Art. 3.
Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 , modificato dall' articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 , e' sostituito dal seguente:
"Resta salva in ogni caso l'applicazione del nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , cosi' come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 ".
Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 , modificato dall' articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 , e' sostituito dal seguente:
"Resta salva in ogni caso l'applicazione del nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , cosi' come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 ".