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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il giudice del TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Prima Civile
dato atto che è scaduto il termine (26.3.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con ordinanza 4.3.2025;
letto il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. presentato dal Sig. Parte_1
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dall'Arch. Controparte_1
lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica);
esaminati di documenti prodotti;
visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio semplificato di cognizione iscritto al n. 42811/2023 R.G. promosso da:
(c.f. ), residente in [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Stefano Benvenuto (c.f. ), presso il quale è C.F._2
elettivamente domiciliato (PEC: , fax 02 49439077); Email_1
- attore- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Anna Berra (c.f. ), presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._4
Magenta (MI), via IV Giugno n. 41 (FAX: 02.9784401 - PEC:
; Email_2
-convenuta-
con ricorso depositato il 26.11.2023, iscritto a ruolo il 4.12.2023,
avente a oggetto: risarcimento danni da responsabilità di stimatore in procedura esecutiva;
conclusioni dell'attore:
< ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare che la perizia di cui al pignoramento immobiliare qui allegata redatta dall'Architetto è grandemente inveritiera ed errata in quanto la Controparte_1 valutazione dell'immobile non tiene conto del valore immobiliare al metro quadro relativo alla zona di pertinenza
• Accertato quindi che la minor valutazione dell'immobile ha, di riflesso, danneggiato la qui parte ricorrente la quale non si è vista attribuita la somma corretta della quota di proprietà dell'immobile pignorato e/o non si è vista ridurre proporzionalmente i propri debiti trascritti
• per l'effetto condannare la parte convenuta nella persona dell'Architetto CP_1
a rifondere alla parte ricorrente il danno economico patito nella somma di euro
[...]
47.091,25 (somma questa ottenuta dalla diversa quantificazione operata come nella parte motiva) oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, o nella maggiore minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi al procuratore qui dichiaratosi antistatario>>
2 conclusioni della convenuta:
<
1. rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.;
IN VIA SUBORDINATA
2. In denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la condanna dell'arch. secondo la quota di responsabilità che eventualmente gli verrà riconosciuta, CP_1
espunte le voci ascrivibili ad altri soggetti costituiti e non nel presente giudizio e tenuto conto della condotta del sig. ex art. 1227 c.p.c. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA
3. Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “vero che”:
a) Il sig. esecutato nel procedimento RG 690/19, si è costituito in data Parte_1
03.11.2021;
b) Il sig. mai ha avanzato nell'ambito della procedura immobiliare, Parte_1 contestazioni alla perizia di stima redatta dall'arch. CP_1
c) Il sig. nel 2022, si è rifiutato di liberare l'immobile per cui è causa;
Parte_1
d) Solo in data 26.10.22 il sig. ha rilasciato l'immobile de quo con l'ausilio della Pt_1
forza pubblica.
Si indica come teste l'avv. con studio in Milano, Corso Venezia n. Testimone_1
15).
In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, Sig. ha dedotto: Parte_1
3 - di essere stato, insieme ai fratelli e proprietario per Persona_1 Persona_2
un terzo di unità immobiliare sita in Milano, Via Giambellino 34, censito al foglio 513, particella 349, sub. 21;
- che il fratello , suo creditore, aveva nei suoi confronti istaurato procedura Persona_2
esecutiva RGE 690/2019, con pignoramento immobiliare del bene di cui sopra;
- che su tale bene “erano iscritte plurime ipoteche”, da parte di creditori come
[...]
(€ 69.810,57) ed UI (€ 29.489,07); Controparte_2
- che il Giudice dell'Esecuzione aveva nominato quale stimatore dell'immobile di cui sopra l'Arch. la quale aveva valutato il bene € 228.000,00; Controparte_1
- che, secondo l'attore, nel “medesimo periodo”, la valutazione era invece compresa in una forbice tra € 400.000,00 ed € 464.622,00;
- che, in conseguenza della stima dell'Arch. inferiore del 54,7% al valore di CP_1 mercato, il fratello si era aggiudicato la quota di proprietà dell'attore (1/3) per Persona_2
€ 57.100,00, anziché per il giusto prezzo di € 138.921,66, con conseguente pregiudizio patrimoniale per pari a € 47.091,25. Parte_1
Sulla base di quanto sopra ha formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
La convenuta, Arch. costituitasi con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
20.6.2024, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando ogni responsabilità attribuitale.
*
La domanda di risarcimento danni proposta da è assolutamente infondata. Parte_1
Deve infatti osservarsi – come già con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. in data 26.10.2024 - che la quotazione di mercato delle abitazioni civili di tipo economico (categ. A/3) site nella
Zona Lorenteggio Inganni Bisceglie S.Carlo B, in stato conservativo normale, secondo le
“Quotazioni immobiliari” reperibili nel sito ufficiale di Agenzia delle Entrate, era, nel
4 primo semestre 2020, compresa tra un minimo di 1250 euro al metro quadrato e un massimo di 1650 €/mq.
Dunque il valore dell'unità immobiliare di tipo economico (categ. A/3) di via Giambellino
34 Milano, di mq. commerciali 123, risultante da dette “Quotazioni immobiliari” era, all'epoca della contestata stima di parte convenuta, compreso tra € 153.750,00 ed €
202.950,00.
Poiché la convenuta aveva valutato l'immobile € 228.000,00, è evidente che nessun rimprovero di negligenza può essere mosso all'Arch. e che nessun danno si è CP_1 verificato a carico dell'attore.
**
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
Attesa la manifesta infondatezza dell'iniziativa giudiziaria dell'attore, che denota la colpa grave della parte per non avere seriamente verificato l'effettiva sussistenza della differenza di valore di mercato assunta a ragione della propria domanda, si provvede con separato decreto ex art. 136 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera 2023/5838.
Per la stessa ragione sussistono i presupposti per condannare l'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c. a pagare alla convenuta (co. III) la somma equitativamente determinata di €
2.000,00, e pari importo in favore della Cassa delle Ammende (art. 96 co. IV c.p.c.).
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
rigetta
le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna
a rifondere a le spese processuali, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
5.000,00 per compensi (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA);
condanna
a pagare alla convenuta, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., la somma di € Parte_1
2.000,00;
condanna
a pagare alla ai sensi dell'art. 96 co. IV c.p.c., la Parte_1 Controparte_3 somma di € 2.000,00.
Milano, 1.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
6
Il giudice del TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Prima Civile
dato atto che è scaduto il termine (26.3.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con ordinanza 4.3.2025;
letto il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. presentato dal Sig. Parte_1
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dall'Arch. Controparte_1
lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica);
esaminati di documenti prodotti;
visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio semplificato di cognizione iscritto al n. 42811/2023 R.G. promosso da:
(c.f. ), residente in [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Stefano Benvenuto (c.f. ), presso il quale è C.F._2
elettivamente domiciliato (PEC: , fax 02 49439077); Email_1
- attore- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Anna Berra (c.f. ), presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._4
Magenta (MI), via IV Giugno n. 41 (FAX: 02.9784401 - PEC:
; Email_2
-convenuta-
con ricorso depositato il 26.11.2023, iscritto a ruolo il 4.12.2023,
avente a oggetto: risarcimento danni da responsabilità di stimatore in procedura esecutiva;
conclusioni dell'attore:
< ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare che la perizia di cui al pignoramento immobiliare qui allegata redatta dall'Architetto è grandemente inveritiera ed errata in quanto la Controparte_1 valutazione dell'immobile non tiene conto del valore immobiliare al metro quadro relativo alla zona di pertinenza
• Accertato quindi che la minor valutazione dell'immobile ha, di riflesso, danneggiato la qui parte ricorrente la quale non si è vista attribuita la somma corretta della quota di proprietà dell'immobile pignorato e/o non si è vista ridurre proporzionalmente i propri debiti trascritti
• per l'effetto condannare la parte convenuta nella persona dell'Architetto CP_1
a rifondere alla parte ricorrente il danno economico patito nella somma di euro
[...]
47.091,25 (somma questa ottenuta dalla diversa quantificazione operata come nella parte motiva) oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, o nella maggiore minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi al procuratore qui dichiaratosi antistatario>>
2 conclusioni della convenuta:
<
1. rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.;
IN VIA SUBORDINATA
2. In denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la condanna dell'arch. secondo la quota di responsabilità che eventualmente gli verrà riconosciuta, CP_1
espunte le voci ascrivibili ad altri soggetti costituiti e non nel presente giudizio e tenuto conto della condotta del sig. ex art. 1227 c.p.c. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA
3. Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “vero che”:
a) Il sig. esecutato nel procedimento RG 690/19, si è costituito in data Parte_1
03.11.2021;
b) Il sig. mai ha avanzato nell'ambito della procedura immobiliare, Parte_1 contestazioni alla perizia di stima redatta dall'arch. CP_1
c) Il sig. nel 2022, si è rifiutato di liberare l'immobile per cui è causa;
Parte_1
d) Solo in data 26.10.22 il sig. ha rilasciato l'immobile de quo con l'ausilio della Pt_1
forza pubblica.
Si indica come teste l'avv. con studio in Milano, Corso Venezia n. Testimone_1
15).
In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, Sig. ha dedotto: Parte_1
3 - di essere stato, insieme ai fratelli e proprietario per Persona_1 Persona_2
un terzo di unità immobiliare sita in Milano, Via Giambellino 34, censito al foglio 513, particella 349, sub. 21;
- che il fratello , suo creditore, aveva nei suoi confronti istaurato procedura Persona_2
esecutiva RGE 690/2019, con pignoramento immobiliare del bene di cui sopra;
- che su tale bene “erano iscritte plurime ipoteche”, da parte di creditori come
[...]
(€ 69.810,57) ed UI (€ 29.489,07); Controparte_2
- che il Giudice dell'Esecuzione aveva nominato quale stimatore dell'immobile di cui sopra l'Arch. la quale aveva valutato il bene € 228.000,00; Controparte_1
- che, secondo l'attore, nel “medesimo periodo”, la valutazione era invece compresa in una forbice tra € 400.000,00 ed € 464.622,00;
- che, in conseguenza della stima dell'Arch. inferiore del 54,7% al valore di CP_1 mercato, il fratello si era aggiudicato la quota di proprietà dell'attore (1/3) per Persona_2
€ 57.100,00, anziché per il giusto prezzo di € 138.921,66, con conseguente pregiudizio patrimoniale per pari a € 47.091,25. Parte_1
Sulla base di quanto sopra ha formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
La convenuta, Arch. costituitasi con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
20.6.2024, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando ogni responsabilità attribuitale.
*
La domanda di risarcimento danni proposta da è assolutamente infondata. Parte_1
Deve infatti osservarsi – come già con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. in data 26.10.2024 - che la quotazione di mercato delle abitazioni civili di tipo economico (categ. A/3) site nella
Zona Lorenteggio Inganni Bisceglie S.Carlo B, in stato conservativo normale, secondo le
“Quotazioni immobiliari” reperibili nel sito ufficiale di Agenzia delle Entrate, era, nel
4 primo semestre 2020, compresa tra un minimo di 1250 euro al metro quadrato e un massimo di 1650 €/mq.
Dunque il valore dell'unità immobiliare di tipo economico (categ. A/3) di via Giambellino
34 Milano, di mq. commerciali 123, risultante da dette “Quotazioni immobiliari” era, all'epoca della contestata stima di parte convenuta, compreso tra € 153.750,00 ed €
202.950,00.
Poiché la convenuta aveva valutato l'immobile € 228.000,00, è evidente che nessun rimprovero di negligenza può essere mosso all'Arch. e che nessun danno si è CP_1 verificato a carico dell'attore.
**
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
Attesa la manifesta infondatezza dell'iniziativa giudiziaria dell'attore, che denota la colpa grave della parte per non avere seriamente verificato l'effettiva sussistenza della differenza di valore di mercato assunta a ragione della propria domanda, si provvede con separato decreto ex art. 136 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera 2023/5838.
Per la stessa ragione sussistono i presupposti per condannare l'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c. a pagare alla convenuta (co. III) la somma equitativamente determinata di €
2.000,00, e pari importo in favore della Cassa delle Ammende (art. 96 co. IV c.p.c.).
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
rigetta
le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna
a rifondere a le spese processuali, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
5.000,00 per compensi (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA);
condanna
a pagare alla convenuta, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., la somma di € Parte_1
2.000,00;
condanna
a pagare alla ai sensi dell'art. 96 co. IV c.p.c., la Parte_1 Controparte_3 somma di € 2.000,00.
Milano, 1.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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