Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01761/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2024, proposto da CO IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, con domicilio in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza
al giudicato derivante dalla Sentenza n. 1608/2023, resa dal Tribunale Ordinario di LE, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.10.2023, a definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 530/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato
che con sentenza resa dal Tribunale Ordinario di LE in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 26.10.2023 (n. r.g. 530/2021), il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato pagare a titolo di risarcimento del danno in favore di IN CO la complessiva somma di € 11.136,35 (di cui € 6.379,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 4.757,35 a titolo di danno patrimoniale), nonché, in favore dell’avv. Antonio Forte, dichiaratosi antistatario, la metà delle spese processuali liquidate per intero in € 5.388,00, oltre spese forfettarie;
che per la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva rilasciato certificato di passaggio in giudicato in data 14.05.2024;
che la sentenza n. 1608/2023, munita di formula esecutiva, veniva notificata al Ministero resistente, in data 03.05.2024 a mezzo pec;
che, dolendosi dell’inadempienza del Ministero intimato, l’interessata ha proposto il presente ricorso in ottemperanza, notificato il 26.10.2024 e depositato in data 05.11.2024, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di ordinare al Ministero resistente l’integrale esecuzione del giudicato, con condanna, altresì, al pagamento sulle somme dovute, degli ulteriori importi a titolo di rivalutazione e interessi, maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza suddetta;
che ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 114 comma 4 del d.lgs. n. 104/2010, di fissare una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione, nonché di condannare la medesima Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza;
Considerato
che il Ministero si è costituito in giudizio e con deposito documentale del 27.02.2025 ha fornito la prova dell’intervenuto adempimento da parte dell’amministrazione (vd. decreti di autorizzazione e speciali ordini di pagamento: deposito del 27.02.2025);
che alla camera di consiglio del 13.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato
che il Ministero intimato ha dimostrato l’avvenuto pagamento e la stessa difesa di parte ricorrente ha confermato tale circostanza nel corso dell’odierna udienza ritenendo tale sopravvenienza pienamente satisfattiva della pretesa azionata in giudizio;
che le parti si sono mostrate concordi circa la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto , pertanto
che vada dichiarata la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. con integrale compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO