Articolo 2262 quater del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2262 terArticolo 2262 quinquies
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28 agosto 2022
Art. 2262-quater. (( (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma). )) (( 1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale:
a) fino al 31 dicembre 2025:
1) e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
2) per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, e' corrisposta un'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al primo periodo, ferma restando la corresponsione dell'indennita' di cui al medesimo primo periodo, l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti;
3) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego;
4) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita' di impiego operativo;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2026:
1) e' attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 3;
2) per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2;
3) cessa la corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera a), numero 2);
4) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego;
5) si applica l'articolo 1792, comma 5, per le indennita' di impiego operativo;
c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di cui all'articolo 1503, comma 6, se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga di cui alla lettera a), numero 1), ovvero il trattamento economico di cui alla lettera b), numero 1), sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti.
2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo cessa la corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1, lettera a), numero 2).
3. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni ))
Entrata in vigore il 28 agosto 2022