata alla notifica dell'atto.
14. Violazione del principio di proporzionalità e abuso del diritto: Le sanzioni elevate e la mancanza di considerazione per la situazione economica del contribuente violano i principi costituzionali di giustizia e proporzionalità.
15. Richiesta di risarcimento danni: Si eccepisce la responsabilità aggravata del Comune e del funzionario per pretesa di tributi decaduti o prescritti.
16. Violazione del diritto al contraddittorio preventivo: L'ente non ha instaurato un dialogo preventivo con il contribuente.
17. Incostituzionalità del processo tributario e del sistema sanzionatorio: Si solleva la questione di incostituzionalità per mancanza di garanzie di giusto processo e per la disparità di trattamento tra contribuenti.
18. Invalidità dell'intero atto per vizi parziali: Qualsiasi vizio delle cartelle sottostanti rende l'intero atto nullo.
19. Obbligo di riesame in autotutela: L'Ente avrebbe dovuto ritirare l'atto per evidenti errori o illegittimità.
20. Incostituzionalità del D.Lgs. n.87/2024: La normativa sanzionatoria non rispetta i principi di proporzionalità e non ha effetti retroattivi.
21. Contraddittorio preventivo non attuato: L'Ente ha violato il principio di collaborazione e buona fede non instaurando un contraddittorio preventivo.
22. Mancanza di prova rafforzata: L'Ufficio non ha fornito documenti che dimostrino la regolarità della notifica e l'interruzione dei termini prescrizionali.
23. Mancanza di prova sui requisiti del funzionario firmatario: Non è stata fornita documentazione che attesti i requisiti della dott.ssa Nominativo_1.
24. Incostituzionalità del processo tributario: Si evidenziano criticità nell'attuale sistema, che non garantisce pienamente il giusto processo.
25. Obbligo di motivazione ab origine: La motivazione dell'atto deve essere completa al momento della sua emanazione, non integrabile successivamente.
26. Effetto distorsivo per mancata distinzione fra imposta, sanzioni e interessi: L'assenza di distinzione tra le componenti dell'importo richiesto genera errori nel calcolo del CUT.
27. Decadenza della pretesa per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio: La pretesa è decaduta per il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge.
Si è costituito resistendo il Comune di Follonica.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva anzitutto la Corte che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché genericissimi e privi di riferimenti all'atto in esame o incoerenti al tipo di atto o consistenti non nell'affermazione di un vizio dell'atto, bensì nella richiesta, rivolta al giudice, di verificare se un'irregolarità sia presente.
Così il motivo sub 17, con il quale si contesta il sistema sanzionatorio senza peraltro prendere in esame le sanzioni in concreto applicate -la Corte evidenzia che né negli avvisi d'accertamento né, ovviamente, nell'intimazione qui impugnata sono applicati interessi o sanzioni- e richiamando una pronuncia della
Corte Suprema (la n. 34909/2024) che in realtà non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio ma si limita a rilevare un'assenza di motivazione sul punto da parte del giudice d'appello.
Del pari inammissibili per la medesima ragione i motivi sub 6, 11, 14, 20, 26 -tutti riguardanti interessi e sanzioni che però non sono stati richiesti o applicate - 25 (necessarietà di completa motivazione dell'atto non implementabile nel corso del processo) e 26. Del pari il motivo sub 13, riguardante un gestore di posta -Società_1 s.r.l.- che non ha avuto alcun ruolo nelle notifiche del procedimento. Inammissibili poiché consistenti in affermazioni generiche, con le quali non si deducono concreti vizi dell'atto impugnato i motivi sub 15 (richiesta risarcitoria), 18 (generica affermazione sugli effetti dei vizi degli atti prodromici) 19 (sull'obbligo di annullare in autotutela gli atti illegittimi) e 24 (sulla costituzionalità dell'impianto del processo tributario). Infondato il motivo sub 1) sull'omessa notifica degli avvisi d'accertamento esecutivi, avendo il Comune prodotto prova delle notifiche avvenute per consegna a mani da parte del messo notificatore e per compiuta giacenza dell'invio diretto tramite il servizio postale di Poste Italiane nelle date 24.2.2021,
3.3.2021 e 1.2.2022; non essendo stati impugnati tali atti, la pretesa fiscale si è cristallizzata e non sono deducibili o rilevabili loro ipotizzati vizi, talché è infondato il motivo sub 9); quanto ai motivi sub 4), 5), 12), 22) e 27), con i quali si deduce la prescrizione o decadenza del potere esattivo, si deve rilevare che in presenza di avvisi d' accertamento esecutivi non è più operante il termine di decadenza triennale per l'emissione della cartella esattoriale (sostituita dall'accertamento) ma solo il termine prescrizionale ( di 5 anni per le imposte locali ) del credito tributario cristallizzato. Risalendo agli anni 2021 e 2022 le notifiche degli accertamenti nessuna prescrizione si è verificata.
Con i motivi sub 2), 3), 8) e 23) si contesta sotto più profili l'intimazione di pagamento con riferimento al funzionario che ha ad esso provveduto e alla sua sottoscrizione. Rileva questo giudicante che la Corte di
Cassazione con plurime pronunce (pronunce 19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente alle cartelle esattoriali, che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterle, non operando per gli atti della riscossione la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento agli altri atti della riscossione, tra i quali l' avviso di mora (Cass. 27871/2018), atto questo in tutto corrispondente all' intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Quanto alla legittimazione all'emissione dell'intimazione, nell'atto è espresso chiaramente che ad essa provvide la funzionaria Nominativo_1, “in qualità di Funzionario della Riscossione, a seguito di Nomina del 05/04/2021 della società RI ZI srl, incaricata alla riscossione per Conto del
Comune di Follonica” .
Il motivo sub 8) va respinto, sia perché per gli atti della riscossione non è previsto debba indicarsi il responsabile del procedimento (cfr. Cass. n. 1321/2022) sia perché la ricorrente non indica quali difficoltà
o danni tale affermata carenza le abbia recato;
del pari i motivi sub 7) e 10 -mancata allegazione o elencazione degli atti prodromici, tali atti essendo stati precedentemente notificati alla parte- 10), 14), 16)
e 21) -relativi all'instaurazione di un contraddittorio non previsto per l'emissione dell'intimazione ad adempiere.
Il ricorso va quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore del
Comune resistente.