Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
Ordinanza collegiale 26 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/06/2025, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05531/2025REG.PROV.COLL.
N. 04703/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4703 del 2024, proposto da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
GI PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI MO e EN MO, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Terza, n. 2879 del 6 dicembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio con contestuale riproposizione dei motivi ex art. 101, comma 2, c.p.a. del signor GI PA;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle signore RI MO e EN MO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025, il Cons. Roberto Caponigro e udito l’avvocato Nicola Scarpa;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. GI PA, con istanza del 28 febbraio 2022, in qualità di titolare della rivendita ordinaria n. 137 di Salerno, ha presentato istanza diretta ad ottenere il trasferimento fuori zona dalla sede di via Antonio Bandiera snc alla via San Leonardo n. 14, per uno spostamento complessivo di circa 1.600 metri.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con provvedimento del 23 dicembre 2022, ha respinto l’istanza presentata dal sig. PA.
Il ricorso proposto dall’interessato avverso tale atto di diniego è stato accolto dal Tar per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Terza con la sentenza n. 2879 del 6 dicembre 2023.
Di talché, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 10 e 11 del d.m. 38 del 2013 e dell’art. 24, comma 42, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011. Carenza di motivazione e ingiustizia manifesta. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto in ordine al superamento del rapporto popolazione-rivendita.
La sentenza appellata, in base ad una interpretazione dell’art. 10, comma 5-bis, del decreto MEF n. 38 del 2013, novellato dal decreto MEF n. 51 del 2021, che costituisce il presupposto del provvedimento in contestazione, ha fondato la propria decisione sull’assenza, per quanto riguarda i trasferimenti delle rivendite di generi di monopoli, di qualsiasi potere discrezionale dell’Agenzia nella fattispecie.
In realtà, non sarebbe né pacifico, né incontestato il rispetto del requisito del rapporto popolazione/rivendita, in relazione al quale il ricorrente non avrebbe depositato alcuna documentazione probante.
Per una popolazione di 129.906 abitanti, il rapporto da 1 a 1500 comporterebbe l’istituzione di 86 rivendite, con evidente superamento del requisito ricavabile dal numero 137 della rivendita oggetto del provvedimento.
Il superamento di tale rapporto avrebbe correttamente indotto l’Ufficio alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti anche con riferimento alla zona di attuale ubicazione della rivendita n. 137 in Salerno, al fine di verificare se l’istanza fosse accoglibile nonostante l’assenza del predetto requisito “previa verifica della sussistenza dell’esigenza di servizio”, secondo quanto disposto con determinazione direttoriale del 2 luglio 2021.
Nel caso in cui il richiesto trasferimento rispetti i limiti di distanza (minima e massima), ma non il requisito del rapporto di popolazione, l’Ufficio procedente potrebbe assentire il trasferimento dando atto nella motivazione del provvedimento finale, in maniera dettagliata e computa, della sussistenza dell’esigenza di servizio, avuto riguardo alla rete di vendita della zona di provenienza e di quella presso cui è chiesto il trasferimento.
Nel caso di specie, sarebbe evidente che, autorizzando il trasferimento richiesto, l’area di attuale servizio della privativa resterebbe scoperta, con conseguente disservizio per l’utenza dell’area commerciale.
Il sig. GI PA ha analiticamente controdedotto, concludendo per il rigetto dell’appello.
La parte appellata ha altresì riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi non esaminati dal Tar, ossia, in sintesi, le seguenti censure:
- la verifica dei presupposti dovrebbe essere fatta in relazione alla sede di trasferimento, non alla sede originaria;
- i presupposti per il trasferimento ricorrerebbero anche con riferimento alla sede originaria, ricompresa in un’area con bassissima densità abitativa e servita da altra rivendita;
- con verbale di sopralluogo del 12 maggio 2022, l’Amministrazione avrebbe riconosciuto che l’autorizzando trasferimento garantirebbe comunque un razionale e corretto assetto della rete di vendita;
- l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto non avrebbe compiutamente controdedotto alle osservazioni di parte.
Le signore MO hanno diffusamente sostenuto le ragioni degli appellanti, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 2582 del 5 luglio 2024, questa Sezione ha accolto, ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia ed ha altresì disposto incombenti istruttori., con la seguente motivazione:
“ Considerato che, alla delibazione propria della presente fase cautelare, l’appello non può ritenersi manifestamente sprovvisto di fumus boni iuris, in quanto:
- l’autorizzazione al trasferimento fuori zona, ai sensi del DM 21 febbraio 2013, modificato dal DM 12 febbraio 2021, n. 51, è subordinato al rispetto di determinati requisiti, tra cui non solo il rispetto delle distanze minima e massima, ma anche afferenti al rapporto tra numero di rivendite e numero di abitanti;
- nel caso di specie, sussistono i requisiti della distanza minima e massima, ma non il requisito relativo al rapporto tra rivendite ed abitanti, atteso che nel Comune di Salerno, tale rapporto è sensibilmente inferiore al parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti stabilito dalla norma, per cui l’Amministrazione può esercitare un potere discrezionale in ordine alla richiesta di trasferimento;
Rilevato, peraltro, che, tra i motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la parte appellata ha dedotto che il chiesto trasferimento non arrecherebbe alcun effettivo disservizio alla scarsa utenza nella zona di provenienza né determinerebbe una concentrazione di rivendite nella zona di destinazione, con ciò contestando le ragioni a base del provvedimento impugnato;
Ritenuto che le esigenze dell’appellante possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Ritenuto opportuno che l’Amministrazione appellante depositi in giudizio una relazione in cui rappresenti analiticamente i presumibili effetti, per la zona di provenienza e di destinazione, del chiesto trasferimento, che hanno determinato la reiezione dell’istanza ”.
L’Avvocatura Generale dello Stato, con memoria depositata il 20 ottobre 2024, in adempimento a quanto disposto da questa Sezione con l’ordinanza n. 2582 del 5 luglio 2024, ha rappresentato i presumibili effetti per la zona di provenienza e di destinazione del chiesto trasferimento fuori zona della rivendita.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
La parte appellata, in particolare, con memoria di replica del 3 aprile 2025, ha eccepito l’inammissibilità della “consulenza di parte” depositata dalla controinteressata in data 24 marzo 2025, sia perché non depositata nel giudizio di primo grado, sia per tardività rispetto al termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va accolto.
3. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Campania, Sezione operativa territoriale di Salerno, con il provvedimento del 23 dicembre 2022, ha respinto l’istanza presentata dal sig. GI PA, nella qualità di titolare della rivendita ordinaria n. 137 di Salerno, diretta ad ottenere il trasferimento fuori zona della privativa dalla sede attuale, di via Antonio Bandiera snc, alla sede proposta di via San Leonardo, 14.
Il provvedimento reca una ampia ed articolata motivazione, nella quale, con specifico riferimento alle osservazioni prodotte dal richiedente a seguito del preavviso di rigetto comunicato ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ha rappresentato che:
- la circolare n. 28/2021 stabilisce che, quando il richiesto trasferimento soddisfi i requisiti di distanza (minima e massima), come nel caso di specie, la relativa istanza non può essere accolta qualora determini, proprio in ragione dello spostamento della rivendita, un palese ed oggettivo disservizio causato da un’eccessiva concentrazione di rivendite nella zona di destinazione e/o da un significativo depauperamento della zona di provenienza. Nel caso concreto è evidente che l’area di provenienza resterebbe scoperta, con conseguente disservizio per l’utenza dell’area commerciale per la quale l’Amministrazione ha ritenuto, nell’ottica di una migliore ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita dell’area in questione, la necessità di istituire un nuovo punto vendita. Pertanto, l’autorizzando trasferimento mal si coniugherebbe con la precedente valutazione dell’Amministrazione, realizzando un pregiudizio sia per i consumatori, sia per la tutela dei sottesi interessi erariali;
- né le richiamate caratteristiche di ubicazione della sede di destinazione rispetto alla più vicina rivendita in esercizio (posizionamento della sede proposta sul senso di marcia opposto della vicina rivendita e rispetto della distanza minima) eviterebbero un sovra dimensionamento dell’area, non rispondente alle effettive esigenze pubbliche. Tanto risulta dimostrato anche dal calo di produttività della controinteressata rivendita n. 96 di Salerno.
4. L’autorizzazione al trasferimento fuori zona, ai sensi del DM 21 febbraio 2013, n. 38, modificato dal DM 12 febbraio 2021, n. 51, è subordinato al rispetto di determinati requisiti, tra cui non solo il rispetto delle distanze minima e massima, ma anche afferenti al rapporto tra numero di rivendite e numero di abitanti.
L’art. 2 del detto decreto ministeriale, rubricato “criteri per l’istituzione di rivendite ordinarie”, dispone, ai commi 2 e 3, che:
“ 2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. Non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora nei comuni interessati sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio in altro comune risulti distante oltre 600 metri ”.
L’art. 10, comma 5-bis, dello stesso DM 38 del 2013, per quanto espressamente concerne il trasferimento fuori zona, prevede che:
“ L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ”.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sulla base della seguente motivazione:
“ … sulla scorta della lettera del comma 5-bis predetto risulta che il trasferimento fuori zona è consentito in presenza del rispetto della distanza minima di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.M. 38/2013 (relativa alla distanza tra la sede proposta per il trasferimento e la rivendita più vicina già in esercizio), del requisito di popolazione di cui al comma 3 dell’art. 2 (v. Consiglio di Stato, VII Sez., 28 febbraio 2023, n. 2051) e della distanza massima (tra la sede originaria della rivendita e quella proposta) contemplata al comma 5-bis dell’art. 10 del D.M. predetto, senza che all’amministrazione siano riconosciuti ulteriori margini di discrezionalità nella valutazione dell’istanza, con conseguente natura vincolata della relativa attività amministrativa.
Invece, un chiaro spazio di discrezionalità vi è per l’amministrazione in relazione all’ipotesi del trasferimento di rivendita fuori zona soltanto nella particolare ipotesi di superamento della soglia di distanza massima prevista dal comma 5-bis dell’art. 10.
In presenza di questa fattispecie il mancato rispetto della soglia predetta deve essere “compensato” dall’esistenza di “eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita”.
Vale a dire che in questa specifica eccezionale ipotesi di trasferimento fuori zona è consentita la deroga al requisito della distanza massima in un’ottica di favor per il privato che vuole trasferire la rivendita ordinaria ed a patto che l’interesse del privato converga con quello pubblico relativo all’ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita.
Orbene, questo Collegio ritiene che una previsione di favore per il privato che vuole trasferire la rivendita anche in assenza del rispetto del requisito della distanza massima non possa essere in alcun modo piegata ed utilizzata per riconoscere spazi di discrezionalità all’amministrazione per negare il rilascio dell’autorizzazione nella distinta ipotesi nella quale, invece, i requisiti di distanza siano rispettati.
In altre parole, una tale lettura del comma 5-bis si pone non solo in contrasto con la lettera della disposizione, bensì anche con la sua ratio.
Ne deriva che effettivamente il provvedimento impugnato ha violato tale disposizione, laddove ha fondato il provvedimento di diniego sull’esistenza di fattori che la legge non riconosce in alcun modo come ostativi al rilascio dell’autorizzazione per l’ipotesi in cui sia stata rispettata la distanza massima ”.
5. Le doglianze proposte con il ricorso in appello sono fondate.
I requisiti per il trasferimento fuori zona della rivendita ordinaria, come emerge dalla normativa in materia, sono la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita rispetto a quello della rivendita più vicina in esercizio, la distanza massima tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione ed il rapporto tra numero rivendite e popolazione comunale.
Nel caso di specie, sussistono i requisiti delle distanze minima e massima, ma non il requisito relativo al rapporto tra rivendite ed abitanti, atteso che nel Comune di Salerno, tale rapporto è sensibilmente inferiore al parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti stabilito dalla norma, per cui l’Amministrazione può esercitare un potere discrezionale in ordine alla richiesta di trasferimento.
In assenza di uno dei requisiti, pur volendo estendere l’esegesi della norma che letteralmente sembrerebbe riferirsi unicamente al requisito della distanza massima, l’autorizzazione può essere concessa solo previa verifica dell’esigenza di servizio.
Di talché, si rivelano fondate le censure con cui l’Amministrazione ha sostenuto l’erroneità delle statuizioni impugnate, secondo cui l’Amministrazione ha esercitato un’attività vincolata e che, in presenza dei requisiti, l’istanza non avrebbe potuto essere respinta, atteso che, nella fattispecie, il requisito del rapporto tra numero di rivendite e popolazione non è rispettato.
Né può essere condivisa l’argomentazione secondo cui il provvedimento impugnato non avrebbe contestato espressamente il mancato rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, per cui il motivo di appello avrebbe introdotto una motivazione postuma.
Infatti, il riferimento al mancato rispetto del detto rapporto è evincibile in modo chiaro sia dalla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in cui è evidenziato che sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione atteso il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 10, comma 5-bis, del D:M: n. 38 del 2013, come aggiornato dal decreto n. 51 del 2021, ossia la sussistenza dell’esigenza di servizio, avuto riguardo alla rete di vendita della zona di provenienza e di quella presso cui viene richiesto il trasferimento, sia dal provvedimento conclusivo del procedimento, in cui l’Amministrazione ha richiamato in premessa le fonti legislative che hanno sostituito al criterio della produttività minima il criterio del rapporto di una rivendita per ogni 1500 abitanti ed ha diffusamente disatteso sul punto le osservazioni dell’interessato.
Pertanto, è del tutto evidente il richiamo alle esigenze tutelate dal rispetto del rapporto tra una rivendita ed un numero di 1500 abitanti, che può essere derogato solo in presenza di effettive e concrete esigenze di servizio che, nella fattispecie, sono state ritenute non ricorrere.
6. La fondatezza delle doglianze contenute nel ricorso in appello determina la necessità di esaminare i motivi riproposti dal sig. PA, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., in quanto non esaminati dal Tar.
Il sig. PA, in particolare, ha dedotto che il chiesto trasferimento non arrecherebbe alcun effettivo disservizio alla scarsa utenza nella zona di provenienza né determinerebbe una concentrazione di rivendite nella zona di destinazione.
6.1. I motivi riproposti, pur tenendo conto dell’eccezione di inammissibilità della relazione prodotta dalle signore MO nell’ambito della memoria dalle stesse prodotta in data 25 marzo 2025, sono infondati e vanno respinti.
6.1.1. In primo luogo, deve essere disattesa la doglianza relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, atteso che il preavviso di rigetto è stato fornito e che l’Agenza ha diffusamente motivato sulle osservazioni proposte dall’interessato.
6.1.2. L’ADM, con la determinazione direttoriale del 2 luglio 2021, ha disposto all’art. 3 quanto segue:
“ Nei casi di istanze di trasferimento fuori zona in ordine alle quali sia rispettato il requisito della distanza minima di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021 n. 51, e per le quali non siano superate le distanze massime di cui al successivo art. 10, comma 5-bis, ma risulti raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, l’autorizzazione al trasferimento fuori zona può essere comunque concessa previa positiva verifica da parte dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dell’esigenza di servizio ”.
Ne consegue che la regola dettata è quella secondo cui, una volta raggiunto il detto rapporto di 1 a 1500, il trasferimento fuori zona non può essere autorizzato, salvo che l’Amministrazione non rilevi la presenza di esigenze di servizio tali da rendere opportuno il rilascio dell’autorizzazione.
L’esigenza di servizio, nell’esercizio di un’attività amministrativa discrezionale, andrà verificata da parte dell’Ufficio procedente avuto riguardo “all’ottimizzazione del servizio di vendita al dettaglio dei generi di monopolio ed alla capillare distribuzione delle rivendite sul territorio, nonché avuto riguardo alla rete di vendita della zona di provenienza ed a quella della zona di destinazione”.
In altri termini, laddove il rapporto di 1 rivendita per 1500 abitanti non sia rispettato, l’autorizzazione al trasferimento fuori zona costituisce una eccezione, sicché l’Amministrazione è titolare di un potere discrezionale potendo autorizzare il trasferimento previa positiva verifica da parte dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dell’esigenza di servizio.
Né può essere condivisa la tesi della parte appellata per la quale il trasferimento fuori zona non comporterebbe un’alterazione del rapporto già esistente poiché non incrementa il numero delle rivendite.
Infatti, se è vero che nel Comune di Salerno il rapporto anzidetto non è compromesso con il trasferimento fuori zona in discorso, restando invariato, è altrettanto vero che l’autorizzazione era stata rilasciata con riferimento alla zona di provenienza della rivendita stessa, per cui gli interessi sottesi al suo trasferimento devono essere necessariamente rivalutati con riferimento alla rete di vendita della zona di provenienza, che potrebbe essere depauperata, ed a a quella in cui è chiesto il trasferimento, che potrebbe essere satura.
Nella fattispecie, l’azione amministrativa discrezionale che ha negato il trasferimento non è affetta dai vizi di legittimità denunciati.
Infatti, non solo non sussiste alcuna esigenza di servizio che deponga per il trasferimento, ma sussiste l’esigenza contraria, in ragione del depauperamento di rivendite nella zona di provenienza e della sussistenza di altre rivendite nella zona di destinazione.
Tali ragioni sono evincibili dalla motivazione degli atti posti in essere dall’Amministrazione e, con riferimento al depauperamento della zona di provenienza, risultano chiaramente dai verbali di sopralluogo del 12 maggio 2022 e del 3 ottobre 2022, ove l’Ufficio ha riscontrato il funzionamento di diverse attività allocate nell’area commerciale ove è ubicata la rivendita richiedente.
6.2. In conclusione, per tutto quanto esposto, i motivi riproposti dal sig. PA risultano infondati e devono essere respinti, in quanto nessuna dimostrazione sussiste sul fatto che gli interessi tutelati dalla normativa di settore possano essere meglio perseguiti attraverso il richiesto trasferimento fuori zona.
7. L’accoglimento del ricorso in appello ed il rigetto dei motivi riproposti dalla parte appellata, determinano per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’integrale rigetto del ricorso proposto in primo grado dal sig. GI PA.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge se dovuti, sono posti a carico del sig. GI PA ed a favore, in parti uguali (€3.000,00 per ciascuna parte), dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle signore MO (€ 1.500,00 ciascuna); le spese sono compensate nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha posto in essere gli atti in contestazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 4703 del 2024) e respinge i motivi riproposti dalla parte appellata e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. GI PA.
Condanna il sig. PA al pagamento delle del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore, in parti uguali (€3.000,00 per ciascuna parte), dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle signore MO (€ 1.500,00 ciascuna); compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO