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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/11/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8516 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO Gabellone, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 6 ottobre 2025 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 27.2.2025, nulla ha osservato.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28.4.2014 in Lecce, in regime economico di separazione dei Controparte_1 beni;
che la figlia era nata il [...] da una sua precedente relazione, mentre nessun figlio era Per_1 nato in [...] matrimonio con il che negli ultimi anni era venuta meno la comunione CP_1 materiale e spirituale di vita tra i coniugi a causa di una profonda incompatibilità caratteriale ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i rapporti patrimoniali tra le parti si erano da tempo definiti;
che ambo i coniugi avevano stabilito la residenza in territorio svizzero, dove vivevano già separati di fatto;
che non era stato possibile addivenire ad una pronuncia congiunta di separazione per irreperibilità del convenuto. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in ricorso e, quindi, senza alcun obbligo reciproco. pur ritualmente citato per l'udienza di comparizione delle parti del Controparte_1
17.9.2025 (come da deposito effettuato in data 8.4.2025), è rimasto contumace.
All'udienza del 17.9.2025 è stata ascoltata la ricorrente, comparsa personalmente, la quale ha insistito nelle richieste in ricorso e, all'esito, il difensore della ricorrente ha chiesto un breve rinvio al fine di depositare la traduzione giurata della relata di notifica al convenuto (acquisizione poi avvenuta in data
2.10.2025).
Alla successiva udienza del 6.10.2025, quindi, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha chiesto definirsi il giudizio con la pronuncia di separazione tra i coniugi senza ulteriori statuizioni, e la giudice relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
Le deduzioni della ricorrente e il disinteresse manifestato dal convenuto per il vincolo coniugale, tanto da non comparire né costituirsi in giudizio, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, in assenza di prole e di domande in tal senso da parte della ricorrente.
Il tenore della pronuncia e la non opposizione del convenuto alla domanda di separazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19.12.2024 da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Lecce il 28.4.2014 (trascritto nei registri di matrimonio di tale
Comune dell'anno 2014 n. 30 P. II S. C), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8516 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO Gabellone, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 6 ottobre 2025 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 27.2.2025, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28.4.2014 in Lecce, in regime economico di separazione dei Controparte_1 beni;
che la figlia era nata il [...] da una sua precedente relazione, mentre nessun figlio era Per_1 nato in [...] matrimonio con il che negli ultimi anni era venuta meno la comunione CP_1 materiale e spirituale di vita tra i coniugi a causa di una profonda incompatibilità caratteriale ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i rapporti patrimoniali tra le parti si erano da tempo definiti;
che ambo i coniugi avevano stabilito la residenza in territorio svizzero, dove vivevano già separati di fatto;
che non era stato possibile addivenire ad una pronuncia congiunta di separazione per irreperibilità del convenuto. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in ricorso e, quindi, senza alcun obbligo reciproco. pur ritualmente citato per l'udienza di comparizione delle parti del Controparte_1
17.9.2025 (come da deposito effettuato in data 8.4.2025), è rimasto contumace.
All'udienza del 17.9.2025 è stata ascoltata la ricorrente, comparsa personalmente, la quale ha insistito nelle richieste in ricorso e, all'esito, il difensore della ricorrente ha chiesto un breve rinvio al fine di depositare la traduzione giurata della relata di notifica al convenuto (acquisizione poi avvenuta in data
2.10.2025).
Alla successiva udienza del 6.10.2025, quindi, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha chiesto definirsi il giudizio con la pronuncia di separazione tra i coniugi senza ulteriori statuizioni, e la giudice relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
Le deduzioni della ricorrente e il disinteresse manifestato dal convenuto per il vincolo coniugale, tanto da non comparire né costituirsi in giudizio, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, in assenza di prole e di domande in tal senso da parte della ricorrente.
Il tenore della pronuncia e la non opposizione del convenuto alla domanda di separazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19.12.2024 da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Lecce il 28.4.2014 (trascritto nei registri di matrimonio di tale
Comune dell'anno 2014 n. 30 P. II S. C), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore