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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2834/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2834/2024 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Torre del Greco alla via Guglielmo Marconi n. 66 presso la sede dell'Ente, unitamente all'avvocato Eduardo Martucci e all'avvocato Biagio Cozzolino che la rappresentano e la difendono in virtù, rispettivamente, di procura speciale alle liti autenticata il 3-2-2023 dal notaio , rep. 8360 racc. 5374 e procura Persona_1 generale alle liti autenticata il 7-8-2023 dal notaio , rep. 8771, racc. 5629 Persona_1
(quest'ultima depositata in data 30-1-2025, unitamente alla comparsa di costituzione in sostituzione dell'avvocato Adele De Paula).
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Gragnano, in Piazza Francesco Rocco
n. 4, presso lo studio dell'avvocato Alfonso Scola, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
pag. 1 Conclusioni: come da note di trattazione depositate dall'opposta per l'udienza cartolare del
18-11-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11-6-2024 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, l' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2024 Parte_2 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 30-4-2024, notificato il 2-5-2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_1
della complessiva somma di euro 35.615,49 oltre interessi e spese, quale differenza
[...] dovuta fra il netto liquidabile in suo favore di euro 493.378,98, di cui alla RTU per l'anno
2016 di cui alla Delibera 1070/2019, e l'importo corrisposto di euro 457.763,49.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva di aver pagato quanto dovuto per Parte_2 il saldo delle fatture n. 9/PA, 11/PA, 13/PA del 2016 in data 27-5-2024 (cfr. ordinativo di pagamento), per complessivi euro 14.954,02, mentre, relativamente alla fattura n. 23/PA del 2016, del 14-11-2016, di importo totale di 36.238,71, di cui era stata liquidata e pagata la somma di euro 8.317,84, contestava la richiesta di pagamento di euro 27.920,87 per prestazioni erogate successivamente al 3-10-2016 data di esaurimento a consuntivo del limite di spesa.
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, l'opposto Controparte_1 deduceva l'infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via gradata, in ragione del pagamento eseguito dall'opponente in corso di causa, ne chiedeva la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma residua di euro
13.053,00, oltre gli interessi di mora sull'intera somma ingiunta, con vittoria di spese di lite da attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando pag. 2 la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie risulta incontestato che il sia Controparte_1 autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge 833/78 e che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992, tra le parti siano stati sottoscritti contratti aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2016, che prevedono la Part fissazione di un limite di spesa e dei termini entro i quali l' provvederà a comunicare al
Centro la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa stabiliti nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo, come stabilito dall'art. 26 l.
833/78 (cfr. artt. 4 e 5 del contratto allegato alla produzione della fase monitoria).
Ciò posto, l' ha eccepito la non debenza della somma ingiunta. Parte_2
In particolare, per le fatture n. 9/PA, 11/PA, 13/PA, ha eccepito l'avvenuto pagamento in corso di causa, quale saldo, della somma di euro 14.954,02 (in particolare: euro
4.802,64 per la fattura n. 9/PA emessa il 19-5-2016; euro 5.166,53 per la fattura n. 11/PA del 16-6-2016 e infine euro 4.984,85 per la fattura n.13/PA emessa in data 8-7-2016), deducendo di non aver pagato l'importo di euro 1.539,34, non dovuto, avendo il Centro erroneamente fatturato euro 1.412,44 per prestazioni ecografiche ed euro 126,90 per prestazioni TAC. Tale – assunto - errore, era stato segnalato all'opposta con nota prot.
10999 del 17-10-2016, ed era stata richiesta nota di credito ed era stata emessa nota di debito in data 22-3-2018.
Precisava, inoltre, che il Centro aveva ricevuto pagamenti per complessivi euro
480.325,34 di cui euro 465.371,32 determinato dal totale riconosciuto dall'opposto ed euro
14.954,34 pagati in corso di causa;
a tal fine, ha sottolineato che i conteggi effettuati dalla controparte non consideravano che la somma di euro 7.607,83 costituiva l'importo di una nota di credito emessa con riferimento alla fattura n. 18 del 8-10-2010 e non rientrava nel fatturato prodotto nel 2016, né tra i pagamenti del 2016.
Considerando i dati della Delibera RTU n. 1070/2019 per l'anno 2016, dall'importo del fatturato netto liquidabile pari ad euro 493.378,98, secondo l'opponente, doveva essere pag. 3 detratta la somma suddetta di euro 7.607,83 che non può concorrere alla produzione del
2016.
In ordine alla fattura n. 23/PA del 14/11/2016, di importo totale di euro 36.238,71, ha eccepito l'avvenuta liquidazione e pagamento della somma di euro 8.317,84, deducendo che erano stati contestati e decurtati euro 27.920,87 per prestazioni erogate successivamente al 3-10-2016, data di esaurimento a consuntivo del limite di spesa;
in relazione a tale fattura era stata richiesta l'emissione di nota di credito e poi era stata emessa la nota di debito n. 32218 dell'8-3-2017.
4. In ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge
23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo
32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Consiglio
Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
pag. 4 Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico — finanziario programmato.
In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. Controparte_2 sez. I, 3-6-2013, n. 2862).
5. Tanto chiarito, occorre considerare che il quadro normativo dinanzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico delle parti, alla luce del quale al Centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si domanda il pagamento, mentre l'Asl opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ.
Sez. III, Sent., 31-8-2016, sentenza n. 17437).
Nel caso in esame, l'opposta creditrice ha provato il rapporto di convenzionamento
(contratto del 13-10-2016 in atti) e l'esecuzione delle prestazioni, che non sono state pag. 5 contestate dalla controparte, mentre l' ha solo parzialmente assolto l'onere Parte_2 probatorio sulla stessa gravante.
Invero, dalla Delibera n. 1070 del 17-12-2019 di “determinazione della Regressione
Tariffaria Unica per l'anno 2016” emerge che il Tavolo Tecnico riconosceva al centro un fatturato netto (totale) per prestazioni di branca di euro 509.785,53, un netto (totale) liquidabile per la somma di euro 493.378,98 e un importo non liquidabile (totale) pari a euro 16.406,55.
Nella specie, è pacifico che la debitrice ha provveduto al pagamento parziale della somma per euro 480.325,34 (di cui euro 14.954,02 in corso di causa), e che, conseguentemente, residua un credito di euro 13.053,64.
Irrilevanti sono le deduzioni dell'opponente in ordine alla nota di credito emessa per la fattura n. 18 del 8-10-2010 e il parziale pagamento della fattura 23/PA del 14-11-2016, risultando, la prima relativa ad un diverso rapporto contrattuale e il secondo già valutato ai fini del computo complessivo.
Per quanto esposto, che deve ritenersi che l'opposto Centro, abbia fornito la prova del credito nei limiti della somma complessiva di euro 28.007,66, e che pertanto, detratto l'importo corrisposto in corso di causa (di euro 14.954,02) residua una differenza dii euro
13.053,64 ancora dovuta.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere sostituito dalla condanna dell'opponente nei limiti del diritto accertato, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione.
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannata a pagare, in favore dell'opposta la somma di euro 13.053,64 oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d. l.vo 231/2002, decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricezione di ciascuna fattura.
Questi ultimi, invero, vanno riconosciuti come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr., ex mulris, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27131 del 18-10-2024).
6. Le spese di lite, compensate per un quarto, in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione, ex art. 92 comma 2 c.p.c. seguono, per il resto, il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa (determinato in applicazione del pag. 6 criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro
1.701,00. Il tutto ridotto di un quarto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla dall , in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., nei confronti del Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
441/2024 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 30-4-2024, notificato il 2-
5-2024;
B) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_2 favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma euro 13.053,64 oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d. l.vo
231/2002, decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricezione di ciascuna fattura;
C) compensa le spese processuali per un quarto e condanna , in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t.,al pagamento della residua parte in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida Controparte_1 in euro 3.807,75 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Torre Annunziata, 24 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 7
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2834/2024 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Torre del Greco alla via Guglielmo Marconi n. 66 presso la sede dell'Ente, unitamente all'avvocato Eduardo Martucci e all'avvocato Biagio Cozzolino che la rappresentano e la difendono in virtù, rispettivamente, di procura speciale alle liti autenticata il 3-2-2023 dal notaio , rep. 8360 racc. 5374 e procura Persona_1 generale alle liti autenticata il 7-8-2023 dal notaio , rep. 8771, racc. 5629 Persona_1
(quest'ultima depositata in data 30-1-2025, unitamente alla comparsa di costituzione in sostituzione dell'avvocato Adele De Paula).
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Gragnano, in Piazza Francesco Rocco
n. 4, presso lo studio dell'avvocato Alfonso Scola, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
pag. 1 Conclusioni: come da note di trattazione depositate dall'opposta per l'udienza cartolare del
18-11-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11-6-2024 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, l' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2024 Parte_2 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 30-4-2024, notificato il 2-5-2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_1
della complessiva somma di euro 35.615,49 oltre interessi e spese, quale differenza
[...] dovuta fra il netto liquidabile in suo favore di euro 493.378,98, di cui alla RTU per l'anno
2016 di cui alla Delibera 1070/2019, e l'importo corrisposto di euro 457.763,49.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva di aver pagato quanto dovuto per Parte_2 il saldo delle fatture n. 9/PA, 11/PA, 13/PA del 2016 in data 27-5-2024 (cfr. ordinativo di pagamento), per complessivi euro 14.954,02, mentre, relativamente alla fattura n. 23/PA del 2016, del 14-11-2016, di importo totale di 36.238,71, di cui era stata liquidata e pagata la somma di euro 8.317,84, contestava la richiesta di pagamento di euro 27.920,87 per prestazioni erogate successivamente al 3-10-2016 data di esaurimento a consuntivo del limite di spesa.
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, l'opposto Controparte_1 deduceva l'infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via gradata, in ragione del pagamento eseguito dall'opponente in corso di causa, ne chiedeva la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma residua di euro
13.053,00, oltre gli interessi di mora sull'intera somma ingiunta, con vittoria di spese di lite da attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando pag. 2 la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie risulta incontestato che il sia Controparte_1 autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge 833/78 e che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992, tra le parti siano stati sottoscritti contratti aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2016, che prevedono la Part fissazione di un limite di spesa e dei termini entro i quali l' provvederà a comunicare al
Centro la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa stabiliti nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo, come stabilito dall'art. 26 l.
833/78 (cfr. artt. 4 e 5 del contratto allegato alla produzione della fase monitoria).
Ciò posto, l' ha eccepito la non debenza della somma ingiunta. Parte_2
In particolare, per le fatture n. 9/PA, 11/PA, 13/PA, ha eccepito l'avvenuto pagamento in corso di causa, quale saldo, della somma di euro 14.954,02 (in particolare: euro
4.802,64 per la fattura n. 9/PA emessa il 19-5-2016; euro 5.166,53 per la fattura n. 11/PA del 16-6-2016 e infine euro 4.984,85 per la fattura n.13/PA emessa in data 8-7-2016), deducendo di non aver pagato l'importo di euro 1.539,34, non dovuto, avendo il Centro erroneamente fatturato euro 1.412,44 per prestazioni ecografiche ed euro 126,90 per prestazioni TAC. Tale – assunto - errore, era stato segnalato all'opposta con nota prot.
10999 del 17-10-2016, ed era stata richiesta nota di credito ed era stata emessa nota di debito in data 22-3-2018.
Precisava, inoltre, che il Centro aveva ricevuto pagamenti per complessivi euro
480.325,34 di cui euro 465.371,32 determinato dal totale riconosciuto dall'opposto ed euro
14.954,34 pagati in corso di causa;
a tal fine, ha sottolineato che i conteggi effettuati dalla controparte non consideravano che la somma di euro 7.607,83 costituiva l'importo di una nota di credito emessa con riferimento alla fattura n. 18 del 8-10-2010 e non rientrava nel fatturato prodotto nel 2016, né tra i pagamenti del 2016.
Considerando i dati della Delibera RTU n. 1070/2019 per l'anno 2016, dall'importo del fatturato netto liquidabile pari ad euro 493.378,98, secondo l'opponente, doveva essere pag. 3 detratta la somma suddetta di euro 7.607,83 che non può concorrere alla produzione del
2016.
In ordine alla fattura n. 23/PA del 14/11/2016, di importo totale di euro 36.238,71, ha eccepito l'avvenuta liquidazione e pagamento della somma di euro 8.317,84, deducendo che erano stati contestati e decurtati euro 27.920,87 per prestazioni erogate successivamente al 3-10-2016, data di esaurimento a consuntivo del limite di spesa;
in relazione a tale fattura era stata richiesta l'emissione di nota di credito e poi era stata emessa la nota di debito n. 32218 dell'8-3-2017.
4. In ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge
23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo
32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Consiglio
Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
pag. 4 Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico — finanziario programmato.
In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. Controparte_2 sez. I, 3-6-2013, n. 2862).
5. Tanto chiarito, occorre considerare che il quadro normativo dinanzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico delle parti, alla luce del quale al Centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si domanda il pagamento, mentre l'Asl opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ.
Sez. III, Sent., 31-8-2016, sentenza n. 17437).
Nel caso in esame, l'opposta creditrice ha provato il rapporto di convenzionamento
(contratto del 13-10-2016 in atti) e l'esecuzione delle prestazioni, che non sono state pag. 5 contestate dalla controparte, mentre l' ha solo parzialmente assolto l'onere Parte_2 probatorio sulla stessa gravante.
Invero, dalla Delibera n. 1070 del 17-12-2019 di “determinazione della Regressione
Tariffaria Unica per l'anno 2016” emerge che il Tavolo Tecnico riconosceva al centro un fatturato netto (totale) per prestazioni di branca di euro 509.785,53, un netto (totale) liquidabile per la somma di euro 493.378,98 e un importo non liquidabile (totale) pari a euro 16.406,55.
Nella specie, è pacifico che la debitrice ha provveduto al pagamento parziale della somma per euro 480.325,34 (di cui euro 14.954,02 in corso di causa), e che, conseguentemente, residua un credito di euro 13.053,64.
Irrilevanti sono le deduzioni dell'opponente in ordine alla nota di credito emessa per la fattura n. 18 del 8-10-2010 e il parziale pagamento della fattura 23/PA del 14-11-2016, risultando, la prima relativa ad un diverso rapporto contrattuale e il secondo già valutato ai fini del computo complessivo.
Per quanto esposto, che deve ritenersi che l'opposto Centro, abbia fornito la prova del credito nei limiti della somma complessiva di euro 28.007,66, e che pertanto, detratto l'importo corrisposto in corso di causa (di euro 14.954,02) residua una differenza dii euro
13.053,64 ancora dovuta.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere sostituito dalla condanna dell'opponente nei limiti del diritto accertato, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione.
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannata a pagare, in favore dell'opposta la somma di euro 13.053,64 oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d. l.vo 231/2002, decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricezione di ciascuna fattura.
Questi ultimi, invero, vanno riconosciuti come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr., ex mulris, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27131 del 18-10-2024).
6. Le spese di lite, compensate per un quarto, in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione, ex art. 92 comma 2 c.p.c. seguono, per il resto, il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa (determinato in applicazione del pag. 6 criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro
1.701,00. Il tutto ridotto di un quarto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla dall , in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., nei confronti del Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
441/2024 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 30-4-2024, notificato il 2-
5-2024;
B) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_2 favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma euro 13.053,64 oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d. l.vo
231/2002, decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricezione di ciascuna fattura;
C) compensa le spese processuali per un quarto e condanna , in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t.,al pagamento della residua parte in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida Controparte_1 in euro 3.807,75 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Torre Annunziata, 24 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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