Art. 7.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , e' autorizzata in L. 2.350.000.000. ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927. n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , e' autorizzata in L. 2.350.000.000. ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927. n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.