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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/12/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa IU Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ET TI AD ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Tiglio n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
NZ RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via San Marco n. 245, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lucca in data 2.03.2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lucca all'atto n. 10 - parte 2 - Serie A Volume 1, anno 2003;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Lucca;
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: A) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o
1 domicilio. B) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento, domicilio Persona_1 prevalente e stabile residenza anagrafica presso la madre. Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che tali decisioni verranno assunte autonomamente durante i periodi di permanenza delle figlie presso l'uno o l'altro genitore. Quanto alla figlia maggiore di età non sussistono i presupposti per l'affidamento Persona_2 in quanto maggiorenne, la stessa ad ogni modo continuerà a vivere e risiedere presso l'abitazione materna sita in Via Romana 1313/D Tempagnano di Lunata (Lu). C) I tempi di permanenza di (figlia minore di età) presso il padre sono regolati nel modo Pt_1 seguente: prima settimana e terza settimana: la figlia si intratterrà con il padre due pomeriggi la settimana, nei giorni di Martedì e Giovedì, dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna non oltre le ore 21:00. Quanto alla seconda e quarta settimana: la figlia si intratterrà con il padre un pomeriggio la settimana, nel giorno del Mercoledì dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna non oltre le ore 21:00, nonché nel weekend dal sabato mattina dall'uscita di scuola alle ore 21:00 della domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà con il padre ad anni alterni o il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, nonché le ulteriori festività di Capodanno, Epifania, Pasqua o Pasquetta. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre due settimane non consecutive nel periodo che il padre comunicherà alla madre entro la fine dell'anno scolastico. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i coniugi potranno prendere nel rispetto delle esigenze della figlia, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque nel rispetto dei termini minimi di permanenza presso ciascun genitore. Per quanto concerne la frequentazione di IU con il padre, essendo la stessa maggiore di età non può essere vincolata a giorni determinati ma lasciata alla libera determinazione della ragazza, fermo l'impegno del padre a mantenere un pieno e completo rapporto genitoriale con la figlia. D) Il Sig. provvederà al pagamento del 25% dei due residui mutui ipotecari Parte_2 insistenti sull'abitazione e accesi presso la Banca BNL, recanti rispettivamente i numeri 1121145 e 1159623, mentre il restante 75% farà carico alla Al fine di non gravare l'immobile di ipoteca, Pt_1 la Sig.ra , madre della Sig.ra si impegna ad estinguere al momento Persona_3 Parte_1 del passaggio di proprietà e/o comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla data di stipula del rogito de quo, i due citati finanziamenti per il loro complessivo residuo valore. Pertanto il Sig. si impegna a restituire la quota parte di sua competenza, pari al 25% del residuo Parte_2 saldo, contestualmente all'avvenuta estinzione dei due citati mutui, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno indicate dalla sig.ra , come da scrittura privata sottoscritta Per_3 dalle parti e i cui accordi sono da intendersi come qui integralmente richiamati e trascritti (Doc.9). E) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ed entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00.= (Euro Duecentocinquanta/zero) mensili a titolo di contributo al mantenimento per ciascuna figlia per un totale quindi di Euro 500,00.= (Euro Cinquecento/zero) mensili da versare sul conto corrente intestato alla stessa le cui coordinate la Sig.ra si riserva di comunicare via email al Pt_1
2 marito. Tale somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di Gennaio. Nei periodi in cui IU dovesse trasferirsi altrove per motivi scolastici, extrascolastici e/o di lavoro, la suindicata somma di euro 250,00, prevista a titolo di mantenimento, sarà versata direttamente alla figlia nella misura di € 150,00 a IU ed € 100,00 alla madre in conseguenza delle spese dalla stessa sostenute in ragione della residenza della figlia presso l'abitazione materna. F) L'assegno unico per ciascuna figlia e ogni altro benefit verrà percepito interamente dalla Sig.ra
Parte_1
G) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie da intendersi quelle di cui al Protocollo
[...] adottato dal Tribunale di Lucca in data 07/10/2020 allegato e sottoscritto al presente ricorso che qui si produce e rubrica come Doc. 10. H) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1 la somma di Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila/00) a titolo di assegno di divorzio una
[...] tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 VIII comma della Legge n. 898/1970, come novellata dalla Legge n. 74/1987. Le parti danno atto che la corresponsione del predetto assegno divorzile una tantum è stata già effettuata dal Signor utilizzando in compensazione il credito di pari Parte_2 importo vantato nei confronti della sig.ra così come descritto in premessa. Pt_1
Pertanto, quanto pattuito a titolo di liquidazione una tantum, deve intendersi fin da ora integralmente compensato con il credito di pari importo vantato dal nei confronti della sig.ra a Parte_2 Pt_1 titolo di restituzione delle somme depositate nel corso del rapporto sul conto corrente n°43010165 acceso presso la banca WIDIBA;
i ricorrenti dichiarano e riconoscono che, sebbene il conto corrente risulti formalmente intestato alla la piena proprietà di predette somme è riconducibile per Pt_1 intero al sig. Tali importi, pertanto, dell'ammontare complessivo di euro 32.000,00, Parte_2 saranno interamente trattenuti dalla titolo di una tantum. Con l'attuazione dell'obbligo posto Pt_1
a carico del Signor e già satisfatto, è definitivamente estinto ex art. 5 VIII comma Parte_2 della Legge n. 898/1970, come novellata dalla Legge n. 74/1987 qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del marito e pertanto la Signora nell'accettare la somma di Euro Parte_1
32.000,00 (Euro trentaduemila/00) dichiara di essere consapevole che non potrà più proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del Signor a titolo Parte_2 personale. I) Una volta adempiuti gli obblighi contemplati nel presente ricorso (vedi, in particolare, i precedenti punti 4 e H), oltre che di quelli già obbligo di adempimento in sede di separazione in punto di trasferimento immobiliare, le parti non avranno più altro da pretendere l'una dall'altra e viceversa, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, anche non espressamente menzionata, essendo stata tra loro definita ogni pendenza e/o questione di carattere familiare, patrimoniale, finanziario e personale, ivi compreso il contributo al proprio mantenimento;
resta ovviamente impregiudicato il diritto al contributo per il mantenimento delle figlie nella misura indicata ai precedenti punti 9) e E)».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 2/3/2003, dal quale sono nate le due figlie IU (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nata Pt_1 il 19/9/2008), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 239/2025 del 2/4/2025, pubblicata il 14/4/2025 e passata in giudicato in data 15/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 17/12/2025, successivamente anticipata all'11/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n Lucca (LU) in data 2/3/2003, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 10, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RA OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa IU Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ET TI AD ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Tiglio n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
NZ RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via San Marco n. 245, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lucca in data 2.03.2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lucca all'atto n. 10 - parte 2 - Serie A Volume 1, anno 2003;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Lucca;
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: A) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o
1 domicilio. B) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento, domicilio Persona_1 prevalente e stabile residenza anagrafica presso la madre. Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che tali decisioni verranno assunte autonomamente durante i periodi di permanenza delle figlie presso l'uno o l'altro genitore. Quanto alla figlia maggiore di età non sussistono i presupposti per l'affidamento Persona_2 in quanto maggiorenne, la stessa ad ogni modo continuerà a vivere e risiedere presso l'abitazione materna sita in Via Romana 1313/D Tempagnano di Lunata (Lu). C) I tempi di permanenza di (figlia minore di età) presso il padre sono regolati nel modo Pt_1 seguente: prima settimana e terza settimana: la figlia si intratterrà con il padre due pomeriggi la settimana, nei giorni di Martedì e Giovedì, dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna non oltre le ore 21:00. Quanto alla seconda e quarta settimana: la figlia si intratterrà con il padre un pomeriggio la settimana, nel giorno del Mercoledì dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna non oltre le ore 21:00, nonché nel weekend dal sabato mattina dall'uscita di scuola alle ore 21:00 della domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà con il padre ad anni alterni o il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, nonché le ulteriori festività di Capodanno, Epifania, Pasqua o Pasquetta. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre due settimane non consecutive nel periodo che il padre comunicherà alla madre entro la fine dell'anno scolastico. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i coniugi potranno prendere nel rispetto delle esigenze della figlia, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque nel rispetto dei termini minimi di permanenza presso ciascun genitore. Per quanto concerne la frequentazione di IU con il padre, essendo la stessa maggiore di età non può essere vincolata a giorni determinati ma lasciata alla libera determinazione della ragazza, fermo l'impegno del padre a mantenere un pieno e completo rapporto genitoriale con la figlia. D) Il Sig. provvederà al pagamento del 25% dei due residui mutui ipotecari Parte_2 insistenti sull'abitazione e accesi presso la Banca BNL, recanti rispettivamente i numeri 1121145 e 1159623, mentre il restante 75% farà carico alla Al fine di non gravare l'immobile di ipoteca, Pt_1 la Sig.ra , madre della Sig.ra si impegna ad estinguere al momento Persona_3 Parte_1 del passaggio di proprietà e/o comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla data di stipula del rogito de quo, i due citati finanziamenti per il loro complessivo residuo valore. Pertanto il Sig. si impegna a restituire la quota parte di sua competenza, pari al 25% del residuo Parte_2 saldo, contestualmente all'avvenuta estinzione dei due citati mutui, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno indicate dalla sig.ra , come da scrittura privata sottoscritta Per_3 dalle parti e i cui accordi sono da intendersi come qui integralmente richiamati e trascritti (Doc.9). E) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ed entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00.= (Euro Duecentocinquanta/zero) mensili a titolo di contributo al mantenimento per ciascuna figlia per un totale quindi di Euro 500,00.= (Euro Cinquecento/zero) mensili da versare sul conto corrente intestato alla stessa le cui coordinate la Sig.ra si riserva di comunicare via email al Pt_1
2 marito. Tale somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di Gennaio. Nei periodi in cui IU dovesse trasferirsi altrove per motivi scolastici, extrascolastici e/o di lavoro, la suindicata somma di euro 250,00, prevista a titolo di mantenimento, sarà versata direttamente alla figlia nella misura di € 150,00 a IU ed € 100,00 alla madre in conseguenza delle spese dalla stessa sostenute in ragione della residenza della figlia presso l'abitazione materna. F) L'assegno unico per ciascuna figlia e ogni altro benefit verrà percepito interamente dalla Sig.ra
Parte_1
G) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie da intendersi quelle di cui al Protocollo
[...] adottato dal Tribunale di Lucca in data 07/10/2020 allegato e sottoscritto al presente ricorso che qui si produce e rubrica come Doc. 10. H) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1 la somma di Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila/00) a titolo di assegno di divorzio una
[...] tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 VIII comma della Legge n. 898/1970, come novellata dalla Legge n. 74/1987. Le parti danno atto che la corresponsione del predetto assegno divorzile una tantum è stata già effettuata dal Signor utilizzando in compensazione il credito di pari Parte_2 importo vantato nei confronti della sig.ra così come descritto in premessa. Pt_1
Pertanto, quanto pattuito a titolo di liquidazione una tantum, deve intendersi fin da ora integralmente compensato con il credito di pari importo vantato dal nei confronti della sig.ra a Parte_2 Pt_1 titolo di restituzione delle somme depositate nel corso del rapporto sul conto corrente n°43010165 acceso presso la banca WIDIBA;
i ricorrenti dichiarano e riconoscono che, sebbene il conto corrente risulti formalmente intestato alla la piena proprietà di predette somme è riconducibile per Pt_1 intero al sig. Tali importi, pertanto, dell'ammontare complessivo di euro 32.000,00, Parte_2 saranno interamente trattenuti dalla titolo di una tantum. Con l'attuazione dell'obbligo posto Pt_1
a carico del Signor e già satisfatto, è definitivamente estinto ex art. 5 VIII comma Parte_2 della Legge n. 898/1970, come novellata dalla Legge n. 74/1987 qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del marito e pertanto la Signora nell'accettare la somma di Euro Parte_1
32.000,00 (Euro trentaduemila/00) dichiara di essere consapevole che non potrà più proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del Signor a titolo Parte_2 personale. I) Una volta adempiuti gli obblighi contemplati nel presente ricorso (vedi, in particolare, i precedenti punti 4 e H), oltre che di quelli già obbligo di adempimento in sede di separazione in punto di trasferimento immobiliare, le parti non avranno più altro da pretendere l'una dall'altra e viceversa, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, anche non espressamente menzionata, essendo stata tra loro definita ogni pendenza e/o questione di carattere familiare, patrimoniale, finanziario e personale, ivi compreso il contributo al proprio mantenimento;
resta ovviamente impregiudicato il diritto al contributo per il mantenimento delle figlie nella misura indicata ai precedenti punti 9) e E)».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 2/3/2003, dal quale sono nate le due figlie IU (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nata Pt_1 il 19/9/2008), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 239/2025 del 2/4/2025, pubblicata il 14/4/2025 e passata in giudicato in data 15/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 17/12/2025, successivamente anticipata all'11/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n Lucca (LU) in data 2/3/2003, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 10, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RA OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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